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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 624/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RD CLAUDIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4918/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005912139802 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17.06.2025 all'Agente della Riscossione ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, depositato il 20.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento nr 29520240005912139802, notificata il 20.05.2025, emessa per l'importo complessivo di euro 1517,88, a titolo di tassa rifiuti per gli anni 2006 e 2007, riferita ad “Ader Insoluto Cartella Nr 345992,
Nr 345993 e Nr 338788”, tutti del 31/10/2018.
Motivi di ricorso:
1. Prescrizione.
Con distrazione.
In data 15.10.2025 si è costituita AdER eccependo la carenza di responsabilità per attività antecedenti alla consegna del ruolo e la legittimità della procedura di riscossione.
Nessuno si è costituito per l'ATO.
Il 16.01.2026 parte ricorrente ha depositato memoria insistendo in ricorso anche a fronte della mancata costituzione dell'ente impositore.
All'udienza del 30.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte in merito al mancato pagamento di tassa rifiuti.
Trattasi pacificamente di tributo locale sottoposto a prescrizione quinquennale, per come riconosciuto dalla giurisprudenza della S.C. a partire da Cass. SU n. 23397/2016 (conformi Cass. 32779/24; 17667/24;
22172/23, solo per le più recenti).
L'ATO rimasta contumace non ha prodotto documentazione alcune volta a dimostrare la notifica di atti interruttivi.
Né vi ha provveduto AdER. Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambe le parti resistenti in forza del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, avuto riguardo al fatto che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass. ord. 24678/2018; n. 2570/2017).
La liquidazione è stata effettuata in prossimità dei valori minimi stante l'esiguo grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna entrambe le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 600,00, oltre accessori come per legge e CU ove assolto, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RD CLAUDIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4918/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005912139802 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17.06.2025 all'Agente della Riscossione ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, depositato il 20.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento nr 29520240005912139802, notificata il 20.05.2025, emessa per l'importo complessivo di euro 1517,88, a titolo di tassa rifiuti per gli anni 2006 e 2007, riferita ad “Ader Insoluto Cartella Nr 345992,
Nr 345993 e Nr 338788”, tutti del 31/10/2018.
Motivi di ricorso:
1. Prescrizione.
Con distrazione.
In data 15.10.2025 si è costituita AdER eccependo la carenza di responsabilità per attività antecedenti alla consegna del ruolo e la legittimità della procedura di riscossione.
Nessuno si è costituito per l'ATO.
Il 16.01.2026 parte ricorrente ha depositato memoria insistendo in ricorso anche a fronte della mancata costituzione dell'ente impositore.
All'udienza del 30.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte in merito al mancato pagamento di tassa rifiuti.
Trattasi pacificamente di tributo locale sottoposto a prescrizione quinquennale, per come riconosciuto dalla giurisprudenza della S.C. a partire da Cass. SU n. 23397/2016 (conformi Cass. 32779/24; 17667/24;
22172/23, solo per le più recenti).
L'ATO rimasta contumace non ha prodotto documentazione alcune volta a dimostrare la notifica di atti interruttivi.
Né vi ha provveduto AdER. Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambe le parti resistenti in forza del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, avuto riguardo al fatto che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass. ord. 24678/2018; n. 2570/2017).
La liquidazione è stata effettuata in prossimità dei valori minimi stante l'esiguo grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna entrambe le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 600,00, oltre accessori come per legge e CU ove assolto, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.