Sentenza 20 aprile 2022
Rigetto
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28/04/2025, n. 3572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3572 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03572/2025REG.PROV.COLL.
N. 06524/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6524 del 2022, proposto dal Condominio Residence Cervinia di Valtournenche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marzia Eoli e Marco Selvaggi, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
il Comune di Valtournenche, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Piercarlo Carnelli, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aosta, via Losanna n. 17;
la Regione Autonoma Valle di Aosta e il signor LÒ Bongiorno, non costituiti in giudizio;
nei confronti
la ditta Cervino s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Fantini, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta, n. 21 del 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Valtournenche e della ditta Cervino s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2024 il Consigliere Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il contenzioso in esame sono impugnati gli atti del procedimento nonché il provvedimento finale (deliberazione Consiglio comunale n. 19 del 17 aprile 2021), con i quali sono stati riconfermati i vincoli preordinati all’esproprio contenuto nella variante sostanziale di adeguamento del P.R.G. al PTP del Comune di Valtournenche ed è stato chiesto l’accertamento della decadenza del vincolo funzionale all’asservimento del garage prevalentemente interrato sul quale vi sono attrezzature sportive e pertinenze del Condominio.
2. In punto di fatto si rileva che l’opera pubblica a cui è preordinato il vincolo costituisce il tratto di pista da sci che dovrebbe collegare la pista da sci n. 16 al piazzale antistante gli impianti funiviari gestiti dalla Cervino s.p.a.
3. Con il ricorso di primo grado il Condominio Residence Cervinia e il signor LÒ BU (che non figura in qualità di appellante), ha proposto tre motivi con i quali ha dedotto:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 11, D.P.R. 327/01, dell’art. 7, legge 241/1990, dell’art. 12 legge regionale 19/2007, nonché dei principi normativi e giurisprudenziali in materia di comunicazione di avvio del procedimento di reiterazione del vincolo.
2. In ordine alla violazione degli artt. 9 e 11, D.P.R. 327/01, degli artt. 1, 2 e 3, legge
241/1990, dell’articolo 91 legge regionale 11/1998, dell’articolo 10, legge regionale
11/2004, dell’articolo 6 legge regionale 19/2007 / eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria / violazione dei principi normativi e giurisprudenziali in materia.
3. Decadenza ultraquinquennale del vincolo funzionale all’asservimento del garage prevalentemente interrato, ma sovrastatato da un campo da tennis.
4. Con la sentenza impugnata, il T.a.r. per la Valle d’Aosta ha respinto il ricorso respingendo tutti i motivi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio (euro 2.000,00).
5. Con l’appello in esame - proposto dal solo Condominio Residence Cervinia - i motivi riproposti, anche come motivi avverso la sentenza di primo grado, sono costituiti dal difetto di motivazione, dalla carenza di istruttoria in relazione alla ponderazione dell’interesse pubblico, dalla mancanza di avviso di avvio del procedimento.
In particolare:
I. non sarebbe legittima ai sensi delle disposizioni di legge regionale una mera reiterazione della precedente motivazione per relationem poiché si tratta della reiterazione dei vincoli espropriativi e quindi di un sacrificio ulteriore posto a carico della proprietà privata;
II. sarebbe stata violata, sotto distinto profilo, la legge regionale n. 11/1998 s.m.i., e in particolare la ulteriore legge regionale n. 11 del 2004, integrativa della prima, il cui art. 10 prevede – diversamente rispetto al d.P.R. n. 327 del 2001 - che, contestualmente alla reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, deve essere previsto l’indennizzo e il provvedimento impugnato sotto questo profilo, non prevede alcunché;
III. mancherebbe l’avviso di avvio del procedimento di reiterazione del vincolo.
6. Il Comune di Valtournanche si è costituito in giudizio e ha eccepito l’inammissibilità dell’appello in relazione alla mancanza di specificità dei motivi giacché sarebbero stati meramente reiterati i motivi di primo grado in violazione degli artt. 101 e 40 lett. d) c.p.a.
6.1. La Cervino s.p.a. si è costituita in giudizio con memoria del 4 ottobre 2022.
6.2. L’appellante ha depositato revoca del mandato al precedente difensore in data 13 febbraio 2023.
6.3. Sia l’appellante sia il Comune hanno depositato memorie di replica riepilogative delle rispettive argomentazioni difensive.
6.4. Alla udienza pubblica del 3 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato sicché il Collegio, per motivi di economia processuale, non esamina l’eccezione di inammissibilità, per violazione degli artt. 101 e 40 lett. d) c.p.a., sollevata dall’amministrazione.
8. I motivi sono tutti da respingere.
a) Si premette che il provvedimento di reiterazione del vincolo espropriativo, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001, deve essere motivato in ordine alla persistenza delle ragioni di diritto pubblico sottese alla necessità della reiterazione e ciò al fine di escludere una inutile perpetuazione della situazione di compressione del diritto del privato.
Nel caso in esame, secondo la prospettazione dell’appellante, la reiterazione del vincolo sarebbe illegittima per difetto di motivazione poiché la motivazione non sarebbe adeguata poiché, trattandosi di un ulteriore provvedimento che ha l’effetto di comprimere il diritto di proprietà, sarebbe stata necessaria una specifica motivazione.
Il motivo – riproduttivo di quello già dedotto in primo grado - è infondato.
Il Consiglio di Stato (cfr. Adunanza plenaria – 24 maggio 2007 n. 7), analizzando il profilo dell’adeguatezza della motivazione, ha stabilito che l’adeguatezza debba essere valutata “tenendo conto, tra le altre, delle seguenti circostanze: a) se la reiterazione riguardi o meno una pluralità di aree, nell’ambito della adozione di una variante generale o comunque riguardante una consistente parte del territorio comunale; b) se la reiterazione riguardi soltanto una parte delle aree già incise dai vincoli decaduti, mentre per l’altra parte non è disposta la reiterazione, perché ulteriori terreni sono individuati per il rispetto degli standard; c) se la reiterazione sia stata disposta per la prima volta sull’area in questione”, tenuto conto che per quest’ultimo profilo, “In linea di principio, può ritenersi giustificato il richiamo alle originarie valutazioni, quando vi è una prima reiterazione, ma - quando il rinnovato vincolo sia a sua volta decaduto – l’Autorità urbanistica deve procedere con una ponderata valutazione degli interessi coinvolti, esponendo le ragioni – riguardanti il rispetto degli standard, le esigenze della spesa, specifici accadimenti riguardanti le precedenti fasi procedimentali – che inducano ad escludere profili di eccesso di potere e ad ammettere l’attuale sussistenza dell’interesse pubblico”.
Seguendo l’orientamento copra indicato, nel caso in esame, si tratta della prima reiterazione che riconferma i vincoli, non decaduti, preordinati all’esproprio sulla medesima area e per la medesima opera sicché deve ritenersi bastevole il richiamo alla precedente motivazione.
b) Analogo ragionamento vale per la asserita violazione costituita dalla mancanza di avviso di avvio del procedimento.
Innanzitutto, va ribadito che ai sensi dell’art. 13 della L. 7 agosto 1990, n. 241, l’adozione di una variante al piano regolatore generale, in quanto provvedimento di pianificazione, non deve necessariamente essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei soggetti interessati (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 21 agosto 2013, n. 4200), a meno che la variante abbia ad oggetto l’esecuzione di una singola opera pubblica su di un’area ben individuata (così, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 16 settembre 2011, n. 5229), ovvero sia direttamente incidente sugli interessi di singoli proprietari di immobili insistenti nella zone coinvolta dal mutamento di destinazione urbanistica (così, ad es., Cons. Stato, Sez. III, 15 dicembre 2010, n. 4281).
L’articolo 11 del Testo unico espropri DPR 327/2001, rubricato “La partecipazione degli interessati”, prevede espressamente che al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale (cfr. lett. a).
Diversamente, qualora l’opera pubblica e quindi il vincolo preordinato all’esproprio venga inserito nell’ambito di un provvedimento di pianificazione generale, tale onere non risulta previsto.
Nel caso di specie l’impugnata variante attiene ad una prima conferma in blocco di tutti i vincoli espropriativi introdotti con la variante generale del PRG e, dunque, si tratta chiaramente di un atto pianificatorio generale, poiché, trattandosi di reiterazione di tutte le previsioni vincolistiche già in atto, il vincolo in questione ha riguardato in modo omogeneo una generalità di beni, senza porsi quale imposizione a titolo particolare incidente su beni determinati al precipuo fine della precisa e puntuale localizzazione di un intervento edilizio che, per natura e scopo, sia di esclusiva appropriazione e fruizione collettiva.
c) In relazione alla previsione dell’indennizzo, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, i profili attinenti alla sua spettanza e al suo pagamento non attengono alla legittimità del procedimento ma riguardano questioni di carattere patrimoniale, le quali sono devolute, peraltro, alla cognizione della giurisdizione ordinaria.
La sentenza impugnata appare adeguatamente motivata nella parte in cui ha fatto puntuale applicazione del principio secondo il quale ( ex multis cfr. Cons. di Stato IV sez. n. 2627 del 2010) “ai sensi dell’art. 39, comma 1, t.u. sugli espropri, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, il principio della spettanza di un indennizzo al proprietario nel caso di reiterazione o di tempestiva proroga del vincolo preordinato all'esproprio non rileva per la verifica della legittimità dei provvedimenti, che hanno disposto l'approvazione dello strumento urbanistico con la conseguente reiterazione o proroga del vincolo, atteso che i profili relativi alla spettanza dell'indennizzo e al suo pagamento non attengono alla legittimità del procedimento, ma riguardano questioni di carattere patrimoniale, che presuppongono la conclusione del procedimento di pianificazione e sono devolute alla cognizione della giurisdizione ordinaria” .
Per quanto riguarda la violazione della legge regionale - art. 10, comma 1, della l.r. 11 del 2004 - che ha una formulazione letterale parzialmente diversa rispetto al d.P.R. n. 327 del 2001 sul punto, prevedendo in maniera puntuale l’ammontare dell’indennizzo, si rileva che – come osservato dal giudice di prime cure - la previa determinazione e corresponsione dell’indennizzo non è prevista – neanche nell’ottica del legislatore regionale - come un elemento strettamente e strutturalmente necessario della determinazione reiterativa del vincolo, sicché la sua assenza non ridonda in termini di cattivo esercizio del potere autoritativo con conseguente patologia del provvedimento conclusivo.
Peraltro, la circostanza che la disposizione della legge regionale preveda la misura dell’indennizzo in modo puntuale rende l’assenza di tale determinazione ancora meno rilevante poiché di essa deve comunque essere fatta un’applicazione automatica, senza che la sua assenza incida sulla legittimità dell’esercizio della discrezionalità amministrativa nella reiterazione del vincolo.
9. Per effetto del respingimento del ricorso e della legittimità del provvedimento impugnato, la domanda di accertamento della decadenza del vincolo funzionale all’asservimento a pista da sci deve essere, conseguentemente, respinta.
10. Conclusivamente, per le suindicate motivazioni, l’appello deve essere respinto.
11. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate sussistendo giusti motivi in relazione alla particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO