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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1032/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003664478000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003664478000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 10.06.2025 la cartella di pagamento n° 13920250003664478000 per tasse automobilistiche anni 2020 e 2022 a lei notificata in data 23.04.2025 nei confronti della Regione
Calabria e dell'Agenzia delle Entrate SI, sulla base dei seguenti motivi:
1. Omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento;
2. Prescrizione delle somme richieste in pagamento.
Vi era istanza di trattazione in pubblica udienza.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per essere stato proposto avverso due diverse annualità, con motivi afferenti a solo una delle due. Rispetto all'annualità 2020, rappresentava di avere notificato l'avviso di accertamento nell'anno 2023 e quindi tempestivamente.
Essendo, però, la relata non leggibile, “preferiva abbandonare la pretesa”. Allegava provvedimento di sgravio e chiedeva dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere. Rispetto all'annualità 2022, rappresentava la legittimità del proprio operato, sul presupposto della legge regionale Calabria n. 56 del
2023 che consentirebbe di accorpare la contestazione nel seno di una cartella, purché la detta sia notificata entro il termine del terzo anno successivo (e dunque per l'annualità 2022 entro il 31/12/2025). Si difendeva, poi, su ulteriori motivi non oggetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI, che si difendeva su motivi non oggetto del ricorso, sostenendo in particolare il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'udienza del 22 gennaio 2026, compariva la difesa del ricorrente, che insisteva nei propri motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il ricorso è ammissibile, essendo stato proposto avverso la cartella di pagamento che contiene due diverse poste, ossia le annualità 2020 e 2022 ed avanzando motivi che afferiscono ad entrambe, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ente impositore.
Rispetto all'annualità 2020, la Corte non può fare altro che prendere atto dell'avvenuto annullamento in autotutela e dichiarare la parziale estinzione del giudizio.
Non è, poi, meritevole di accoglimento l'eccezione della parte ricorrente circa l'omessa notifica dell'atto prodromico in relazione all'annualità 2022, in quanto effettivamente non risulta alcun atto prodromico notificato, dal momento che la cartella impugnata costituisce il primo atto impositivo col quale è stata esercitata la pretesa creditoria: in proposito, va evidenziato che la legge regionale n. 56/2023 consente di accorpare la contestazione all'interno della cartella di pagamento, purché la cartella venga notificata entro il termine del terzo anno successivo, cosa avvenuta nel caso di specie, trattandosi di tassa auto anno 2022.
Infatti, la cartella di pagamento, come già sopra evidenziato, è stata notificata alla contribuente in data
23.04.2025, quindi nei termini di legge, ossia entro il 31.12.2025. Pertanto, il termine prescrizionale triennale è rispettato.
In conclusione, il ricorso risulta infondato per quanto riguarda l'annualità 2022 e, pertanto, va rigettato.
Rispetto all'annualità 2020, non avendo la Regione prodotto la relata di notificazione dell'avviso di accertamento e non recando il provvedimento di sgravio una data, si deve ritenere la fondatezza del motivo di ricorso afferente a tale posta, non potendosi quindi procedere – rispetto a questa - a compensazione delle spese di lite, che dovrebbero, quindi, seguire il principio della soccombenza virtuale e quindi andrebbero poste a carico dell'Ente impositore.
D'altra parte, rispetto all'annualità 2022, le spese – a fronte del rigetto – andrebbero poste a carico della ricorrente.
Pertanto, si può procedere a compensazione integrale tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado dichiara l'estinzione parziale del giudizio per intervenuto sgravio rispetto all'annualità 2020.
Rigetta il ricorso rispetto all'annualità 2022.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
IB Valentia, 22 gennaio 2026
Il Giudice,dott.ssa Sara Amerio
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1032/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003664478000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003664478000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 10.06.2025 la cartella di pagamento n° 13920250003664478000 per tasse automobilistiche anni 2020 e 2022 a lei notificata in data 23.04.2025 nei confronti della Regione
Calabria e dell'Agenzia delle Entrate SI, sulla base dei seguenti motivi:
1. Omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento;
2. Prescrizione delle somme richieste in pagamento.
Vi era istanza di trattazione in pubblica udienza.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per essere stato proposto avverso due diverse annualità, con motivi afferenti a solo una delle due. Rispetto all'annualità 2020, rappresentava di avere notificato l'avviso di accertamento nell'anno 2023 e quindi tempestivamente.
Essendo, però, la relata non leggibile, “preferiva abbandonare la pretesa”. Allegava provvedimento di sgravio e chiedeva dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere. Rispetto all'annualità 2022, rappresentava la legittimità del proprio operato, sul presupposto della legge regionale Calabria n. 56 del
2023 che consentirebbe di accorpare la contestazione nel seno di una cartella, purché la detta sia notificata entro il termine del terzo anno successivo (e dunque per l'annualità 2022 entro il 31/12/2025). Si difendeva, poi, su ulteriori motivi non oggetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI, che si difendeva su motivi non oggetto del ricorso, sostenendo in particolare il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'udienza del 22 gennaio 2026, compariva la difesa del ricorrente, che insisteva nei propri motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il ricorso è ammissibile, essendo stato proposto avverso la cartella di pagamento che contiene due diverse poste, ossia le annualità 2020 e 2022 ed avanzando motivi che afferiscono ad entrambe, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ente impositore.
Rispetto all'annualità 2020, la Corte non può fare altro che prendere atto dell'avvenuto annullamento in autotutela e dichiarare la parziale estinzione del giudizio.
Non è, poi, meritevole di accoglimento l'eccezione della parte ricorrente circa l'omessa notifica dell'atto prodromico in relazione all'annualità 2022, in quanto effettivamente non risulta alcun atto prodromico notificato, dal momento che la cartella impugnata costituisce il primo atto impositivo col quale è stata esercitata la pretesa creditoria: in proposito, va evidenziato che la legge regionale n. 56/2023 consente di accorpare la contestazione all'interno della cartella di pagamento, purché la cartella venga notificata entro il termine del terzo anno successivo, cosa avvenuta nel caso di specie, trattandosi di tassa auto anno 2022.
Infatti, la cartella di pagamento, come già sopra evidenziato, è stata notificata alla contribuente in data
23.04.2025, quindi nei termini di legge, ossia entro il 31.12.2025. Pertanto, il termine prescrizionale triennale è rispettato.
In conclusione, il ricorso risulta infondato per quanto riguarda l'annualità 2022 e, pertanto, va rigettato.
Rispetto all'annualità 2020, non avendo la Regione prodotto la relata di notificazione dell'avviso di accertamento e non recando il provvedimento di sgravio una data, si deve ritenere la fondatezza del motivo di ricorso afferente a tale posta, non potendosi quindi procedere – rispetto a questa - a compensazione delle spese di lite, che dovrebbero, quindi, seguire il principio della soccombenza virtuale e quindi andrebbero poste a carico dell'Ente impositore.
D'altra parte, rispetto all'annualità 2022, le spese – a fronte del rigetto – andrebbero poste a carico della ricorrente.
Pertanto, si può procedere a compensazione integrale tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado dichiara l'estinzione parziale del giudizio per intervenuto sgravio rispetto all'annualità 2020.
Rigetta il ricorso rispetto all'annualità 2022.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
IB Valentia, 22 gennaio 2026
Il Giudice,dott.ssa Sara Amerio