Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 92
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Altro
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha preso atto dell'avvenuto annullamento in autotutela da parte dell'ente impositore, dichiarando la parziale estinzione del giudizio.

  • Altro
    Prescrizione delle somme richieste

    La Corte ha preso atto dell'avvenuto annullamento in autotutela da parte dell'ente impositore, dichiarando la parziale estinzione del giudizio.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la cartella impugnata costituisca il primo atto impositivo e che la legge regionale consenta l'accorpamento della contestazione nella cartella, purché notificata entro il termine di legge, cosa avvenuta.

  • Rigettato
    Prescrizione delle somme richieste

    La Corte ha ritenuto che la cartella impugnata costituisca il primo atto impositivo e che la legge regionale consenta l'accorpamento della contestazione nella cartella, purché notificata entro il termine di legge, cosa avvenuta. Il termine prescrizionale triennale è stato rispettato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 92
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 92
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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