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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/08/2025, n. 6434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6434 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34539/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34539/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CALANDUCCI GIANGUIDO e dell'avv. CALANDUCCI ANNA
( VIA LATTANZIO GAMBARA, 42 25122 BRESCIA;
C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA LATTANZIO GAMBARA, 42 25121 BRESCIA presso il difensore avv. CALANDUCCI GIANGUIDO P.IVA_1
attrice
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELESIA Controparte_2 P.IVA_2
JACOPO e dell'avv. RUFFATO FILIPPO ( ) VIA C.F._2 BROLETTO, 20/22 20121 MILANO;
elettivamente domiciliata in Via Broletto
20121 MILANO presso il difensore avv. CELESIA JACOPO P.IVA_2
convenuta
Oggetto: ripetizione indebito
Conclusioni:
per la ricorrente:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO,
ACCERTARE E DICHIARARE che l'istante ha indebitamente pagato alla società convenuta le somme addebitate a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e dell'iva afferente nelle fatture da questa emesse nel periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2011 e, per l'effetto
CONDANNARE parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice di € 64.372,92 o alla diversa maggior/minor somma dovesse risultare in corso di causa oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 I comma cc dal 18/02/2020 e al tasso di cui al IV comma c.c. a decorrere dalla domanda giudiziale al saldo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA, rimborso del contributo unificato e accessori, come per legge.
Per la resistente:
Voglia il Tribunale di Milano, respingendo ogni avversa domanda, istanza, eccezione e conclusione, così giudicare: A. In via pregiudiziale di rito 1. Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale di
[...] per le ragioni esposte nel presente atto, e assegnare all'attrice un Controparte_1 termine perentorio per sanare tale improcedibilità, adottando ogni conseguente e opportuno provvedimento. B. Nel merito pag. 2 di 13 2. Rigettare tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni svolte dalla ricorrente nei confronti di in quanto inammissibili e infondate in fatto e in Controparte_2 diritto per tutte le ragioni esposte in atti, assolvendo da ogni Controparte_2 avversa domanda e pretesa.
3. Ove il Tribunale ritenga applicabile alla presente controversia l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 6 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511 non è direttamente disapplicabile da parte dei giudici nazionali per contrasto con le disposizioni di normativa comunitaria, rigettare le domande della ricorrente nei confronti di assolvendola da ogni avversa domanda e pretesa. Controparte_2
4. In ogni caso, rigettare la domanda di della debenza Controparte_1 delle somme corrisposte dalla stessa a titolo di imposta sul valore aggiunto calcolata sugli eventuali importi che dovessero essere riconosciuti come dovuti da CP_2
quale incorporante e avente causa di Electra Italia S.p.A., a titolo di
[...] addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, assolvendo CP_2
quale incorporante e avente causa di Electra Italia S.p.A., da ogni avversa
[...] ulteriore domanda e pretesa.
5. In ogni caso, rigettare la domanda della ricorrente relativa all'asserita debenza degli interessi sull'eventuale importo capitale che dovesse essere riconosciuto come dovuto da a decorrere dalla data di ciascun pagamento, Controparte_2 assolvendo da ogni avversa ulteriore domanda e pretesa ovvero, in Controparte_2 subordine, applicare gli interessi solamente a decorrere dalla data della notificazione dell'atto di citazione, al saggio previsto dal disposto di cui all'articolo 1284, c. 1, c.c.; in ulteriore subordine, applicare gli interessi solamente a decorrere dalla data dell'effettiva interruzione della prescrizione avvenuta il 17 marzo 2020, al saggio previsto dal disposto di cui all'articolo 1284, c. 1, c.c.; C. In ogni caso
6. Riservato ogni mezzo istruttorio.
7. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, di sentenza e successive occorrende, ovvero, in subordine, con integrale compensazione delle spese di lite ovvero, in ulteriore subordine, con applicazione a carico di delle Controparte_2 sole spese legali nell'importo minimo di legge.
* * *
pag. 3 di 13 Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 30 settembre 2024 e notificato il 21 novembre 2024, insieme al decreto di fissazione di udienza del
29 ottobre 2024, la (di seguito anche solo Controparte_1
) ha citato davanti al Tribunale di Milano (di CP_1 Controparte_2
Contr seguito anche solo ”), quale avente causa di Electra Italia S.p.A., chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare che” la resistente avrebbe Contr
“indebitamente pagato” a “le somme addebitate a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e dell'iva, afferente nelle fatture da questa emesse nel periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2011”, e, Contr conseguentemente, di condannare alla restituzione dell'importo complessivo di €64.372,92 oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 I comma c.c. dal 18/02/2020 e al tasso di cui al IV comma del medesimo articolo a decorrere dalla domanda giudiziale al saldo.
2. A sostegno della propria domanda la ha dedotto: CP_1
a) di aver intrattenuto dal mese di luglio del 2010 un rapporto contrattuale con Elettra per la fornitura di energia elettrica in: Brescia e Mantova;
b) che in tutte le fatture per la fornitura di energia elettrica emesse nel periodo luglio 2010 - dicembre 2011 veniva addebitato dalla società fornitrice anche l'importo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. n. 511 del
1988, sui primi 200.000 kWh/mese;
c) che la ricorrente, in qualità di somministrata, ha provveduto a pagare regolarmente tutti gli importi richiesti mediante Rid bancario;
d) che, come stabilito dalla Corte di Giustizia UE sin dal 2015, nonché evidenziato dalla concorde giurisprudenza della Corte di Cassazione (su tutte sent. 27101/2019) e di merito susseguitesi, la norma istitutiva pag. 4 di 13 dell'imposta addizionale provinciale all'accisa è contraria al diritto comunitario (in particolare la direttiva 92/12 art 3 par 2 e l'art. 1, 2, direttiva n. 2008/118/CE come interpretato dalla CGUE con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17) e, dunque, deve essere disapplicata, con conseguente diritto del consumatore finale alla ripetizione dell'indebito ex art 2033 cc di quanto pagato in forza di rivalsa al fornitore;
e) che la con diffide rimaste senza riscontro, inviate nel febbraio CP_1
e marzo 2020, ha chiesto la restituzione degli importi versati a titolo di addizionale sulle accise (€ 30.679,84 oltre all' Iva applicata in fattura, pari ad € 3.067,98, per il POD IT006E00832062 nonché € 27.840,99 oltre all'
Iva applicata in fattura pari ad € 2.784,10 per il POD IT001E00227427).
3. Parte resistente si è ritualmente costituita eccependo in primis
l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, e, nel merito, insistendo per il rigetto delle domande restitutorie avanzate dalla rimettendosi alla giudicante, da ultimo nelle note CP_1 sostitutive d'udienza, in ordine al tentativo di mediazione, stante la necessità di parte resistente di dotarsi di un titolo per l'eventuale azione di rimborso nei confronti dell'Amministrazionbe4 finanziaria.
Tenutasi la prima udienza il 19.3.2025, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, in seguito differita al 16.7.2025 per consentire alle parti di prendere posizione in ordine alle motivazioni della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 43/2025.
All'udienza del 16.7.2025 la causa è stata assegnata in decisione.
4. E' incontestato che tra le parti sia intercorso un contratto di somministrazione per la fornitura di energia elettrica per il periodo luglio 2010/dicembre 2011 e che parte attrice abbia corrisposto alla società fornitrice qui convenuta le pag. 5 di 13 somme richieste a titolo di rivalsa per l'addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica versata dalla fornitrice, somme delle quali l'attrice chiede in questa sede la ripetizione, stante il contrasto della norma impositiva di dette addizionali con il diritto unionale.
5. L'esame della domanda principale di parte attrice, deve necessariamente muovere dal dedotto contrasto normativo tra l'art. 6, I comma, lett. c) del D.L.
28 novembre 1988 n. 511 - che ha introdotto l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa nei confronti dei consumatori finali a norma dell'art. 56 del TUA - e l'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, il quale prevede che “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
6. La Direttiva 2008/118/CE avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro l'1.1.2010; tuttavia, il D. Lgs. 48/2010, con cui la Direttiva è stata recepita, non è intervenuto sull'art. 6 D.L. 511/1988, che è stato abrogato solo nel 2012, a seguito di avviamento, nel corso del 2011, di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti dell'Italia, per contrasto dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 con la citata Direttiva.
Con le sentenze rese il 5.03.2015 (nella causa C-553/13) e 25.07.2018 (nella causa C-103/17), la Corte di Giustizia ha sancito la contrarietà al diritto unionale delle norme che istituiscono un'imposta addizionale autonoma, in assenza di una finalità specifica, in quanto, come anche ribadito dalla Corte di pag. 6 di 13 Cassazione (Cass. 22343/20), perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise, devono essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente, ovvero:
1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta;
2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E.,
9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto 23).
Da ultimo, con la richiamata sentenza n. 43/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, per contrasto con gli artt. 11 e 117 della
Costituzione.
In tale pronuncia la Corte ha escluso che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad
«assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali»”.
L'incostituzionalità della norma è stata dichiarata dalla Corte anche sulla base di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con pag. 7 di 13 riferimento alla direttiva 2008/118/CE, vale a dire che “i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della richiamata direttiva possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni” (Corte di giustizia, sentenza
5 marzo 2015, causa C-553/13, Tallinna Ettevõtlusamet).
La stessa Corte di Giustizia ha precisato che la finalità specifica “è una finalità che non sia puramente di bilancio (sentenze del 24 febbraio 2000,
Commissione/Francia, C434/97, EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000,
EKW e Wein & Co, C437/97, EU:C:2000:110, punto 31, nonché del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C82/12, EU:C:2014:108, punto
23). Affinché si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, infatti, un'imposta deve essere volta, di per sé, a garantire la finalità specifica invocata. Ciò si verificherebbe, segnatamente, quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava
l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C82/12,
EU:C:2014:108, punto 30, e del 5 marzo 2015, Controparte_3
C553/13, EU:C:2015:149, punto 41)” (Corte di giustizia, sentenza 25 luglio
2018, causa C-103/17, , già . Controparte_4 CP_5
pag. 8 di 13 7. Sul punto la Corte Costituzionale ha altresì richiamato la giurisprudenza di legittimità che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è “in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio” (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373), e che non è riscontrabile “un nesso diretto tra
l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n.
16142).
8. Dalla pronuncia della Corte Costituzionale si evince che, da una parte, le addizionali sulle accise sono qualificabili come imposta indiretta e possono considerarsi legittime solo ove rispettino i requisiti previsti dalla Direttiva europea e in particolare quello della “finalità specifica” e, dall'altra, che la disciplina italiana è priva della indicazione di detta finalità.
Rileva inoltre il Tribunale che, alla luce della intervenuta pronuncia n.
43/2025 della Corte Costituzionale, sono divenute prive di rilievo le difese della convenuta attinenti alla impossibilità di riconoscere “effetto diretto orizzontale” alle Direttive europee.
Prima della dichiarazione di incostituzionalità, tale questione assumeva rilievo alla luce dell'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Giustizia
e recepito dalla giurisprudenza interna secondo il quale la disapplicazione della disciplina legislativa interna contrastante con le Direttive europee può operare solo nel caso in cui incida sui rapporti verticali tra il singolo e lo
Stato, e non anche quando assuma rilievo nelle controversie tra privati.
9. Tali considerazioni, tuttavia, non rilevano nel caso di specie in quanto – pur mantenendo fermo il principio che il giudice interno non può disapplicare nell'ambito di una controversia tra privati la norma nazionale in contrasto con pag. 9 di 13 la Direttiva - l'art. 6 commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511 non può trovare applicazione in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo.
A tal riguardo è opportuno ribadire che, ai sensi dell'art. 136, comma primo, della Costituzione, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale
“la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
Dal canto proprio, l'art. 30, comma 3, della legge n. 87/1953 sancisce che “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione”.
Ne deriva che gli effetti della sentenza che dichiara l'incostituzionalità di una norma non riguardano solo i rapporti che sorgono successivamente ad essa, ma anche quelli sorti in passato, purché si tratti di rapporti giuridici ancora pendenti.
Nel caso in cui il rapporto si trovi nello stato patologico della lite giudiziaria, lo stesso può dirsi ancora pendente, sino alla formazione di una sentenza passata in giudicato.
Tale particolare efficacia ex tunc delle pronunce di accoglimento della Corte
Costituzionale è espressiva della circostanza che le norme dichiarate incostituzionali devono considerarsi originariamente contrarie all'ordinamento giuridico e, pertanto, radicalmente improduttive di effetti.
L'unica eccezione a tale principio è costituita dai rapporti giuridici già esauriti.
10. Sul punto, si è altresì pronunciata di recente la Corte di cassazione affermando che “la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale. Una volta rilevata
pag. 10 di 13 l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale”, con l'enunciazione del seguente principio di diritto: “in tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediate l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2),
D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito” (Cass. n.13740/25).
11. Ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, alla luce delle motivazioni sin qui svolte, possa quindi trovare accoglimento la domanda di ripetizione delle somme pagate alla società fornitrice dalla società attrice a titolo di addizionale provinciale sulle accise, rinvenendosi il fondamento della domanda nella intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma istitutiva dell'imposta.
Parte attrice ha fornito prova dell'avvenuto versamento dell'importo di cui chiede in questa sede la restituzione, producendo copia delle fatture/bollette e della documentazione bancaria attestante i pagamenti (docc. 03A - B - C e
04A – B -C).
Il regolare pagamento delle fatture può, peraltro, logicamente presumersi sulla base del fatto che lo stesso non è mai stato contestato nel corso del rapporto tra le parti.
12. La convenuta deve essere condannata, altresì, al rimborso di quanto corrisposto a titolo di I.V.A. poiché, confluendo l'accisa nella base imponibile pag. 11 di 13 dell'imposta sul valore aggiunto, la traslazione dell'importo sul somministrato ha determinato un indebito pagamento con conseguente diritto alla restituzione anche di quest'imposta, costituendo il pagamento dell'IVA una diretta conseguenza dell'erroneo calcolo della base imponibile. Contr 13. deve inoltre essere condannata al pagamento degli interessi al tasso legale dalla messa in mora alla proposizione della domanda giudiziale, stante la buona fede dell'accipiens alla data della ricezione del pagamento (Cass.
7586/2011: “in tema di ripetizione d'indebito oggettivo, l'espressione
"domanda" di cui all'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale ma ha valore di atto di costituzione in mora, che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., può anche essere stragiudiziale”) e al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
14. Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della natura delle questioni sollevate ed esaminate e dell'assenza di un orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato (tenuto conto che solo con la recente pronuncia sopra richiamata la Corte di legittimità si è espressa in modo univoco sulla legittimazione ad agire del cliente nei confronti del fornitore).
Deve, altresì, considerarsi che il presente giudizio è stato deciso in forza di una pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la sua proposizione.
La compensazione delle spese è inoltre giustificata considerato che l'art. 14
T.U.A., anche alla stregua dell'interpretazione data dalla Suprema Corte, non consente al fornitore di ottenere dall'Amministrazione il rimborso di quanto restituito se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico.
P.Q.M.
pag. 12 di 13 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna l pagamento in favore di Controparte_2 [...] della somma di € 64.372,92 maggiorata degli Controparte_1 interessi legali dalla messa in mora sino alla domanda giudiziale e degli interessi moratori ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Milano, il 6 agosto 2025
La giudice
Licinia Petrella
pag. 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34539/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CALANDUCCI GIANGUIDO e dell'avv. CALANDUCCI ANNA
( VIA LATTANZIO GAMBARA, 42 25122 BRESCIA;
C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA LATTANZIO GAMBARA, 42 25121 BRESCIA presso il difensore avv. CALANDUCCI GIANGUIDO P.IVA_1
attrice
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELESIA Controparte_2 P.IVA_2
JACOPO e dell'avv. RUFFATO FILIPPO ( ) VIA C.F._2 BROLETTO, 20/22 20121 MILANO;
elettivamente domiciliata in Via Broletto
20121 MILANO presso il difensore avv. CELESIA JACOPO P.IVA_2
convenuta
Oggetto: ripetizione indebito
Conclusioni:
per la ricorrente:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO,
ACCERTARE E DICHIARARE che l'istante ha indebitamente pagato alla società convenuta le somme addebitate a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e dell'iva afferente nelle fatture da questa emesse nel periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2011 e, per l'effetto
CONDANNARE parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice di € 64.372,92 o alla diversa maggior/minor somma dovesse risultare in corso di causa oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 I comma cc dal 18/02/2020 e al tasso di cui al IV comma c.c. a decorrere dalla domanda giudiziale al saldo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA, rimborso del contributo unificato e accessori, come per legge.
Per la resistente:
Voglia il Tribunale di Milano, respingendo ogni avversa domanda, istanza, eccezione e conclusione, così giudicare: A. In via pregiudiziale di rito 1. Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale di
[...] per le ragioni esposte nel presente atto, e assegnare all'attrice un Controparte_1 termine perentorio per sanare tale improcedibilità, adottando ogni conseguente e opportuno provvedimento. B. Nel merito pag. 2 di 13 2. Rigettare tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni svolte dalla ricorrente nei confronti di in quanto inammissibili e infondate in fatto e in Controparte_2 diritto per tutte le ragioni esposte in atti, assolvendo da ogni Controparte_2 avversa domanda e pretesa.
3. Ove il Tribunale ritenga applicabile alla presente controversia l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 6 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511 non è direttamente disapplicabile da parte dei giudici nazionali per contrasto con le disposizioni di normativa comunitaria, rigettare le domande della ricorrente nei confronti di assolvendola da ogni avversa domanda e pretesa. Controparte_2
4. In ogni caso, rigettare la domanda di della debenza Controparte_1 delle somme corrisposte dalla stessa a titolo di imposta sul valore aggiunto calcolata sugli eventuali importi che dovessero essere riconosciuti come dovuti da CP_2
quale incorporante e avente causa di Electra Italia S.p.A., a titolo di
[...] addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, assolvendo CP_2
quale incorporante e avente causa di Electra Italia S.p.A., da ogni avversa
[...] ulteriore domanda e pretesa.
5. In ogni caso, rigettare la domanda della ricorrente relativa all'asserita debenza degli interessi sull'eventuale importo capitale che dovesse essere riconosciuto come dovuto da a decorrere dalla data di ciascun pagamento, Controparte_2 assolvendo da ogni avversa ulteriore domanda e pretesa ovvero, in Controparte_2 subordine, applicare gli interessi solamente a decorrere dalla data della notificazione dell'atto di citazione, al saggio previsto dal disposto di cui all'articolo 1284, c. 1, c.c.; in ulteriore subordine, applicare gli interessi solamente a decorrere dalla data dell'effettiva interruzione della prescrizione avvenuta il 17 marzo 2020, al saggio previsto dal disposto di cui all'articolo 1284, c. 1, c.c.; C. In ogni caso
6. Riservato ogni mezzo istruttorio.
7. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, di sentenza e successive occorrende, ovvero, in subordine, con integrale compensazione delle spese di lite ovvero, in ulteriore subordine, con applicazione a carico di delle Controparte_2 sole spese legali nell'importo minimo di legge.
* * *
pag. 3 di 13 Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 30 settembre 2024 e notificato il 21 novembre 2024, insieme al decreto di fissazione di udienza del
29 ottobre 2024, la (di seguito anche solo Controparte_1
) ha citato davanti al Tribunale di Milano (di CP_1 Controparte_2
Contr seguito anche solo ”), quale avente causa di Electra Italia S.p.A., chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare che” la resistente avrebbe Contr
“indebitamente pagato” a “le somme addebitate a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e dell'iva, afferente nelle fatture da questa emesse nel periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2011”, e, Contr conseguentemente, di condannare alla restituzione dell'importo complessivo di €64.372,92 oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 I comma c.c. dal 18/02/2020 e al tasso di cui al IV comma del medesimo articolo a decorrere dalla domanda giudiziale al saldo.
2. A sostegno della propria domanda la ha dedotto: CP_1
a) di aver intrattenuto dal mese di luglio del 2010 un rapporto contrattuale con Elettra per la fornitura di energia elettrica in: Brescia e Mantova;
b) che in tutte le fatture per la fornitura di energia elettrica emesse nel periodo luglio 2010 - dicembre 2011 veniva addebitato dalla società fornitrice anche l'importo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. n. 511 del
1988, sui primi 200.000 kWh/mese;
c) che la ricorrente, in qualità di somministrata, ha provveduto a pagare regolarmente tutti gli importi richiesti mediante Rid bancario;
d) che, come stabilito dalla Corte di Giustizia UE sin dal 2015, nonché evidenziato dalla concorde giurisprudenza della Corte di Cassazione (su tutte sent. 27101/2019) e di merito susseguitesi, la norma istitutiva pag. 4 di 13 dell'imposta addizionale provinciale all'accisa è contraria al diritto comunitario (in particolare la direttiva 92/12 art 3 par 2 e l'art. 1, 2, direttiva n. 2008/118/CE come interpretato dalla CGUE con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17) e, dunque, deve essere disapplicata, con conseguente diritto del consumatore finale alla ripetizione dell'indebito ex art 2033 cc di quanto pagato in forza di rivalsa al fornitore;
e) che la con diffide rimaste senza riscontro, inviate nel febbraio CP_1
e marzo 2020, ha chiesto la restituzione degli importi versati a titolo di addizionale sulle accise (€ 30.679,84 oltre all' Iva applicata in fattura, pari ad € 3.067,98, per il POD IT006E00832062 nonché € 27.840,99 oltre all'
Iva applicata in fattura pari ad € 2.784,10 per il POD IT001E00227427).
3. Parte resistente si è ritualmente costituita eccependo in primis
l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, e, nel merito, insistendo per il rigetto delle domande restitutorie avanzate dalla rimettendosi alla giudicante, da ultimo nelle note CP_1 sostitutive d'udienza, in ordine al tentativo di mediazione, stante la necessità di parte resistente di dotarsi di un titolo per l'eventuale azione di rimborso nei confronti dell'Amministrazionbe4 finanziaria.
Tenutasi la prima udienza il 19.3.2025, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, in seguito differita al 16.7.2025 per consentire alle parti di prendere posizione in ordine alle motivazioni della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 43/2025.
All'udienza del 16.7.2025 la causa è stata assegnata in decisione.
4. E' incontestato che tra le parti sia intercorso un contratto di somministrazione per la fornitura di energia elettrica per il periodo luglio 2010/dicembre 2011 e che parte attrice abbia corrisposto alla società fornitrice qui convenuta le pag. 5 di 13 somme richieste a titolo di rivalsa per l'addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica versata dalla fornitrice, somme delle quali l'attrice chiede in questa sede la ripetizione, stante il contrasto della norma impositiva di dette addizionali con il diritto unionale.
5. L'esame della domanda principale di parte attrice, deve necessariamente muovere dal dedotto contrasto normativo tra l'art. 6, I comma, lett. c) del D.L.
28 novembre 1988 n. 511 - che ha introdotto l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa nei confronti dei consumatori finali a norma dell'art. 56 del TUA - e l'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, il quale prevede che “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
6. La Direttiva 2008/118/CE avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro l'1.1.2010; tuttavia, il D. Lgs. 48/2010, con cui la Direttiva è stata recepita, non è intervenuto sull'art. 6 D.L. 511/1988, che è stato abrogato solo nel 2012, a seguito di avviamento, nel corso del 2011, di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti dell'Italia, per contrasto dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 con la citata Direttiva.
Con le sentenze rese il 5.03.2015 (nella causa C-553/13) e 25.07.2018 (nella causa C-103/17), la Corte di Giustizia ha sancito la contrarietà al diritto unionale delle norme che istituiscono un'imposta addizionale autonoma, in assenza di una finalità specifica, in quanto, come anche ribadito dalla Corte di pag. 6 di 13 Cassazione (Cass. 22343/20), perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise, devono essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente, ovvero:
1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta;
2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E.,
9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto 23).
Da ultimo, con la richiamata sentenza n. 43/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, per contrasto con gli artt. 11 e 117 della
Costituzione.
In tale pronuncia la Corte ha escluso che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad
«assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali»”.
L'incostituzionalità della norma è stata dichiarata dalla Corte anche sulla base di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con pag. 7 di 13 riferimento alla direttiva 2008/118/CE, vale a dire che “i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della richiamata direttiva possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni” (Corte di giustizia, sentenza
5 marzo 2015, causa C-553/13, Tallinna Ettevõtlusamet).
La stessa Corte di Giustizia ha precisato che la finalità specifica “è una finalità che non sia puramente di bilancio (sentenze del 24 febbraio 2000,
Commissione/Francia, C434/97, EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000,
EKW e Wein & Co, C437/97, EU:C:2000:110, punto 31, nonché del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C82/12, EU:C:2014:108, punto
23). Affinché si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, infatti, un'imposta deve essere volta, di per sé, a garantire la finalità specifica invocata. Ciò si verificherebbe, segnatamente, quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava
l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C82/12,
EU:C:2014:108, punto 30, e del 5 marzo 2015, Controparte_3
C553/13, EU:C:2015:149, punto 41)” (Corte di giustizia, sentenza 25 luglio
2018, causa C-103/17, , già . Controparte_4 CP_5
pag. 8 di 13 7. Sul punto la Corte Costituzionale ha altresì richiamato la giurisprudenza di legittimità che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è “in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio” (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373), e che non è riscontrabile “un nesso diretto tra
l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n.
16142).
8. Dalla pronuncia della Corte Costituzionale si evince che, da una parte, le addizionali sulle accise sono qualificabili come imposta indiretta e possono considerarsi legittime solo ove rispettino i requisiti previsti dalla Direttiva europea e in particolare quello della “finalità specifica” e, dall'altra, che la disciplina italiana è priva della indicazione di detta finalità.
Rileva inoltre il Tribunale che, alla luce della intervenuta pronuncia n.
43/2025 della Corte Costituzionale, sono divenute prive di rilievo le difese della convenuta attinenti alla impossibilità di riconoscere “effetto diretto orizzontale” alle Direttive europee.
Prima della dichiarazione di incostituzionalità, tale questione assumeva rilievo alla luce dell'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Giustizia
e recepito dalla giurisprudenza interna secondo il quale la disapplicazione della disciplina legislativa interna contrastante con le Direttive europee può operare solo nel caso in cui incida sui rapporti verticali tra il singolo e lo
Stato, e non anche quando assuma rilievo nelle controversie tra privati.
9. Tali considerazioni, tuttavia, non rilevano nel caso di specie in quanto – pur mantenendo fermo il principio che il giudice interno non può disapplicare nell'ambito di una controversia tra privati la norma nazionale in contrasto con pag. 9 di 13 la Direttiva - l'art. 6 commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511 non può trovare applicazione in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo.
A tal riguardo è opportuno ribadire che, ai sensi dell'art. 136, comma primo, della Costituzione, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale
“la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
Dal canto proprio, l'art. 30, comma 3, della legge n. 87/1953 sancisce che “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione”.
Ne deriva che gli effetti della sentenza che dichiara l'incostituzionalità di una norma non riguardano solo i rapporti che sorgono successivamente ad essa, ma anche quelli sorti in passato, purché si tratti di rapporti giuridici ancora pendenti.
Nel caso in cui il rapporto si trovi nello stato patologico della lite giudiziaria, lo stesso può dirsi ancora pendente, sino alla formazione di una sentenza passata in giudicato.
Tale particolare efficacia ex tunc delle pronunce di accoglimento della Corte
Costituzionale è espressiva della circostanza che le norme dichiarate incostituzionali devono considerarsi originariamente contrarie all'ordinamento giuridico e, pertanto, radicalmente improduttive di effetti.
L'unica eccezione a tale principio è costituita dai rapporti giuridici già esauriti.
10. Sul punto, si è altresì pronunciata di recente la Corte di cassazione affermando che “la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale. Una volta rilevata
pag. 10 di 13 l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale”, con l'enunciazione del seguente principio di diritto: “in tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediate l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2),
D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito” (Cass. n.13740/25).
11. Ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, alla luce delle motivazioni sin qui svolte, possa quindi trovare accoglimento la domanda di ripetizione delle somme pagate alla società fornitrice dalla società attrice a titolo di addizionale provinciale sulle accise, rinvenendosi il fondamento della domanda nella intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma istitutiva dell'imposta.
Parte attrice ha fornito prova dell'avvenuto versamento dell'importo di cui chiede in questa sede la restituzione, producendo copia delle fatture/bollette e della documentazione bancaria attestante i pagamenti (docc. 03A - B - C e
04A – B -C).
Il regolare pagamento delle fatture può, peraltro, logicamente presumersi sulla base del fatto che lo stesso non è mai stato contestato nel corso del rapporto tra le parti.
12. La convenuta deve essere condannata, altresì, al rimborso di quanto corrisposto a titolo di I.V.A. poiché, confluendo l'accisa nella base imponibile pag. 11 di 13 dell'imposta sul valore aggiunto, la traslazione dell'importo sul somministrato ha determinato un indebito pagamento con conseguente diritto alla restituzione anche di quest'imposta, costituendo il pagamento dell'IVA una diretta conseguenza dell'erroneo calcolo della base imponibile. Contr 13. deve inoltre essere condannata al pagamento degli interessi al tasso legale dalla messa in mora alla proposizione della domanda giudiziale, stante la buona fede dell'accipiens alla data della ricezione del pagamento (Cass.
7586/2011: “in tema di ripetizione d'indebito oggettivo, l'espressione
"domanda" di cui all'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale ma ha valore di atto di costituzione in mora, che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., può anche essere stragiudiziale”) e al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
14. Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della natura delle questioni sollevate ed esaminate e dell'assenza di un orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato (tenuto conto che solo con la recente pronuncia sopra richiamata la Corte di legittimità si è espressa in modo univoco sulla legittimazione ad agire del cliente nei confronti del fornitore).
Deve, altresì, considerarsi che il presente giudizio è stato deciso in forza di una pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la sua proposizione.
La compensazione delle spese è inoltre giustificata considerato che l'art. 14
T.U.A., anche alla stregua dell'interpretazione data dalla Suprema Corte, non consente al fornitore di ottenere dall'Amministrazione il rimborso di quanto restituito se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico.
P.Q.M.
pag. 12 di 13 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna l pagamento in favore di Controparte_2 [...] della somma di € 64.372,92 maggiorata degli Controparte_1 interessi legali dalla messa in mora sino alla domanda giudiziale e degli interessi moratori ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Milano, il 6 agosto 2025
La giudice
Licinia Petrella
pag. 13 di 13