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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
“Separazione”. nella causa civile iscritta al n. 1015/2024R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...], il [...], residente a [...]
n. 4, C.F. , C.F._1
e
(ammesso al Patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 639 Parte_2
del 09/04/24), nato a [...], il [...], residente a [...]8,
C.F. , C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Cuorgnè, via Torino n. 31 presso lo studio dall'Avv.
Danilo Armanni, che li rappresenta e difende per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“1) La casa coniugale sita in SP è stata abbandonata dai coniugi fin dalla loro separazione di
fatto, le rispettive residenze sono state arredate e adibite dai coniugi a abitazione individuale;
2) Il regime di affidamento, residenza, i tempi di permanenza della figlia minore con ciascuno dei
genitori, nonché il prospetto di ripartizione di ferie e festività sono indicate più approfonditamente
nel piano genitoriale allegato (doc. 4)
La figlia minore rimane affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e manterrà la propria
residenza presso l'abitazione del padre;
3) La madre potrà vedere e tenere con se la figlia il lunedì dall'uscita di scuola, al rientro a scuola
del martedì, con pernottamento presso la propria abitazione, il giovedì dall'uscita da scuola al
sabato mattina, con pernottamento presso la propria abitazione, ed a fine settimana alterni dal
sabato mattina al successivo lunedì mattina all'ora di ingresso a scuola.
Durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà due settimane consecutive con la madre,
comprendenti, ad anni alterni, il giorno di ferragosto.
Durante le vacanze natalizie la figlia trascorrerà i giorni dal 24 dicembre al 30 dicembre o,
alternativamente, le vacanze di fine anno, dal 31 dicembre al 06 gennaio, un anno con la madre ed
un anno con il padre.
Parimenti, i genitori terranno con se la figlia, alternativamente, il giorno di Pasqua o il giorno di
Pasquetta di ciascun anno.
4) La madre verserà a titolo di contributo alimentare per il mantenimento della figlia, entro il
giorno 25 di ogni mese, la somma complessiva di Euro 350,00 mensili, da rivalutarsi annualmente
in base alla variazione dei relativi indici ISTAT di prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese
mediche e scolastiche (comprese quelle per trasporto, per gite, libri, mensa ecc…) non coperte dal
Servizio Pubblico, a semplice richiesta del padre;
5) I coniugi dichiarano di avere definito in separata sede ogni altro rapporto di carattere economico
e patrimoniale, di rinunciare ad ogni forma di sussidio alimentare e di non avere nulla altro a
pretendere reciprocamente a qualsivoglia altro titolo o ragione;
6) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento
equipollente.
Pertanto, in conclusione, i ricorrenti, come sopra rappresentati e domiciliati
Chiedono alla S.V.I. di voler fissare udienza per la loro comparizione personale ai sensi di Legge, per ottenere
la richiesta pronuncia di separazione personale consensuale alle predette condizioni.
di volere fissare l'udienza per la loro comparizione e gli incombenti di rito, affinché
successivamente venga omologata la loro separazione consensuale, alle condizioni sopra riportate.”
Il P.M. ha così concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 24.4.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
affinché pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio a SP (TO) il 26/06/2010, con rito civile, in regime di separazione dei beni (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di SP
(TO) Parte I Serie A N.1);
- dall'unione dei coniugi é nata la figlia a Cuorgné, il 18/10/2007; Persona_1
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più
un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 12 novembre 2024 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito civile a SP (TO) il 26/06/2010 (trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile del Comune di SP (TO) Parte I Serie A N.1) in regime patrimoniale di separazione dei beni.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
Con separato contestuale provvedimento, occorre infine procedere – ai sensi dell'art. 83
comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore del marito ricorrente (ammesso al patrocinio a spese dello Stato), che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
sentito il P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito civile a SP (TO) il 26/06/2010, con rito civile, in regime di separazione dei beni (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di SP
(TO) Parte I Serie A N.1) – alle condizioni sopra indicate;
2. le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 21 gennaio 2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)