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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/02/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 1493/2022 R.G.,
TRA
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Michele Torsello, procuratore domiciliatario;
- attrice -
CONTRO
CP_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Luca Pedone, procuratore domiciliatario;
- convenuta -
CP_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Corrado, procuratore domiciliatario;
- terza chiamata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la agiva in giudizio al fine di ottenere da Parte_1 [...]
il ristoro dei danni patrimoniali occorsi all'esito del sinistro avvenuto il 01.07.2021 alle ore 12.30 circa presso il cantiere di Carmiano (LE), sito alla via Don Fortunato Pezzuto, allorquando “…la
Macchina TR GR (matricola ), di proprietà di mentre era ferma, C.F._1 Parte_1 perché era presente nello stesso cantiere l'escavatore che stava ripulendo il materiale da scavo, veniva urtata violentemente dallo stesso escavatore Hitaci Zaxis 130 Matricola n.17444/10 di proprietà della . CP_1 Con comparsa depositata in data 25.05.2022 si costituiva in giudizio chiedendo CP_1
preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice CP_2
giusta polizza n. n.112497183, e nel merito contestando la domanda attorea.
[...]
Il 20.12.2022 si costituiva altresì eccependo preliminarmente l'inoperatività della polizza, CP_2
e contestando in ogni caso la pretesa avanzata nei suoi confronti.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 05.01.2024 il
Tribunale ha ammesso le istanze di prova orale formulate dalle parti, alla cui assunzione ha provveduto all'udienza del 04.04.2024.
All'esito, con ordinanza del 07.06.2024 ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio onde stimare il costo occorrente per la riparazione della perforatrice danneggiata, nominando all'uopo l'ing. Per_1
al quale ha conferito l'incarico.
[...]
Successivamente al deposito dell'elaborato, all'udienza odierna ha invitato le parti a discutere oralmente la causa ex art. 281sexies c.p.c. ed all'esito l'ha decisa come da sentenza letta in loro assenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che le domande formulate meritino accoglimento.
Nel corso dell'istruttoria il teste - capace a testimoniare in quanto ha dichiarato di Testimone_1
non avere riportato lesioni né alcun danno nel sinistro del 01.7.2021 - ha confermato la dinamica descritta in citazione, riferendo che: “in occasione dei fatti per cui è causa io ero alla guida della macchina perforatrice GR BE80…Nel cantiere era presente un escavatore Hitachi di proprietà di ed era CP_1 impegnato in operazioni di pulizia del materiale di risulta. Confermo quanto sub 3 delle memorie istruttorie di
(“l'accaduto sinistro era dovuto dal comportamento del dipendente dell' che, mentre Parte_1 CP_1
stava procedendo alla pulizia del cantiere e al carico di materiale, urtava violentemente con braccio meccanico della macchina TR modello GR (matricola n.B80ZC0129) di proprietà di
”). Confermo la posizione sub 4 delle memorie istruttorie di (“l'escavatore di Parte_1 CP_3 CP_1
distruggeva la cabina della macchina escavatore della non funzionante”)”; nello Controparte_4
stesso senso anche il teste “Ero in un furgone nei pressi del luogo in cui sono successi i fatti ed Testimone_2
ho sentito un botto. Ho guardato e ho visto che l'escavatore con il braccio meccanico aveva urtato la cabina di una trivella. La trivella era di e l'escavatore era usato dal personale di L'escavatore era presente sul CP_1 cantiere per operazioni di pulizia del materiale di risulta. Confermo la posizione sub 4”.
Alla stregua di detti esiti, non può porsi in discussione la responsabilità di in qualità di CP_1
proprietaria dell'escavatore Hitaci Zaxis 130 Matricola n.17444/10, in ordine alla causazione del sinistro ed al danneggiamento procurato alla Macchina TR di proprietà di Parte_1
In punto di quantificazione del pregiudizio, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, puntuale, esaustiva e del tutto condivisa, rimasta immune da censure, l'ing. ha Persona_1
accertato l'esistenza dei seguenti danni: “Il cristallo anteriore superiore della porta destra della cabina si è frantumato a causa dell'impatto con l'escavatore che ha anche distorto l'ossatura della cabina. Il cristallo è stato sostituito, probabilmente dal proprietario, con un foglio in plexiglass contenuto da una cornice posticcia.
Analogamente anche il cristallo anteriore superiore della cabina è andato distrutto e sostituito da un foglio di plexiglass fissato con bulloni. La griglia di protezione del conducente posta anteriormente alla cabina di guida si è distaccata a causa della distorsione del telaio della cabina stessa. Attualmente risulta fissata in maniera posticcia con delle fascette autobloccanti - Il cristallo anteriore inferiore della cabina è fessurato e deve essere sostituito. Il cristallo superiore (tetto) della cabina è attraversato da numerose fessurazioni e deve essere sostituito. La porta laterale sinistra non si chiude nel telaio della cabina a causa della deformazione della stessa. Il telaio della porta a mia opinione può essere recuperato e non deve essere sostituito. Il cristallo posteriore della cabina è andato distrutto ed è stato sostituito da un foglio di plexiglass fissato con viti e silicone. I portelli laterali hanno subito delle piccole deformazioni che causano la non perfetta tenuta all'acqua del vano motore e del quadro elettrico contenuto nel lato sinistro dello stesso. Le deformazioni possono essere riparate con opera di carrozzeria ed i portelli non necessitano quindi di sostituzione”; quindi ha stimato il costo delle riparazioni occorrenti al fine di ripristinare la funzionalità del veicolo in complessivi € 16.564,15 oltre IVA, discostandosi dal preventivo allegato da parte attrice, rilasciato da Officina Cascarano s.r.l., avendo ritenuto che “…la deformazione dei suddetti portelli è estremamente lieve e pertanto accolgo l'osservazione del CTP concludendo per la loro non necessaria sostituzione e per il loro recupero con una normale opera di carrozzeria. Il costo di tali parti viene quindi qui ora escluso dal costo stimato della riparazione. La valorizzazione dei rimanenti ricambi sarà quindi quella fornita dal produttore GR con lo sconto del 30% come da quest'ultimo offerta a cui si aggiunge il costo della manodopera valutato congruo”.
Stante la consistenza del deterioramento e la temporanea inutilizzabilità del mezzo, anche riferita dal teste deve ritenersi altresì necessitato, e quindi risarcibile, l'esborso sostenuto dall'attrice per Tes_3
il noleggio nel mese di luglio del 2021 della macchina perforatrice modello MAIT Drill
HR03355M2613 pari ad € 7.930,00, documentato dalla fattura n. 18/2021 emessa da
[...]
che ha in tal guisa consentito all'impresa attrice di non sospendere l'esercizio Controparte_5
dell'attività dalla medesima espletata.
In definitiva, il danno da risarcire all'attrice da parte della responsabile civile ammonta ad € CP_1
16.564,15 oltre IVA se dovuta, ed € 7.930,00 maggiorata di interessi legali dall'esborso al saldo.
Venendo quindi alla domanda di garanzia, premesso che non vi è contestazione da parte di CP_2
circa la sussistenza dell'obbligo indennitario relativamente all'esborso occorrente per la
[...]
riparazione della perforatrice, come in questa sede determinato, e salve le precisazioni inerenti l'operatività della franchigia di cui infra, quanto al costo sostenuto per il noleggio della perforatrice sostitutiva per il solo mese di luglio 2021, evidenzia il Tribunale che detta somma non può rientrare nelle esclusioni di cui all'art. 14 lett. a) delle condizioni di polizza (“dalla copertura assicurativa sono esclusi
i danni: … causati da o dovuti a: … interruzione e sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali”), avendo viceversa la medesima consentito di scongiurare detto ulteriore pregiudizio e di proseguire l'attività di impresa.
Per tale ragione la copertura assicurativa di cui alla polizza n. 112497183 deve ritenersi operante per l'intero danno liquidato, oltre che per le spese di lite dovute all'attrice e quelle di consulenza, ad eccezione dell'importo di esso coperto da franchigia e dello scoperto di cui appresso, che rimarranno a carico della convenuta CP_1
Sotto quest'ultimo profilo, infatti, merita di essere chiarito che:
- nessun acconto sul risarcimento è mai stato percepito da come del resto Parte_1
comprovato dall'omessa sottoscrizione della quietanza in atti prodotta dall'assicuratrice in sede di costituzione;
- deve intendersi operante la franchigia di € 1.500,00 prevista per l'ipotesi di danno a cose, nonché lo scoperto del 35% del danno liquidato previsto dal disposto di cui all'art. 44 delle condizioni di polizza: non risulta infatti contestata la risultanza della visura camerale prodotta da dalla quale risulta che al 31.12.2020 contava n. 14 addetti (“Addetti CP_2 CP_1
effettivamente impiegati dall' nell'esercizio della propria attività”), ovvero ben più di tre dei Parte_2
cinque dichiarati in sede di stipula della polizza;
tale circostanza può inoltre ritenersi provata ex art. 116 c.p.c. dalla mancata sottoposizione del legale rappresentante della società predetta all'interrogatorio formale deferitogli anche su tale circostanza;
- deve escludersi l'operatività della franchigia di “…€ 300,00 per ogni mezzo danneggiato” previsto per l'ipotesi di “Danni a veicoli, cicli e motocicli in consegna e/o custodia e/o sottoposti a lavori di manutenzione e riparazione”, evidentemente del tutto distinta da quella che qui ci occupa.
Le spese di lite in ordine alla domanda principale e di consulenza seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore del decisum (Cassazione civile sez. II,
09/01/2020, n.197); meritano invece di essere compensate quelle tra le altre parti processuali, attesa la reciproca soccombenza in ordine alla pretesa di garanzia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda principale proposta da
[...]
e su quella di garanzia formulata da Pt_1 CP_1
1) Accoglie la domanda principale e per l'effetto, accertata la responsabilità di in CP_1
ordine al sinistro occorso il 01.7.2021, condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
della somma di € 16.564,15 oltre IVA se dovuta, nonché dell'ulteriore di € 7.930,00 da Pt_1
maggiorare di interessi legali dall'esborso al soddisfo;
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese della presente lite, CP_1 Parte_1
che liquida ex D.M. 55/2014 in € 5.077,00, oltre € 518,00 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) Pone definitivamente a carico di in via esclusiva le spese occorse per la consulenza CP_1
tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate;
4) Accoglie la domanda di garanzia proposta da e per l'effetto condanna CP_1 CP_2
a rifondere delle somme da questa versate in esecuzione dei capi che precedono, al CP_1
netto dello scoperto e della franchigia di cui in parte motiva;
5) Dichiara integralmente compensate tra le altre parti le spese di lite.
Lecce, 04/02/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 1493/2022 R.G.,
TRA
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Michele Torsello, procuratore domiciliatario;
- attrice -
CONTRO
CP_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Luca Pedone, procuratore domiciliatario;
- convenuta -
CP_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Corrado, procuratore domiciliatario;
- terza chiamata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la agiva in giudizio al fine di ottenere da Parte_1 [...]
il ristoro dei danni patrimoniali occorsi all'esito del sinistro avvenuto il 01.07.2021 alle ore 12.30 circa presso il cantiere di Carmiano (LE), sito alla via Don Fortunato Pezzuto, allorquando “…la
Macchina TR GR (matricola ), di proprietà di mentre era ferma, C.F._1 Parte_1 perché era presente nello stesso cantiere l'escavatore che stava ripulendo il materiale da scavo, veniva urtata violentemente dallo stesso escavatore Hitaci Zaxis 130 Matricola n.17444/10 di proprietà della . CP_1 Con comparsa depositata in data 25.05.2022 si costituiva in giudizio chiedendo CP_1
preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice CP_2
giusta polizza n. n.112497183, e nel merito contestando la domanda attorea.
[...]
Il 20.12.2022 si costituiva altresì eccependo preliminarmente l'inoperatività della polizza, CP_2
e contestando in ogni caso la pretesa avanzata nei suoi confronti.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 05.01.2024 il
Tribunale ha ammesso le istanze di prova orale formulate dalle parti, alla cui assunzione ha provveduto all'udienza del 04.04.2024.
All'esito, con ordinanza del 07.06.2024 ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio onde stimare il costo occorrente per la riparazione della perforatrice danneggiata, nominando all'uopo l'ing. Per_1
al quale ha conferito l'incarico.
[...]
Successivamente al deposito dell'elaborato, all'udienza odierna ha invitato le parti a discutere oralmente la causa ex art. 281sexies c.p.c. ed all'esito l'ha decisa come da sentenza letta in loro assenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che le domande formulate meritino accoglimento.
Nel corso dell'istruttoria il teste - capace a testimoniare in quanto ha dichiarato di Testimone_1
non avere riportato lesioni né alcun danno nel sinistro del 01.7.2021 - ha confermato la dinamica descritta in citazione, riferendo che: “in occasione dei fatti per cui è causa io ero alla guida della macchina perforatrice GR BE80…Nel cantiere era presente un escavatore Hitachi di proprietà di ed era CP_1 impegnato in operazioni di pulizia del materiale di risulta. Confermo quanto sub 3 delle memorie istruttorie di
(“l'accaduto sinistro era dovuto dal comportamento del dipendente dell' che, mentre Parte_1 CP_1
stava procedendo alla pulizia del cantiere e al carico di materiale, urtava violentemente con braccio meccanico della macchina TR modello GR (matricola n.B80ZC0129) di proprietà di
”). Confermo la posizione sub 4 delle memorie istruttorie di (“l'escavatore di Parte_1 CP_3 CP_1
distruggeva la cabina della macchina escavatore della non funzionante”)”; nello Controparte_4
stesso senso anche il teste “Ero in un furgone nei pressi del luogo in cui sono successi i fatti ed Testimone_2
ho sentito un botto. Ho guardato e ho visto che l'escavatore con il braccio meccanico aveva urtato la cabina di una trivella. La trivella era di e l'escavatore era usato dal personale di L'escavatore era presente sul CP_1 cantiere per operazioni di pulizia del materiale di risulta. Confermo la posizione sub 4”.
Alla stregua di detti esiti, non può porsi in discussione la responsabilità di in qualità di CP_1
proprietaria dell'escavatore Hitaci Zaxis 130 Matricola n.17444/10, in ordine alla causazione del sinistro ed al danneggiamento procurato alla Macchina TR di proprietà di Parte_1
In punto di quantificazione del pregiudizio, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, puntuale, esaustiva e del tutto condivisa, rimasta immune da censure, l'ing. ha Persona_1
accertato l'esistenza dei seguenti danni: “Il cristallo anteriore superiore della porta destra della cabina si è frantumato a causa dell'impatto con l'escavatore che ha anche distorto l'ossatura della cabina. Il cristallo è stato sostituito, probabilmente dal proprietario, con un foglio in plexiglass contenuto da una cornice posticcia.
Analogamente anche il cristallo anteriore superiore della cabina è andato distrutto e sostituito da un foglio di plexiglass fissato con bulloni. La griglia di protezione del conducente posta anteriormente alla cabina di guida si è distaccata a causa della distorsione del telaio della cabina stessa. Attualmente risulta fissata in maniera posticcia con delle fascette autobloccanti - Il cristallo anteriore inferiore della cabina è fessurato e deve essere sostituito. Il cristallo superiore (tetto) della cabina è attraversato da numerose fessurazioni e deve essere sostituito. La porta laterale sinistra non si chiude nel telaio della cabina a causa della deformazione della stessa. Il telaio della porta a mia opinione può essere recuperato e non deve essere sostituito. Il cristallo posteriore della cabina è andato distrutto ed è stato sostituito da un foglio di plexiglass fissato con viti e silicone. I portelli laterali hanno subito delle piccole deformazioni che causano la non perfetta tenuta all'acqua del vano motore e del quadro elettrico contenuto nel lato sinistro dello stesso. Le deformazioni possono essere riparate con opera di carrozzeria ed i portelli non necessitano quindi di sostituzione”; quindi ha stimato il costo delle riparazioni occorrenti al fine di ripristinare la funzionalità del veicolo in complessivi € 16.564,15 oltre IVA, discostandosi dal preventivo allegato da parte attrice, rilasciato da Officina Cascarano s.r.l., avendo ritenuto che “…la deformazione dei suddetti portelli è estremamente lieve e pertanto accolgo l'osservazione del CTP concludendo per la loro non necessaria sostituzione e per il loro recupero con una normale opera di carrozzeria. Il costo di tali parti viene quindi qui ora escluso dal costo stimato della riparazione. La valorizzazione dei rimanenti ricambi sarà quindi quella fornita dal produttore GR con lo sconto del 30% come da quest'ultimo offerta a cui si aggiunge il costo della manodopera valutato congruo”.
Stante la consistenza del deterioramento e la temporanea inutilizzabilità del mezzo, anche riferita dal teste deve ritenersi altresì necessitato, e quindi risarcibile, l'esborso sostenuto dall'attrice per Tes_3
il noleggio nel mese di luglio del 2021 della macchina perforatrice modello MAIT Drill
HR03355M2613 pari ad € 7.930,00, documentato dalla fattura n. 18/2021 emessa da
[...]
che ha in tal guisa consentito all'impresa attrice di non sospendere l'esercizio Controparte_5
dell'attività dalla medesima espletata.
In definitiva, il danno da risarcire all'attrice da parte della responsabile civile ammonta ad € CP_1
16.564,15 oltre IVA se dovuta, ed € 7.930,00 maggiorata di interessi legali dall'esborso al saldo.
Venendo quindi alla domanda di garanzia, premesso che non vi è contestazione da parte di CP_2
circa la sussistenza dell'obbligo indennitario relativamente all'esborso occorrente per la
[...]
riparazione della perforatrice, come in questa sede determinato, e salve le precisazioni inerenti l'operatività della franchigia di cui infra, quanto al costo sostenuto per il noleggio della perforatrice sostitutiva per il solo mese di luglio 2021, evidenzia il Tribunale che detta somma non può rientrare nelle esclusioni di cui all'art. 14 lett. a) delle condizioni di polizza (“dalla copertura assicurativa sono esclusi
i danni: … causati da o dovuti a: … interruzione e sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali”), avendo viceversa la medesima consentito di scongiurare detto ulteriore pregiudizio e di proseguire l'attività di impresa.
Per tale ragione la copertura assicurativa di cui alla polizza n. 112497183 deve ritenersi operante per l'intero danno liquidato, oltre che per le spese di lite dovute all'attrice e quelle di consulenza, ad eccezione dell'importo di esso coperto da franchigia e dello scoperto di cui appresso, che rimarranno a carico della convenuta CP_1
Sotto quest'ultimo profilo, infatti, merita di essere chiarito che:
- nessun acconto sul risarcimento è mai stato percepito da come del resto Parte_1
comprovato dall'omessa sottoscrizione della quietanza in atti prodotta dall'assicuratrice in sede di costituzione;
- deve intendersi operante la franchigia di € 1.500,00 prevista per l'ipotesi di danno a cose, nonché lo scoperto del 35% del danno liquidato previsto dal disposto di cui all'art. 44 delle condizioni di polizza: non risulta infatti contestata la risultanza della visura camerale prodotta da dalla quale risulta che al 31.12.2020 contava n. 14 addetti (“Addetti CP_2 CP_1
effettivamente impiegati dall' nell'esercizio della propria attività”), ovvero ben più di tre dei Parte_2
cinque dichiarati in sede di stipula della polizza;
tale circostanza può inoltre ritenersi provata ex art. 116 c.p.c. dalla mancata sottoposizione del legale rappresentante della società predetta all'interrogatorio formale deferitogli anche su tale circostanza;
- deve escludersi l'operatività della franchigia di “…€ 300,00 per ogni mezzo danneggiato” previsto per l'ipotesi di “Danni a veicoli, cicli e motocicli in consegna e/o custodia e/o sottoposti a lavori di manutenzione e riparazione”, evidentemente del tutto distinta da quella che qui ci occupa.
Le spese di lite in ordine alla domanda principale e di consulenza seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore del decisum (Cassazione civile sez. II,
09/01/2020, n.197); meritano invece di essere compensate quelle tra le altre parti processuali, attesa la reciproca soccombenza in ordine alla pretesa di garanzia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda principale proposta da
[...]
e su quella di garanzia formulata da Pt_1 CP_1
1) Accoglie la domanda principale e per l'effetto, accertata la responsabilità di in CP_1
ordine al sinistro occorso il 01.7.2021, condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
della somma di € 16.564,15 oltre IVA se dovuta, nonché dell'ulteriore di € 7.930,00 da Pt_1
maggiorare di interessi legali dall'esborso al soddisfo;
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese della presente lite, CP_1 Parte_1
che liquida ex D.M. 55/2014 in € 5.077,00, oltre € 518,00 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) Pone definitivamente a carico di in via esclusiva le spese occorse per la consulenza CP_1
tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate;
4) Accoglie la domanda di garanzia proposta da e per l'effetto condanna CP_1 CP_2
a rifondere delle somme da questa versate in esecuzione dei capi che precedono, al CP_1
netto dello scoperto e della franchigia di cui in parte motiva;
5) Dichiara integralmente compensate tra le altre parti le spese di lite.
Lecce, 04/02/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore