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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/12/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa IZ Di AU in data 14/12/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.363/2016R.g.
Tra
.05.04.1967 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Maccarone Avv. Pasquale Andrizzi
RICORRENTE
E
) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Mazzotta
RESISTENTE
OGGETTO: Ricorso art. 1 comma 47 e seg. L.92/2012 (cd. Fornero)
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 23/02/2016, depositato in data 22/02/2016,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: (1) Accertare e dichiarare che il licenziamento nei confronti della sig.ra illegittimo;
(2) Per l'effetto, disporre Parte_2 la reintegra nel posto di lavoro della ricorrente o, in subordine, dichiarare il diritto della stessa al risarcimento dei danni, con versamento della relativa indennità sostitutiva;
(3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione: - preliminarmente, accertare e dichiarare che
l'impugnazione del recesso del è tardiva, e, per l'effetto, dichiarare il ricorso introduttivo del presente giudizio inammissibile;
- sempre in via preliminare, 1 accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di reintegra formulata dal ricorrente, avendo la società alle proprie dipendenze un numero inferiore di 15 dipendenti;
- nel merito, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa la legittimità del provvedimento di licenziamento irrogata dalla società datrice di lavoro alla sig.ra , per l'effetto, rigettare Parte_2 integralmente il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio.
La controversia oggetto del presente giudizio è stata trattata nel corso delle udienze tenutesi dal 13.07.2016 al 05.06.2020, celebrate dai magistrati di volta in volta assegnatari del giudizio.
Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del 24.03.2021, 19.01.2022, 21.12.2022, 12.04.2023,
04.10.2023, 05.06.2024, 06.11.2024, 04.06.2025, 08.10.2025 e all'udienza del
10.12.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
A sostegno delle rassegnate conclusioni parte attrice deduce di aver lavorato alle dipendenze della società resistente con rapporto di lavoro a tempo parziale, per 18 ore settimanali, a tempo indeterminato, a far data 2/3/2015, con inquadramento nel Livello 4° di cui al CCNL per i dipendenti del settore terziario, con le mansioni di Commessa con orario di lavoro di 4 ore settimanali, distribuite secondo turni dalle ore 9:00 alle ore 13:00, oppure dalle ore 16:00 alle ore 20:00; deduce altresì di aver informato i propri colleghi di lavoro della sua assenza in data 17/1/2016, dovuta ad un malore che avrebbe impedito lo svolgimento della prestazione lavorativa, affinché provvedessero alla organizzazione dei turni di lavoro, non comunicando formalmente lo stato di malattia alla parte datoriale come da consuetudine aziendale;
che in data 26/1/2016, gli Amministratori Giudiziari della società contestavano alla ricorrente la sua assenza dal posto di lavoro senza preventiva comunicazione ed invitavano la dipendente a formulare le proprie giustificazioni, che pervenivano all'azienda con raccomandata del
29/1/2016; che con raccomandata del 4/2/2016, gli Amministratori Giudiziari comunicavano alla ricorrente il licenziamento per giusta causa a far data 5/2/2016, ex art. 226 CCNL di
Pag. 2 di 4 settore, oggetto di impugnazione del presente giudizio.
In via preliminare si rileva che l'impugnazione è tempestivamente proposta atteso che, intervenuto il recesso datoriale in data 04.02.2016, il ricorso è stato depositato il 22.02.2012
(a tale proposito si rileva che ai fini della pendenza della lite, nell'ipotesi di giudizio promosso mediante ricorso, si deve avere riguardo alla data del deposito del ricorso stesso).
Ciò posto, si rileva che il fatto storico dell'assenza dal lavoro non comunicata alla parte datoriale è pacifico tra le parti, dovendo indagarsene la qualificazione giuridica ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento;
a tale proposito si rileva che secondo l'orientamento espresso dalla S.C. - cui il Giudice scrivente presta adesione - rientra tra gli obblighi di correttezza e diligenza del prestatore di lavoro anche quello di comunicare tempestivamente al datore di lavoro eventuali impedimenti nel regolare espletamento della prestazione che determinino la necessità di assentarsi, sicché il mancato rispetto di tale obbligo può giustificare il licenziamento, poiché la mancata comunicazione dell'assenza dal lavoro, anche se in astratto dovuta a motivi legittimi, è idonea ad arrecare alla controparte datoriale un pregiudizio organizzativo, derivante dal legittimo affidamento in ordine alla supposta effettiva ripresa della prestazione lavorativa (cfr. Cass. n. 10352/2014; Cass. n. 10552/2013).
Occorre evidenziare che, se è senz'altro vero che la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'assenza è mancanza distinta e non sovrapponibile a quella dell'assenza ingiustificata dal testo della missiva di contestazione, emerge chiaramente che alla prestatrice sia stata contestata sia l'assenza ingiustificata protrattasi per oltre tre giorni sia l'omessa comunicazione dell'assenza.
Nel caso di specie, posto che non emerge alcun elemento attestante l'impossibilità della lavoratrice di comunicare la propria assenza sin dal primo giorno della malattia, la protrazione dell'assenza ingiustificata per ben cinque giorni lavorativi, valutata unitamente alla violazione degli obblighi di comunicazione al datore di lavoro, determini una irreversibile lesione del vincolo fiduciario, non potendo il datore di lavoro fare affidamento sulla correttezza dei futuri adempimenti. Del tutto irrilevante è l'assenza di danni o disfunzioni dell'organizzazione aziendale derivati dall'assenza ingiustificata della lavoratrice, essendo il provvedimento espulsivo proporzionato alla gravità delle violazioni degli obblighi di comunicazione e giustificazione delle assenze (Cassazione civile sez. lav., 22/05/2025, n.13747).
Il ricorso, dunque, in quanto infondato va rigettato. Le spese si liquidano in base alla soccombenza e sono compensate atteso che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in
Pag. 3 di 4 relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo
(Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, n.7961).
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 14 dicembre 2025
Il Giudice
IZ Di AU
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