Rigetto
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00549/2026REG.PROV.COLL.
N. 04205/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4205 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Ranalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Commissione di valutazione e avanzamento dell’Arma dei Carabinieri, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I bis, n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dall’appellante il 16 gennaio 2026;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il consigliere CA CA PE e udito per le Amministrazioni intimate l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante, brigadiere in congedo dell’Arma dei Carabinieri, impugna la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso dal medesimo proposto avverso il diniego di promozione al grado superiore ai sensi dell’art. 1084 del codice dell’ordinamento militare (c.o.m.), di cui al d.lgs. n. 66/2010.
2. L’interessato è stato collocato in congedo con effetto dal 10 settembre 2012 in quanto giudicato non idoneo permanentemente al servizio in ragione di patologie – e segnatamente “ infarto miocardio acuto non Q - ipertensione arteriosa sistematica ” e “ artrosi cervicale ” – riconosciute come dipendenti da causa di servizio ed ha poi presentato, in data 31 maggio 2017, istanza per la promozione al grado superiore nei termini anzidetti.
L’Amministrazione, sulla scorta del conforme parere della Commissione di valutazione e avanzamento di cui al verbale n. 53/9 del 17 novembre 2017, ha respinto detta istanza con provvedimento n. 27/16-3/2017 del 15 gennaio 2018 “ in quanto il militare è stato giudicato non idoneo permanentemente al servizio militare per una infermità che, pur dipendente da causa di servizio, non risulta, in via univoca ed esclusiva, diretta conseguenza di eventi riconducibili allo svolgimento di attività operativa o addestrativa ”.
3. Avverso detto provvedimento il militare ha proposto ricorso, che il Tribunale adìto ha respinto – in estrema sintesi e limitando la presente ricostruzione al profilo centrale della controversia –, ritenendo corretto l’operato dell’Amministrazione in considerazione del fatto che le infermità sofferte dall’interessato, seppur riconosciute come dipendenti da causa di servizio, non risultano essere state contratte in conseguenza di eventi traumatici occorsi durante l’attività di servizio, come richiesto dall’art. 1084 c.o.m..
4. L’interessato impugna la pronuncia, affidandosi ai motivi di seguito sinteticamente riepilogati:
I. “Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 ”: avrebbe errato il primo giudice nel ritenere infondata la censura con la quale si contestava la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in quanto l’art. 10 -bis della legge n. 241/1990 si applicherebbe a tutti i procedimenti avviati su istanza di parte e nella fattispecie non sarebbe applicabile l’art. 21 -octies della legge medesima, in quanto la decisione finale sarebbe stata asseritamente diversa qualora fosse stato consentito all’interessato di partecipare al procedimento; la Commissione di valutazione e avanzamento non avrebbe, inoltre, motivato le proprie determinazioni, adottando una formula asseritamente di stile;
II. “Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1084 del D.Lgs. n. 66/2010. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 ”: la sentenza sarebbe errata anche laddove ha ritenuto il giudizio della Commissione non soggetto al sindacato giurisdizionale in ragione dell’assenza di vizi di legittimità, irragionevolezza o illogicità, e ciò in considerazione del fatto che il provvedimento originariamente avversato sarebbe asseritamente viziato da difetto di istruttoria e di motivazione, nonché da illogicità; la documentazione depositata dall’interessato, secondo la tesi dell’appellante, dimostrerebbe che le infermità in questione “ sono maturate proprio nell’esercizio di lavoro di natura operativa dallo stesso svolta ”, essendo stato egli impiegato “ in attività operativa e negli ultimi anni nella sezione di P.G. della Procura di Terni con un costante sottoposizione a stress fisico e psicologico ”, considerato che la norma evocata non imporrebbe preclusioni sul tipo di infermità sofferta, né richiederebbe il riferimento a “ eventi traumatici ”.
5. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio.
6. All’udienza pubblica del 20 gennaio 2026 la causa è stata ritualmente discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello è infondato.
7.1. Con riferimento al primo motivo devono condividersi le conclusioni del giudice di prime cure, dal momento che, secondo la consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità della violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990 le garanzie procedimentali non possono ridursi a mero rituale formalistico; nella prospettiva del buon andamento dell’azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle proprie pretese partecipative, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi – fattuali o anche valutativi – che, ove introdotti in fase procedimentale, avrebbero effettivamente potuto influire, in concreto, sul contenuto del provvedimento finale.
Tale orientamento, pur formatosi prima della modifica apportata all’art. 21- octies , comma 2, della legge n. 241/1990 dal d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, deve ritenersi tuttora valido, dal momento che l’onere per la parte ricorrente di specificare gli elementi che avrebbe in ipotesi portato all’attenzione dell’Amministrazione – e che, vale rilevare, nell’ipotesi di un eventuale annullamento, dovrebbero essere valutati in sede di riesercizio del potere discrezionale alla stessa riconosciuto –, si collega al requisito di “ specificità ” dei motivi di ricorso sancito dall’art. 40, comma 1, lettera d), c.p.a. e, più in generale, alla condizione dell’azione dell’interesse ad agire, in forza della quale occorre che la parte tragga un’utilità giuridicamente apprezzabile dalla riscontrata fondatezza della censura (cfr, ex pluribus e fra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, n. 9952/2025 e n. 6001/2025; sez. IV, n. 9264/2025; sez. VI, n. 9219/2025 e n. 7865/2025).
7.2. Alle medesime conclusioni di infondatezza si perviene con riferimento al secondo motivo.
Al riguardo giova preliminarmente ricordare che, secondo l’art. 1084 c.o.m., invocato dall’appellante, “ Ai militari deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo (…) ”.
Come correttamente rilevato al riguardo dal giudice di prime cure, “ Dalla semplice lettura della norma emerge che il semplice riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della inidoneità permanente allo stesso non è sufficiente ai fini dell’attribuzione del grado superiore, in quanto a tal fine deve acquisirsi il parere della commissione di avanzamento, la quale deve tener conto delle circostanze nelle quali si è verificato l’evento ”.
Non è, infatti, a tali fini sufficiente che l’infermità sia stata giudicata dipendente da causa di servizio ma occorre un quid pluris , vale a dire che la stessa sia occorsa “ durante l’impiego in attività operative o addestrative ”; non a caso, la disposizione richiede espressamente che la Commissione di avanzamento valuti “ le circostanze nelle quali si è verificato l’evento ” (cfr., sul punto, Cons. Stato, sez. II, n. 1140/2023).
Non sfugge che, diversamente opinando, non solo non avrebbe alcun senso tale esigenza istruttoria demandata dal legislatore alla Commissione di avanzamento, ma si giungerebbe praticamente ad affermare che in presenza di qualsiasi patologia o infermità dipendente da causa di servizio, indipendentemente dalla sua natura e dalle circostanze nelle quali essa sia stata contratta, l’Amministrazione dovrebbe dar luogo alla promozione, ai sensi dell’art. 1084 c.o.m., dei militari conseguentemente deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio.
Ad ulteriore supporto di tali considerazioni, come del tutto condivisibilmente rilevato in un caso analogo dalla sezione, “ deve essere anche richiamata la disposizione dell’art. 1084 bis del codice dell’ordinamento militare, inserita dall’ art. 1, comma 1, lett. l), d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94 e, successivamente modificata dall'art. 1, comma 1, lett. z), d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173, che ha previsto (nel testo originariamente introdotto): ‘a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito è attribuita la promozione ad anzianità al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio conseguita al raggiungimento del limite di età, al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, a infermità o a decesso dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermità nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m -bis ), se l'infermità risulta dipendente da causa di servizio’. Nel testo introdotto dal d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173 è previsto: ‘a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito è attribuita la promozione ad anzianità al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio nei casi di: a) raggiungimento del limite di età, b) collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente; c) infermità; d) rinuncia al transito per infermità nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m- bis ). 2. La promozione di cui al comma 1 è attribuita anche ai militari in servizio permanente deceduti, a decorrere dal giorno antecedente al decesso’. Entrambe le disposizioni hanno escluso la spettanza della promozione ‘per i militari destinatari della promozione di cui all'articolo 1084 di cui al comma 1’. Poiché nel testo introdotto nel 2017 la norma dell’art. 1084 bis riguardava le infermità dipendenti da causa di servizio, è evidente che il beneficio dell’art. 1084 deve riferirsi a casi specifici e più ristretti di quelli in cui venga accertata la sussistenza del nesso di causalità tra patologia e servizio ” (così Cons. stato, sez. II, n. 1140/2023, cit.).
8. Alla luce di tali complessive considerazioni l’appello è infondato e, come tale, deve essere respinto.
9. Sussistono validi motivi, in ragione della natura della controversia e tenuto anche conto dell’attività defensionale svolta dalle Amministrazioni intimate, per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
BI IN, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
CA CA PE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA CA PE | BI IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.