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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1175 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1175/2020 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 P.IVA_1 studio dell'avv. ANZALONE GIUSEPPINA, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, CP_1 C.F._1
CONVENUTO
Oggetto: promessa di pagamento, ricognizione di debito
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato in uno a provvedimento di fissazione udienza, la in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di
Patti per ivi sentire accogliere le conclusioni di seguito CP_1 trascritte: “1) Ritenere e dichiarare che il resistente è CP_1 debitore nei confronti della società ricorrente, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, della somma complessiva di euro 19.422,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, giusto atto di riconoscimento di debito e piano di dilazione sottoscritto dallo stesso in data 05.02.2018; 2) Per l'effetto, condannare il resistente al pagamento,
1 in favore della società ricorrente, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, della suddetta somma di euro 19.422,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
”. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Nessuno si costituiva per parte resistente, nonostante le rituali notifiche.
Di guisa che, disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183
c.p.c., la ricorrente con la prima memoria precisava le domande formulate in ricorso al n. 1 e 2 come di seguito riportato: 1) Ritenere e dichiarare che il resistente è debitore nei confronti della CP_1 società ricorrente, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, della somma complessiva di euro 19.422,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, o di quella somma anche inferiore che verrà accertata in corso di causa;
2) Per l'effetto, condannare il resistente al pagamento, in favore della società ricorrente, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, della suddetta somma di euro 19.422,00 o di quella somma anche inferiore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
”.
Ammessa ed espletata la prova per testi e precisate le conclusioni, la causa era assunta in riserva per la decisione in data 9.10.2024.
Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia di parte resistente che, nonostante le notifiche di rito, non si è costituita.
Nel merito, le domande della società ricorrente sono meritevoli di accoglimento per quanto di ragione.
La presente fattispecie va ricondotta alla previsione normativa di cui all'art. 1988 c.c. relativa alla promessa di pagamento e alla ricognizione di un debito ovvero negozi unilaterali recettizi, di natura confessoria, che esonerano il soggetto che li riceve dall'onere della prova del rapporto sottostante.
Ebbene, dalle risultanze documentali e dalla prova per testi è emerso che , con “atto di riconoscimento di debito e piano di CP_1 dilazione” del 5.2.2018 ha riconosciuto il debito della di lui moglie,
2 , nei confronti della per un importo Parte_2 Parte_1 di € 19.422,00; debito nascente dal mancato pagamento di una fattura corredata da assegno della (cfr. fattura n. 0004A del Parte_2
2.5.2008 con assegno bancario) per la fornitura di materiale relativo all'attività sportiva di equitazione, in forza della quale era stato pure emesso un decreto ingiuntivo (46/2009) ed era stata altresì avviata infruttuosamente la procedura esecutiva contro la debitrice.
Pertanto, avendo il resistente riconosciuto per iscritto il debito, facendo persino riferimento al titolo dell'obbligazione (riconoscimento c.d. titolato) e impegnandosi a un pagamento rateale, poi non adempiuto, non è revocabile in dubbio che lo stesso debba essere condannato al pagamento delle somme reclamate dalla società ricorrente pari ad €
19.422,00, oltre interessi dalla domanda e sino al soddisfo.
Difatti, per costante giurisprudenza, la ricognizione di debito produce l'effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi da cui deriva una semplice “relevatio ab onere probandi” che dispensa il destinatario della ricognizione dell'onere di provare quel rapporto che si presume fino a prova contraria (in questo caso, stante la mancata costituzione del , non è stata fornita CP_1 alcuna prova contraria né sulla sussistenza del rapporto né su eventuali pagamenti effettuati dall'obbligato a scomputo del prefato debito).
Va, infine, rilevato che il si è assunto l'onere di pagare il debito CP_1 della consorte in forza di un contratto di espromissione con il creditore che, ex art. 1272 c.c., ricorre allorquando spontaneamente un terzo - senza delegazione del debitore - ne assume l'obbligo verso il creditore il debito.
Ed invero, per costante giurisprudenza, “Nel contratto di espromissione,
l'impegno dell'espromittente si perfeziona nei confronti del creditore al momento in cui il creditore stesso venga a conoscenza di tale impegno, senza necessità di un atto di accettazione di quest'ultimo” e senza che
3 assumano rilevanza i rapporti interni tra obbligato ed espromittente o i motivi che hanno determinato l'intervento del terzo.
Per quanto precede la domanda va accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo il valore minimo, tenuto conto del valore della causa, dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
PQM
-dichiara la contumacia di;
CP_1
-accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna parte resistente il pagamento in favore di in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t della somma di € 19.422,00, oltre interessi dalla domanda e sino al soddisfo;
-condanna parte resistente al pagamento in favore di parte attrice di €
64,00 per spese vive ed 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Patti, 28/01/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1175/2020 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 P.IVA_1 studio dell'avv. ANZALONE GIUSEPPINA, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, CP_1 C.F._1
CONVENUTO
Oggetto: promessa di pagamento, ricognizione di debito
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato in uno a provvedimento di fissazione udienza, la in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di
Patti per ivi sentire accogliere le conclusioni di seguito CP_1 trascritte: “1) Ritenere e dichiarare che il resistente è CP_1 debitore nei confronti della società ricorrente, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, della somma complessiva di euro 19.422,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, giusto atto di riconoscimento di debito e piano di dilazione sottoscritto dallo stesso in data 05.02.2018; 2) Per l'effetto, condannare il resistente al pagamento,
1 in favore della società ricorrente, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, della suddetta somma di euro 19.422,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
”. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Nessuno si costituiva per parte resistente, nonostante le rituali notifiche.
Di guisa che, disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183
c.p.c., la ricorrente con la prima memoria precisava le domande formulate in ricorso al n. 1 e 2 come di seguito riportato: 1) Ritenere e dichiarare che il resistente è debitore nei confronti della CP_1 società ricorrente, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, della somma complessiva di euro 19.422,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, o di quella somma anche inferiore che verrà accertata in corso di causa;
2) Per l'effetto, condannare il resistente al pagamento, in favore della società ricorrente, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, della suddetta somma di euro 19.422,00 o di quella somma anche inferiore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
”.
Ammessa ed espletata la prova per testi e precisate le conclusioni, la causa era assunta in riserva per la decisione in data 9.10.2024.
Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia di parte resistente che, nonostante le notifiche di rito, non si è costituita.
Nel merito, le domande della società ricorrente sono meritevoli di accoglimento per quanto di ragione.
La presente fattispecie va ricondotta alla previsione normativa di cui all'art. 1988 c.c. relativa alla promessa di pagamento e alla ricognizione di un debito ovvero negozi unilaterali recettizi, di natura confessoria, che esonerano il soggetto che li riceve dall'onere della prova del rapporto sottostante.
Ebbene, dalle risultanze documentali e dalla prova per testi è emerso che , con “atto di riconoscimento di debito e piano di CP_1 dilazione” del 5.2.2018 ha riconosciuto il debito della di lui moglie,
2 , nei confronti della per un importo Parte_2 Parte_1 di € 19.422,00; debito nascente dal mancato pagamento di una fattura corredata da assegno della (cfr. fattura n. 0004A del Parte_2
2.5.2008 con assegno bancario) per la fornitura di materiale relativo all'attività sportiva di equitazione, in forza della quale era stato pure emesso un decreto ingiuntivo (46/2009) ed era stata altresì avviata infruttuosamente la procedura esecutiva contro la debitrice.
Pertanto, avendo il resistente riconosciuto per iscritto il debito, facendo persino riferimento al titolo dell'obbligazione (riconoscimento c.d. titolato) e impegnandosi a un pagamento rateale, poi non adempiuto, non è revocabile in dubbio che lo stesso debba essere condannato al pagamento delle somme reclamate dalla società ricorrente pari ad €
19.422,00, oltre interessi dalla domanda e sino al soddisfo.
Difatti, per costante giurisprudenza, la ricognizione di debito produce l'effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi da cui deriva una semplice “relevatio ab onere probandi” che dispensa il destinatario della ricognizione dell'onere di provare quel rapporto che si presume fino a prova contraria (in questo caso, stante la mancata costituzione del , non è stata fornita CP_1 alcuna prova contraria né sulla sussistenza del rapporto né su eventuali pagamenti effettuati dall'obbligato a scomputo del prefato debito).
Va, infine, rilevato che il si è assunto l'onere di pagare il debito CP_1 della consorte in forza di un contratto di espromissione con il creditore che, ex art. 1272 c.c., ricorre allorquando spontaneamente un terzo - senza delegazione del debitore - ne assume l'obbligo verso il creditore il debito.
Ed invero, per costante giurisprudenza, “Nel contratto di espromissione,
l'impegno dell'espromittente si perfeziona nei confronti del creditore al momento in cui il creditore stesso venga a conoscenza di tale impegno, senza necessità di un atto di accettazione di quest'ultimo” e senza che
3 assumano rilevanza i rapporti interni tra obbligato ed espromittente o i motivi che hanno determinato l'intervento del terzo.
Per quanto precede la domanda va accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo il valore minimo, tenuto conto del valore della causa, dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
PQM
-dichiara la contumacia di;
CP_1
-accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna parte resistente il pagamento in favore di in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t della somma di € 19.422,00, oltre interessi dalla domanda e sino al soddisfo;
-condanna parte resistente al pagamento in favore di parte attrice di €
64,00 per spese vive ed 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Patti, 28/01/2025
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