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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 12/01/2026, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 387/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CRICENTI IU, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9917/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240057116065000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugna una cartella di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate.
La cartella è stata notificata il 14 marzo 2024, a seguito di una comunicazione di irregolarità del 21 settembre
2023. La società contesta l'iscrizione a ruolo di somme già versate e la sanzione applicata nella misura maggiore del 30%, anziché quella ridotta del 3%. La società aveva già versato l'acconto IVA richiesto, ma l'Ufficio ha proceduto comunque all'iscrizione a ruolo.
La ricorrente evidenzia che l'iscrizione a ruolo è illegittima, in quanto contraria ai principi di correttezza e buona fede previsti dall'art.10 l. 221/ 2000. La società ha iniziato una rateizzazione dell'importo dovuto, ma solo dopo aver ricevuto lo sgravio parziale dell'imposta non dovuto.
Si è costituita Agenzia delle Entrate ed ha riconosciuto parzialmente le argomentazioni della società ricorrente, procedendo a uno sgravio parziale del carico iscritto a ruolo, osservando che tuttavia resiste per la parte residua delle somme ancora dovute, relative ai versamenti periodici IVA (codici tributo 6002 e 6003)
La società ha replicato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato.
Lo è nella parte in cui il Fisco ha riconosciuto la misura inferiore degli interessi, o comunque la fondatezza della impugnazione relativamente ad una parte di essi.
Mentre rimane fondata la pretesa fiscale per la parte rimanente.
Infatti, la riduzione delle sanzioni al 3% è applicabile solo se le somme dovute vengono versate entro i termini previsti (30 o 90 giorni a seconda del caso) dalla comunicazione di irregolarità o dalla comunicazione definitiva.
La società non ha rateizzato la comunicazione di irregolarità, ma ha presentato istanza di rateazione per la cartella impugnata il 13.05.2024.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso come da motivazioni in sentenza.
Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CRICENTI IU, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9917/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240057116065000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugna una cartella di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate.
La cartella è stata notificata il 14 marzo 2024, a seguito di una comunicazione di irregolarità del 21 settembre
2023. La società contesta l'iscrizione a ruolo di somme già versate e la sanzione applicata nella misura maggiore del 30%, anziché quella ridotta del 3%. La società aveva già versato l'acconto IVA richiesto, ma l'Ufficio ha proceduto comunque all'iscrizione a ruolo.
La ricorrente evidenzia che l'iscrizione a ruolo è illegittima, in quanto contraria ai principi di correttezza e buona fede previsti dall'art.10 l. 221/ 2000. La società ha iniziato una rateizzazione dell'importo dovuto, ma solo dopo aver ricevuto lo sgravio parziale dell'imposta non dovuto.
Si è costituita Agenzia delle Entrate ed ha riconosciuto parzialmente le argomentazioni della società ricorrente, procedendo a uno sgravio parziale del carico iscritto a ruolo, osservando che tuttavia resiste per la parte residua delle somme ancora dovute, relative ai versamenti periodici IVA (codici tributo 6002 e 6003)
La società ha replicato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato.
Lo è nella parte in cui il Fisco ha riconosciuto la misura inferiore degli interessi, o comunque la fondatezza della impugnazione relativamente ad una parte di essi.
Mentre rimane fondata la pretesa fiscale per la parte rimanente.
Infatti, la riduzione delle sanzioni al 3% è applicabile solo se le somme dovute vengono versate entro i termini previsti (30 o 90 giorni a seconda del caso) dalla comunicazione di irregolarità o dalla comunicazione definitiva.
La società non ha rateizzato la comunicazione di irregolarità, ma ha presentato istanza di rateazione per la cartella impugnata il 13.05.2024.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso come da motivazioni in sentenza.
Spese compensate.