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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 12/02/2026, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1027/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3124/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Agata Del Bianco
elettivamente domiciliato presso Comune Di Sant'Agata Del Bianco Comune 89030 Sant'Agata Del
Bianco RC
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000366420 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio AdER.
Restava contumace il Comune di Sant'Agata del Bianco.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'intimazione di pagamento n.
09420259000366420/000, notificata in data 17.03.2025 a mezzo raccomandata n. 2 674151526310
l'Agenzia delle entrate – Riscossione, in nome e per conto del Comune di Sant'Agata del Bianco, intimava all'odierna parte ricorrente il pagamento, tra l'altro, delle somme dalla stessa asseritamente dovute titolo di omesso versamento di “TARSU” per come riportate nel seguente atto:
- cartella di pagamento n. 09420140019098950000, asseritamente notificata in data 13.05.2015, recante un ammontare, al netto di interessi e sanzioni, pari ad euro 108,00 (TARSU - anno di imposta 2012);
Eccepiva la decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato
Non si costituiva l'ente impositore Comune di Sant'Agata di Bianco
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
- il ruolo 2014/000064 è stato reso esecutivo in data 20/05/2013 e solo successivamente preso in consegna da parte dell'Agente della Riscossione in data 10/06/2014, il quale ha provveduto alla notifica della cartella in data 13/06/2015, nonche' alla notifica dei seguenti atti nn 09420199008552045000 (il 28.10.2019 personalmente), 09420259000366420000 (il 17.3.2025 atto impugnato), come .da referto di notifica e copia dell'estratto di ruolo del credito di riferimento
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente nulla osservava e replicava.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato L'ECCEZIONE di prescrizione atteso che con la notifica della precedente intimazione n. 09420199008552045000 ricevuta il
28.10.2019 personalmente dal destinatario è stato interrotto il decorso del termine prescrizionale. Deve aggiungersi che per il successivo termine (dal 28.10.2019 al 17.3.2025 devono anche essere considerato il periodo di sospensione di 542 giorni per la emergenza COVID-19.
La Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 960, depositata il 15 gennaio 2025, ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 67 del D. L. n. 18 del 2020 debba applicarsi non solo alle attività da compiersi nell'arco temporale previsto dalla norma, ossia nel caso di termini di prescrizione e decadenza, di quelli scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Le spese, atteso l'intervento della normativa emergenziale COVI-19, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3124/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Agata Del Bianco
elettivamente domiciliato presso Comune Di Sant'Agata Del Bianco Comune 89030 Sant'Agata Del
Bianco RC
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000366420 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio AdER.
Restava contumace il Comune di Sant'Agata del Bianco.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'intimazione di pagamento n.
09420259000366420/000, notificata in data 17.03.2025 a mezzo raccomandata n. 2 674151526310
l'Agenzia delle entrate – Riscossione, in nome e per conto del Comune di Sant'Agata del Bianco, intimava all'odierna parte ricorrente il pagamento, tra l'altro, delle somme dalla stessa asseritamente dovute titolo di omesso versamento di “TARSU” per come riportate nel seguente atto:
- cartella di pagamento n. 09420140019098950000, asseritamente notificata in data 13.05.2015, recante un ammontare, al netto di interessi e sanzioni, pari ad euro 108,00 (TARSU - anno di imposta 2012);
Eccepiva la decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato
Non si costituiva l'ente impositore Comune di Sant'Agata di Bianco
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
- il ruolo 2014/000064 è stato reso esecutivo in data 20/05/2013 e solo successivamente preso in consegna da parte dell'Agente della Riscossione in data 10/06/2014, il quale ha provveduto alla notifica della cartella in data 13/06/2015, nonche' alla notifica dei seguenti atti nn 09420199008552045000 (il 28.10.2019 personalmente), 09420259000366420000 (il 17.3.2025 atto impugnato), come .da referto di notifica e copia dell'estratto di ruolo del credito di riferimento
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente nulla osservava e replicava.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato L'ECCEZIONE di prescrizione atteso che con la notifica della precedente intimazione n. 09420199008552045000 ricevuta il
28.10.2019 personalmente dal destinatario è stato interrotto il decorso del termine prescrizionale. Deve aggiungersi che per il successivo termine (dal 28.10.2019 al 17.3.2025 devono anche essere considerato il periodo di sospensione di 542 giorni per la emergenza COVID-19.
La Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 960, depositata il 15 gennaio 2025, ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 67 del D. L. n. 18 del 2020 debba applicarsi non solo alle attività da compiersi nell'arco temporale previsto dalla norma, ossia nel caso di termini di prescrizione e decadenza, di quelli scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Le spese, atteso l'intervento della normativa emergenziale COVI-19, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.