Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 930
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Sentenza 23 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Intollerabilità della prosecuzione della convivenza

    La prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione sin dal dicembre 2023 e con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.

  • Accolto
    Affidamento condiviso

    Le figlie vanno pertanto affidate congiuntamente ad ambo i genitori, che dovranno quindi prendere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto della capacità, inclinazione naturale ed aspirazione delle figlie. L'intesa è meritevole di ratifica in quanto corrisponde all'interesse morale e materiale delle minori.

  • Accolto
    Collocamento presso la madre

    Va confermata la collocazione delle minori con la madre nella casa familiare, trattandosi di situazione consolidata e richiesta da ambo le parti. L'intesa è meritevole di ratifica in quanto corrisponde all'interesse morale e materiale delle minori.

  • Accolto
    Assegnazione casa coniugale

    La casa familiare va assegnata alla parte ricorrente quale genitore collocatario. Non può trovare ingresso la richiesta di vedersi assegnare anche spazi e locali che non fanno parte dell'immobile come descritto nel libro fondiario, di proprietà altrui, e che non sono quindi qualificabili come pertinenza. L'intesa è meritevole di ratifica in quanto corrisponde all'interesse morale e materiale delle minori.

  • Accolto
    Regolamentazione diritto di visita paterno

    Le parti hanno concordato le modalità di frequentazione delle figlie con il padre, che sono state recepite nell'accordo omologato. L'intesa è meritevole di ratifica in quanto corrisponde all'interesse morale e materiale delle minori.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento figlie

    L'accordo prevede un contributo mensile per il mantenimento delle figlie, con rivalutazione annuale Istat, da corrispondersi mediante bonifico bancario. L'intesa è meritevole di ratifica in quanto corrisponde all'interesse morale e materiale delle minori.

  • Accolto
    Ripartizione spese straordinarie

    Le spese straordinarie sono state poste a carico del padre per il 60% e della madre per il 40%, con dettagliata elencazione delle categorie di spesa e delle modalità di accordo e rimborso. L'intesa è meritevole di ratifica in quanto corrisponde all'interesse morale e materiale delle minori.

  • Rigettato
    Assegno di mantenimento per la moglie

    Non ricorrono allo stato i presupposti per riconoscere alla ricorrente l'assegno di mantenimento, tenendo conto del godimento della casa familiare da parte della ricorrente, che non è neppure comproprietaria dell'immobile, e del fatto che il resistente sostiene il mutuo per la casa coniugale oltre al canone di locazione per la propria sistemazione abitativa.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento figlie

    L'accordo prevede un contributo mensile per il mantenimento delle figlie, con rivalutazione annuale Istat, da corrispondersi mediante bonifico bancario. L'intesa è meritevole di ratifica in quanto corrisponde all'interesse morale e materiale delle minori.

  • Accolto
    Ripartizione spese straordinarie

    Le spese straordinarie sono state poste a carico del padre per il 60% e della madre per il 40%, con dettagliata elencazione delle categorie di spesa e delle modalità di accordo e rimborso. L'intesa è meritevole di ratifica in quanto corrisponde all'interesse morale e materiale delle minori.

  • Accolto
    Rigetto domanda di mantenimento per la moglie

    Non ricorrono allo stato i presupposti per riconoscere alla ricorrente l'assegno di mantenimento, tenendo conto del godimento della casa familiare da parte della ricorrente, che non è neppure comproprietaria dell'immobile, e del fatto che il resistente sostiene il mutuo per la casa coniugale oltre al canone di locazione per la propria sistemazione abitativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 930
    Giurisdizione : Trib. Trento
    Numero : 930
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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