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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1128/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1128/2024
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Laura Casari ricorrente contro
(C.F. CP_1 C.F._2 con l'Avv. Valeria Grasso resistente rimessa in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con note scritte depositate il
3 novembre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 maggio 2024, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con il sig. a Pozza di Fassa (TN) il 24 settembre CP_1
2011, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pozza di Fassa, Parte
II, Serie A, N. 5, Anno 2011, e che dall'unione sono nati i figli minori (il 22 ottobre Per_1
2014 a Cavalese (TN)) e (il 29 giugno 2018 a Trento) – ha chiesto pronunciarsi la Per_2 separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile.
In particolare, la parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso delle minori con collocamento presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale unitamente alle pertinenze, disciplinarsi il diritto di visita paterno come da calendario in atti, porsi a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie complessivamente pari ad €
700,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie oltre a un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 200,00.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo disporsi l'affidamento condiviso delle minori con collocazione presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale, disciplinarsi il diritto di visita paterno come da calendario in atti e porsi a suo carico un contributo al mantenimento delle minori pari complessivamente ad € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, con rigetto della domanda di mantenimento ij favore della moglie.
All'udienza del 24 settembre 2024 le parti sono comparse personalmente, confermando la volontà di separarsi.
Con ordinanza di data 27 settembre 2024 il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “Preso atto della volontà di ambo i coniugi, li autorizza a vivere separatamente portandosi reciproco rispetto;
Affido e collocazione figlie
Non sono emersi elementi per derogare alla regola dell'affido condiviso, che peraltro ambo le parti chiedono sia disposto.
Si auspica che un opportuno percorso di mediazione, cui le parti si sono infine dette d'accordo, conduca ciascuno dei coniugi a rivedere in senso critico, e ad abbandonare, alcuni comportamenti che, reiterandosi, sono suscettibili di incrinare il giudizio positivo
2 sulla capacità genitoriale, che si concreta anche nella capacità di ciascun genitore di favorire l'accesso dei figli all'altro e di nutrirvi fiducia.
Le figlie e vanno pertanto affidate congiuntamente ad ambo i genitori, che Per_1 Per_2 dovranno quindi prendere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto della capacità, inclinazione naturale ed aspirazione delle figlie.
Va confermata la collocazione delle minori con la madre nella casa familiare, trattandosi di situazione consolidata e richiesta da ambo le parti.
La casa familiare di 61 va per l'effetto assegnata a Parte_2 con arredi e corredi (esclusi gli oggetti personali di ). Parte_1 CP_1
Tale assegnazione riguarda la casa giusta sua descrizione al tavolare.
Non può trovare ingresso la richiesta della ricorrente di vedersi assegnare anche spazi e locali che non fanno parte dell'immobile come descritto nel libro fondiario, di proprietà altrui, e che non sono quindi qualificabili come pertinenza, che presuppone l'esistenza di un unico proprietario e l'effettiva volontà di destinazione della "res" al servizio o all'ornamento del bene principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni, come insegna la S.C., e come nella fattispecie non è. La concessione in uso da parte del proprietario è riconducibile ad atto di cortesia e non ad un vincolo contrattuale, da far valere eventualmente in altra sede.
La ricorrente assegnataria deve volturare a suo nome le utenze della casa sostenendone il costo.
Frequentazione con il padre
L'attuale modalità concordata prevede la presenza delle bambine con il padre a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica sera alle 20,15, e dall'uscita da scuola il martedì sino al mercoledì mattina, nonché, la settimana che segue il weekend con il padre e si conclude con quello con la madre, dal mercoledì fino al giovedì dopo cena.
Non si ravvisano ragioni per modificare allo stato tale protocollo, dovendo essere confermata la routine delle minori, già esposte all'importante cambiamento della separazione dei genitori. Resta ferma la possibilità per il padre di sentire le figlie nella fascia oraria tra le 19 e le 20.
3 Ciascun genitore curerà di far seguire alle figlie le attività extrascolastiche concordate;
resta ferma la possibilità di ricorrere all'aiuto dei familiari di ciascuna delle parti nella gestione delle bambine.
Le vacanze natalizie e quelle pasquali vanno trascorse per metà tempo con ciascun genitore, comprendente ad anni alterni una volta Natale una volta capodanno e una volta Pasqua e una volta lunedì dell'Angelo. I giorni festivi dell'anno infrasettimanali verranno trascorsi in successione con ciascuno dei genitori, se non cadono in giorni già calendarizzati. Inoltre le bambine staranno con il padre 2 settimane anche non consecutive nel periodo delle vacanze scolastiche estive, tra giugno e settembre, in periodi che le parti dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Contributi economici
La ricorrente chiede assegno per sé e contributo al mantenimento per le figlie. Attualmente il resistente versa € 300,00 per entrambe e si oppone al riconoscimento di un assegno per la moglie.
Le rispettive situazioni reddituali evidenziano la migliore posizione del resistente rispetto alla moglie, attualmente in part time;
il resistente dispone di un reddito netto mensile di circa
€ 3.000,00, la ricorrente di circa € 900,00 e vi è quindi disparità. Va però tenuto conto del fatto che la casa familiare resta in godimento della ricorrente, e che per essa il resistente sostiene un mutuo per € 837,00 al mese, oltre a dover sostenere il canone di locazione per la sua sistemazione abitativa, di non lieve importo (ad oggi € 750 al mese). Conferendo adeguata considerazione al godimento della casa familiare da parte della ricorrente, che non è neppure comproprietaria dell'immobile (pervenuto al resistente per donazione), non ricorrono quindi allo stato i presupposti per riconoscere alla ricorrente l'assegno di mantenimento.
Per quanto riguarda le figlie, precisato che il mantenimento comprende anche la soddisfazione delle esigenze di abitazione, ivi incluso quindi il costo delle utenze della casa in cui alloggiano prevalentemente le figlie (invero sino ad oggi sostenuto dal resistente) e una serie di spese non riconducibili solo al vitto somministrato in casa (ma anche le spese di mensa scolastica, già pagate dal padre, oltre a tutta una serie di acquisti di beni semidurevoli e consumabili che servono nella vita quotidiana) si stima equo determinare allo stato l'assegno di mantenimento ordinario delle figlie a carico del padre in € 300,00 per
4 ciascuna figlia, per il totale di € 600,00 al mese, con rivalutazione annuale Istat e da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese.
Le provvidenze pubbliche vanno assegnate per intero alla ricorrente, fruitrice di reddito fisso inferiore. Parte Per le spese straordinarie si recepiscono le linee guida del 2017, sufficientemente precise e dettagliate, sia nella individuazione delle categorie che nelle modalità di decisione e rimborso e come tali utili ad evitare equivoci e disguidi. Pertanto le spese straordinarie vengono come segue disciplinate, e poste a carico del padre per il 60% e della madre per il
40%.
-spese mediche senza preventivo accordo:
a) visite specialistiche e cure prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, visite oculistiche e altri trattamenti sanitari erogati da strutture pubbliche;
c) ticket sanitari;
d) occhiali o lenti a contatto prescritti dallo specialista;
e) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista, anche se non coperti dal servizio sanitario pubblico;
-spese mediche con preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario pubblico, ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale, ma effettuati privatamente;
-spese di studio senza preventivo accordo:
a) tasse per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno studio;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) costi per il trasporto pubblico;
-spese di studio con preventivo accordo:
a) tasse per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
-spese extrascolastiche con preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature;
d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) viaggi di studio in
Italia e all'estero; f) stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) centro ricreativo estivo;
i) servizio di baby-sitter;
5 tutte le spese straordinarie dovranno essere provate con la consegna, da parte del genitore che le avrà sostenute all'altro genitore, dei relativi documenti giustificativi;
in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro a mezzo sms, email, fax, pec, dovrà manifestare un motivato dissenso, con lo stesso mezzo, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa”.
All'udienza del 29 maggio 2025 le parti hanno dichiarato di concordare sulle condizioni di affidamento, collocazione e visite delle figlie minori come disposte in sede di provvedimenti provvisori e urgenti, chiedendo concedersi un termine per valutare la possibilità di addivenire ad un accordo anche in merito alle condizioni economiche.
Con note scritte depositate il 3 novembre 2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo anche sulle condizioni economiche ed hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto e fermi gli obblighi di legge;
2) le figlie minori saranno affidate in maniera condivisa a entrambi i genitori e collocate in via prevalente presso la madre, presso la quale sarà stabilita la loro residenza;
3) la casa coniugale sita a Alba di Canazei (TN), in Stréda de Sorapera n. 61, sarà assegnata alla madre quale genitore collocatario;
4) quale assegnataria della casa coniugale, la signora sosterrà le utenze della
Parte_1 casa, provvedendo direttamente ai costi di energia elettrica e dei rifiuti, le cui utenze sono già a lei intestata, e corrispondendo invece al signor i costi relativi a gasolio ed CP_1 ai servizi idrici mediante rimborso della quota di metà delle relative fatture entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse e salvo conguaglio annuale sulla base del conteggio degli effettivi consumi. Il rifornimento del gasolio dovrà essere anticipatamente comunicato alla signora e concordato sia per quanto concerne il costo sia per la quantità del
Parte_1 rifornimento (non inferiore a 500 litri). Per quanto concerne il costo, sarà sempre scelto il gasolio al prezzo più basso alla data dell'ordine, ed in difetto di accordo non verrà riconosciuta nessuna somma. La signora dovrà essere avvisata di quanto sopra e
Parte_1 la stessa dovrà entro 48 ore dare riscontro ed il silenzio vale come assenso. La signora corrisponderà al signor i costi relativi a queste spese concordate
Parte_1 CP_1 mediante rimborso integrale entro 30 giorni dalla presentazione delle relative fatture. La
6 signora potrà accatastare la legna necessaria al riscaldamento dell'abitazione Parte_1 ove vive con le figlie minori sulle parti consortili della casa familiare, negli spazi che non risultano già occupati dalla legna dei comproprietari delle parti consortili.
5) il signor verserà alla signora un importo mensile di complessivi € CP_1 Parte_1
600,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie e (€ 300,00 Per_1 Per_2 per ciascuna figlia, con rivalutazione annuale Istat con decorrenza dal 27/9/24), da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
6) le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli saranno sostenute al 60% dal signor e al 40% dalla signora Per tali si dovranno intendere: CP_1 Parte_1
• spese mediche senza preventivo accordo:
a) visite specialistiche e cure prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, visite oculistiche e altri trattamenti sanitari erogati da strutture pubbliche;
c) ticket sanitari;
d) occhiali o lenti a contatto prescritti dallo specialista;
e) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista, anche se non coperti dal servizio sanitario pubblico;
• spese mediche con preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario pubblico, ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale, ma effettuati privatamente;
• spese di studio senza preventivo accordo:
a) tasse per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno studio;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) costi per il trasporto pubblico
• spese di studio con preventivo accordo:
a) tasse per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private
• spese extrascolastiche con preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature;
d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) viaggi di studio in
Italia e all'estero; f) stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) centro ricreativo estivo;
i) servizio di baby-sitter.
7 Tutte le spese straordinarie dovranno essere provate con la consegna, da parte del genitore che le avrà sostenute all'altro genitore, dei relativi documenti giustificativi;
in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro a mezzo sms, whatsapp o email, dovrà manifestare un motivato dissenso, con lo stesso mezzo, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Per tutto quanto non disciplinato in questa sede, le parti concordano di applicare le Linee Guida CNF 2017;
7) le indennità, gli assegni e ogni altro emolumento pubblico, statale o provinciale – tra i quali, l'Assegno unico universale e l'Assegno unico provinciale – in favore delle figlie minori saranno percepiti integralmente dalla signora Parte_1
8) salvo diverso accordo tra i genitori, le figlie trascorreranno con il padre un weekend su due, dall'uscita di scuola (stabilendo quale orario di scambio le ore 14.45 durante i periodi di vacanza scolastica o l'orario del termine del centro estivo durante l'estate) il venerdì sino alla domenica sera alle ore 20:15. Nella medesima settimana in cui il weekend è di competenza del padre, questi terrà le figlie il martedì dall'uscita di scuola (stabilendo quale orario di scambio le ore 14.45 durante i periodi di vacanza scolastica o l'orario del termine del centro estivo durante l'estate) sino al mercoledì mattina con rientro a scuola (ovvero sino al rientro al centro estivo o con scambio alle ore 14.45 durante i periodi di vacanza scolastica); la settimana che segue il weekend con il padre e si conclude con quello con la madre, il padre terrà le figlie dal mercoledì all'uscita di scuola (stabilendo quale orario di scambio le ore 14.45 durante i periodi di vacanza scolastica o l'orario del termine del centro estivo durante l'estate) fino al giovedì sera alle ore 20:15. Salvo diverso accordo contingente tra le parti, le bambine verranno accompagnate dal genitore che le ha con sé all'altro genitore;
9) nei periodi di pausa festiva durante il periodo scolastico, le vacanze natalizie, quelle pasquali e quelle di Carnevale, e più in generale le vacanze scolastiche di durata superiore ai sei giorni, verranno trascorse per metà tempo con ciascun genitore. I giorni di Natale, di
Capodanno e di Pasqua, le stesse trascorreranno metà giornata con ciascun genitore, come avvenuto sinora, venendo accompagnate dal genitore con cui si trovano presso l'abitazione dell'altro (mantenendo come orario le 14.45 essendo periodo di vacanza scolastica), salvo diverso accordo tra le parti. Per i restanti giorni di pausa festiva durante il periodo
8 scolastico, di durata inferiore ai sei giorni, salvo diverso accordo tra le parti, le visite seguiranno il calendario scolastico, mantenendo come orario di scambio le 14.45 essendo periodo di vacanza scolastica. Le parti concorderanno il calendario di visita per le festività scolastiche (natalizie, pasquali e di Carnevale) con almeno una settimana di anticipo rispetto al relativo periodo. La giornata del compleanno delle figlie verrà trascorsa a metà tra i genitori i quali concorderanno l'orario di scambio in base al giorno in cui cade il compleanno stesso;
10) nel periodo estivo di sospensione scolastica, tra giugno e settembre, le bambine trascorreranno con ciascun genitore due settimane di vacanza, anche non consecutive, in periodi che le parti dovranno comunicare entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno. Al di fuori delle predette settimane con ciascun genitore, anche per il periodo estivo sarà applicato il calendario di visita annuale scolastico stabilendo quale orario di scambio l'orario del termine del centro estivo durante l'estate o le 14.45 se non lo frequentano.
11) ciascun genitore potrà contattare telefonicamente le figlie quando si trovano con l'altro genitore nella fascia oraria compresa tra le ore 19:00 e le ore 20:00;
12) ciascun genitore si impegna a far seguire alle figlie le attività extrascolastiche concordate;
13) resta ferma la possibilità di ricorrere all'aiuto dei familiari di ciascuno nella gestione delle bambine, anche a garanzia del diritto delle minori di mantenere inalterata la relazione con i nonni e con i parenti di entrambi i rami genitoriali;
14) Nulla in punto di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c..;
15) le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà dei legali”.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle rispettive allegazioni delle parti che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione sin dal dicembre 2023 e con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ritiene, inoltre, il Collegio che l'intesa sia meritevole di ratifica, essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento delle figlie minori corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno
9 contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per le stesse pregiudizievole.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni congiuntamente precisate con note depositate in data 3 novembre 2025,
[...] riportate per intero in parte motiva e da aversi qui integralmente riprodotte;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1128/2024
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Laura Casari ricorrente contro
(C.F. CP_1 C.F._2 con l'Avv. Valeria Grasso resistente rimessa in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con note scritte depositate il
3 novembre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 maggio 2024, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con il sig. a Pozza di Fassa (TN) il 24 settembre CP_1
2011, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pozza di Fassa, Parte
II, Serie A, N. 5, Anno 2011, e che dall'unione sono nati i figli minori (il 22 ottobre Per_1
2014 a Cavalese (TN)) e (il 29 giugno 2018 a Trento) – ha chiesto pronunciarsi la Per_2 separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile.
In particolare, la parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso delle minori con collocamento presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale unitamente alle pertinenze, disciplinarsi il diritto di visita paterno come da calendario in atti, porsi a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie complessivamente pari ad €
700,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie oltre a un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 200,00.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo disporsi l'affidamento condiviso delle minori con collocazione presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale, disciplinarsi il diritto di visita paterno come da calendario in atti e porsi a suo carico un contributo al mantenimento delle minori pari complessivamente ad € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, con rigetto della domanda di mantenimento ij favore della moglie.
All'udienza del 24 settembre 2024 le parti sono comparse personalmente, confermando la volontà di separarsi.
Con ordinanza di data 27 settembre 2024 il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “Preso atto della volontà di ambo i coniugi, li autorizza a vivere separatamente portandosi reciproco rispetto;
Affido e collocazione figlie
Non sono emersi elementi per derogare alla regola dell'affido condiviso, che peraltro ambo le parti chiedono sia disposto.
Si auspica che un opportuno percorso di mediazione, cui le parti si sono infine dette d'accordo, conduca ciascuno dei coniugi a rivedere in senso critico, e ad abbandonare, alcuni comportamenti che, reiterandosi, sono suscettibili di incrinare il giudizio positivo
2 sulla capacità genitoriale, che si concreta anche nella capacità di ciascun genitore di favorire l'accesso dei figli all'altro e di nutrirvi fiducia.
Le figlie e vanno pertanto affidate congiuntamente ad ambo i genitori, che Per_1 Per_2 dovranno quindi prendere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto della capacità, inclinazione naturale ed aspirazione delle figlie.
Va confermata la collocazione delle minori con la madre nella casa familiare, trattandosi di situazione consolidata e richiesta da ambo le parti.
La casa familiare di 61 va per l'effetto assegnata a Parte_2 con arredi e corredi (esclusi gli oggetti personali di ). Parte_1 CP_1
Tale assegnazione riguarda la casa giusta sua descrizione al tavolare.
Non può trovare ingresso la richiesta della ricorrente di vedersi assegnare anche spazi e locali che non fanno parte dell'immobile come descritto nel libro fondiario, di proprietà altrui, e che non sono quindi qualificabili come pertinenza, che presuppone l'esistenza di un unico proprietario e l'effettiva volontà di destinazione della "res" al servizio o all'ornamento del bene principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni, come insegna la S.C., e come nella fattispecie non è. La concessione in uso da parte del proprietario è riconducibile ad atto di cortesia e non ad un vincolo contrattuale, da far valere eventualmente in altra sede.
La ricorrente assegnataria deve volturare a suo nome le utenze della casa sostenendone il costo.
Frequentazione con il padre
L'attuale modalità concordata prevede la presenza delle bambine con il padre a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica sera alle 20,15, e dall'uscita da scuola il martedì sino al mercoledì mattina, nonché, la settimana che segue il weekend con il padre e si conclude con quello con la madre, dal mercoledì fino al giovedì dopo cena.
Non si ravvisano ragioni per modificare allo stato tale protocollo, dovendo essere confermata la routine delle minori, già esposte all'importante cambiamento della separazione dei genitori. Resta ferma la possibilità per il padre di sentire le figlie nella fascia oraria tra le 19 e le 20.
3 Ciascun genitore curerà di far seguire alle figlie le attività extrascolastiche concordate;
resta ferma la possibilità di ricorrere all'aiuto dei familiari di ciascuna delle parti nella gestione delle bambine.
Le vacanze natalizie e quelle pasquali vanno trascorse per metà tempo con ciascun genitore, comprendente ad anni alterni una volta Natale una volta capodanno e una volta Pasqua e una volta lunedì dell'Angelo. I giorni festivi dell'anno infrasettimanali verranno trascorsi in successione con ciascuno dei genitori, se non cadono in giorni già calendarizzati. Inoltre le bambine staranno con il padre 2 settimane anche non consecutive nel periodo delle vacanze scolastiche estive, tra giugno e settembre, in periodi che le parti dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Contributi economici
La ricorrente chiede assegno per sé e contributo al mantenimento per le figlie. Attualmente il resistente versa € 300,00 per entrambe e si oppone al riconoscimento di un assegno per la moglie.
Le rispettive situazioni reddituali evidenziano la migliore posizione del resistente rispetto alla moglie, attualmente in part time;
il resistente dispone di un reddito netto mensile di circa
€ 3.000,00, la ricorrente di circa € 900,00 e vi è quindi disparità. Va però tenuto conto del fatto che la casa familiare resta in godimento della ricorrente, e che per essa il resistente sostiene un mutuo per € 837,00 al mese, oltre a dover sostenere il canone di locazione per la sua sistemazione abitativa, di non lieve importo (ad oggi € 750 al mese). Conferendo adeguata considerazione al godimento della casa familiare da parte della ricorrente, che non è neppure comproprietaria dell'immobile (pervenuto al resistente per donazione), non ricorrono quindi allo stato i presupposti per riconoscere alla ricorrente l'assegno di mantenimento.
Per quanto riguarda le figlie, precisato che il mantenimento comprende anche la soddisfazione delle esigenze di abitazione, ivi incluso quindi il costo delle utenze della casa in cui alloggiano prevalentemente le figlie (invero sino ad oggi sostenuto dal resistente) e una serie di spese non riconducibili solo al vitto somministrato in casa (ma anche le spese di mensa scolastica, già pagate dal padre, oltre a tutta una serie di acquisti di beni semidurevoli e consumabili che servono nella vita quotidiana) si stima equo determinare allo stato l'assegno di mantenimento ordinario delle figlie a carico del padre in € 300,00 per
4 ciascuna figlia, per il totale di € 600,00 al mese, con rivalutazione annuale Istat e da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese.
Le provvidenze pubbliche vanno assegnate per intero alla ricorrente, fruitrice di reddito fisso inferiore. Parte Per le spese straordinarie si recepiscono le linee guida del 2017, sufficientemente precise e dettagliate, sia nella individuazione delle categorie che nelle modalità di decisione e rimborso e come tali utili ad evitare equivoci e disguidi. Pertanto le spese straordinarie vengono come segue disciplinate, e poste a carico del padre per il 60% e della madre per il
40%.
-spese mediche senza preventivo accordo:
a) visite specialistiche e cure prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, visite oculistiche e altri trattamenti sanitari erogati da strutture pubbliche;
c) ticket sanitari;
d) occhiali o lenti a contatto prescritti dallo specialista;
e) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista, anche se non coperti dal servizio sanitario pubblico;
-spese mediche con preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario pubblico, ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale, ma effettuati privatamente;
-spese di studio senza preventivo accordo:
a) tasse per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno studio;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) costi per il trasporto pubblico;
-spese di studio con preventivo accordo:
a) tasse per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
-spese extrascolastiche con preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature;
d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) viaggi di studio in
Italia e all'estero; f) stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) centro ricreativo estivo;
i) servizio di baby-sitter;
5 tutte le spese straordinarie dovranno essere provate con la consegna, da parte del genitore che le avrà sostenute all'altro genitore, dei relativi documenti giustificativi;
in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro a mezzo sms, email, fax, pec, dovrà manifestare un motivato dissenso, con lo stesso mezzo, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa”.
All'udienza del 29 maggio 2025 le parti hanno dichiarato di concordare sulle condizioni di affidamento, collocazione e visite delle figlie minori come disposte in sede di provvedimenti provvisori e urgenti, chiedendo concedersi un termine per valutare la possibilità di addivenire ad un accordo anche in merito alle condizioni economiche.
Con note scritte depositate il 3 novembre 2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo anche sulle condizioni economiche ed hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto e fermi gli obblighi di legge;
2) le figlie minori saranno affidate in maniera condivisa a entrambi i genitori e collocate in via prevalente presso la madre, presso la quale sarà stabilita la loro residenza;
3) la casa coniugale sita a Alba di Canazei (TN), in Stréda de Sorapera n. 61, sarà assegnata alla madre quale genitore collocatario;
4) quale assegnataria della casa coniugale, la signora sosterrà le utenze della
Parte_1 casa, provvedendo direttamente ai costi di energia elettrica e dei rifiuti, le cui utenze sono già a lei intestata, e corrispondendo invece al signor i costi relativi a gasolio ed CP_1 ai servizi idrici mediante rimborso della quota di metà delle relative fatture entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse e salvo conguaglio annuale sulla base del conteggio degli effettivi consumi. Il rifornimento del gasolio dovrà essere anticipatamente comunicato alla signora e concordato sia per quanto concerne il costo sia per la quantità del
Parte_1 rifornimento (non inferiore a 500 litri). Per quanto concerne il costo, sarà sempre scelto il gasolio al prezzo più basso alla data dell'ordine, ed in difetto di accordo non verrà riconosciuta nessuna somma. La signora dovrà essere avvisata di quanto sopra e
Parte_1 la stessa dovrà entro 48 ore dare riscontro ed il silenzio vale come assenso. La signora corrisponderà al signor i costi relativi a queste spese concordate
Parte_1 CP_1 mediante rimborso integrale entro 30 giorni dalla presentazione delle relative fatture. La
6 signora potrà accatastare la legna necessaria al riscaldamento dell'abitazione Parte_1 ove vive con le figlie minori sulle parti consortili della casa familiare, negli spazi che non risultano già occupati dalla legna dei comproprietari delle parti consortili.
5) il signor verserà alla signora un importo mensile di complessivi € CP_1 Parte_1
600,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie e (€ 300,00 Per_1 Per_2 per ciascuna figlia, con rivalutazione annuale Istat con decorrenza dal 27/9/24), da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
6) le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli saranno sostenute al 60% dal signor e al 40% dalla signora Per tali si dovranno intendere: CP_1 Parte_1
• spese mediche senza preventivo accordo:
a) visite specialistiche e cure prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, visite oculistiche e altri trattamenti sanitari erogati da strutture pubbliche;
c) ticket sanitari;
d) occhiali o lenti a contatto prescritti dallo specialista;
e) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista, anche se non coperti dal servizio sanitario pubblico;
• spese mediche con preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario pubblico, ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale, ma effettuati privatamente;
• spese di studio senza preventivo accordo:
a) tasse per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno studio;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) costi per il trasporto pubblico
• spese di studio con preventivo accordo:
a) tasse per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private
• spese extrascolastiche con preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature;
d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) viaggi di studio in
Italia e all'estero; f) stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) centro ricreativo estivo;
i) servizio di baby-sitter.
7 Tutte le spese straordinarie dovranno essere provate con la consegna, da parte del genitore che le avrà sostenute all'altro genitore, dei relativi documenti giustificativi;
in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro a mezzo sms, whatsapp o email, dovrà manifestare un motivato dissenso, con lo stesso mezzo, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Per tutto quanto non disciplinato in questa sede, le parti concordano di applicare le Linee Guida CNF 2017;
7) le indennità, gli assegni e ogni altro emolumento pubblico, statale o provinciale – tra i quali, l'Assegno unico universale e l'Assegno unico provinciale – in favore delle figlie minori saranno percepiti integralmente dalla signora Parte_1
8) salvo diverso accordo tra i genitori, le figlie trascorreranno con il padre un weekend su due, dall'uscita di scuola (stabilendo quale orario di scambio le ore 14.45 durante i periodi di vacanza scolastica o l'orario del termine del centro estivo durante l'estate) il venerdì sino alla domenica sera alle ore 20:15. Nella medesima settimana in cui il weekend è di competenza del padre, questi terrà le figlie il martedì dall'uscita di scuola (stabilendo quale orario di scambio le ore 14.45 durante i periodi di vacanza scolastica o l'orario del termine del centro estivo durante l'estate) sino al mercoledì mattina con rientro a scuola (ovvero sino al rientro al centro estivo o con scambio alle ore 14.45 durante i periodi di vacanza scolastica); la settimana che segue il weekend con il padre e si conclude con quello con la madre, il padre terrà le figlie dal mercoledì all'uscita di scuola (stabilendo quale orario di scambio le ore 14.45 durante i periodi di vacanza scolastica o l'orario del termine del centro estivo durante l'estate) fino al giovedì sera alle ore 20:15. Salvo diverso accordo contingente tra le parti, le bambine verranno accompagnate dal genitore che le ha con sé all'altro genitore;
9) nei periodi di pausa festiva durante il periodo scolastico, le vacanze natalizie, quelle pasquali e quelle di Carnevale, e più in generale le vacanze scolastiche di durata superiore ai sei giorni, verranno trascorse per metà tempo con ciascun genitore. I giorni di Natale, di
Capodanno e di Pasqua, le stesse trascorreranno metà giornata con ciascun genitore, come avvenuto sinora, venendo accompagnate dal genitore con cui si trovano presso l'abitazione dell'altro (mantenendo come orario le 14.45 essendo periodo di vacanza scolastica), salvo diverso accordo tra le parti. Per i restanti giorni di pausa festiva durante il periodo
8 scolastico, di durata inferiore ai sei giorni, salvo diverso accordo tra le parti, le visite seguiranno il calendario scolastico, mantenendo come orario di scambio le 14.45 essendo periodo di vacanza scolastica. Le parti concorderanno il calendario di visita per le festività scolastiche (natalizie, pasquali e di Carnevale) con almeno una settimana di anticipo rispetto al relativo periodo. La giornata del compleanno delle figlie verrà trascorsa a metà tra i genitori i quali concorderanno l'orario di scambio in base al giorno in cui cade il compleanno stesso;
10) nel periodo estivo di sospensione scolastica, tra giugno e settembre, le bambine trascorreranno con ciascun genitore due settimane di vacanza, anche non consecutive, in periodi che le parti dovranno comunicare entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno. Al di fuori delle predette settimane con ciascun genitore, anche per il periodo estivo sarà applicato il calendario di visita annuale scolastico stabilendo quale orario di scambio l'orario del termine del centro estivo durante l'estate o le 14.45 se non lo frequentano.
11) ciascun genitore potrà contattare telefonicamente le figlie quando si trovano con l'altro genitore nella fascia oraria compresa tra le ore 19:00 e le ore 20:00;
12) ciascun genitore si impegna a far seguire alle figlie le attività extrascolastiche concordate;
13) resta ferma la possibilità di ricorrere all'aiuto dei familiari di ciascuno nella gestione delle bambine, anche a garanzia del diritto delle minori di mantenere inalterata la relazione con i nonni e con i parenti di entrambi i rami genitoriali;
14) Nulla in punto di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c..;
15) le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà dei legali”.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle rispettive allegazioni delle parti che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione sin dal dicembre 2023 e con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ritiene, inoltre, il Collegio che l'intesa sia meritevole di ratifica, essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento delle figlie minori corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno
9 contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per le stesse pregiudizievole.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni congiuntamente precisate con note depositate in data 3 novembre 2025,
[...] riportate per intero in parte motiva e da aversi qui integralmente riprodotte;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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