Art. 11.
I programmi dei lavori da effettuarsi con i mutui di cui agli articoli precedenti dovranno essere approvati dal Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche.
I programmi dei lavori da effettuarsi con i mutui di cui agli articoli precedenti dovranno essere approvati dal Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche.