TAR Roma, sez. 5T, sentenza 11/05/2026, n. 8656
TAR
Decreto presidenziale 28 febbraio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
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Ordinanza collegiale 17 ottobre 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 12 febbraio 2026
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Decreto presidenziale 10 marzo 2026
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Ordinanza cautelare 26 marzo 2026
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Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge e dei principi di concorrenza, trasparenza, par condicio

    Il Tar ha ritenuto ammissibile l'impugnazione della lex specialis in quanto le censure riguardano elementi essenziali della concessione (durata e corrispettivo) che ledono l'interesse ad agire già al momento della pubblicazione del bando. Tuttavia, le censure nel merito sono state respinte, ritenendo legittima la procedura 'ponte' indetta dal Comune di Roma e la previsione della royalty.

  • Rigettato
    Mancata valorizzazione degli investimenti non ammortizzati e mancata previsione di indennizzo

    Il Tar ha respinto la censura, ritenendo che la ricorrente non avesse un titolo valido per occupare il bene demaniale e che l'acquisizione gratuita dei beni inamovibili al demanio sia compatibile con il diritto UE.

  • Rigettato
    Indeterminatezza del piano economico-finanziario e illegittimità della durata della concessione

    Il Tar ha respinto la censura, ritenendo che il P.E.F. non fosse applicabile alla procedura 'ponte' a breve termine e che la durata limitata fosse giustificata dalla necessità di avviare le procedure secondo la nuova normativa statale.

  • Rigettato
    Indeterminatezza dell'oggetto della concessione

    Il Tar ha respinto la censura, ritenendo che le schede tecniche allegate all'avviso fornissero informazioni sufficienti e che il sopralluogo fosse facoltativo.

  • Rigettato
    Illegittima previsione della royalty a titolo di offerta economica

    Il Tar ha respinto la censura, ritenendo legittima la previsione della royalty come strumento di valorizzazione del bene demaniale e compatibile con la natura della procedura 'ponte'.

  • Rigettato
    Indeterminatezza di alcuni criteri di valutazione dell'offerta tecnica

    Il Tar ha respinto la censura, ritenendo che i criteri fossero sufficientemente dettagliati e che la loro uniformità fosse una scelta discrezionale dell'amministrazione, volta a favorire la partecipazione di nuovi operatori.

  • Rigettato
    Mancata esclusione di concorrenti per difetto di requisiti di partecipazione

    Il Tar ha respinto la censura, ritenendo che la condizione di inattività non fosse ostativa alla partecipazione e che i codici ATECO fossero sufficientemente pertinenti o che la commissione avesse correttamente valutato la similarità delle attività.

  • Rigettato
    Inattendibilità dell'offerta economica dell'aggiudicataria e degli altri concorrenti

    Il Tar ha respinto la censura, ritenendo che la verifica di congruità dell'offerta sia discrezionale e che la ricorrente non abbia fornito prova dell'inattendibilità delle offerte altrui.

  • Improcedibile
    Indebita valutazione dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria (impresa giovanile e esperienza pregressa)

    Il Tar ha dichiarato il motivo improcedibile per difetto di interesse, poiché anche in caso di accoglimento, non avrebbe comportato l'aggiudicazione alla ricorrente. Inoltre, ha rilevato che alla società LA BO non era stato attribuito punteggio per esperienza pregressa e che le contestazioni sull'esperienza dell'EN erano relative alla valutazione e non alla veridicità delle dichiarazioni.

  • Rigettato
    Illegittima valutazione delle offerte tecniche per genericità dei criteri

    Il Tar ha respinto la censura, ritenendo che i criteri fossero sufficientemente dettagliati e che il punteggio numerico, unito alla griglia descrittiva, soddisfacesse l'onere motivazionale.

  • Improcedibile
    Illegittimità della determinazione per violazione L. 118/2022 e proroga del titolo

    Il Tar ha dichiarato il motivo improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'atto impugnato era stato superato da atti successivi. Nel merito, ha comunque respinto la censura, ritenendo che il titolo della ricorrente fosse scaduto e che la determinazione del 2024 fosse stata già ritenuta illegittima.

  • Rigettato
    Mancata esclusione di concorrenti per difetto requisiti (ripresa motivo primo ricorso)

    Il Tar ha respinto le censure, richiamando le motivazioni già espresse in merito al primo ricorso per motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Indebita valutazione offerte tecniche (ripresa motivo primo ricorso)

    Il Tar ha respinto la censura, ritenendo che la contestazione riguardasse la valutazione e non la veridicità delle dichiarazioni, e che comunque non avrebbe comportato l'aggiudicazione alla ricorrente.

  • Rigettato
    Illegittimità della determinazione di stipula concessioni per stagione 2026 anziché 2025

    Il Tar ha respinto la censura, ritenendo che il bando non imponesse una durata specifica per la stagione e che il differimento fosse motivato dalle tempistiche della procedura e dal contenzioso pendente.

  • Rigettato
    Illegittimità della nota per violazione L. 118/2022 e assenza di titolo

    Il Tar ha respinto la censura, ritenendo che la ricorrente non avesse alcun titolo per occupare il bene demaniale e che il rilascio fosse un atto dovuto.

  • Rigettato
    Risarcimento danni per effetto degli atti impugnati

    Il Tar ha respinto la domanda risarcitoria, unitamente ai ricorsi principali, non essendovi presupposti per l'accoglimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5T, sentenza 11/05/2026, n. 8656
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8656
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo