CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOTTAZZI COSIMO, Presidente
ESPOSITO IO FRANCESCO, Relatore
PALMIERI TO MICHELE, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 505/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM070102174 2024 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1393/2025 depositato il
12/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe indicato con il quale l'Agenzia delle Entrate ha contestato in via presuntiva l'avvenuta distribuzione tra i soci di utili extracontabili, sulla base della ristretta base azionaria della società.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate resistendo al ricorso.
Successivamente l'Ufficio ha depositato nota difensiva con la quale ha chiesto dichiararsi, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo stato nelle more sottoscritto dalle parti accordo conciliativo ex art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, con compensazione delle spese del giudizio.
All'udienza del 10.9.2025 le parti si sono riportate alla richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in ragione della intervenuta conciliazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'accordo conciliativo sottoscritto dalle parti e in conformità della richiesta dalle stesse congiuntamente formulata, va dichiarata, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOTTAZZI COSIMO, Presidente
ESPOSITO IO FRANCESCO, Relatore
PALMIERI TO MICHELE, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 505/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM070102174 2024 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1393/2025 depositato il
12/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe indicato con il quale l'Agenzia delle Entrate ha contestato in via presuntiva l'avvenuta distribuzione tra i soci di utili extracontabili, sulla base della ristretta base azionaria della società.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate resistendo al ricorso.
Successivamente l'Ufficio ha depositato nota difensiva con la quale ha chiesto dichiararsi, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo stato nelle more sottoscritto dalle parti accordo conciliativo ex art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, con compensazione delle spese del giudizio.
All'udienza del 10.9.2025 le parti si sono riportate alla richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in ragione della intervenuta conciliazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'accordo conciliativo sottoscritto dalle parti e in conformità della richiesta dalle stesse congiuntamente formulata, va dichiarata, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.