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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 24/02/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 9676/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
DI PALERMO
[...]
alle ore 9:10 sono presenti l'avv. CUSIMANO ROSSELLA anche in sostituzione dell'avv. VIRZÌ ALESSIO per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI
GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:53 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9676 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti CUSIMANO ROSSELLA e VIRZÌ Parte_1
ALESSIO
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: opposizione ad avviso di accertamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 24/02/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che CP_1
liquida in € 1.600,00, oltre spese generali, e oltre CPA e IVA se dovute.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25/06/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo che von nota raccomandata a/r n. 664794348874, pervenuta in data 5 dicembre 2022 l' sede provinciale di Palermo, comunicava alla CP_1
2 ricorrente di aver provveduto a calcolare d'ufficio l'importo dei contributi previdenziali e sanzioni, dovuti per l'anno 2016 alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; che tale richiesta era da considerarsi illegittima, dovendo ella ritenersi vincolata all'obbligo d'iscrizione presso la Cassa dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili e non preso l' CP_1
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. In via CP_1
cautelare, attesa la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, sospendere l'efficacia dell'avviso bonario del 18 novembre
2022 inviato tramite raccomandata a/r n. 664794348874 ricevuto in data 5 dicembre 2022 con cui parte resistente ha proceduto alla illegittima iscrizione
d'ufficio ed al consequenziale illegittimo calcolo dell'importo dei contributi previdenziali e sanzioni, a dire dell'Istituto suddetto dovuti per l'anno 2016 alla
Gestione Separata;
2. Nel merito accertare e dichiarare per tutto quanto sopra esposto l'illegittimità dell'avviso bonario del 18 novembre 2022 inviato tramite raccomandata a/r n. 664794348874 ricevuto in data 5 dicembre 2022 con cui parte resistente ha proceduto alla illegittima iscrizione d'ufficio ed al consequenziale illegittimo calcolo dell'importo dei contributi previdenziali e sanzioni, a dire dell'Istituto suddetto dovuti per l'anno 2016 alla Gestione
Separata e, per l'effetto dichiarare illegittimo e/o nullo e/o comunque annullare
l'atto impugnato e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo e per l'effetto disporre
l'annullamento dell'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione separata a decorrere dall'anno 2016”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Deduce la parte ricorrente che, ai sensi dell'art. 18 del D.L.98/2011 conv. in L,
3 111/2011 ha precisato che “l'articolo 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n.
335 si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso
l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non CP_1
sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento”.
Ed essendo la stessa iscritta all'Albo dei ragionieri commercialisti, il suo obbligo deve indefettibilmente essere diretto alla contribuzione verso la cassa professionale di competenza.
Deduce inoltre la prescrizione della contribuzione di cui si chiede il pagamento, ai sensi dell'art. 3 comma 9 della L. 335/1995.
Contrariamente deduce il resistente che, non versando né avendo CP_1
versato la ricorrente alcuna contribuzione presso l'a C.N.P.R., cassa di primo pilastro dei ragionieri commercialisti, sussiste l'obbligo della stessa alla contribuzione presso l' CP_1
Nonché eccepisce il mancato maturarsi della contribuzione per effetto della legislazione emergenziale dettata in tema di emergenza epidemiologica e dell'avviso bonario del 5.12.2022.
***
Avuto riguardo al merito della pretesa contributiva, bisogna rilevare che con due successive pronunce a sezioni unite (30344 e 30345/2017), la Suprema Corte ha effettivamente chiarito che la norma di legge invocata dalla parte ricorrente
(art. 18 del DL 98/2011) va interpretato nel senso di iscrizione a cassa di previdenza e non di mera iscrizione all'albo professionale.
Talché, qualora la contribuzione a fini pensionistici non venga versata alla cassa di riferimento sorge l'obbligo di contribuzione verso l'Istituto assicuratore pubblico. (Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale
4 a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in quanto secondo la “ratio” dell'art. 2, comma 26, della l. n. 335 CP_1
del 1995, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale”.
Principio ricalcato dalla Corte di legittimità per i dottori commercialisti con sent. n. 32508/2018 (I dottori commercialisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie i quali, non avendo raggiunto la soglia reddituale che rende obbligatoria l'iscrizione alla Cassa del dottori commercialisti, alla stessa versino esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico, in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù del principio di universalizzazione CP_1
della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale), valorizzando dunque la forza espansiva del citato comma 26° dell'art. 2 della L. 335/1995, in ragione del principio della contribuzione universale e dell'obbligatorio assoggettamento del reddito prodotto al prelievo contributivo.
Tali principi, dettati per i casi del versamento del solo contributo integrativo verso la cassa professionale di riferimento, non possono che valere a maggior ragione per coloro i quali non versino alla cassa professionale di riferimento alcun contributo, come nel caso di specie in cui la C.N.P.R. dichiara l'inesistenza di qualsivoglia pagamento in proprio favore.
Ciò posto, avuto riguardo alla decorsa o meno prescrizione del credito, si osserva che i redditi per i quali viene richiesto il pagamento della contribuzione è relativo all'anno d'imposta 2016.
In tema di prescrizione dei crediti contributivi, La Suprema Corte ha sul punto reiteratamente statuito (con pronunzie nn. 27950/2018; 19640/2018;
5 23643/2017) che “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”.
[..] in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n.
13463). E', peraltro, chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55).
In proposito vale la regola, fissata dal D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"».
Dunque, così come disposto dalla D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, comma 1
(come modificato dall'art. 37 D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in L. 248 del 4 agosto 2006) «Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa».
Successivamente, a seguito delle modifiche intervenute con l'art. 37 comma 11°
6 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in L. n. 248 del 4.8.2006, con decorrenza dal 1.5.2007, il termine di scadenza del pagamento della contribuzione è stato fissato al 16 giugno ( ...all'art. 17 comma 1° del regolamento di cui al D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435 il numero “20”, ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: “16”.
Data poi prorogata annualmente a mezzo apposito DPCM.
Il dies a quo del termine di prescrizione decorre quindi dalla scadenza del saldo contributivo, a far data quindi dal 16 giugno dell'anno successivo. Per l'anno 2016 il DPCM di riferimento fece slittare il termine al 20.7.2017; maturando quindi la prescrizione quinquennale in data 20.7.2022.
A tale data va poi applicata la sospensione dei termini per il pagamento di ogni contribuzione disposta dalla legislazione emergenziale dettata in tema di Sars-
Cov2 (l'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio); l'art. 99 del D.L. n.
104/2020 (decreto agosto) D.L. n. 125/2020 l'art 1 bis;
art. 1 del D.L. n.
3/2021; 'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020; art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto
Sostegni);'art. 9 del D.L. n. 73/2021; l'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99) con slittamento complessivo del termine di ulteriori 311 giorni (cfr. in tal senso Cass.
n. 1630/2025); la prescrizione si sarebbe quindi compiuta in data 27.5.2023;
l'avviso ricevuto in data 5.12.2022 ha quindi interrotto i termini prescrizionali.
Il ricorso va dunque rigettato.
Spese di lite a carico della soccombenza.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 24/02/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
7
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 24/02/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 9676/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
DI PALERMO
[...]
alle ore 9:10 sono presenti l'avv. CUSIMANO ROSSELLA anche in sostituzione dell'avv. VIRZÌ ALESSIO per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI
GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:53 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9676 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti CUSIMANO ROSSELLA e VIRZÌ Parte_1
ALESSIO
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: opposizione ad avviso di accertamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 24/02/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che CP_1
liquida in € 1.600,00, oltre spese generali, e oltre CPA e IVA se dovute.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25/06/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo che von nota raccomandata a/r n. 664794348874, pervenuta in data 5 dicembre 2022 l' sede provinciale di Palermo, comunicava alla CP_1
2 ricorrente di aver provveduto a calcolare d'ufficio l'importo dei contributi previdenziali e sanzioni, dovuti per l'anno 2016 alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; che tale richiesta era da considerarsi illegittima, dovendo ella ritenersi vincolata all'obbligo d'iscrizione presso la Cassa dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili e non preso l' CP_1
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. In via CP_1
cautelare, attesa la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, sospendere l'efficacia dell'avviso bonario del 18 novembre
2022 inviato tramite raccomandata a/r n. 664794348874 ricevuto in data 5 dicembre 2022 con cui parte resistente ha proceduto alla illegittima iscrizione
d'ufficio ed al consequenziale illegittimo calcolo dell'importo dei contributi previdenziali e sanzioni, a dire dell'Istituto suddetto dovuti per l'anno 2016 alla
Gestione Separata;
2. Nel merito accertare e dichiarare per tutto quanto sopra esposto l'illegittimità dell'avviso bonario del 18 novembre 2022 inviato tramite raccomandata a/r n. 664794348874 ricevuto in data 5 dicembre 2022 con cui parte resistente ha proceduto alla illegittima iscrizione d'ufficio ed al consequenziale illegittimo calcolo dell'importo dei contributi previdenziali e sanzioni, a dire dell'Istituto suddetto dovuti per l'anno 2016 alla Gestione
Separata e, per l'effetto dichiarare illegittimo e/o nullo e/o comunque annullare
l'atto impugnato e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo e per l'effetto disporre
l'annullamento dell'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione separata a decorrere dall'anno 2016”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Deduce la parte ricorrente che, ai sensi dell'art. 18 del D.L.98/2011 conv. in L,
3 111/2011 ha precisato che “l'articolo 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n.
335 si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso
l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non CP_1
sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento”.
Ed essendo la stessa iscritta all'Albo dei ragionieri commercialisti, il suo obbligo deve indefettibilmente essere diretto alla contribuzione verso la cassa professionale di competenza.
Deduce inoltre la prescrizione della contribuzione di cui si chiede il pagamento, ai sensi dell'art. 3 comma 9 della L. 335/1995.
Contrariamente deduce il resistente che, non versando né avendo CP_1
versato la ricorrente alcuna contribuzione presso l'a C.N.P.R., cassa di primo pilastro dei ragionieri commercialisti, sussiste l'obbligo della stessa alla contribuzione presso l' CP_1
Nonché eccepisce il mancato maturarsi della contribuzione per effetto della legislazione emergenziale dettata in tema di emergenza epidemiologica e dell'avviso bonario del 5.12.2022.
***
Avuto riguardo al merito della pretesa contributiva, bisogna rilevare che con due successive pronunce a sezioni unite (30344 e 30345/2017), la Suprema Corte ha effettivamente chiarito che la norma di legge invocata dalla parte ricorrente
(art. 18 del DL 98/2011) va interpretato nel senso di iscrizione a cassa di previdenza e non di mera iscrizione all'albo professionale.
Talché, qualora la contribuzione a fini pensionistici non venga versata alla cassa di riferimento sorge l'obbligo di contribuzione verso l'Istituto assicuratore pubblico. (Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale
4 a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in quanto secondo la “ratio” dell'art. 2, comma 26, della l. n. 335 CP_1
del 1995, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale”.
Principio ricalcato dalla Corte di legittimità per i dottori commercialisti con sent. n. 32508/2018 (I dottori commercialisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie i quali, non avendo raggiunto la soglia reddituale che rende obbligatoria l'iscrizione alla Cassa del dottori commercialisti, alla stessa versino esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico, in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù del principio di universalizzazione CP_1
della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale), valorizzando dunque la forza espansiva del citato comma 26° dell'art. 2 della L. 335/1995, in ragione del principio della contribuzione universale e dell'obbligatorio assoggettamento del reddito prodotto al prelievo contributivo.
Tali principi, dettati per i casi del versamento del solo contributo integrativo verso la cassa professionale di riferimento, non possono che valere a maggior ragione per coloro i quali non versino alla cassa professionale di riferimento alcun contributo, come nel caso di specie in cui la C.N.P.R. dichiara l'inesistenza di qualsivoglia pagamento in proprio favore.
Ciò posto, avuto riguardo alla decorsa o meno prescrizione del credito, si osserva che i redditi per i quali viene richiesto il pagamento della contribuzione è relativo all'anno d'imposta 2016.
In tema di prescrizione dei crediti contributivi, La Suprema Corte ha sul punto reiteratamente statuito (con pronunzie nn. 27950/2018; 19640/2018;
5 23643/2017) che “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”.
[..] in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n.
13463). E', peraltro, chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55).
In proposito vale la regola, fissata dal D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"».
Dunque, così come disposto dalla D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, comma 1
(come modificato dall'art. 37 D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in L. 248 del 4 agosto 2006) «Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa».
Successivamente, a seguito delle modifiche intervenute con l'art. 37 comma 11°
6 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in L. n. 248 del 4.8.2006, con decorrenza dal 1.5.2007, il termine di scadenza del pagamento della contribuzione è stato fissato al 16 giugno ( ...all'art. 17 comma 1° del regolamento di cui al D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435 il numero “20”, ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: “16”.
Data poi prorogata annualmente a mezzo apposito DPCM.
Il dies a quo del termine di prescrizione decorre quindi dalla scadenza del saldo contributivo, a far data quindi dal 16 giugno dell'anno successivo. Per l'anno 2016 il DPCM di riferimento fece slittare il termine al 20.7.2017; maturando quindi la prescrizione quinquennale in data 20.7.2022.
A tale data va poi applicata la sospensione dei termini per il pagamento di ogni contribuzione disposta dalla legislazione emergenziale dettata in tema di Sars-
Cov2 (l'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio); l'art. 99 del D.L. n.
104/2020 (decreto agosto) D.L. n. 125/2020 l'art 1 bis;
art. 1 del D.L. n.
3/2021; 'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020; art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto
Sostegni);'art. 9 del D.L. n. 73/2021; l'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99) con slittamento complessivo del termine di ulteriori 311 giorni (cfr. in tal senso Cass.
n. 1630/2025); la prescrizione si sarebbe quindi compiuta in data 27.5.2023;
l'avviso ricevuto in data 5.12.2022 ha quindi interrotto i termini prescrizionali.
Il ricorso va dunque rigettato.
Spese di lite a carico della soccombenza.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 24/02/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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