Articolo 5 della Legge 13 agosto 1980, n. 454
Articolo 4Articolo 6
Versione
5 settembre 1980
Art. 5.
L'indennita' e l'assegno di studio di cui alla presente legge non sono computabili agli effetti del trattamento di quiescenza.
Entrata in vigore il 5 settembre 1980