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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6255 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 957/2020
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Michele Caccese Presidente relatore ed estensore;
dott. Stefano Celentano Consigliere;
dott. Pasquale Ucci Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 957/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1753/2019 del Tribunale di Nola pubblicata in data
29/7/2019, vertente
TRA
Parte_1
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] P.IVA_1
difesa, come da procura depositata in atti, dagli LF CA (C.F.
) ed GA CA (C.F. C.F._1
) C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. , CP_1 C.F._3 [...]
(P.I. Controparte_2
), , (C.F. ), P.IVA_2 CP_3 C.F._4
(C.F. ) e Controparte_4 C.F._5 CP_5
(C.F. ), difesi, in forza di procura depositata
[...] C.F._6
in atti, dall'avv. Raffaele Locantore (C.F. ) C.F._7
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti non sono comparse all'udienza collegiale del 3/12/2025. 2 R.G. n. 957/2020
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1753/2019, pubblicata in data 29/7/2019, il Tribunale di Nola, pronunciando sull'opposizione proposta da Controparte_2
, , e ,
[...] CP_3 CP_1 CP_5 Controparte_4 avverso decreto ingiuntivo n. 747/2011, con il quale era stato intimato loro il pagamento, in favore della della Controparte_6 somma di € 65.700,81, oltre interessi e spese di procedura, così decise la causa:
“- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.747/2011 di questo Tribunale;
- rigetta la domanda riconvenzionale esercitata dagli opponenti;
- pone le spese delle due CTU, come liquidate in corso di causa, a definitivo carico di parte opposta;
- condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 13.430,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Raffaele
Locantore”.
La suindicata banca ha proposto impugnazione avverso la suindicata decisione e convenuto le controparti dinanzi a questa Corte, sulla base dei motivi analiticamente descritti nell'atto di appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Costituitisi in giudizio, gli appellati hanno chiesto rigettarsi il gravame, con conseguente conferma della decisione di primo grado.
All'udienza del 12/11/2025, non essendo comparse le parti, la causa è stata differita, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., alla successiva udienza del 26/11/2025.
Riservata una prima volta in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., la causa è stata rimessa sul ruolo, con invito alla Cancelleria di comunicare il rinvio alle parti e con fissazione della successiva udienza del 3/12/2025.
Poiché nessuna delle parti è comparsa a tale ultima udienza, la causa è stata nuovamente riservata in decisione senza l'assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, nonché, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 309, in relazione all'art. 181 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, che trova 3 R.G. n. 957/2020 applicazione nella specie, ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado risulta instaurato con atto di citazione notificato in data 6/6/2012.
Va aggiunto che il rinvio ex art. 309 c.p.c. è stato regolarmente comunicato alle parti costituite.
Occorre precisare che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, stante la sua idoneità a definire il giudizio in rito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
A norma dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, va disposto che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con atto di Controparte_6 citazione notificato in data 29/2/2020, nei confronti di Controparte_2
, , e
[...] CP_3 CP_1 CP_5 CP_4
avverso la sentenza n. 1753/2019 del Tribunale di Nola pubblicata in
[...] data 29/7/2021, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara estinto il processo;
b) dispone che le spese di lite restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 3/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Michele Caccese Presidente relatore ed estensore;
dott. Stefano Celentano Consigliere;
dott. Pasquale Ucci Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 957/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1753/2019 del Tribunale di Nola pubblicata in data
29/7/2019, vertente
TRA
Parte_1
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] P.IVA_1
difesa, come da procura depositata in atti, dagli LF CA (C.F.
) ed GA CA (C.F. C.F._1
) C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. , CP_1 C.F._3 [...]
(P.I. Controparte_2
), , (C.F. ), P.IVA_2 CP_3 C.F._4
(C.F. ) e Controparte_4 C.F._5 CP_5
(C.F. ), difesi, in forza di procura depositata
[...] C.F._6
in atti, dall'avv. Raffaele Locantore (C.F. ) C.F._7
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti non sono comparse all'udienza collegiale del 3/12/2025. 2 R.G. n. 957/2020
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1753/2019, pubblicata in data 29/7/2019, il Tribunale di Nola, pronunciando sull'opposizione proposta da Controparte_2
, , e ,
[...] CP_3 CP_1 CP_5 Controparte_4 avverso decreto ingiuntivo n. 747/2011, con il quale era stato intimato loro il pagamento, in favore della della Controparte_6 somma di € 65.700,81, oltre interessi e spese di procedura, così decise la causa:
“- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.747/2011 di questo Tribunale;
- rigetta la domanda riconvenzionale esercitata dagli opponenti;
- pone le spese delle due CTU, come liquidate in corso di causa, a definitivo carico di parte opposta;
- condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 13.430,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Raffaele
Locantore”.
La suindicata banca ha proposto impugnazione avverso la suindicata decisione e convenuto le controparti dinanzi a questa Corte, sulla base dei motivi analiticamente descritti nell'atto di appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Costituitisi in giudizio, gli appellati hanno chiesto rigettarsi il gravame, con conseguente conferma della decisione di primo grado.
All'udienza del 12/11/2025, non essendo comparse le parti, la causa è stata differita, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., alla successiva udienza del 26/11/2025.
Riservata una prima volta in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., la causa è stata rimessa sul ruolo, con invito alla Cancelleria di comunicare il rinvio alle parti e con fissazione della successiva udienza del 3/12/2025.
Poiché nessuna delle parti è comparsa a tale ultima udienza, la causa è stata nuovamente riservata in decisione senza l'assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, nonché, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 309, in relazione all'art. 181 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, che trova 3 R.G. n. 957/2020 applicazione nella specie, ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado risulta instaurato con atto di citazione notificato in data 6/6/2012.
Va aggiunto che il rinvio ex art. 309 c.p.c. è stato regolarmente comunicato alle parti costituite.
Occorre precisare che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, stante la sua idoneità a definire il giudizio in rito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
A norma dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, va disposto che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con atto di Controparte_6 citazione notificato in data 29/2/2020, nei confronti di Controparte_2
, , e
[...] CP_3 CP_1 CP_5 CP_4
avverso la sentenza n. 1753/2019 del Tribunale di Nola pubblicata in
[...] data 29/7/2021, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara estinto il processo;
b) dispone che le spese di lite restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 3/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.