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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/10/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Il giorno 21/10/2025 innanzi al giudice dott. LE AN viene trattato il procedimento n. 596/23 R.G..
Si dà atto che ha presentato note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
l'avv. A. Favata per parte attrice, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
IL GIUDICE alle ore 14.48 provvede come di seguito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA in composizione monocratica, nella persona del giudice LE
AN, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 596 R.G.A.C. dell'anno 2023
TRA
, C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Andrea Favata giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, ; Controparte_1 CodiceFiscale_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_2
P. IVA;
P.IVA_1
A. in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore C.F. P.IVA_2
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , e Controparte_1 CP_2 Controparte_4
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e
[...]
difesa, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da , C.F. Parte_1
, nei confronti di C.F._1 CP_1
, , e,
[...] CodiceFiscale_2
conseguentemente, dichiara che il primo ha acquistato, per intervenuta usucapione, la proprietà dell'immobile sito in Mazara del Vallo nella via Lungomare Fata
Morgana foglio di mappa 171, particella 276, sub 4;
2) nulla sulle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
promuoveva la presente azione rappresentando:
- di possessore uti dominus, da oltre un ventennio dell'immobile sito in Mazara del Vallo nella via Lungomare Fata Morgana foglio di mappa 171, particella 276, sub 4 risultante intestato all'odierno convenuto nel registro della conservatoria immobiliare;
- di avere esercitato il possesso uti dominus fin dall'anno 2001, manifestando una permanente e continua signoria sull'unità immobiliare, comportandosi, di fatto, come unico ed esclusivo proprietario del bene, disponendo concretamente dello stesso in
2 modo pieno ed esclusivo e senza rivendicazioni o interferenze dell'odierno convenuto ed esercitando sullo stesso tutti i diritti corrispondenti all'esercizio di proprietà.
Per tali ragioni, parte attrice, chiedeva che venisse dichiarata l'avvenuta usucapione in suo favore dell'immobile sito in Mazara del Vallo nella via Lungomare Fata Morgana, foglio di mappa 171, particella 276, sub 4, sussistendone tutti i presupposti.
Il convenuto, , non si costituiva in giudizio e ne Controparte_1
veniva dichiarata la contumacia
La causa veniva istruita a mezzo escussione testi e produzione documentale, quindi veniva trattenuta per la decisione.
Il giudice, tuttavia, ravvisata la sussistenza di iscrizioni ipotecarie sull'immobile de quo, rimetteva la causa sul ruolo ordinando l'integrazione del contraddittorio con i creditori ipotecari, e , di cui veniva CP_2 Controparte_3
dichiarata la contumacia non essendosi costituiti in giudizio e la causa veniva rinviata alla data odierna per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. a mezzo deposito di note scritte.
2. Nel merito, la domanda di accertamento di acquisto a titolo originario proposta dall'attore è fondata.
Al riguardo, è bene innanzitutto premettere che, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per l'acquisto della proprietà ovvero di un diritto reale su di un bene immobile per usucapione ventennale è necessario il verificarsi di alcuni requisiti, costituiti dall'esercizio di un potere di fatto sulla cosa che si manifesti inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà ovvero di
3 un diritto reale, nonché dal fatto che l'esercizio di tale potere sia accompagnato dall'animus possidendi, che non sia viziato da violenza o clandestinità ed, infine, che si protragga con continuità
e senza interruzione per un ventennio (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 1069 del 09/02/1985 - Rv. 439201 - 01).
Ciò premesso, va ora rilevato, in punto di fatto, che i testi Tes_1
, e
[...] Controparte_5 Testimone_2 Testimone_3
sulla cui attendibilità non sono emerse circostanze controindicate, hanno tutti confermato che da Parte_1
oltre venti anni abita l'immobile, ne cura la manutenzione, ne possiede le chiavi e non risulta abitato da altri
Inoltre, il convenuto , pur raggiunto da regolare notifica CP_1
dell'ordinanza ammissiva del suo interrogatorio formale, non si
è presentato per l'adempimento istruttorio: atteso l'esito delle altre prove orali raccolte, in mancanza di circostanze di segno contrario, possono ritenersi provati ex art. 232 c.p.c. i fatti oggetto dei capitolati ammessi.
Le deposizioni testimoniali, la documentazione prodotta, la mancata presentazione a rendere l'interrogatorio formale del soggetto che risulta essere il proprietario dell'immobile oggetto di causa, valgono a suffragare l'assunto – contenuto in atto di citazione - secondo il quale l'attore ha posseduto animo domini per più di venti anni ininterrottamente e continuativamente gli immobili oggetto del giudizio.
Al caso di specie, infatti, può essere applicato il disposto dell'art. 1141 c.c., in base al quale si presume (fino a prova contraria) possessore del bene colui che esercita il potere di fatto sullo
4 stesso.
In altri termini, la sussistenza del corpus possessionis fa presumere, in capo al medesimo soggetto, anche la sussistenza dell'animus possidendi.
Sul punto va, inoltre, osservato che, secondo la giurisprudenza prevalente, l'animus possidendi non coincide con la convinzione di essere proprietario del bene, bensì con l'intenzione di comportarsi come tale (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2565 del
24/03/1997 - Rv. 503192 - 01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6079 del
26/04/2002 - Rv. 554015 - 01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2857 del
09/02/2006 -Rv. 586289 - 01; cfr. altresì Cass., Sez. Un., Sentenza
n. 192 del 14/01/1987 - Rv. 449962 – 01 e successive pronunce conformi, secondo cui, ai fini dell'interruzione del termine per usucapire non è sufficiente la consapevolezza della spettanza ad altri di tale diritto, ma è necessario che il possessore manifesti la volontà di attribuire al vero titolare il diritto reale da lui esercitato). Pertanto, la sussistenza dell'animus in capo al soggetto che ha una relazione materiale e diretta col bene non sarebbe esclusa dalla consapevolezza dell'altruità del bene ma soltanto dal riconoscimento dell'altrui diritto. Nel caso di specie non sussiste, però, alcun elemento che possa far ritenere il riconoscimento dell'altrui diritto.
Deve, inoltre, aggiungersi che la relazione materiale con il bene oggetto del giudizio è stata esercitata, da parte dell'attore, in modo pubblico ed utilizzandolo tramite l'esercizio di un potere corrispondente al diritto di proprietà (si vedano sul punto le dichiarazioni rese dai testi escussi), mentre non risulta che tale
5 relazione materiale con il bene in questione sia stata acquistata con violenza.
Tale relazione si è protratta in modo continuo per più di venti anni e non risulta che, nel corso di tale periodo ultraventennale, utile per il verificarsi dell'acquisto a titolo originario (ed intercorrente tra l'inizio della relazione materiale col bene e la proposizione del presente giudizio), vi siano stati atti interruttivi o di contestazione del possesso dell'attore.
È stato provato, quindi, che ha posseduto – Parte_1
corpore et animo domini – l'immobile per cui è causa in modo pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto per più di vent'anni.
In conclusione, merita quindi accoglimento la domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione da parte dell'attore del bene indicato in atto di citazione.
Alla presente sentenza conseguono gli effetti legislativamente previsti (e dunque, in primo luogo la trascrivibilità della pronuncia ai sensi dell'art. 2651 c.c.).
3. Nulla sulle spese, stante la contumacia dei convenuti.
IL GIUDICE
LE AN
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