Sentenza 9 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 09/01/2018, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/01/2018
N. 00133/2018 REG.PROV.COLL.
N. 08605/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8605 del 2017, proposto da:
ALL GREEN S.R.L, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Scurria, con domicilio eletto presso il suo studio in Messina, via E. Lombardo Pellegrino 103;
contro
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI– G.S.E. S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, Claudio Tuveri, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Fraccastoro in Roma, via Piemonte, 39;
per la declaratoria di illegittimità
del parziale silenzio serbato dal GSE sull'istanza del 6.6.2016, trasmessa a mezzo PEC in data 8.6.2016, tendente alla riapertura del procedimento al fine di riesaminare i provvedimenti di rigetto e/o di ritiro delle Richieste di Verifica e di Certificazione (c.d. RVC) dei risparmi energetici derivanti dall’applicazione della scheda tecnica 36E, ancorché la società resistente avesse emesso, in sede di riesame ed autotutela, atti amministrativi parzialmente favorevoli nei confronti di altri operatori e della stessa società ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici– G.S.E. s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso in decisione è stato proposto, ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., dalla All Green s.r.l. – in qualità di società E.S.CO.- Energy Service Company (ossia di soggetto che, a norma del d.lgs. n. 115 del 2008, fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali di utenti terzi) – la quale, ai fini dell’ottenimento degli incentivi pubblici sotto forma dei c.d. certificati bianchi ai sensi del d.m. 28 dicembre 2012 (recante “ Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi ”), aveva avviato una serie di investimenti per l’installazione, presso varie aziende, di gruppi di continuità statici (UPS) di tipologia “ line-interactive ” 1800 VA;
che la società ricorrente ha domandato a questo TAR la declaratoria di illegittimità del “parziale silenzio” serbato dal Gestore dei Servizi Energetici– G.S.E. s.p.a. sull’istanza, avanzata in data 20 giugno 2016, con cui si era chiesta la riapertura dei procedimenti di valutazione di alcune Richieste di Verifica e di Certificazione (c.d. RVC) concernenti gli interventi di risparmio energetico avviati e sottoposti a valutazione con metodo analitico, ai sensi dell’art. 5 dell’allegato A alla delibera dell’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. EEN 9/11 del 27 ottobre 2011 (le c.d. Linee Guida AEEG , richiamata dall’art. 6, comma 2, del d.m. 28 dicembre 2012);
che – secondo quanto rappresentato nel ricorso – i procedimenti di valutazione delle RVC, pur avviati dal GSE e giunti alla fase della comunicazione dei motivi ostativi, si erano poi interrotti a seguito di una dichiarazione di “ritiro” presentata dalla All Green s.r.l.; peraltro, con riguardo ad altre similari RVC, avanzate dalla medesima società, il GSE era invece giunto, tra i mesi di luglio e settembre 2015, a formali provvedimenti di rigetto, motivati sulla scorta della ritenuta inapplicabilità, rispetto alla tipologia line-interactive , della scheda tecnica n. 36E, ai fini della certificazione dei risparmi energetici con metodo analitico; ciò, salvo tuttavia, successivamente, cambiare orientamento e provvedere quindi all’accoglimento, anche in sede di riesame e di autotutela, delle RVC già respinte;
che, in tale contesto, il GSE non ha invece fornito risposta alle istanze di riapertura dei procedimenti concernenti le RVC identificate con i nn. R006, R007, R010, R011, R012 e R013;
che, pertanto, la ricorrente ha, in diritto, qualificato le proprie richieste di riesame alla stregua di altrettante istanze “tendent[i] a riaprire una sequenza procedimentale interrotta in conseguenza dell’improvviso e repentino cambio di posizione sull’applicazione della scheda 36E”, ritenendo pertanto sussistente un obbligo di provvedere;
che si è costituito in giudizio il Gestore dei Servizi Energetici– G.S.E. s.p.a., in persona del Direttore pro tempore della Direzione Affari Legali e Societari, chiedendo il rigetto del ricorso;
che, con memoria di replica depositata il 25 novembre 2017, la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
che alla camera di consiglio del 6 dicembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che la presente causa deve essere decisa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 117, comma 2, cod. proc. amm.;
che il ricorso è fondato, dovendosi in questa sede ribadire le conclusioni cui la Sezione è recentemente giunta nello specifico precedente, riguardante un’analoga questione, già deciso con la sent. n. 11645 del 2017 di questa Sezione;
che, invero, non è controverso tra le parti che le sei RVC oggetto del presente giudizio, “ritirate” dalla società interessata, non erano state sottoposte a valutazione (a differenza delle altre), essendosi il Gestore limitato a prendere atto del loro “ritiro” e, conseguentemente, ad archiviarle (si vd., in proposito, quanto riferito dallo stesso Gestore nelle proprie difese);
che, in questa prospettiva, la menzionata istanza del 20 giugno 2016, valevole come domanda di riesame per quelle oggetto di diniego, può essere intesa anche quale sollecito alla conclusione dell’ iter avviato con le sei RVC non ancora definite: dall’avvenuta adozione dei citati provvedimenti espressi di diniego può, infatti, desumersi come il Gestore non abbia attribuito al “ritiro” effetti abdicativi (ciò ostando alla qualificazione in termini di rinuncia);
che può pertanto ritenersi sussistente l’obbligo del GSE di concludere il procedimento relativo alle RVC nn. R006, R007, R010, R011, R012 e R013 (cfr. art. 16 delle Linee Guida AEEG; vd. anche, per il pacifico orientamento della Sezione sul punto, ex aliis , la sent. n. 2757 del 2016);
che, in conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, sicché, accertata l’illegittimità del silenzio, si deve ordinare al Gestore di provvedere sulle citate RVC, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, secondo quanto indicato in dispositivo;
che le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della novità della questione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione terza- ter , definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al GSE di provvedere sull’istanza della ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione (o, se anteriore, dalla notificazione) della presente sentenza;
- nomina sin d’ora come commissario ad acta , per il caso di persistente inadempimento del GSE, il Direttore Generale preposto alla Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Energie Rinnovabili, l’Efficienza Energetica e il Nucleare del Ministero dello Sviluppo Economico, che provvederà, su sollecitazione di parte ricorrente, nei successivi trenta giorni;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Giampiero Lo Presti, Presidente
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Antonino Masaracchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Masaracchia | Giampiero Lo Presti |
IL SEGRETARIO