TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/09/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 1129/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv.ti M. Riommi, D. Verduchi e A. Pesenti)
CONTRO
Controparte_1
(Dott.sse G. Tabone e M. Albanese)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di Giudice del Lavoro, il Controparte_1
per sentir accertare il proprio diritto al computo dell'anzianità di servizio dal momento della prima assunzione con contratto a tempo determinato e per sentirlo conseguentemente condannare ad inquadrarla nella fascia stipendiale conseguente a tale riconoscimento, nonchè al pagamento delle relative differenze stipendiali, quantificate in € 4.116,31 (al 31.1.2025) o in subordine in € 2.665,29 (al 31.1.2025).
La ricorrente deduceva di essere stata immessa in ruolo l'1.9.2011 quale assistente amministrativo, dando però atto di aver precedentemente lavorato alle dipendenze del in Controparte_2
virtù di plurimi contratti a tempo determinato succedutisi dall'a.s. 2001/2002.
In particolare, la ricorrente lamentava di aver ottenuto il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di soli 7 anni, 11 mesi e 10 giorni, nonché di ulteriori anni 1, mesi 11 e 21 giorni ai soli fini economici, a fronte dei 9 anni, 9 mesi e 18 giorni di servizio pre-ruolo effettivamente prestato.
La ricorrente, nel richiamare la disciplina sulla ricostruzione di carriera nella scuola pubblica, lamentava la violazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70 che prevede un divieto generale di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili. Rassegnava quindi le sopra precisate conclusioni.
Il si Controparte_2
costituiva regolarmente in giudizio, resistendo alle domande di cui chiedeva il rigetto.
Il , dopo aver preliminarmente CP_1
eccepito la prescrizione delle pretese
(quinquennale in ordine alle differenze stipendiali e decennale in ordine al riconoscimento degli anni di anzianità), richiamava, nel merito, la correttezza dell'anzianità attribuita.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa con sentenza all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto nei termini di seguito evidenziati.
Per quanto attiene alla domanda di valorizzazione degli interi periodi di lavoro a termine e di condanna al pagamento delle differenze stipendiali va ricordato che secondo l'art. 4 dell'Accordo Quadro solo in mancanza di “ragioni oggettive” che giustifichino un diverso trattamento, il personale assunto con contratti a termine ha diritto alla stessa progressione stipendiale di quello assunto con contratto a tempo indeterminato, con disapplicazione delle disposizioni collettive che, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
Nell'ambio del diritto nazionale, la ricostruzione della carriera del personale docente non di ruolo avviene in base all'art. 485, primo comma, d.lgs. 297/1994
(da leggere unitamente alla previsione dell'art. 4 c. 3 l. 399/1988) secondo cui “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
L'art. 489, primo comma, d.lgs. 297/1994, stabilisce che “ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dell'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”. In proposito, in base all'art. 11, comma 14, l.
124/1999, “il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
L'art. 485 d.lgs. 297/94 prevede anche che “
D.Lgs. 16/04/1994, n. 297, art. 485: “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato … in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo (...)”.
Occorre infine precisare che analogo meccanismo vale per il personale non docente, dovendosi sul punto richiamare l'art. 569 d.lgs. 297/94 secondo cui “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Sull'argomento, la Suprema Corte, con riguardo al personale docente, ha recentemente affermato che “la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di
Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza
Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (così, in motivazione, cass. civ. 31149/19).
La Corte ha quindi “escluso che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs.
n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono” (così, in motivazione, cass. civ. 31149/19).
La Corte ha pure chiarito che la denunciata discriminazione debba però essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta, ragion per cui “l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso
"discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva” (così, in motivazione, cass. civ.
31149/19).
Spiega quindi la Corte che “nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485
d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile” (così, in motivazione, cass. civ. 31149/19).
Con riferimento al personale non docente la
Suprema Corte ha espresso analogo principio, affermando che “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del
1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (cass. civ. 31150/19).
Così inquadrati i principi, secondo quanto risulta dal decreto di ricostruzione della carriera, alla ricorrente, all'atto della conferma in ruolo avvenuta l'1.9.2011, sono stati riconosciuti come servizio pre-ruolo ai fini giuridici ed economici 7 anni, 11 mesi e 10 giorni, nonché ulteriori 1 anno, mesi 11 e 21 giorni ai soli fini economici
(v. doc. 2 fasc. resistente).
A fronte di ciò la ricorrente, ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali, rivendica il riconoscimento integrale, sin dall'immissione in ruolo, di 9 anni, 9 mesi e 18 giorni di servizio pre-ruolo effettivamente prestato che, come riconosciuto dal , le avrebbe CP_1
consentito di anticipare la maturazione delle progressioni stipendiali.
Va allora considerato che l'anzianità ai soli fini economici rappresenta un'anzianità effettiva che viene recuperata secondo la previsione dell'art. 4, comma 3, DPR 399/88 in base alla quale, al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie,
l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.
Tuttavia, risulta abbastanza evidente che è più favorevole il riconoscimento, sin dall'immissione in ruolo e sotto forma di anzianità utile ai fini sia giuridici che economici, dell'intero servizio effettivamente prestato ed utile ai fini della progressione stipendiale, perché ciò consente una più rapida progressione stipendiale.
E' però ovvio che la medesima anzianità non può essere utilizzata doppiamente, per cui, una volta ammesso che la ricorrente ha diritto al riconoscimento, al momento dell'immissione in ruolo, del servizio effettivamente prestato ed utile ai fini della progressione stipendiale maturato durante i rapporti a termine, non potrà più vantare alcuna anzianità utile ai fini solo economici, essendo stata questa interamente ricompresa nell'ambito della complessiva anzianità utile ai fini sia giuridici che economici.
In altri termini, lo stesso periodo non può essere utilizzato prima nell'ambito anzianità utile ai fini sia giuridici che economici e poi, successivamente, come anzianità utile nell'ambito della progressione di carriera di cui all'art. 4, comma 3, d.p.r. 399/88.
Del resto, la stessa Corte di cassazione ha escluso che l'assunto a tempo determinato possa pretendere l'applicazione di una commistione dei regimi, ragione per cui, ove il ricorrente abbia già avuto l'adeguamento stipendiale conseguente all'applicazione dell'art. 4, comma 3, d.p.r. 399/88,
l'amministrazione potrà procedere ad un eventuale conguaglio tra quanto erogato e quanto spettante per effetto dell'odierno accertamento.
Infine, va considerato che la ricorrente, nelle note di trattazione scritta, preso atto della recente pronuncia della Suprema
Corte n. 1726 del 21.05.2025, secondo cui l'anno 2013 non può essere riconosciuto ai fini economici, ha dichiarato di rinunciare alle domande proposte in via principale (che avevano incluso nel calcolo dell'anzianità di servizio utile ai fini della progressione stipendiale anche il servizio reso nell'anno 2013) insistendo per l'accoglimento di quelle proposte in via subordinata.
In definitiva, meritando adesione i conteggi elaborati dall'amministrazione, organo tecnico particolarmente competente nella materia, va accertato il diritto della ricorrente alla posizione stipendiale di anni 9 all'1.9.2011, a quella di anni 15 al
30.9.2017 ed infine a quella di anni 21 al
30.9.2023, con diritto alle relative differenze retributive nella misura di €
2.289,71, così come indicate dal , CP_1
accettate dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta e peraltro leggermente inferiori a quelle richieste in ricorso.
Per completezza occorre aggiungere che nessuna prescrizione risulta maturata, posto che le differenze retributive rivendicate, come si evince dagli analitici conteggi contenuti nel ricorso, sono state calcolate nei limiti della prescrizione quinquennale
(precisamente con decorrenza dal 17.1.2019 e, quindi, nei limiti del termine di prescrizione quinquennale decorrente dall'atto di costituzione in mora del
16.1.2024).
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo tenuto conto della serialità della questione (v. Corte Appello di Brescia sent. 168/23), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1129/25 r.g.:
1) dichiara il diritto di alla Parte_1
collocazione nella posizione stipendiale di anni 9 all'1.9.2011, in quella di anni 15 al
30.9.2017 ed infine in quella di anni 21 al
30.9.2023, e per l'effetto condanna il in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, delle conseguenti differenze retributive, nella misura di €
2.289,71 oltre alle successive maturande ed oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna il in Controparte_1
persona del pro tempore, alla CP_3
refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.200,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Bergamo, 24 settembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 1129/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv.ti M. Riommi, D. Verduchi e A. Pesenti)
CONTRO
Controparte_1
(Dott.sse G. Tabone e M. Albanese)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di Giudice del Lavoro, il Controparte_1
per sentir accertare il proprio diritto al computo dell'anzianità di servizio dal momento della prima assunzione con contratto a tempo determinato e per sentirlo conseguentemente condannare ad inquadrarla nella fascia stipendiale conseguente a tale riconoscimento, nonchè al pagamento delle relative differenze stipendiali, quantificate in € 4.116,31 (al 31.1.2025) o in subordine in € 2.665,29 (al 31.1.2025).
La ricorrente deduceva di essere stata immessa in ruolo l'1.9.2011 quale assistente amministrativo, dando però atto di aver precedentemente lavorato alle dipendenze del in Controparte_2
virtù di plurimi contratti a tempo determinato succedutisi dall'a.s. 2001/2002.
In particolare, la ricorrente lamentava di aver ottenuto il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di soli 7 anni, 11 mesi e 10 giorni, nonché di ulteriori anni 1, mesi 11 e 21 giorni ai soli fini economici, a fronte dei 9 anni, 9 mesi e 18 giorni di servizio pre-ruolo effettivamente prestato.
La ricorrente, nel richiamare la disciplina sulla ricostruzione di carriera nella scuola pubblica, lamentava la violazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70 che prevede un divieto generale di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili. Rassegnava quindi le sopra precisate conclusioni.
Il si Controparte_2
costituiva regolarmente in giudizio, resistendo alle domande di cui chiedeva il rigetto.
Il , dopo aver preliminarmente CP_1
eccepito la prescrizione delle pretese
(quinquennale in ordine alle differenze stipendiali e decennale in ordine al riconoscimento degli anni di anzianità), richiamava, nel merito, la correttezza dell'anzianità attribuita.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa con sentenza all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto nei termini di seguito evidenziati.
Per quanto attiene alla domanda di valorizzazione degli interi periodi di lavoro a termine e di condanna al pagamento delle differenze stipendiali va ricordato che secondo l'art. 4 dell'Accordo Quadro solo in mancanza di “ragioni oggettive” che giustifichino un diverso trattamento, il personale assunto con contratti a termine ha diritto alla stessa progressione stipendiale di quello assunto con contratto a tempo indeterminato, con disapplicazione delle disposizioni collettive che, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
Nell'ambio del diritto nazionale, la ricostruzione della carriera del personale docente non di ruolo avviene in base all'art. 485, primo comma, d.lgs. 297/1994
(da leggere unitamente alla previsione dell'art. 4 c. 3 l. 399/1988) secondo cui “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
L'art. 489, primo comma, d.lgs. 297/1994, stabilisce che “ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dell'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”. In proposito, in base all'art. 11, comma 14, l.
124/1999, “il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
L'art. 485 d.lgs. 297/94 prevede anche che “
D.Lgs. 16/04/1994, n. 297, art. 485: “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato … in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo (...)”.
Occorre infine precisare che analogo meccanismo vale per il personale non docente, dovendosi sul punto richiamare l'art. 569 d.lgs. 297/94 secondo cui “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Sull'argomento, la Suprema Corte, con riguardo al personale docente, ha recentemente affermato che “la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di
Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza
Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (così, in motivazione, cass. civ. 31149/19).
La Corte ha quindi “escluso che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs.
n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono” (così, in motivazione, cass. civ. 31149/19).
La Corte ha pure chiarito che la denunciata discriminazione debba però essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta, ragion per cui “l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso
"discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva” (così, in motivazione, cass. civ.
31149/19).
Spiega quindi la Corte che “nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485
d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile” (così, in motivazione, cass. civ. 31149/19).
Con riferimento al personale non docente la
Suprema Corte ha espresso analogo principio, affermando che “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del
1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (cass. civ. 31150/19).
Così inquadrati i principi, secondo quanto risulta dal decreto di ricostruzione della carriera, alla ricorrente, all'atto della conferma in ruolo avvenuta l'1.9.2011, sono stati riconosciuti come servizio pre-ruolo ai fini giuridici ed economici 7 anni, 11 mesi e 10 giorni, nonché ulteriori 1 anno, mesi 11 e 21 giorni ai soli fini economici
(v. doc. 2 fasc. resistente).
A fronte di ciò la ricorrente, ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali, rivendica il riconoscimento integrale, sin dall'immissione in ruolo, di 9 anni, 9 mesi e 18 giorni di servizio pre-ruolo effettivamente prestato che, come riconosciuto dal , le avrebbe CP_1
consentito di anticipare la maturazione delle progressioni stipendiali.
Va allora considerato che l'anzianità ai soli fini economici rappresenta un'anzianità effettiva che viene recuperata secondo la previsione dell'art. 4, comma 3, DPR 399/88 in base alla quale, al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie,
l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.
Tuttavia, risulta abbastanza evidente che è più favorevole il riconoscimento, sin dall'immissione in ruolo e sotto forma di anzianità utile ai fini sia giuridici che economici, dell'intero servizio effettivamente prestato ed utile ai fini della progressione stipendiale, perché ciò consente una più rapida progressione stipendiale.
E' però ovvio che la medesima anzianità non può essere utilizzata doppiamente, per cui, una volta ammesso che la ricorrente ha diritto al riconoscimento, al momento dell'immissione in ruolo, del servizio effettivamente prestato ed utile ai fini della progressione stipendiale maturato durante i rapporti a termine, non potrà più vantare alcuna anzianità utile ai fini solo economici, essendo stata questa interamente ricompresa nell'ambito della complessiva anzianità utile ai fini sia giuridici che economici.
In altri termini, lo stesso periodo non può essere utilizzato prima nell'ambito anzianità utile ai fini sia giuridici che economici e poi, successivamente, come anzianità utile nell'ambito della progressione di carriera di cui all'art. 4, comma 3, d.p.r. 399/88.
Del resto, la stessa Corte di cassazione ha escluso che l'assunto a tempo determinato possa pretendere l'applicazione di una commistione dei regimi, ragione per cui, ove il ricorrente abbia già avuto l'adeguamento stipendiale conseguente all'applicazione dell'art. 4, comma 3, d.p.r. 399/88,
l'amministrazione potrà procedere ad un eventuale conguaglio tra quanto erogato e quanto spettante per effetto dell'odierno accertamento.
Infine, va considerato che la ricorrente, nelle note di trattazione scritta, preso atto della recente pronuncia della Suprema
Corte n. 1726 del 21.05.2025, secondo cui l'anno 2013 non può essere riconosciuto ai fini economici, ha dichiarato di rinunciare alle domande proposte in via principale (che avevano incluso nel calcolo dell'anzianità di servizio utile ai fini della progressione stipendiale anche il servizio reso nell'anno 2013) insistendo per l'accoglimento di quelle proposte in via subordinata.
In definitiva, meritando adesione i conteggi elaborati dall'amministrazione, organo tecnico particolarmente competente nella materia, va accertato il diritto della ricorrente alla posizione stipendiale di anni 9 all'1.9.2011, a quella di anni 15 al
30.9.2017 ed infine a quella di anni 21 al
30.9.2023, con diritto alle relative differenze retributive nella misura di €
2.289,71, così come indicate dal , CP_1
accettate dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta e peraltro leggermente inferiori a quelle richieste in ricorso.
Per completezza occorre aggiungere che nessuna prescrizione risulta maturata, posto che le differenze retributive rivendicate, come si evince dagli analitici conteggi contenuti nel ricorso, sono state calcolate nei limiti della prescrizione quinquennale
(precisamente con decorrenza dal 17.1.2019 e, quindi, nei limiti del termine di prescrizione quinquennale decorrente dall'atto di costituzione in mora del
16.1.2024).
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo tenuto conto della serialità della questione (v. Corte Appello di Brescia sent. 168/23), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1129/25 r.g.:
1) dichiara il diritto di alla Parte_1
collocazione nella posizione stipendiale di anni 9 all'1.9.2011, in quella di anni 15 al
30.9.2017 ed infine in quella di anni 21 al
30.9.2023, e per l'effetto condanna il in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, delle conseguenti differenze retributive, nella misura di €
2.289,71 oltre alle successive maturande ed oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna il in Controparte_1
persona del pro tempore, alla CP_3
refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.200,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Bergamo, 24 settembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini