CASS
Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2024, n. 18104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18104 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IM EN nata in [...] il [...] avverso la sentenza del 24/03/2023 del CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che conclude per l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ex art. 23 comma 8 d.l. 137/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata il 6 aprile 2022 dal tribunale di Agrigento disponendo la sospensione dell'esecuzione della pena e confermato nel resto la condanna dell'imputata alla pena di giustizia per il reato di ricettazione di preziosi. 2. Presentando ricorso per cassazione avverso il provvedimento, la difesa dell'imputata deduce un unico motivo ove lamenta inosservanza di norme processuali in relazione allì'art.108 c.p.p. (art.606 lett. c ed e, c.p.p.). Si sostiene che, nonostante l'invio alla PEC della Corte d'appello, il giorno dell'udienza, di comunicazione contenente la nomina di nuovo difensore con la revoca del precedente, unitamente a richiesta di rinvio dell'udienza ex art.108 c.p.p., la Corte d'appello di Palermo, pur dando atto a verbale della nuova nomina, disattendeva l'istanza di rinvio e procedeva a giudizio. Da ciò la nullità a regime intermedio dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. 3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Con memoria inviata con lo stesso mezzo, la Penale Sent. Sez. 2 Num. 18104 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 23/01/2024 difesa della parte civile, Avv. Olindo Di Francesco, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. L'Avv. RO AN ha inviato per PEC una memoria difensiva che ribadisce gli argomenti già formulati e che chiede l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo su cui si fonda è manifestamente infondato. La presentazione della dichiarazione di revoca del precedente difensore e la nomina del nuovo difensore sono state effettuate nelle prime ore della mattinata in cui si doveva svolgere l'udienza cartolare d'appello (24 marzo 2023). Dell'arrivo del documento viene dato atto nel verbale di udienza e questo solo fatto è sufficiente a giustificare il distinguishing rispetto al precedente citato dal difensore nel ricorso (Sez. 4, n.41338 del 22 giugno 2022), caso in cui la nullità è stata dichiarata proprio perché non vi era la prova (né in sentenza, né nel verbale d'udienza) che il Collegio giudicante avesse avuto contezza della sostituzione del difensore, peraltro avvenuta, in tal caso, qualche giorno prima dell'udienza. Nel caso che oggi ci occupa, al contrario, nessun dubbio può sussistere in ordine.. alla conoscenza da parte del Collegio che ha menzionato la circostanza nel verbale d'udienza. Per contro, è del tutto irrilevante che nel testo della motivazione non vi sia alcun riferimento alla nuova nomina. Piuttosto, così ricostruiti i fatti sulla base dell'accesso al fascicolo e dell'esame degli atti rilevanti (pratica consentita essendo stato dedotto un error in procedendo: con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può accedere all'esame diretto degli atti processuali necessari alla soluzione -Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) va confermata la correttezza della decisione della Corte di appello, di procedere ugualmente, dato che la natura cartolare dell'udienza ed lo svolgimento della stessa una volta scaduto il termine per la produzione degli scritti di parte, rende superflua la concessione stessa del termine a difesa. Esaurita la fase processuale, non poteva aver luogo alcun ulteriore esercizio di diritto processuale da parte del nuovo difensore né, conseguentemente, poteva essere lamentato uno specifico vulnus di una qualche facoltà o prerogativa difensiva. In sostanza, la nomina sostitutiva è intervenuta 'a tempo scaduto', quando non era più possibile alcun intervento difensionale, con conseguente superfluità dei rinvio, che avrebbe avuto ove concesso, il contenuto di una remissione in termini, non richiesta e non dovuta, ed un indebito effetto dilatorio. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Consegue altresì la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla istanza di parte e all'invio della nota spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi € 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 23 gennaio 2024 Il Consigliere relatore La Presidente
lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che conclude per l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ex art. 23 comma 8 d.l. 137/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata il 6 aprile 2022 dal tribunale di Agrigento disponendo la sospensione dell'esecuzione della pena e confermato nel resto la condanna dell'imputata alla pena di giustizia per il reato di ricettazione di preziosi. 2. Presentando ricorso per cassazione avverso il provvedimento, la difesa dell'imputata deduce un unico motivo ove lamenta inosservanza di norme processuali in relazione allì'art.108 c.p.p. (art.606 lett. c ed e, c.p.p.). Si sostiene che, nonostante l'invio alla PEC della Corte d'appello, il giorno dell'udienza, di comunicazione contenente la nomina di nuovo difensore con la revoca del precedente, unitamente a richiesta di rinvio dell'udienza ex art.108 c.p.p., la Corte d'appello di Palermo, pur dando atto a verbale della nuova nomina, disattendeva l'istanza di rinvio e procedeva a giudizio. Da ciò la nullità a regime intermedio dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. 3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Con memoria inviata con lo stesso mezzo, la Penale Sent. Sez. 2 Num. 18104 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 23/01/2024 difesa della parte civile, Avv. Olindo Di Francesco, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. L'Avv. RO AN ha inviato per PEC una memoria difensiva che ribadisce gli argomenti già formulati e che chiede l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo su cui si fonda è manifestamente infondato. La presentazione della dichiarazione di revoca del precedente difensore e la nomina del nuovo difensore sono state effettuate nelle prime ore della mattinata in cui si doveva svolgere l'udienza cartolare d'appello (24 marzo 2023). Dell'arrivo del documento viene dato atto nel verbale di udienza e questo solo fatto è sufficiente a giustificare il distinguishing rispetto al precedente citato dal difensore nel ricorso (Sez. 4, n.41338 del 22 giugno 2022), caso in cui la nullità è stata dichiarata proprio perché non vi era la prova (né in sentenza, né nel verbale d'udienza) che il Collegio giudicante avesse avuto contezza della sostituzione del difensore, peraltro avvenuta, in tal caso, qualche giorno prima dell'udienza. Nel caso che oggi ci occupa, al contrario, nessun dubbio può sussistere in ordine.. alla conoscenza da parte del Collegio che ha menzionato la circostanza nel verbale d'udienza. Per contro, è del tutto irrilevante che nel testo della motivazione non vi sia alcun riferimento alla nuova nomina. Piuttosto, così ricostruiti i fatti sulla base dell'accesso al fascicolo e dell'esame degli atti rilevanti (pratica consentita essendo stato dedotto un error in procedendo: con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può accedere all'esame diretto degli atti processuali necessari alla soluzione -Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) va confermata la correttezza della decisione della Corte di appello, di procedere ugualmente, dato che la natura cartolare dell'udienza ed lo svolgimento della stessa una volta scaduto il termine per la produzione degli scritti di parte, rende superflua la concessione stessa del termine a difesa. Esaurita la fase processuale, non poteva aver luogo alcun ulteriore esercizio di diritto processuale da parte del nuovo difensore né, conseguentemente, poteva essere lamentato uno specifico vulnus di una qualche facoltà o prerogativa difensiva. In sostanza, la nomina sostitutiva è intervenuta 'a tempo scaduto', quando non era più possibile alcun intervento difensionale, con conseguente superfluità dei rinvio, che avrebbe avuto ove concesso, il contenuto di una remissione in termini, non richiesta e non dovuta, ed un indebito effetto dilatorio. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Consegue altresì la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla istanza di parte e all'invio della nota spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi € 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 23 gennaio 2024 Il Consigliere relatore La Presidente