CA
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 02/10/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1025/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'8 aprile 2024 e vertente
T R A già (P. I.V.A.: Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Reggio Calabria, Via G. Spagnolio n. 36, presso lo studio dell'Avv.
Valentina Palamara (p.e.c.: , che la rappresenta e Email_1 difende unitamente all'Avv. Francesco Grassia (p.e.c.:
, giusta procura in atti;
Email_2
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
e (C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Brancaleone (RC), Via Lungomare n. 72, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Alessi (p.e.c.: , che li rappresenta e Email_3 difende, giusta procura in atti;
APPELLATI
NONCHE'
(C.F.: ); Controparte_3 C.F._3
APPELLATO/CONTUMACE
************** OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 687/2019 resa dal Tribunale di Locri il
06.06.2019 nell'ambito del procedimento civile n. 1012/2014 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza dell'8.04.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di memorie istruttorie presentate, rispettivamente, il 05.04.2024 ed il 08.04.2024, ovvero, per l'appellante, nei seguenti termini: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, contrariis rejectis, così giudicare:
1. Nel merito, in principalità, riformare parzialmente per le ragioni indicate in narrativa, la sentenza n. 687/2019 del Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, Got Dott.ssa Antonella Lupis, pubblicata in data 6/6/2019, non notificata, resa a definizione della causa R.G. 1012/14 promossa dai sigg.ri e nei confronti d CP_1 CP_2 Parte_1
e del sig : Controparte_3
2. Per l'effetto, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, accogliere le conseguenti domande di cui al primo grado qui di seguito riportate:
a. in via preliminare di merito. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa avversaria, per i titoli di cui alla narrativa.
b. Nel merito, per i titoli e le causali di cui alla narrativa, respingere le domande tutte dei Sigg e , perché infondate in fatto ed in diritto. CP_1 CP_2
c. Sempre nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie, accertare e dichiarare la sussistenza di colpa grave a carico degli attori, che hanno favorito la causazione ed il protrarsi dell'illecito; per l'effetto ridurre in modo corrispondente ex art. 1227 c.c. il diritto al risarcimento del danno e/o dichiararlo estinto.
d. In via istruttoria: si insiste nell'istanza di convocazione del CTU a chiari menti sull'elaborato peritale depositato in atti, per le ragioni indicate nelle osservazioni del
31.5.2017 del CTP Dott cui il CTU non ha replicato. Per_1
3. Sempre per l'effetto, condannare i sigg e a restituire a CP_2 Controparte_1
a somma, dalla stessa anticipata in forza della Parte_1 provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, compresi i costi di CTU, di euro 108.179,90, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento al saldo, di cui Euro
€ 9.126,22 all'avv. Giuseppe Spadaro;
€ 9.455,94 all'Avv. Giovanni Alessi a titolo di spese legali anticipate dai legali antistatari, disponendo per questi ultimi importo la condanna alla restituzione a carico anche dei medesimi legali antistatari, Avv.ti Giuseppe Spadaro e Giovanni Alessi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi del giudizio.
*************************
Tutto ciò premesso insiste per le conclusioni Parte_1 sovratrascritte, rifiutando il contraddittorio su nuove istanze, deduzioni e conclusioni avversarie;
chiede che la lite venga decisa.
Con sottoscritti procuratori precisano le proprie conclusioni riportandosi integralmente al contenuto dell'atto di citazione in appello ed insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione, con vittoria di spese e compensi del giudizio.”; per gli appellati, come segue: “Il sottoscritto difensore si riporta a tutte le deduzioni ed eccezioni già formulate e alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e di risposta e chiede l'accoglimento delle seguenti Conclusioni:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa:
a) rigettare l'appello, poiché infondato in fatto ed in diritto.
b) Con conseguente vittoria delle spese di lite, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata: <con atto ritualmente notificato, gli odierni attori convenivano in giudizio l
[...]
e il sig. per sentirli condannare in solido al Parte_1 CP_3 risarcimento del danno nella misura di €. 120.000,00 oltre il mancato rendimento delle operazioni finanziarie nella misura determinanda mediante consulenza tecnica, nonché al danno non patrimoniale oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute. A sostegno della domanda precisavano che negli anni precedenti avevano consegnato al promotore finanziario sig numerosi titoli di credito oltre che CP_3 denaro contante perché lo stesso provvedesse al loro investimento su fondi intestati al proprio intermediari . Tuttavia, nessun investimento veniva realizzato dal Parte_1 promotore che tratteneva per sé le somme ricevute per un importo totale di
€.72.070,00. Gli stessi attori venivano a conoscenza che l con propria delibera CP_4
n.18224 aveva sospeso il sig per un periodo di gg.60 a cui faceva seguito altra CP_3 delibera di radiazione de dall'albo dei promotori finanziari. Allo stesso modo CP_3 venivano a conoscenza che la società intermediaria in data 4.10.2011 Pt_1 comunicava all la propria delibera di recesso per giusta causa dal contratto di CP_4 incarico di promotore del sig . CP_3
Si costituiva solo che, nel contestare le ragioni della domanda avviata nei Parte_1 suoi confronti, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato svolgimento della mediazione obbligatoria in tema di contratti bancari e assicurativi ed eccepiva anche l'intervenuta prescrizione di ogni diritto vantato dagli attori sul presupposto di una responsabilità ex art.2049 c.c. che comportava pertanto l'applicazione della prescrizione quinquennale ex artt. 2947 e 2948 c.c. in quanto mai era sorto alcun rapporto contrattuale tra gli attori e la società convenuta, posto che la modulistica prodotta dagli attori riguardava l e/o la Controparte_5
soggetti diversi dall'odierna società convenuta. Nel merito contestava CP_6
l'inopponibilità alla società del comportamento illecito assunto dal promotore, opponendosi alla richiesta di CTU. Spiegava comunque domanda riconvenzionale nei confronti del convenut con cui chiedeva lo slittamento della prima udienza di CP_3 comparizione per la sua chiamata in causa, formulando azione di regresso nei suoi confronti in caso di condanna della società.
Il giudice, accolta la richiesta di slittamento ex art.269 cpc formulata dalla convenuta al fine di procedere alla notifica della domanda riconvenzionale al convenut , CP_3 alla prima udienza rimetteva le parti in mediazione che si concludeva negativamente e su richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art.183 VI comma cpc, a seguito delle quali ammetteva interrogatorio formale del convenut e CTU contabile CP_3 che veniva regolarmente depositata.
All'udienza del 18.4.2019 si ricostituiva per gli attori l'Avv. Giovanni Alessi in co-difesa con l'Avv. Giuseppe Spadaro, giusta nuova procura alle liti rilasciata dagli attori.
Entrambi i difensori chiedevano in caso di accoglimento della domanda e di condanna alle spese delle parti convenute, la distrazione dei compens i liquidati. All'udienza odierna le parti hanno precisato come da domanda le rispettive conclusioni e la causa, dopo discussione orale, è stata assunta in decisone ex art.281 sexies cpc.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri così statuiva: “Il Tribunale, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1012/2014 R.G. promossa da
[...] nei confronti d e Parte_3 Controparte_7
, disattesa ogni contraria istanza, così Controparte_3 provvede: a) Dichiara la contumacia del convenut;
Controparte_3
b) Accoglie la domanda di risarcimento degli attori nei limiti esposti in parte motiva e, per l'effetto condanna in solido i convenuti al pagamento in favore degli attori della somma complessiva di €.86.068,16 (€.72.070,00 per capitale + €.13.998,16 per perdita patrimoniale pari al saggio d'interesse legale maturato fino alla data della domanda) oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo sull'importo complessivo;
c) Rigetta ogni ulteriore domanda;
d) Accoglie la domanda riconvenzionale di rivalsa delle somme eventualmente pagate, spinta d nei confronti del convenut;
Pt_1 Controparte_3 e) condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali, che liquida ex D.M. 55/2014 come modificato con D.M.37/2018, in complessivi €. 15.457,00, così distinte:
€.767,00 per spese vive ed €. 7.265,00 (di cui €.2430,00 per studio controversia,
€.1.550,00 per fase introduttiva ed €.2.025,00 quale metà per la fase decisionale, oltre
€.1.260,00 per la fase di mediazione demandata con esclusione della fase della conciliazione) per compensi oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv. Giovanni Alessi che ne ha fatto richiesta;
€.7.425,00 per compensi (di cui
€.5.400,00 per fase istruttoria e €.2.025,00 quale metà per la fase decisionale), da distrarre in favore dell'avv. Giuseppe Spadaro, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
f) pone a carico dei convenuti le spese di CTU liquidate come da separato decreto;
”.
Avverso la predetta sentenza proponeva parziale appello la
[...] con atto di citazione notificato il 20.12.2019, Parte_1 esponendo sette motivi di gravame.
Con la prima censura veniva dedotta la presunta errata valutazione del Giudice in ordine alla intervenuta prescrizione poiché, stando alle tesi sostenuta dall'appellante, la responsabilità fatta valere in primo grado dagli attori nei confronti di essa società sarebbe stata di natura extracontrattuale e non contrattuale, avendo agito, il con contratto di mandato di agenzia senza Controparte_3 rappresentanza, di talché, in presenza di fatto illecito di quest'ultimo, la prescrizione sarebbe quinquennale e non ordinaria e decorrerebbe dalla prima contestazione inviata all'odierna appellante unicamente in data 18.10.2013.
A ciò si aggiunga anche che i fatti per cui è causa sarebbero stati conoscibili da lungo tempo, motivo per il quale gli attori avrebbero dovuto essere ritenuti corresponsabili ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Con la seconda doglianza l'appellante contestava l'asserita errata valutazione sull'an risarcitorio ed in particolare la circostanza per la quale il Tribunale non avrebbe considerato la mancanza di prova, quanto alle dazioni in assegni e in denaro contante a scopo di investimento in mani del non Controparte_3 potendosi ritenere detta prova raggiunta unicamente con le dichiarazioni rilasciate da quest'ultimo in sede di interrogatorio formale e con la documentazione a sua firma prodotta in giudizio, quanto meno per la maggior parte delle somme rivendicate dagli attori.
Il terzo motivo atteneva alla ritenuta erroneità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità della Banca per effetto dell'ammissione di responsabilità del delle sue dichiarazioni in sede Controparte_3 di interrogatorio e dei documenti da lui formati. In buona sostanza, il Tribunale non avrebbe potuto accertare e dichiarare la tenutezza di al rimborso delle somme richieste dagli attori solo sulla base Parte_1 delle dichiarazioni rese dal promotore finanziario in sede di interrogatorio formale e della documentazione da questi formata e versata in atti, citando a supporto una serie di sentenze di merito.
Con la quarta censura l'appellante contestava il quantum risarcitorio.
La quinta doglianza riguardava la pretesa erronea valutazione delle risultanze probatorie fornite da in ordine all'interruzione del nesso causale e Parte_1 al concorso di colpa degli appellati per effetto delle anomalie nella loro condotta.
Il sesto motivo di gravame era incentrato sulla ritenuta superfluità e contraddittorietà dei mezzi istruttori e soprattutto della C.T.U., dimostratasi assolutamente inutile oltreché dispendiosa.
Il settimo ed ultimo motivo atteneva alla condanna alle spese in primo grado - ritenuta eccessiva per la non particolare complessità della vicenda giuridica trattata - che, in caso di accoglimento dell'appello, avrebbe dovuto essere sicuramente riformata.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dei motivi sopra spiegati la parziale riforma della sentenza impugnata, con ogni statuizione di legge, e la condanna degli appellati in solido alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.
Si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 08.11.2020, e i quali Controparte_1 CP_2 resistevano all'appello chiedendone il rigetto, con condanna de lla società appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Benché ritualmente evocato in giudizio, il non Controparte_3 compariva né si costituiva.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 08.04.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di Controparte_3 il quale, sebbene regolarmente citato in giudizio, non si è costituito.
Nel merito l'appello è sostanzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Ed invero la motivazione con cui il Tribunale ha accolto la domanda attorea è alquanto lacunosa, soprattutto per ciò che concerne la valutazione delle prove asseritamente fornite dai germani a sostegno della propria pretesa risarcitoria, per come si CP_1 dirà più avanti.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante è tuttavia infondata.
Va innanzitutto evidenziata la contraddizione in cui è caduta l' nel Parte_1 sollevare l'eccezione di prescrizione quinquennale, laddove, mentre, in un primo momento, ha dedotto il mancato rispetto della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del d. lgs. 28/2010 (procedura di mediazione n.d.r.) – che, come è noto, si applica ai contratti bancari e assicurativi, in relazione ai quali la legge stabilisce in dieci anni il termine di prescrizione dei diritti dagli stessi derivanti – subito dopo ha invocato la natura extracontrattuale dell'eventuale propria responsabilità, in quanto soggetto terzo, non essendosi mai instaurato alcun rapporto contrattuale nei propri confron ti - invero risultando i moduli prodotti in giudizio intestati a Controparte_8
/o a soggetti giuridici totalmente differenti da )
[...] CP_6 Parte_1
- bensì solo tra gli attori e il quest'ultimo Controparte_3 peraltro legato alla Banca da un mandato senza rappresentanza.
Pertanto, laddove il rapporto in essere si consideri di natura contrattuale, la prescrizione quinquennale non può esser ragionevolmente invocata, prescrivendosi, i relativi diritti discendenti dai contratti bancari, in dieci anni.
Quand'anche volesse accedersi alla tesi sostenuta dall'appellante in ordine alla natura extracontrattuale della responsabilità fatta valere nei propri confronti per fatto illecito, ai sensi dell' art. 2947 c.c., va osservato che, per costante giurisprudenza di legittimità
(cfr. ex plurimis, di recente, Cass. Sezione 1 Civile Sentenza n. 32226/2024; Cass.
Sezione 1 Sentenza n. 32227/2024), il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento da fatto illecito non decorre dal momento in cui il fatto determina il danno all'altrui diritto, bensì va individuato nel momento successivo in cui la produzione del danno si è manifestata all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere.
Nel caso di specie, si ritiene che tale percezione da parte degli attori sia da far risalire al momento in cui il (per sua stessa ammissione Controparte_3 in sede di interrogatorio formale), a seguito di reiterate richieste di notizie e chiarimenti in ordine agli esiti degli investimenti effettuati, ha dovuto riconoscere che, con una prima delibera n. 18224, era stata adottata la sua sospensione cautelare per un CP_4 periodo di 60 giorni e, con quella successiva recante il numero 18516, era stata disposta la sua radiazione dall'albo dei promotori finanziari.
Di talché, solo dopo avere appreso dell'esistenza di tali delibere, ovvero successivamente al 04.10.2011 (epoca in cui è stato ufficialmente adottato il provvedimento di recesso dall'incarico da parte di nei confronti del Parte_1 proprio promotore finanziario), in data 18.10.2013 i germani si CP_1 determinavano a richiedere con lettera raccomandata A/R il risarcimento dei danni nei confronti del e della società appellante, ed è Controparte_3 dal periodo anzidetto che decorrerebbe eventualmente il termine di prescrizione.
La seconda censura, di contro, è meritevole di accoglimento.
La appellante ha infatti sempre dedotto e sostenuto che in corso di causa n on CP_9 sarebbe mai emersa alcuna prova delle presunte dazioni di denaro a scopo di investimenti dagli attori al Controparte_3
In proposito ha rilevato che: a) mancherebbe la prova degli esborsi in quanto gli attori non avrebbero prodotto integralmente gli assegni bancari, né avrebbero dimostrato la girata degli assegni ed il loro effettivo incasso, anche in virtù del fatto che gli stessi non sarebbero mai stato clienti di e che nessuna somma ad essi Parte_1 riferibile sarebbe transitata presso di essa;
b) tale prova difetterebbe soprattutto quanto alle dazioni in contanti, non essendo stata neanche allegata l'eventuale documentazione probatoria a sostegno della loro esistenza (quale, ad esempio, un eventuale prelievo da un conto, una transazione, ecc.); c) le dichiarazioni e la documentazione provenienti dall'ex Promotore Finanziario non avrebbero alcuna rilevanza giuridica ai fini della prova delle dazioni in denaro;
d) la mancata corrispondenza dei moduli di adesione agli originali riconducibili ad (peraltro mai prodotti in originale e Parte_1 che, quindi, non potevano essere utilizzati ai fini del decidere dal Tribunale soprattutto laddove ha affermato la loro valenza contrattuale)
Detti rilievi sono fondati, per come è stato possibile appurare attraverso un accurato ed analitico esame della documentazione prodotta in atti, dalla quale è emerso quanto segue.
Quanto alla prima operazione del 21.06.2004 per complessivi €. 20.000,00, va rilevato che la stessa è stata riportata su un modulo illeggibile depositato in copia ed infine su una incomprensibile quanto superflua dichiarazione manoscritta dal CP_3
di ricevuta di due assegni e d'un importo per contanti, laddove sarebbe
[...] stato sufficiente il solo rilascio del modulo sottoscritto.
Peraltro a pagina 2 del modulo de quo è espressamente riportato in grassetto ed in maiuscolo che “la normativa vigente vieta il pagamento in contanti” ed a pagina 3 sono indicate le modalità per assegni e bonifici, il tutto in ossequio alla normativa all'epoca in vigore, ovvero il il D.Lgs. 58/98, nonché il Regolamento Consob 11522/98, art. 94,
VI° comma.
Inoltre non vi è prova dei mezzi di pagamento, atteso che i germani non CP_1 hanno prodotto la copia dell'assegno di €. 6.130,00 tratto su Banca Intesa e non hanno fornito prova oggettiva dell'esistenza e della provenienza della somma in contanti (€.
6.920,00). Risulta prodotta solo la copia del fronte di un assegno circolare da €.
6.950,00, intestato a , padre degli attori, mancando la copia del retro Controparte_10 del titolo e la prova del suo incasso da parte del CP_3 Controparte_3
(il quale, paradossalmente – per come si deduce dalla copia del tagliando ivi allegato - avrebbe richiesto l'emissione dell'assegno bancario a proprio nome, intestandolo ad un soggetto terzo per poi incassarlo personalmente).
Quanto alla seconda operazione del 19.08.2005 per complessivi €. 20.000,00, dalla copia del modulo prodotta non emerge alcun elemento dal quale poter rilevare la sua reale effettuazione.
Non vi è alcun collegamento formale tra detto modulo e le copie dei “tagliandi ad uso del richiedente…” che riportano comunque date diverse rispetto all'operazione, asseritamente effettuata il 19.08.2004.
Colpisce anche in questo caso il fatto che l'assegno circolare n. 8.700.040.441-01 di €.
10.000,00, emesso da in data 04.08.2005 all'ordine di Pt_2 CP_1 sia stato richiesto da e la relativa
[...] Controparte_3 provvista tratta dal suo conto corrente personale, nonché che, in base a lle prove documentali prodotte dall'appellante, non è mai è stato incassato.
Quanto alla terza operazione del 05.12.2006 per complessivi €. 20.000,00, si evidenzia innanzitutto l'illeggibilità del modulo prodotto in copia dagli attori nonché la mancata produzione in copia dei titoli emessi in relazione ad esso e la discrasia tra le date di emissione degli assegni, 05.12.2006 e quella di presunto perfezionamento dell'operazione (16.12.06).
Anche in questo caso l'assegno circolare della BPU risulta esser s tato emesso su richiesta del Controparte_3
Con riferimento, poi, alla quarta operazione del 29.07.2007 per complessivi €.
12.070,00, si evidenzia la sua presunta effettuazione solo sulla base delle ricevute rilasciate dal Promotore Finanziario, senza il riscontro di alcun modulo.
I titoli giustificativi recano, rispettivamente, la data del 18.06.2007 e quella del
29.06.2007, a dispetto di una firma per ricevuta apposta dal Controparte_3 sul fronte delle fotocopie, rispettivamente il 20.06.2007 ed il 29.07.2007.
Anche per detti titoli manca la copia del retro e quindi la prova dell'avvenuto incasso.
In buona sostanza non vi è prova dell'esistenza dei contratti rivendicati dagli attori o, in alternativa, di eventuali lettere di conferma degli investimenti e degli estratti conto periodici, per come, peraltro, accertato anche dal C.T.U., il quale, pur avendone fatto ampia menzione nel contesto della relazione peritale versata in atti, ha tuttavia avallato la tesi attorea sulla sola base delle dichiarazioni confessorie rese dal
[...] in sede di interrogatorio formale e fatte proprie anche dal Controparte_3
Tribunale nella decisione avversata. Alla luce dell'inequivocabilità del dato documentale ricavabile in atti, alcuna importanza assumono le dichiarazioni confessorie rese dal Controparte_3 in sede di interrogatorio formale, soprattutto in considerazione degli
[...] elementi in fatto e in diritto testé evidenziati.
In proposito si osserva che nel giudizio di risarcimento promosso dal cl iente nei confronti dell'intermediario finanziario per i danni arrecati dal promotore finanziario infedele, l'intermediario assume la posizione di terzo rispetto al promotore autore dell'illecito (Cass. civ. sez. I n. 21737 del 27 ottobre 2016).
Ne consegue che la dichiarazione del promotore sulla ricezione del denaro da parte dell'investitore ha una valenza meramente indiziaria e può essere liberamente contestata dall'intermediario, come è avvenuto nel caso in esame.
Inoltre, in subiecta materia, la giurisprudenza di legittimità, in svariate pronunce (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 32514/18 del 14 dicembre 2018), ha stabilito che l'onere della prova, che grava sul cliente, dell'illecita appropriazione da parte del promotore finanziario del denaro consegnatogli ai fini dell'investimento varia nella prospettiva della responsabilità del promotore e dell'intermediario.
Nei confronti di quest'ultimo non può infatti ritenersi rilevante né una condotta processuale esplicitamente ammissiva da parte del promotore finanziario né un comportamento qualificabile come ficta confessio (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 21737 del 27 ottobre 2016 e Cass. civ., sez. III, n. 13212 del 27 giugno 2016).
È necessario pertanto che il soggetto che agisce nei confr onti dell'intermediario provi la effettiva consegna del denaro al promotore finanziario per l'effettuazione di operazioni finanziarie rientranti nel campo di operatività del rapporto fra il promotore e l'intermediario (Cass. civ., sez. III, n. 1741 del 25 gennaio 2011).
Nel caso di specie, per come sopra ampiamente argomentato, manca l'effettività della consegna del denaro in mani del motivo per il Controparte_3 quale la domanda di risarcimento dei danni proposta contro l'intermediario non può essere accolta.
L'accoglimento dei predetti motivi comporta l'assorbimento di tutte le ulteriori considerazioni.
L'appello va quindi accolto, con conseguente totale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
In ordine alle spese di lite, considerata la particolarità della vicenda e vista l'incertezza probatoria emersa in corso di causa, si reputa equo ed opportuno compensare integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi, fatta eccezione per q uelle di C.T.U. che vanno totalmente ascritte agli appellati. Nessuna statuizione sulle spese di lite viene adottata nei confronti di CP_3
stante la sua contumacia.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procur atori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] con atto di citazione notificato in data 20.12.2019, Parte_1 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa ed a parziale modifica della sentenza impugnata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_3
2) Accoglie l'appello, per quanto di ragione e, per l'effetto;
3) Rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata in prime cure da CP_1
e
[...] CP_2
4) Condanna e in solido tra di essi, a CP_2 Controparte_1 restituire a e somme dalla stessa Parte_1 sborsate in loro favore a seguito della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, ivi comprese le spese legali distratte in favore dei procuratori antistatari, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento al saldo;
5) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio;
6) Nulla sulle spese di lite nei confronti di Controparte_3
7) Pone definitivamente le spese di C.T.U. liquidate in primo grado, a carico di
[...]
e in solido tra di essi. CP_1 CP_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1025/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'8 aprile 2024 e vertente
T R A già (P. I.V.A.: Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Reggio Calabria, Via G. Spagnolio n. 36, presso lo studio dell'Avv.
Valentina Palamara (p.e.c.: , che la rappresenta e Email_1 difende unitamente all'Avv. Francesco Grassia (p.e.c.:
, giusta procura in atti;
Email_2
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
e (C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Brancaleone (RC), Via Lungomare n. 72, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Alessi (p.e.c.: , che li rappresenta e Email_3 difende, giusta procura in atti;
APPELLATI
NONCHE'
(C.F.: ); Controparte_3 C.F._3
APPELLATO/CONTUMACE
************** OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 687/2019 resa dal Tribunale di Locri il
06.06.2019 nell'ambito del procedimento civile n. 1012/2014 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza dell'8.04.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di memorie istruttorie presentate, rispettivamente, il 05.04.2024 ed il 08.04.2024, ovvero, per l'appellante, nei seguenti termini: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, contrariis rejectis, così giudicare:
1. Nel merito, in principalità, riformare parzialmente per le ragioni indicate in narrativa, la sentenza n. 687/2019 del Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, Got Dott.ssa Antonella Lupis, pubblicata in data 6/6/2019, non notificata, resa a definizione della causa R.G. 1012/14 promossa dai sigg.ri e nei confronti d CP_1 CP_2 Parte_1
e del sig : Controparte_3
2. Per l'effetto, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, accogliere le conseguenti domande di cui al primo grado qui di seguito riportate:
a. in via preliminare di merito. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa avversaria, per i titoli di cui alla narrativa.
b. Nel merito, per i titoli e le causali di cui alla narrativa, respingere le domande tutte dei Sigg e , perché infondate in fatto ed in diritto. CP_1 CP_2
c. Sempre nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie, accertare e dichiarare la sussistenza di colpa grave a carico degli attori, che hanno favorito la causazione ed il protrarsi dell'illecito; per l'effetto ridurre in modo corrispondente ex art. 1227 c.c. il diritto al risarcimento del danno e/o dichiararlo estinto.
d. In via istruttoria: si insiste nell'istanza di convocazione del CTU a chiari menti sull'elaborato peritale depositato in atti, per le ragioni indicate nelle osservazioni del
31.5.2017 del CTP Dott cui il CTU non ha replicato. Per_1
3. Sempre per l'effetto, condannare i sigg e a restituire a CP_2 Controparte_1
a somma, dalla stessa anticipata in forza della Parte_1 provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, compresi i costi di CTU, di euro 108.179,90, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento al saldo, di cui Euro
€ 9.126,22 all'avv. Giuseppe Spadaro;
€ 9.455,94 all'Avv. Giovanni Alessi a titolo di spese legali anticipate dai legali antistatari, disponendo per questi ultimi importo la condanna alla restituzione a carico anche dei medesimi legali antistatari, Avv.ti Giuseppe Spadaro e Giovanni Alessi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi del giudizio.
*************************
Tutto ciò premesso insiste per le conclusioni Parte_1 sovratrascritte, rifiutando il contraddittorio su nuove istanze, deduzioni e conclusioni avversarie;
chiede che la lite venga decisa.
Con sottoscritti procuratori precisano le proprie conclusioni riportandosi integralmente al contenuto dell'atto di citazione in appello ed insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione, con vittoria di spese e compensi del giudizio.”; per gli appellati, come segue: “Il sottoscritto difensore si riporta a tutte le deduzioni ed eccezioni già formulate e alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e di risposta e chiede l'accoglimento delle seguenti Conclusioni:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa:
a) rigettare l'appello, poiché infondato in fatto ed in diritto.
b) Con conseguente vittoria delle spese di lite, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata: <con atto ritualmente notificato, gli odierni attori convenivano in giudizio l
[...]
e il sig. per sentirli condannare in solido al Parte_1 CP_3 risarcimento del danno nella misura di €. 120.000,00 oltre il mancato rendimento delle operazioni finanziarie nella misura determinanda mediante consulenza tecnica, nonché al danno non patrimoniale oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute. A sostegno della domanda precisavano che negli anni precedenti avevano consegnato al promotore finanziario sig numerosi titoli di credito oltre che CP_3 denaro contante perché lo stesso provvedesse al loro investimento su fondi intestati al proprio intermediari . Tuttavia, nessun investimento veniva realizzato dal Parte_1 promotore che tratteneva per sé le somme ricevute per un importo totale di
€.72.070,00. Gli stessi attori venivano a conoscenza che l con propria delibera CP_4
n.18224 aveva sospeso il sig per un periodo di gg.60 a cui faceva seguito altra CP_3 delibera di radiazione de dall'albo dei promotori finanziari. Allo stesso modo CP_3 venivano a conoscenza che la società intermediaria in data 4.10.2011 Pt_1 comunicava all la propria delibera di recesso per giusta causa dal contratto di CP_4 incarico di promotore del sig . CP_3
Si costituiva solo che, nel contestare le ragioni della domanda avviata nei Parte_1 suoi confronti, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato svolgimento della mediazione obbligatoria in tema di contratti bancari e assicurativi ed eccepiva anche l'intervenuta prescrizione di ogni diritto vantato dagli attori sul presupposto di una responsabilità ex art.2049 c.c. che comportava pertanto l'applicazione della prescrizione quinquennale ex artt. 2947 e 2948 c.c. in quanto mai era sorto alcun rapporto contrattuale tra gli attori e la società convenuta, posto che la modulistica prodotta dagli attori riguardava l e/o la Controparte_5
soggetti diversi dall'odierna società convenuta. Nel merito contestava CP_6
l'inopponibilità alla società del comportamento illecito assunto dal promotore, opponendosi alla richiesta di CTU. Spiegava comunque domanda riconvenzionale nei confronti del convenut con cui chiedeva lo slittamento della prima udienza di CP_3 comparizione per la sua chiamata in causa, formulando azione di regresso nei suoi confronti in caso di condanna della società.
Il giudice, accolta la richiesta di slittamento ex art.269 cpc formulata dalla convenuta al fine di procedere alla notifica della domanda riconvenzionale al convenut , CP_3 alla prima udienza rimetteva le parti in mediazione che si concludeva negativamente e su richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art.183 VI comma cpc, a seguito delle quali ammetteva interrogatorio formale del convenut e CTU contabile CP_3 che veniva regolarmente depositata.
All'udienza del 18.4.2019 si ricostituiva per gli attori l'Avv. Giovanni Alessi in co-difesa con l'Avv. Giuseppe Spadaro, giusta nuova procura alle liti rilasciata dagli attori.
Entrambi i difensori chiedevano in caso di accoglimento della domanda e di condanna alle spese delle parti convenute, la distrazione dei compens i liquidati. All'udienza odierna le parti hanno precisato come da domanda le rispettive conclusioni e la causa, dopo discussione orale, è stata assunta in decisone ex art.281 sexies cpc.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri così statuiva: “Il Tribunale, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1012/2014 R.G. promossa da
[...] nei confronti d e Parte_3 Controparte_7
, disattesa ogni contraria istanza, così Controparte_3 provvede: a) Dichiara la contumacia del convenut;
Controparte_3
b) Accoglie la domanda di risarcimento degli attori nei limiti esposti in parte motiva e, per l'effetto condanna in solido i convenuti al pagamento in favore degli attori della somma complessiva di €.86.068,16 (€.72.070,00 per capitale + €.13.998,16 per perdita patrimoniale pari al saggio d'interesse legale maturato fino alla data della domanda) oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo sull'importo complessivo;
c) Rigetta ogni ulteriore domanda;
d) Accoglie la domanda riconvenzionale di rivalsa delle somme eventualmente pagate, spinta d nei confronti del convenut;
Pt_1 Controparte_3 e) condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali, che liquida ex D.M. 55/2014 come modificato con D.M.37/2018, in complessivi €. 15.457,00, così distinte:
€.767,00 per spese vive ed €. 7.265,00 (di cui €.2430,00 per studio controversia,
€.1.550,00 per fase introduttiva ed €.2.025,00 quale metà per la fase decisionale, oltre
€.1.260,00 per la fase di mediazione demandata con esclusione della fase della conciliazione) per compensi oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv. Giovanni Alessi che ne ha fatto richiesta;
€.7.425,00 per compensi (di cui
€.5.400,00 per fase istruttoria e €.2.025,00 quale metà per la fase decisionale), da distrarre in favore dell'avv. Giuseppe Spadaro, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
f) pone a carico dei convenuti le spese di CTU liquidate come da separato decreto;
”.
Avverso la predetta sentenza proponeva parziale appello la
[...] con atto di citazione notificato il 20.12.2019, Parte_1 esponendo sette motivi di gravame.
Con la prima censura veniva dedotta la presunta errata valutazione del Giudice in ordine alla intervenuta prescrizione poiché, stando alle tesi sostenuta dall'appellante, la responsabilità fatta valere in primo grado dagli attori nei confronti di essa società sarebbe stata di natura extracontrattuale e non contrattuale, avendo agito, il con contratto di mandato di agenzia senza Controparte_3 rappresentanza, di talché, in presenza di fatto illecito di quest'ultimo, la prescrizione sarebbe quinquennale e non ordinaria e decorrerebbe dalla prima contestazione inviata all'odierna appellante unicamente in data 18.10.2013.
A ciò si aggiunga anche che i fatti per cui è causa sarebbero stati conoscibili da lungo tempo, motivo per il quale gli attori avrebbero dovuto essere ritenuti corresponsabili ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Con la seconda doglianza l'appellante contestava l'asserita errata valutazione sull'an risarcitorio ed in particolare la circostanza per la quale il Tribunale non avrebbe considerato la mancanza di prova, quanto alle dazioni in assegni e in denaro contante a scopo di investimento in mani del non Controparte_3 potendosi ritenere detta prova raggiunta unicamente con le dichiarazioni rilasciate da quest'ultimo in sede di interrogatorio formale e con la documentazione a sua firma prodotta in giudizio, quanto meno per la maggior parte delle somme rivendicate dagli attori.
Il terzo motivo atteneva alla ritenuta erroneità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità della Banca per effetto dell'ammissione di responsabilità del delle sue dichiarazioni in sede Controparte_3 di interrogatorio e dei documenti da lui formati. In buona sostanza, il Tribunale non avrebbe potuto accertare e dichiarare la tenutezza di al rimborso delle somme richieste dagli attori solo sulla base Parte_1 delle dichiarazioni rese dal promotore finanziario in sede di interrogatorio formale e della documentazione da questi formata e versata in atti, citando a supporto una serie di sentenze di merito.
Con la quarta censura l'appellante contestava il quantum risarcitorio.
La quinta doglianza riguardava la pretesa erronea valutazione delle risultanze probatorie fornite da in ordine all'interruzione del nesso causale e Parte_1 al concorso di colpa degli appellati per effetto delle anomalie nella loro condotta.
Il sesto motivo di gravame era incentrato sulla ritenuta superfluità e contraddittorietà dei mezzi istruttori e soprattutto della C.T.U., dimostratasi assolutamente inutile oltreché dispendiosa.
Il settimo ed ultimo motivo atteneva alla condanna alle spese in primo grado - ritenuta eccessiva per la non particolare complessità della vicenda giuridica trattata - che, in caso di accoglimento dell'appello, avrebbe dovuto essere sicuramente riformata.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dei motivi sopra spiegati la parziale riforma della sentenza impugnata, con ogni statuizione di legge, e la condanna degli appellati in solido alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.
Si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 08.11.2020, e i quali Controparte_1 CP_2 resistevano all'appello chiedendone il rigetto, con condanna de lla società appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Benché ritualmente evocato in giudizio, il non Controparte_3 compariva né si costituiva.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 08.04.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di Controparte_3 il quale, sebbene regolarmente citato in giudizio, non si è costituito.
Nel merito l'appello è sostanzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Ed invero la motivazione con cui il Tribunale ha accolto la domanda attorea è alquanto lacunosa, soprattutto per ciò che concerne la valutazione delle prove asseritamente fornite dai germani a sostegno della propria pretesa risarcitoria, per come si CP_1 dirà più avanti.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante è tuttavia infondata.
Va innanzitutto evidenziata la contraddizione in cui è caduta l' nel Parte_1 sollevare l'eccezione di prescrizione quinquennale, laddove, mentre, in un primo momento, ha dedotto il mancato rispetto della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del d. lgs. 28/2010 (procedura di mediazione n.d.r.) – che, come è noto, si applica ai contratti bancari e assicurativi, in relazione ai quali la legge stabilisce in dieci anni il termine di prescrizione dei diritti dagli stessi derivanti – subito dopo ha invocato la natura extracontrattuale dell'eventuale propria responsabilità, in quanto soggetto terzo, non essendosi mai instaurato alcun rapporto contrattuale nei propri confron ti - invero risultando i moduli prodotti in giudizio intestati a Controparte_8
/o a soggetti giuridici totalmente differenti da )
[...] CP_6 Parte_1
- bensì solo tra gli attori e il quest'ultimo Controparte_3 peraltro legato alla Banca da un mandato senza rappresentanza.
Pertanto, laddove il rapporto in essere si consideri di natura contrattuale, la prescrizione quinquennale non può esser ragionevolmente invocata, prescrivendosi, i relativi diritti discendenti dai contratti bancari, in dieci anni.
Quand'anche volesse accedersi alla tesi sostenuta dall'appellante in ordine alla natura extracontrattuale della responsabilità fatta valere nei propri confronti per fatto illecito, ai sensi dell' art. 2947 c.c., va osservato che, per costante giurisprudenza di legittimità
(cfr. ex plurimis, di recente, Cass. Sezione 1 Civile Sentenza n. 32226/2024; Cass.
Sezione 1 Sentenza n. 32227/2024), il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento da fatto illecito non decorre dal momento in cui il fatto determina il danno all'altrui diritto, bensì va individuato nel momento successivo in cui la produzione del danno si è manifestata all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere.
Nel caso di specie, si ritiene che tale percezione da parte degli attori sia da far risalire al momento in cui il (per sua stessa ammissione Controparte_3 in sede di interrogatorio formale), a seguito di reiterate richieste di notizie e chiarimenti in ordine agli esiti degli investimenti effettuati, ha dovuto riconoscere che, con una prima delibera n. 18224, era stata adottata la sua sospensione cautelare per un CP_4 periodo di 60 giorni e, con quella successiva recante il numero 18516, era stata disposta la sua radiazione dall'albo dei promotori finanziari.
Di talché, solo dopo avere appreso dell'esistenza di tali delibere, ovvero successivamente al 04.10.2011 (epoca in cui è stato ufficialmente adottato il provvedimento di recesso dall'incarico da parte di nei confronti del Parte_1 proprio promotore finanziario), in data 18.10.2013 i germani si CP_1 determinavano a richiedere con lettera raccomandata A/R il risarcimento dei danni nei confronti del e della società appellante, ed è Controparte_3 dal periodo anzidetto che decorrerebbe eventualmente il termine di prescrizione.
La seconda censura, di contro, è meritevole di accoglimento.
La appellante ha infatti sempre dedotto e sostenuto che in corso di causa n on CP_9 sarebbe mai emersa alcuna prova delle presunte dazioni di denaro a scopo di investimenti dagli attori al Controparte_3
In proposito ha rilevato che: a) mancherebbe la prova degli esborsi in quanto gli attori non avrebbero prodotto integralmente gli assegni bancari, né avrebbero dimostrato la girata degli assegni ed il loro effettivo incasso, anche in virtù del fatto che gli stessi non sarebbero mai stato clienti di e che nessuna somma ad essi Parte_1 riferibile sarebbe transitata presso di essa;
b) tale prova difetterebbe soprattutto quanto alle dazioni in contanti, non essendo stata neanche allegata l'eventuale documentazione probatoria a sostegno della loro esistenza (quale, ad esempio, un eventuale prelievo da un conto, una transazione, ecc.); c) le dichiarazioni e la documentazione provenienti dall'ex Promotore Finanziario non avrebbero alcuna rilevanza giuridica ai fini della prova delle dazioni in denaro;
d) la mancata corrispondenza dei moduli di adesione agli originali riconducibili ad (peraltro mai prodotti in originale e Parte_1 che, quindi, non potevano essere utilizzati ai fini del decidere dal Tribunale soprattutto laddove ha affermato la loro valenza contrattuale)
Detti rilievi sono fondati, per come è stato possibile appurare attraverso un accurato ed analitico esame della documentazione prodotta in atti, dalla quale è emerso quanto segue.
Quanto alla prima operazione del 21.06.2004 per complessivi €. 20.000,00, va rilevato che la stessa è stata riportata su un modulo illeggibile depositato in copia ed infine su una incomprensibile quanto superflua dichiarazione manoscritta dal CP_3
di ricevuta di due assegni e d'un importo per contanti, laddove sarebbe
[...] stato sufficiente il solo rilascio del modulo sottoscritto.
Peraltro a pagina 2 del modulo de quo è espressamente riportato in grassetto ed in maiuscolo che “la normativa vigente vieta il pagamento in contanti” ed a pagina 3 sono indicate le modalità per assegni e bonifici, il tutto in ossequio alla normativa all'epoca in vigore, ovvero il il D.Lgs. 58/98, nonché il Regolamento Consob 11522/98, art. 94,
VI° comma.
Inoltre non vi è prova dei mezzi di pagamento, atteso che i germani non CP_1 hanno prodotto la copia dell'assegno di €. 6.130,00 tratto su Banca Intesa e non hanno fornito prova oggettiva dell'esistenza e della provenienza della somma in contanti (€.
6.920,00). Risulta prodotta solo la copia del fronte di un assegno circolare da €.
6.950,00, intestato a , padre degli attori, mancando la copia del retro Controparte_10 del titolo e la prova del suo incasso da parte del CP_3 Controparte_3
(il quale, paradossalmente – per come si deduce dalla copia del tagliando ivi allegato - avrebbe richiesto l'emissione dell'assegno bancario a proprio nome, intestandolo ad un soggetto terzo per poi incassarlo personalmente).
Quanto alla seconda operazione del 19.08.2005 per complessivi €. 20.000,00, dalla copia del modulo prodotta non emerge alcun elemento dal quale poter rilevare la sua reale effettuazione.
Non vi è alcun collegamento formale tra detto modulo e le copie dei “tagliandi ad uso del richiedente…” che riportano comunque date diverse rispetto all'operazione, asseritamente effettuata il 19.08.2004.
Colpisce anche in questo caso il fatto che l'assegno circolare n. 8.700.040.441-01 di €.
10.000,00, emesso da in data 04.08.2005 all'ordine di Pt_2 CP_1 sia stato richiesto da e la relativa
[...] Controparte_3 provvista tratta dal suo conto corrente personale, nonché che, in base a lle prove documentali prodotte dall'appellante, non è mai è stato incassato.
Quanto alla terza operazione del 05.12.2006 per complessivi €. 20.000,00, si evidenzia innanzitutto l'illeggibilità del modulo prodotto in copia dagli attori nonché la mancata produzione in copia dei titoli emessi in relazione ad esso e la discrasia tra le date di emissione degli assegni, 05.12.2006 e quella di presunto perfezionamento dell'operazione (16.12.06).
Anche in questo caso l'assegno circolare della BPU risulta esser s tato emesso su richiesta del Controparte_3
Con riferimento, poi, alla quarta operazione del 29.07.2007 per complessivi €.
12.070,00, si evidenzia la sua presunta effettuazione solo sulla base delle ricevute rilasciate dal Promotore Finanziario, senza il riscontro di alcun modulo.
I titoli giustificativi recano, rispettivamente, la data del 18.06.2007 e quella del
29.06.2007, a dispetto di una firma per ricevuta apposta dal Controparte_3 sul fronte delle fotocopie, rispettivamente il 20.06.2007 ed il 29.07.2007.
Anche per detti titoli manca la copia del retro e quindi la prova dell'avvenuto incasso.
In buona sostanza non vi è prova dell'esistenza dei contratti rivendicati dagli attori o, in alternativa, di eventuali lettere di conferma degli investimenti e degli estratti conto periodici, per come, peraltro, accertato anche dal C.T.U., il quale, pur avendone fatto ampia menzione nel contesto della relazione peritale versata in atti, ha tuttavia avallato la tesi attorea sulla sola base delle dichiarazioni confessorie rese dal
[...] in sede di interrogatorio formale e fatte proprie anche dal Controparte_3
Tribunale nella decisione avversata. Alla luce dell'inequivocabilità del dato documentale ricavabile in atti, alcuna importanza assumono le dichiarazioni confessorie rese dal Controparte_3 in sede di interrogatorio formale, soprattutto in considerazione degli
[...] elementi in fatto e in diritto testé evidenziati.
In proposito si osserva che nel giudizio di risarcimento promosso dal cl iente nei confronti dell'intermediario finanziario per i danni arrecati dal promotore finanziario infedele, l'intermediario assume la posizione di terzo rispetto al promotore autore dell'illecito (Cass. civ. sez. I n. 21737 del 27 ottobre 2016).
Ne consegue che la dichiarazione del promotore sulla ricezione del denaro da parte dell'investitore ha una valenza meramente indiziaria e può essere liberamente contestata dall'intermediario, come è avvenuto nel caso in esame.
Inoltre, in subiecta materia, la giurisprudenza di legittimità, in svariate pronunce (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 32514/18 del 14 dicembre 2018), ha stabilito che l'onere della prova, che grava sul cliente, dell'illecita appropriazione da parte del promotore finanziario del denaro consegnatogli ai fini dell'investimento varia nella prospettiva della responsabilità del promotore e dell'intermediario.
Nei confronti di quest'ultimo non può infatti ritenersi rilevante né una condotta processuale esplicitamente ammissiva da parte del promotore finanziario né un comportamento qualificabile come ficta confessio (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 21737 del 27 ottobre 2016 e Cass. civ., sez. III, n. 13212 del 27 giugno 2016).
È necessario pertanto che il soggetto che agisce nei confr onti dell'intermediario provi la effettiva consegna del denaro al promotore finanziario per l'effettuazione di operazioni finanziarie rientranti nel campo di operatività del rapporto fra il promotore e l'intermediario (Cass. civ., sez. III, n. 1741 del 25 gennaio 2011).
Nel caso di specie, per come sopra ampiamente argomentato, manca l'effettività della consegna del denaro in mani del motivo per il Controparte_3 quale la domanda di risarcimento dei danni proposta contro l'intermediario non può essere accolta.
L'accoglimento dei predetti motivi comporta l'assorbimento di tutte le ulteriori considerazioni.
L'appello va quindi accolto, con conseguente totale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
In ordine alle spese di lite, considerata la particolarità della vicenda e vista l'incertezza probatoria emersa in corso di causa, si reputa equo ed opportuno compensare integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi, fatta eccezione per q uelle di C.T.U. che vanno totalmente ascritte agli appellati. Nessuna statuizione sulle spese di lite viene adottata nei confronti di CP_3
stante la sua contumacia.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procur atori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] con atto di citazione notificato in data 20.12.2019, Parte_1 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa ed a parziale modifica della sentenza impugnata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_3
2) Accoglie l'appello, per quanto di ragione e, per l'effetto;
3) Rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata in prime cure da CP_1
e
[...] CP_2
4) Condanna e in solido tra di essi, a CP_2 Controparte_1 restituire a e somme dalla stessa Parte_1 sborsate in loro favore a seguito della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, ivi comprese le spese legali distratte in favore dei procuratori antistatari, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento al saldo;
5) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio;
6) Nulla sulle spese di lite nei confronti di Controparte_3
7) Pone definitivamente le spese di C.T.U. liquidate in primo grado, a carico di
[...]
e in solido tra di essi. CP_1 CP_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)