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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/11/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 09/05/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 07/11/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5583 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce rilasciato su C.F._1
foglio separato e unito al ricorso introduttivo, dall'avv. Elena Barretta, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), alla Via Atzori, n. 70, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
Controparte_1
(P.I.: , in persona del Direttore Generale e legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in , alla Via S. Leonardo, rappresentata e difesa, in CP_1
virtù di mandato in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Annarita Colantuono,
1 elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Avvocatura – Funzione Affari Legali, dell'
[...]
; Controparte_2
PEC: Email_2
Resistente
OGGETTO: Retribuzione (Indennità per lavoro festivo infrasettimanale).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 01/11/2024, agiva nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, dinanzi al Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, al fine di ottenere la
[...]
corresponsione della somma lorda complessiva di € 3.492,00, oltre interessi maturati e maturandi, a titolo di compenso per il lavoro straordinario festivo svolto nel periodo dal 1°
novembre 2019 al 31 dicembre 2022.
In punto di fatto rappresentava:
- di essere dipendente dell' Controparte_1 Controparte_1
, con la qualifica di Infermiere Professionale, in servizio presso il Presidio
[...]
RO ; CP_1
- di essere stata assoggettata, nell'espletamento della propria attività, ad un orario settimanale di 36 ore e a turni rotativi nelle 24 ore, con prestazioni lavorative cadenti anche nei giorni festivi, civili e religiosi, infrasettimanali;
- di prevedere la normativa applicabile, per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali, espressamente il diritto del lavoratore “a equivalente riposo compensativo
o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista
per il lavoro straordinario festivo”;
- di non aver ottenuto, nel periodo che va dal 1° novembre 2019 al 31 dicembre 2022 né il
2 riposo compensativo, né il compenso per il lavoro straordinario.
Sulla scorta di tali argomenti fattuali, richiamata la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali,
riteneva di aver diritto, in virtù dell'art. 9 del C.C.N.L. 20/09/2001 integrativo del C.C.N.L.
del 07/04/1999, nonché dell'art. 29 del C.C.N.L. del 21/05/2018, ora ex art. 106 del C.C.N.L.
del 22/11/2022 - Comparto Sanità, in ragione delle ore lavorative effettuate in giornate festive infrasettimanali, ad ottenere il relativo compenso aggiuntivo, determinato a seconda delle ore di lavoro svolte nelle ore notturne o diurne.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di:
<< a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, per l'attività prestata nei giorni festivi
infrasettimanali, per le ragioni indicate in premessa, al compenso per lavoro straordinario
con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 9 CCNL 20.9.2001
integrativo del CCNL del 7.4.1999 e ex art. 29 del CCNL del 21.5.2018 – comparto Sanità,
ora ex art. 106 del CCNL del 22.11.2022 Comparto Sanità, per l'attività prestata in giorni
festivi infrasettimanali nel periodo dal 1° novembre 2019 al 31 dicembre 2022, e per l'effetto,
b) condannare l , Controparte_1
in persona del legale rapp.te legale p.t., al pagamento della somma lorda complessiva di €
3.492,00 in favore della sig.ra , a titolo di compensi per lavoro straordinario Parte_1
festivo per il suesposto periodo, oltre interessi di legge maturati e maturandi, così come
analiticamente riportato nei conteggi ai quali ci si riporta e che sono parte integrante del
presente atto, o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
c) in subordine, liquidarsi, eventualmente, il compenso richiesto - per i motivi suesposti - in
via equitativa, tenuto conto della deducibilità dal
calendario annuale delle festività infrasettimanali.
Con vittoria di spese e onorari da attribuirsi.>>.
2. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l
[...]
[..
[...] , con memoria difensiva depositata il Controparte_3
14/04/2025, con la quale chiedeva che la causa venisse decisa solo in merito alle spese legali, in quanto avrebbe provveduto al pagamento di quanto richiesto dalla ricorrente con la retribuzione del mese di aprile 2025.
3. Si perveniva all'udienza di discussione del 07/11/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
La ricorrente provvedeva, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, con le quali evidenziava che la resistente aveva corrisposto integralmente l'importo richiesto nel ricorso introduttivo con la busta paga del mese di aprile 2025 e, quindi, non si opponeva alla cessazione della materia del contendere, con condanna della resistente al pagamento delle spese del giudizio, in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Nulla depositava, invece, la parte resistente.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta da con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Parte_1
2. E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché
non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 1034 del
1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
4 Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur.
costante; cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, la parte resistente nel costituirsi in giudizio ha dichiarato di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto attraverso il ruolo stipendiale del mese di aprile 2025 e, quindi, successivamente all'instaurazione dell'odierno giudizio.
A fronte di tale richiesta la ricorrente non ha dedotto alcun motivo giuridicamente rilevante idoneo a giustificare il prosieguo della controversia, persistendo il contrasto solo in merito alle spese processuali.
Pertanto, non cogliendosi più alcun interesse precipuo ad un esito del giudizio differente dalla mera presa d'atto della sopravvenuta carenza di interesse in capo alla ricorrente a coltivare il giudizio e in capo alla resistete a contestare la domanda, deve ritenersi sia venuto meno l'interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio.
Per le ragioni esposte, in accoglimento della richiesta formulata dalla resistente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine al ricorso proposto da . Parte_1
3. Le spese di giudizio vanno regolamentate secondo il principio della soccombenza virtuale,
ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., e vanno poste a carico dell'
[...]
nella misura determinata in Controparte_1
dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014.
E, infatti, la stessa parte convenuta, nel dare atto di aver corrisposto alla ricorrente gli importi in questa sede richiesti in via giudiziale, ha di fatto confermato ed asseverato la fondatezza della domanda introduttiva, del resto basata su un principio di diritto consolidatosi nella giurisprudenza di merito e di legittimità, sicché il susseguente adempimento, operato dopo
5 l'introduzione del giudizio non vale ad esentarla dalla refusione delle spese sostenute dalla ricorrente per l'introduzione del giudizio.
Sussistono, nondimeno i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio nella misura del 50%, proprio tenendo conto del carattere controverso che ha avuto la questione sino allo stabilizzarsi dell'orientamento favorevole alla tesi esegetica dei ricorrenti e del
Co successivo adempimento dell'obbligazione da parte dell' nel momento in cui CP_1
si è consolidato l'indirizzo ermeneutico favorevole alla tesi degli attori.
La liquidazione delle spese, inoltre, fatta nella misura determinata in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 147/2022, attenendosi ai valori minimi del parametro di riferimento, va ridotta del
30%, ex art. 4, comma 4, del succitato D.M. in considerazione della afferenza della causa ad un gruppo di controversie a carattere seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 5583 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al giudizio instaurato da Pt_1
con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
[...]
2) condanna l Controparte_1
al pagamento, in favore della ricorrente, della metà delle spese di giudizio, che
[...]
liquida, nella loro interezza, in complessivi € 919,80 per compensi (€ 1.314,00 ridotti del
30% ad € 919,80) ed € 49,00 per spese, oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi, IVA,
se dovuta e Cassa, nella misura di legge, con attribuzione al procuratore antistatario,
dichiarando compensate tra le parti dette spese nella misura della metà.
Salerno, 18.11.2025. Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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