Ordinanza collegiale 17 maggio 2021
Ordinanza collegiale 28 giugno 2021
Ordinanza cautelare 23 luglio 2021
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, ordinanza collegiale 28/06/2021, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2021
N. 00682/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 682 del 2021, proposto da-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonino Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
dell'ordinanza di demolizione ingiunta dal Comune di -OMISSIS-, V Settore tecnico, n. 21 R.O. del 27 gennaio 202, notificata in data 28 gennaio 2021, a firma del titolare di P.O. Ing. -OMISSIS-, avente ad oggetto le opere relative all'abuso, come individuale e descritte nella richiamata relazione del responsabile dell'Unità Repressione Abusivismo Edilizio;
di tutti gli altri atti presupposti e connessi, tra cui in particolare la richiamata relazione del responsabile dell'Unità Repressione Abusivismo Edilizio del 9 dicembre 2020 acquisita al protocollo n. 1820/2021 del 18 gennaio 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2021 (svoltasi in modalità telematica in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020 convertito in Legge n. 176/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”) il dott. Emanuele Caminiti;
RITENUTO che l’Ordinanza n. -OMISSIS-per mero errore non è stata tempestivamente comunicata al Comune di -OMISSIS-;
Rilevato che sussistono e permangono le stesse esigenze al fine del decidere la presente controversia posto che non è possibile ricostruire l’iter logico-giuridico che ha condotto l’Amministrazione comunale a ingiungere l’ordine di demolizione;
Ritenuto rilevante, infatti, al fine del decidere acquisire la seguente documentazione:
- la richiesta della Capitaneria di Porto di -OMISSIS-- Servizio Operativo Sezione Polizia Marittima Ambiente e Difesa Costiera, acquisita al prot. Gen. n. 39783 del 3 dicembre 2020, con la quale vengono chiesti atti e notizie dei beni immobili ricadenti nella particella -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-;
- la relazione predisposta del responsabile dell’Unità Repressione Abusivismo Edilizio, in data 9 dicembre 2020, acquisita al prot. I n. 1820/2021 del 18 gennaio 2021;
- la nota acquisita al prot. gen. N. 1975/2021 del 19 gennaio 2021, trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di porto di -OMISSIS-, servizio Operativo, Sezione Polizia Marittima Ambiente e Difesa Costiera;
RITENUTO, quindi, di dover onerare la parte pubblica (ivi compresa la Capitaneria di Porto di -OMISSIS-, per quanto di propria competenza) di produrre in giudizio la documentazione sopra richiesta;
RITENUTO di dover concedere alle Amministrazioni 10 giorni per l’adempimento;
RITENUTO di dover rinviare la presente fase cautelare alla camera di consiglio del 22 luglio 2021;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Quarta), onera il Comune di -OMISSIS- e la Capitaneria di porto di -OMISSIS-di produrre in giudizio i documenti sopra richiesti nel termine di 10 giorni dalla comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento.
Rinvia per la trattazione della fase cautelare alla camera di consiglio del 22 luglio 2021.
Manda alla Segreteria di trasmettere la presente ordinanza al Comune di -OMISSIS- in proprio ed anche alla Capitaneria di porto di -OMISSIS-, servizio Operativo, Sezione Polizia Marittima Ambiente e Difesa Costiera.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021 (svoltasi in modalità telematica in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020 convertito in Legge n. 176/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”) con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Maurizio Antonio Pasquale Francola, Referendario
Emanuele Caminiti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuele Caminiti | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.