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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/07/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1152/2024 riunito, vertente
fra
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma Salita San Nicola da Tolentino
1/b, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
in carica, per l' CP_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, autorizzato dall'Avvocatura Distrettuale
[...] dello Stato di e domiciliato presso i propri uffici, in piazza delle Regioni n.1; CP_3 CP_3
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 15.4.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, quale docente di scuola media in quiescenza dal 01.09.2023, invoca la disapplicazione del provvedimento di recupero erariale prot. n. 5412 della Controparte_4 del 02.02.2024 a recupero dell'importo pari ad € 5.999,86, chiedendo la
[...] disapplicazione e/o l'annullamento del decreto di ricostruzione di carriera n. 323 del 2023 e di condannare l'Amministrazione alla nuova ricostruzione di carriera della docente con inserimento in maniera definitiva nella fascia stipendiale 35 anni all'atto del collocamento in quiescenza;
motivava il ricorso sulla dedotta prescrizione del credito erariale in considerazione dell'irripetibilità delle somme di denaro corrisposte, per decorso del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. e chiedeva la restituzione tutte le somme già riscosse dalla data del provvedimento a quella del deposito della sentenza dalla maturazione al saldo oltre interessi. Con vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva il in persona del in carica, per Controparte_1 CP_2
l' , in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_3 pro tempore e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato, e, per l'effetto, la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale, sicché sulle note di trattazione della parte ricorrente, il giudice all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda è parzialmente fondata.
La parte ricorrente, avendo ottenuto la ricostruzione di carriera con Decreto n. 896 del 2005 con riconoscimento della fascia stipendiale 35, e nuovo decreto di ricostruzione della carriera successivo al pensionamento n. 323 del 2023, con il quale è stata negata la valutazione dell'a.s. 1987/88 richiamandosi alla Legge n. 124/99, con disapplicazione della fascia stipendiale 35 e applicazione della fascia 28; su tali basi la ha emesso il provvedimento di recupero erariale Controparte_5 prot. N. 5412 del 02.02.2024 con il quale è stato disposto il recupero della somma di euro 5.999,86 in virtù dell'applicazione del decreto di ricostruzione n. 323 del 09.11.2023 e riferito ai periodi
01.01.2002-31.08.2023 avendo rilevato la corresponsione di somme in eccesso rispetto a quelle dovute;
Propone ricorso avverso la menzionata ingiunzione ritenendo illegittima la nota prot. N.
14866 del 02.10.1989 con la quale il ha chiarito che, in relazione alla L. n. 124/99, non può CP_1 essere riconosciuto il servizio non di ruolo prestato dai docenti privi del titolo di specializzazione negli anni antecedenti il 01.06.1999, data di entrata in vigore della richiamata legge. Invocava poi la prescrizione del diritto a ripetere quanto corrisposto per il decorso del termine decennale.
Al riguardo si osserva innanzitutto che in materia di indebito è consolidato in giurisprudenza il principio per cui il diritto alla repetitio indebiti da parte della pubblica amministrazione, a norma dell'art. 2946 c.c.., è soggetto a prescrizione ordinaria decennale, e il termine decorre dal giorno in cui le somme sono state materialmente erogate (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 aprile 1993, nr. 294;
Corte Conti, sez. giur. Veneto, 19 novembre 2009, nr. 782; Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2015 n.
750). Nel caso di specie, l'erogazione delle somme in eccesso è avvenuta -pro quota- per tutto l'arco temporale dal 1.9.1999 al 31.8.2023 come da decreto di ricostruzione n. 896/2005, evidentemente con determinazione operata dalla e quindi in piena buona fede della ricorrente estranea al CP_5 procedimento di formazione della partita stipendiale. L'Amministrazione ha accertato la discordanza tra le classi stipendiali assegnate alla ricorrente rispetto a quelle in effetti spettanti con conseguenti maggiori importi liquidate alla docente nel corso degli anni fino ad agosto 2023. Ritiene
l'Amministrazione che l'inquadramento economico definitivo è stato effettuato nel 2023 e pertanto da tale data decorrerebbe il termine di prescrizione decennale. Orbene, se è vero che in siffatti casi l'affidamento del pubblico dipendente e la stessa buona fede non sono di ostacolo all'esercizio del potere-dovere di recupero e che l'Amministrazione non è tenuta a fornire un'ulteriore motivazione sull'elemento soggettivo riconducibile all'interessato (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 settembre 2013, nr. 4519; id., sez. V, 30 settembre 2013, nr. 4849), tuttavia la giurisprudenza in modo costante da tempo ritiene che in tema di rapporti di lavoro contrattualizzato, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione del pagamento indebito - eseguito dal datore al lavoratore per il caso di mancanza originaria (e non sopravvenuta) della causa solvendi - decorre dal momento dell'erogazione e non da quello dell'accertamento dell'illegittimità del pagamento a seguito di verifiche esperite dalla P.A.
(principio espresso in relazione ad un'ipotesi nella quale l'emersione dell'indebito veniva riscontrata in sede di ricostruzione della carriera del dipendente vds Cass. civ. n. 20427/2024), non potendo ricadere sull'accipiens in buona fede la tempistica “ordinaria” della nel perfezionamento CP_5 della posizione retributiva del docente che, diversamente, resterebbe esposto sostanzialmente sine die al rischio di azioni per ripetizione di indebito da parte dell'Amministrazione di appartenenza. Tanto più che il D.M. n. 190/1995 fissa il termine di 480 giorni entro il quale deve concludersi il procedimento di ricostruzione della carriera.
Pertanto, l'azione di recupero e l'ingiunzione emessa nella parte relativa alla fondatezza della pretesa
(la ricorrente contesta le modalità di ricostruzione e il mancato riconoscimento con il decreto
323/2023 del periodo di servizio prestato sul sostegno nell'a.s. 1987/88) si rivelano illegittimi per decorso del termine decennale e va dichiarata prescritta la pretesa relativamente alle somme corrisposte alla ricorrente per l'a.s. 1987/1988 fino al 1999. Residua la fondatezza della pretesa per il periodo successivo fino al nuovo decreto di ricostruzione n. 323/2023, per cui l'Amministrazione resistente dovrà provvedere a nuovo calcolo dell'indebito in considerazione di quanto sopra.
Nel merito va rigettata la questione di illegittimità del decreto 323/2023 per il mancato riconoscimento del periodo di servizio prestato nel sostegno in mancanza di specializzazione. Fino al
1999 non era consentito il riconoscimento del servizio prestato senza apposito titolo di specializzazione, l'art. 3 del D.L. n. 370/1970 convertito nella L. 576/70 prevedeva che: “Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”. E la giurisprudenza negli anni è rimasta costante nel ritenere imprescindibile il titolo di specializzazione ai fini del riconoscimento del servizio. In seguito, la legge
124/1999 art. 7, c. 2, ha previsto che “Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'articolo 485 del testo unico.” La ricorrente ritiene che tale norma sia retroattiva tuttavia trattandosi di norma di natura innovativa, difettano gli elementi per sostenere tale conclusione, sia per l'assenza di un contrasto interpretativo preesistente, che per la circostanza che la disposizione in esame non si qualifica come norma di interpretazione autentica destinata a rivedere il quadro normativo previgente.
Per le ragioni sinteticamente esposte, il ricorso va accolto in parte qua e rigettato nel resto, e l'Amministrazione resistente provvederà ad emettere nuovo titolo in considerazione di quanto sopra e con restituzione alla ricorrente della differenza dalla stessa corrisposta con bonifico a titolo di indebito.
3. Stante l'accoglimento parziale si ritiene di condannare l'Amministrazione resistente alle spese di lite, ma liquidate in via equitativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 15.4.2024 e riunito, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Accoglie in parte il ricorso, annullando il provvedimento di recupero erariale prot. N. 5412 del 02.02.2024 con il quale è stato disposto il recupero della somma di euro 5.999,86 in virtù dell'applicazione del decreto di ricostruzione n. 323 del 09.11.2023 per la parte relativa alle somme corrisposte in relazione all'a.s. 1987/88 fino al 1999, disponendo l'emissione di nuovo provvedimento di recupero dell'indebito limitatamente al periodo successivo (2000/2023);
2) Rigetta nel resto il ricorso per infondatezza.
3) Condanna il in persona del p.t. come Controparte_1 CP_2 rappresentato, al pagamento della somma di euro 300,00 in favore della ricorrente per spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario.
Potenza, 10 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla