TAR Milano, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 185
TAR
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione del diritto dell'Unione e principi di legalità e legittimo affidamento

    Il ricorso è accolto con riferimento alle annate 2003/2004 e 2007/2008, poiché sono intervenuti giudicati di annullamento dell'atto di imputazione del prelievo, con conseguente obbligo per AGEA di rideterminare i meccanismi di compensazione e calcolo del prelievo.

  • Accolto
    Obbligo di rideterminazione del prelievo

    Il ricorso è accolto con riferimento alle annate 2003/2004 e 2007/2008, poiché sono intervenuti giudicati di annullamento dell'atto di imputazione del prelievo, con conseguente obbligo per AGEA di rideterminare i meccanismi di compensazione e calcolo del prelievo.

  • Rigettato
    Inesistenza del debito per prelievo supplementare

    Il ricorso è respinto per le annate 2005/2006 e 2006/2007 a causa del giudicato interno formatosi sugli atti impositivi, che rende inoppugnabile la comunicazione di prelievo supplementare anche sotto il profilo della violazione del diritto europeo. Per le annate dal 1995/1996 al 2002/2003, la mancata prova dell'impugnazione degli atti di prelievo presupposti rende inoppugnabili tali atti.

  • Rigettato
    Mancato riscontro alle istanze di autotutela

    Il ricorso è respinto per le annate 2005/2006 e 2006/2007 a causa del giudicato interno formatosi sugli atti impositivi. Per le annate dal 1995/1996 al 2002/2003, la mancata prova dell'impugnazione degli atti di prelievo presupposti rende inoppugnabili tali atti.

  • Rigettato
    Danno da prelievo medio tempore e restituzione somme indebite

    Il ricorso è respinto per le annate 2005/2006 e 2006/2007 a causa del giudicato interno formatosi sugli atti impositivi. Per le annate dal 1995/1996 al 2002/2003, la mancata prova dell'impugnazione degli atti di prelievo presupposti rende inoppugnabili tali atti.

  • Accolto
    Annullamento atti lesivi

    Il ricorso è accolto con riferimento alle annate 2003/2004 e 2007/2008, poiché sono intervenuti giudicati di annullamento dell'atto di imputazione del prelievo, con conseguente obbligo per AGEA di rideterminare i meccanismi di compensazione e calcolo del prelievo. Tale obbligo comporta la caducazione di tutti gli atti della serie procedimentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 185
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 185
    Data del deposito : 16 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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