Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00185/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02053/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2053 del 2022, proposto da
AZ. AGR. MERLO ANGELO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.G.E.A. AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, non costituito in giudizio;
nei confronti
A.P.L. Associazione Produttori Latte della Pianura Padana, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del diniego in data 27 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0049764 da parte di GE Agenzia per le Erogazioni in LT, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012.
- Per l’accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'GE di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19.
- Per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da GE ex art. 8 ter L. n. 33/2009.
- Per dichiarare l'obbligo di GE di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente.
- Per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza e del diniego” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo,
- Per l’annullamento di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa CO EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente Azienda RI ER GE, produttrice di latte vaccino e come tale assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014/2015, impugna il provvedimento prot. n. 0049764 di data 27 giugno 2022 emesso da parte dell’Organismo Pagatore dell’Agenzia per le Erogazioni in LT (di seguito anche solo AGEA) in ordine alla dichiarazione resa ex art. 1 comma 533 legge n. 228/2012, contenente istanza di autotutela presentata dalla ricorrente finalizzata al ricalcolo del prelievo supplementare dovuto per le annate lattiere 2003/2004, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008.
Agisce altresì per l’accertamento dell’obbligo di AGEA di provvedere sull’istanza di autotutela presentata in data 31 dicembre 2019 in relazione alle annate lattiere dal 1995/1996 al 2003/2004.
2. La vicenda amministrativa, sulla base della documentazione in atti, può essere così di seguito sinteticamente ricostruita.
In data 31 dicembre 2019, l’azienda agricola ricorrente, in seguito alla ricezione della cartella di pagamento n. 30020150000008042/000 e n. 30020180000011987/000 per prelievi supplementari relativa alle annate lattiere dal 1995/1996 al 2003/2004, formulava ad AGEA, istanza di autotutela con richiesta di recepire e dare applicazione alle statuizioni della Corte di Giustizia del 27 giugno 2019 nella causa C-348/18 e del’ 11 settembre 2019, nella causa C-46/18, e dunque di procedere al ricalcolo dell’importo del prelievo supplementare dovuto (cfr. doc. 1 ricorrente).
A tale istanza non seguiva alcun riscontro da parte di AGEA.
In data 29 novembre 2021 veniva notificata intimazione di pagamento n. 11720219001610768/000 da parte dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione emessa sulla base di cartella di pagamento n. 30020150000008042000, notificata in data 16 marzo 2015, per somme dovute a titolo di prelievo supplementare relativo all’annata 2003/2004, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 (cfr. doc 2 e 3 ricorrente).
Con comunicazione formulata ex art. 1 comma 537 legge 24 dicembre 2012, n. 228 di data 9 dicembre 2021, la ricorrente chiedeva all’Agenzia delle Entrate la sospensione di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo relative all’intimazione di pagamento n. 11720219001610768/000 (annualità 2003/2004, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008) dichiarando e ritenendo la pretesa creditoria annullata ai sensi dell’art. 1 comma 538 lett. a) con le sentenze della Corte di Giustizia del 27 giugno 2019 nella causa C-348/18 e dell’11 settembre 2019, nella causa C-46/18.
Investita della questione ai sensi del comma 539, con provvedimento del 27 giugno 2022 n. prot. 0049764, AGEA, nella qualità di ente creditore, confermava la legittimità dell’iscrizione a ruolo del debito relativo all’intimazione n. 0682021 9009160742000 (nuovo riferimento Ader 06820207150129676000).
In particolare AGEA rappresentava che con riferimento all'intimazione di pagamento 11720219001610768000, notificata in virtù della cartella 30020150000008042000 (nuovo riferimento Ader 11720207150074290000) per il prelievo supplementare dovuto per le campagne lattiere 2003/2004, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 non era maturato alcun termine prescrizionale.
Avverso tale cartella era stato proposto ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento dinanzi al TAR Lazio che con sentenza n. 590 del 28 febbraio 2018 aveva respinto il ricorso e che la predetta pronuncia era stata oggetto di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato che con sentenza n. 3796 del 5 giugno 2019 ha rigettato l'appello.
Con riferimento a ciascuna annata lattiera, inoltre specificava che:
- “per la campagna 2003/2004 il provvedimento impositivo è stato impugnato dinanzi al TAR Lazio che con sentenza n. 2990 del 5 aprile 2011 ha respinto il ricorso; la predetta pronuncia è stata oggetto di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato che con sentenza n. 795 del 31 gennaio 2020 ha accolto l'appello disponendo l'obbligo in capo all'Amministrazione di rideterminare le quote di prelievo degli appellanti”;
- “ per la campagna 2005/2006, il provvedimento impositivo è stato impugnato dinanzi al TAR Lazio e il giudizio è stato dichiarato perento con decreto n. 6664 del 9 novembre 2016 ;”
- “ per la campagna 2006/2007 il provvedimento impositivo è stato impugnato dinanzi al TAR Lazio che con sentenza n. 3868 del 9 marzo 2015 ha respinto il ricorso; la predetta pronuncia è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato che con sentenza n. 3796 del 5 giugno 2019 ha dichiarato l'appello inammissibile ;”
- “ per la campagna 2007/08, il provvedimento impositivo è stato impugnato dinanzi al TAR Lazio e il giudizio è stato dichiarato perento con decreto n. 5615 del 19 settembre 2017 ;”.
AGEA rappresentava inoltre che stava procedendo alla rideterminazione degli importi dovuti e precisava inoltre come le sentenze della Corte di Giustizia Europea nelle cause C-46/18 e C-348/18, non allegate all'istanza, non riguardassero il debitore.
3. La ricorrente Azienda agisce in questa sede per l’annullamento del provvedimento di data 27 giugno 2022 n. prot. 0049764 di diniego in ordine all’istanza di autotutela per il ricalcolo del prelievo nonché per l’accertamento dell’obbligo di AGEA di provvedere sull’istanza di autotutela presentata in data 31 dicembre 2019, affidando il ricorso a plurime censure, che possono essere sintetizzate nei punti seguenti:
1) “Violazione dell’art. 1, comma 538 lett. a) della L. 228/2012 in quanto non è stata adeguatamente valutata la sussistenza dei relativi presupposti per l’annullamento in autotutela, anche alla luce della riscrittura da parte della l. n. 124/2015 dell’art. 21 nonies della l. 241/90. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 l. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 117 Cost., violazione dell’art. 4 TFUE e dell’art. 19 c. 2 TUE, violazione del principio dell’effettività del diritto europeo, violazione dell’art. 2, commi 1 e 2 l.n. 117/1988. Violazione del principio del legittimo affidamento”, per non aver l’Amministrazione proceduto al ricalcolo del prelievo supplementare in conformità ai principi fissati dalla Corte Ue con le tre sentenze Sez. VII, 27 giugno 2019, C-348/18, RA , Sez. II, 11 settembre 2019, C-46/18, San Rocco e Sez. II, 13 gennaio 2022, C-377/19, ED ;
2) “Violazione del principio di legalità, della tutela della buona fede, della lealtà nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione e del buon andamento dell’azione amministrativa, Violazione del principio di sana amministrazione, violazione del principio dell’effettività del diritto europeo Violazione del principio di leale cooperazione ex art. 4 par. 3 del TUE” , in quanto la sussistenza dell’obbligo di ricalcolo da parte di AGEA sarebbe insista nella sopravvenienza di una sentenza della Corte di Giustizia che costituisce un fatto nuovo a fondamento dell’istanza di riesame;
3) “Violazione del principio di sana amministrazione, violazione del principio dell’effettività del diritto europeo, Violazione del principio del giudicato esterno.” per non costituire il giudicato formatosi sul prelievo preclusione alcuna ai fini del ricalcolo dovendosi al più invocare i principi in materia di efficacia espansiva del giudicato esterno;
4) “Violazione del principio di sana amministrazione, violazione del principio dell’effettività del diritto europeo, disparità di trattamento” in ragione della ritenuta sussistenza di un obbligo di AGEA di intervenire in autotutela laddove abbia già esercitato tale potere in casi identici;
5) “Violazione del diritto dell’Unione, violazione del principio di legalità, violazione del principio di certezza del diritto, violazione dell’obbligo di disapplicare la disciplina nazionale incompatibile con la normativa comunitaria” per aver AGEA violato gli obblighi di disapplicazione della disciplina nazionale incompatibile con il diritto unionale gravanti anche sull’Amministrazione; vedi oltre
6) “Violazione del principio di sana amministrazione - Violazione del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di ripartire il prelievo sui produttori che avevano contribuito a determinarlo - Violazione del principio di parità di trattamento più specificatamente sancito all’art. 40, n.3, secondo comma, del Trattato CE” per aver AGEA reiterato la violazione dell’obbligo di ripartire il prelievo sui produttori che avevano contribuito a determinarlo;
7) “Violazione del principio di legalità e dell’art. 1 comma 1 L. 119/2003” per non aver riscontrato alla diffida della Regione Lombardia di sospensione di ogni iniziativa di recupero di prelievi supplementari determinati in contrasto con il diritto dell’Unione.
Formula altresì domanda di risarcimento del conseguente danno derivante dall’illegittimità dell’azione di AGEA.
4. L’Amministrazione, pur regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.
5. Con memoria del 22 settembre 2025, preceduta dal deposito di pertinente documentazione, la ricorrente ha rappresentato che, nelle more del giudizio è intervenuta per l’annata lattiera 2007/2008 la sentenza del Tar Lazio n. 18720 dell’11 dicembre 2023 confermata dalla sentenza Consiglio di Stato n. 1672 del 26 febbraio 2025 che ha annullato il prelievo supplementare;
6. All’udienza del 23 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso va parzialmente accolto per i motivi di seguito esposti.
8. In punto di diritto vanno premesse talune considerazioni di carattere generale.
9. I profili di contrasto della normativa italiana con il diritto europeo sono stati accertati per gradi dalla Corte di Giustizia, fino alla campagna 2006/2007.
In un primo momento, la pronuncia di C.Giust. Sez. VII 27 giugno 2019 C-348/18 ( RA ) ha dichiarato l'incompatibilità della compensazione nazionale ex art. 1 comma 8 del DL 1 marzo 1999 n. 43, nonché ex art. 1 comma 5 del DL 4 febbraio 2000 n. 8, in vigore fino alla campagna 2002-2003, con l'art. 2 par. 1, comma 2, del Reg. CEE 28 dicembre 1992 n. 3950/92.
La pronuncia di C.Giust. Sez. II 11 settembre 2019 C-46/18 ( San Rocco ) ha poi dichiarato l'incompatibilità del meccanismo di rimborso del prelievo in eccesso ex art. comma 3 del DL 49/2003, in vigore a partire dalla campagna 2003-2004, con l'art. 2 par. 4 del Reg. CEE 3950/92, in combinato con l'art. 9 par. 1 del Reg. CE 9 luglio 2001 n. 1392/2001. Entrambi questi regolamenti sono rimasti in vigore fino alla campagna 2003/2004.
Il contrasto con il diritto dell'Unione riguarda (a) nel caso della compensazione nazionale, la redistribuzione delle quote inutilizzate secondo categorie priotitarie anziché in modo proporzionale; (b) nel caso del rimborso del prelievo in eccesso, l'esclusione dal rimborso dei produttori che non hanno versato il prelievo.
Relativamente al rimborso del prelievo in eccesso, il contrasto tra l'art. 9 comma 3 del DL 49/2003 e il diritto dell'Unione si è ripresentato anche con il subentrante Reg. CE 29 settembre 2003 n. 1788/2003, in vigore per le campagne dal 2004-2005 al 2007-2008, in combinato con il Reg. CE 30 marzo 2004 n. 595/2004. In effetti, vi è corrispondenza, da un lato, tra l'art. 2 par. 4 del Reg. CEE 3950/92 e l'art. 13 par. 1-b del Reg. CE 1788/2003, che disciplinano in via generale il rimborso del prelievo supplementare in eccesso, e dall'altro tra i rispettivi regolamenti di attuazione, ossia tra l'art. 9 par. 1 del Reg. CE 1392/2001 e l'art. 16 par. 1 del Reg. CE 595/2004. Per quanto riguarda questa seconda coppia di norme, la corrispondenza è perfetta fino alla campagna 2006/2007.
Dalla campagna 2007-2008 si applica la versione dell'art. 16 par. 1 del Reg. CE 595/2004 introdotta dall'art. 1 del Reg. CE 4 ottobre 2006 n. 1468/2006, che alla lett. (f) prevede la facoltà per gli Stati di adottare altri criteri oggettivi, previa consultazione della Commissione.
L'esistenza di un conflitto tra l'art. 9 comma 3 del DL 49/2003 e la coppia costituita dall'art. 13 par. 1-b del Reg. CE 1788/2003 e dalla versione originaria dell'art. 16 par. 1 del Reg. CE 595/2004 è stata accertata da C.Giust. Sez. II 13 gennaio 2022 C-377/19 ( ED ).
Di conseguenza, la normativa nazionale deve essere disapplicata anche per le campagne dal 2004/2005 al 2006/2007.
Il contrasto con il diritto dell'Unione, come interpretato dalle sentenze comporta l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le norme interne anteriori o successive, all'occorrenza anche di propria iniziativa (v. C.Giust. Sez. III 10 marzo 2022 C-177/20, Grossmania , punto 43).
Nel caso delle quote latte, deve essere disapplicata la disciplina relativa a compensazione nazionale (per le campagne dal 1995-1996 al 2002-2003) e la disciplina relativa al rimborso del prelievo in eccesso (per le campagne seguenti fino all'annata 2007-2008 compresa).
L'effetto conformativo della disapplicazione vincola le autorità amministrative a calcolare nuovamente i debiti dei produttori.
L'obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali incompatibili incontra l'ostacolo delle situazioni definite con sentenza passata in giudicato.
Secondo la Corte di Giustizia, se il giudicato rispetta i principi di equivalenza e di effettività, il diritto dell'Unione non obbliga il giudice nazionale a disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione.
Resta però fermo il diritto dei privati a essere risarciti per il danno derivante da una violazione del diritto dell'Unione imputabile alle decisioni degli organi giurisdizionali di ultimo grado degli Stati (v. C.Giust. GS 24 ottobre 2018 C 234/17, XC, punto 58; C.Giust. Sez. I 4 marzo 2020 C 34/19, Telecom Italia , punti 58, 65, 68; C.Giust. Sez. VI 16 luglio 2020 C-424/19, Cabinet de avocat , punti 23, 25, 26; C.Giust. GS 21 dicembre 2021 C 497/20, Randstad , punti 79 e 80).
Infatti, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, quanto una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione.
Trova, infatti, applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato in subiecta materia (si veda, ex plurimis , Cons. St., sez. VI, n. 7609 del 2023 ma anche Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024 n. 64 e 20 novembre 2024 n. 9351 e da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2025 n. 3286) secondo cui il vizio di violazione del diritto unionale rileva come mera annullabilità (e non come nullità) con l'assorbente, pratica conseguenza che intanto quel vizio può esser fatto valere, in quanto esso non sia coperto da giudicato.
L'incontestabità dei rapporti, tuttavia, non fa venir meno il potere di autotutela in capo all'amministrazione (cfr. C. Stato Sez. VI 18 novembre 2024 n.9207; C. Stato Sez. VI 20 novembre 2024 n. 9351; C. Stato Sez. VI 11 dicembre 2024 n. 9999).
Fermo restando quindi il granitico principio per il quale il consolidamento del provvedimento inibisce in questa sede l’invocata disapplicazione, è in ogni caso demandata all’amministrazione la valutazione circa l’opportunità di procedervi, valutate le eventuali implicazioni di carattere risarcitorio.
10. Venendo al caso in esame, occorre operare talune distinzioni.
10.1. Con riferimento alle annate lattiere 2003/2004 e 2007/2008, in via assorbente va rilevato come siano intervenuti giudicati di annullamento dell’atto di imputazione del prelievo presupposto con conseguente necessità per l’Amministrazione di procedere ad una complessiva attività di rideterminazione dei meccanismi di compensazione e di calcolo del prelievo.
Tale obbligo posto in capo ad AGEA comporta necessariamente la caducazione di tutti gli atti della serie procedimentale.
10.2. In relazione alle annate lattiere 2005/2006 e 2006/2007, invece, in ragione delle suesposte premesse, non possono trovare favorevole considerazione le censure attinenti alla presunta violazione da parte di AGEA dell’obbligo di ricalcolo del prelievo supplementare in conformità alle sopravvenute statuizioni della Corte di Giustizia.
In presenza di provvedimenti connotati dal carattere dell’inoppugnabilità, una tale rivalutazione si atteggia come mera facoltà dell’Amministrazione.
Con riguardo all’istanza di autotutela formulata unitamente alla comunicazione del 9 dicembre 2021 per le annate lattiera 2005/2006 e 2006/2007, quindi, il provvedimento di AGEA resiste alle prospettate censure.
Come anticipato, il consolidamento del provvedimento ‘impositivo’ - in ragione del giudicato interno formatosi sul decreto di perenzione 6664 del 9 novembre 2016 per la campagna 2005/2006 e sulla sentenza del Tar Lazio n. 3868 del 9 marzo 2015, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3796 del 5 giugno 2019 che ha dichiarato l'appello inammissibile, per la campagna 2006/2007 - attribuisce al ricorrente unicamente un potere di sollecitare il riesame da parte Amministrazione una volta venuto a conoscenza della pronuncia della Corte di Giustizia che sancisca l’incompatibilità dell’atto presupposto con il diritto europeo.
Tuttavia, una volta che AGEA abbia provveduto ad esercitare la facoltà di intervento in autotutela, pur determinandosi per il rigetto della stessa con il provvedimento oggetto di gravame, la sussistenza di un giudicato sull’atto impositivo (di rito o di merito, sfavorevole al produttore) non consente alla ricorrente di rimettere in discussione nel merito la comunicazione di prelievo supplementare ormai inoppugnabile anche sotto il profilo della violazione del diritto europeo.
10.3. Infine, ragione della mancata prova dell’impugnazione degli atti di prelievo presupposti, da ritenersi pertanto divenuti inoppugnabili, non può del pari configurarsi alcun obbligo di rivalutazione da parte di AGEA con riferimento all’istanza di autotutela formulata in data 31 dicembre 2019 in relazione alle annate lattiere dal 1995/1996 al 2002/2003.
11. Per quanto precede il ricorso deve essere accolto con riferimento alle annate 2003/2004 e 2007/2008 e respinto per il resto sulla base dell’infondatezza del primo motivo che assorbe sotto il profilo logico giuridico gli ulteriori profili di censura.
12. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con riferimento alle annate 2003/2004 e 2007/2008 nei sensi di cui in motivazione; lo respinge nel resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL ES, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
CO EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO EL | EL ES |
IL SEGRETARIO