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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 12/12/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1072/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio Bovicelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
C.F. ), assistito e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. FACCENDI GIUSEPPE
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. VANNETTI ROBERTO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: “Voglia il Tribunale di Grosseto. in funzione di Giudice di
Appello, in totale riforma della sentenza n.242/18 del Giudice di Pace di Grosseto,
accogliere la presente impugnazione e per l'effetto dichiarare nulla la suddetta sentenza con rigetto della domanda della perché infondata in fatto ed Controparte_1
in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio.” ;
per parte appellata: “Voglia il Tribunale respingere l'appello perché infondato o comunque inammissibile o improcedibile”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del settembre 2017 la ha Controparte_1
convenuto in giudizio per sentire accogliere le Parte_1
seguenti conclusioni:
“voglia il Giudice di pace di Grosseto, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la nullità
e/o l'annullabilità e comunque l'inefficacia giuridica della clausola dei contratti di conto
corrente descritti in premessa che prevedono l'anatocismo in danno dell'attrice e in
favore delle banche convenute e per l'effetto di quanto sopra condannare le stesse
banche, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore
dell'attrice della somme di seguito specificate:
banca somma richiesta
€ 4.569,77 Parte_1
o delle altre, maggiori o minori, che risulteranno di giustizia – occorrendo anche in via
equitativa – oltre interessi dal giorno del dovuto al saldo, nei limiti di competenza del
giudice adito.
Per chiarezza espositiva, stante la brevità del citato atto di citazione, se ne riporta di seguito la premessa in fatto e diritto:
pag. 2/9 pag. 3/9 La si è costituita nel giudizio dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace, resistendo alle domande attoree.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza oggi impugnata, di cui di seguito – ancora per chiarezza espositiva – si riporta il contenuto motivazionale:
Avverso tale provvedimento la ha Parte_1
promosso gravame per le seguenti deducendo:
pag. 4/9 - la nullità della sentenza per “violazione del principio del contraddittorio sancito dagli artt. 102 e 321 c.p.c.” per non avere il giudice di prime cure,
una volta esaurita la fase istruttoria, invitato le parti a discutere la causa ovvero a depositare note finali;
- l'erroneità della stessa a. per non avere tenuto conto che il conto corrente posto a fondamento della pretesa attorea non era esaurito, ragione che avrebbe dovuto determinare l'inammissibilità della domanda di ripetizione;
b. per aver “valutato sussistere la clausola di previsione della
capitalizzazione degli interessi passivi, pur in assenza del contratto, alla
produzione del quale era tenuta” la parte attrice (cfr. pag. 5 atto di appello);
c. per essersi fondata sulla perizia di parte attrice, assumendone la non contestazione, pur in presenza, da un lato, di una espressa negazione, ad opera della convenuta (oggi appellante), della sua rilevanza probatoria e della bontà dei risultati dalla stessa raggiunti.
La si è costituita in questo giudizio di appello Controparte_1
resistendo alle domande dell'appellante.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** ***
L'appello è fondato e deve essere accolto, in accoglimento della censura sopra indicata alla lettera b.
In tal senso, infatti, occorre osservare, in via assorbente che pag. 5/9 - è documentale (e invero incontestato) che la parte attrice (oggi appellata)
non abbia offerto in comunicazione il contratto di conto corrente delle cui clausole (solo genericamente evocate) ha chiesto, nelle conclusioni rassegnate in primo grado, di “accertare e dichiarare la nullità e/o
l'annullabilità e comunque l'inefficacia giuridica”;
- “è certo che … nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca
in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente
corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto ― sul
presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per
addebiti non previsti in contratto ― è onerato della prova degli avvenuti
pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi (a mero titolo di
esempio tra le innumerevoli Cass. n. 35979 del 7/12/2022). «Ed è ovvio che, se
l'attore, agendo in ripetizione di indebito, deduce l'insussistenza della causa
debendi, in ordine ai pagamenti effettuati in favore della banca, per essere nulle
le clausole contenute in contratto, debba provare che quelle clausole nel contratto
ci sono davvero” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 12183 del
2025);
- coerentemente con tale premessa il giudice del merito deve ritenere onere del correntista dimostrare l'insussistenza della causa debendi, sotto specie di collocazione in contratto di clausole nulle, con l'ovvia conseguenza che, seppure è pacifica l'esistenza del contratto, il giudice deve addossare la sua mancata produzione alla parte attrice, per la
lampante considerazione che la deduzione di nullità di una determinata clausola
contrattuale richiede anzitutto di verificare se quella clausola, in contratto, così
come allegata, fosse presente oppure no” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1,
Ordinanza n. 12183 del 2025)
A fronte di quanto appena evidenziato, non essendo stato offerto in comunicazione il contratto di conto corrente (né essendone stata chiesta pag. 6/9 l'esibizione ex art 210 c.p.c.) questo giudice non può che prendere atto che la parte attrice in primo grado, oggi appellata, è venuta meno al suo onere probatorio, lasciando priva di sostegno la propria pretesa.
Sul punto preme ancora aggiungere che
- nessun rilievo può essere riconosciuto alla produzione degli estratti conto;
il relativo thema probandum, infatti, “non ha nulla a che vedere con
quello concernente l'esistenza in contratto di clausole nulle” (cfr. Corte di
Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 12183 del 2025);
- invero, la prospettazione attorea risulta viziata non soltanto sotto il profilo probatorio, ma - prima ancora - dal punto di vista assertivo;
- se è vero, infatti, che nei giudizi promossi dal “cliente” - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda, deve osservarsi che, nel caso di specie, risulta del tutto carente la specifica allegazione ed indicazione (della o) delle condizioni contrattuali illegittime in forza delle quali sarebbero state eseguite le rimesse;
- di sicuro, infatti, un tale onere non può considerarsi adempiuto in ragione delle generiche allegazioni svolte dalla Controparte_1
nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, ove, in proposito,
[...]
si legge soltanto che a. “per la gestione dei flussi finanziari inerenti la propria attività
imprenditoriale l'attrice sottoscriveva vari contratti di conto corrente con
vari istituti bancari” tra cui anche quello con la Baca Monte dei
AS (vds. pag. 1 atto di citazione dinanzi al GDP );
pag. 7/9 b. “da sempre però l'attività degli istituti bancari si è caratterizzata per la
pratica degli interessi anatocistici sul capitala debito nel conto corrente,
circostanza che comporta la capitalizzazione trimestrale (o annuale)
dell'interesse a debito” (vds. pag. 1 atto di citazione dinanzi al GDP);
c. che questa (non meglio precisata) clausola è “nulla o comunque
inefficace perché in palese contrasto con il divieto ex art. 1283 c.c.” (vds.
pag. 1 atto di citazione dinanzi al GDP ).
Nessun rilievo, ancora, può essere attribuito alla deduzione svolta dall'appellata, nella propria comparsa di costituzione in questo grado di giudizio (vds pag. 4), secondo cui “la lagnanza relativa alla mancanza di copia
del contratto di apertura di conto corrente” sarebbe “irrilevante, per il semplice
motivo per cui un contratto di conto corrente in ipotesi potrebbe non prevedere
(anzi potrebbe espressamente escludere) l'applicazione dell'anatocismo”.
L'affermazione risulta, infatti, priva di pregio per la semplice ragione che la situazione appena ipotizzata non è quella concretamente azionata in giudizio dalla che – è bene sottolinearlo Controparte_1
nuovamente- ha, al contrario, chiesto al giudice di Pace di “dichiarare la
nullità e/o l'annullabilità e comunque l'inefficacia giuridica della clausola dei
contratti di conto corrente descritti in premessa che prevedono l'anatocismo” e solo in ragione di ciò, di condannare al pagamento delle CP_2
somme richieste.
Quanto sopra assorbe ogni altra questione sollevata dalle parti e impone l'accoglimento dell'appello con la riforma della sentenza di primo grado e rigetto delle domande dispiegate da Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi cui al d.m. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'entità dell'attività difensiva dispiegata.
P.Q.M.
pag. 8/9 Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Controparte_1
Pace di Grosseto n. 242/2018, depositata in data 22.3.2018 così provvede:
ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata,
RIGETTA le domande dispiegate in primo grado della
[...]
Controparte_1
CONDANNA la parte appellata, al Controparte_1
pagamento, in favore della parte appellante, Parte_1
delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 174,00 per
[...]
esborsi ed € 2.966,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Grosseto, in data 11/12/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio Bovicelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
C.F. ), assistito e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. FACCENDI GIUSEPPE
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. VANNETTI ROBERTO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: “Voglia il Tribunale di Grosseto. in funzione di Giudice di
Appello, in totale riforma della sentenza n.242/18 del Giudice di Pace di Grosseto,
accogliere la presente impugnazione e per l'effetto dichiarare nulla la suddetta sentenza con rigetto della domanda della perché infondata in fatto ed Controparte_1
in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio.” ;
per parte appellata: “Voglia il Tribunale respingere l'appello perché infondato o comunque inammissibile o improcedibile”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del settembre 2017 la ha Controparte_1
convenuto in giudizio per sentire accogliere le Parte_1
seguenti conclusioni:
“voglia il Giudice di pace di Grosseto, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la nullità
e/o l'annullabilità e comunque l'inefficacia giuridica della clausola dei contratti di conto
corrente descritti in premessa che prevedono l'anatocismo in danno dell'attrice e in
favore delle banche convenute e per l'effetto di quanto sopra condannare le stesse
banche, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore
dell'attrice della somme di seguito specificate:
banca somma richiesta
€ 4.569,77 Parte_1
o delle altre, maggiori o minori, che risulteranno di giustizia – occorrendo anche in via
equitativa – oltre interessi dal giorno del dovuto al saldo, nei limiti di competenza del
giudice adito.
Per chiarezza espositiva, stante la brevità del citato atto di citazione, se ne riporta di seguito la premessa in fatto e diritto:
pag. 2/9 pag. 3/9 La si è costituita nel giudizio dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace, resistendo alle domande attoree.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza oggi impugnata, di cui di seguito – ancora per chiarezza espositiva – si riporta il contenuto motivazionale:
Avverso tale provvedimento la ha Parte_1
promosso gravame per le seguenti deducendo:
pag. 4/9 - la nullità della sentenza per “violazione del principio del contraddittorio sancito dagli artt. 102 e 321 c.p.c.” per non avere il giudice di prime cure,
una volta esaurita la fase istruttoria, invitato le parti a discutere la causa ovvero a depositare note finali;
- l'erroneità della stessa a. per non avere tenuto conto che il conto corrente posto a fondamento della pretesa attorea non era esaurito, ragione che avrebbe dovuto determinare l'inammissibilità della domanda di ripetizione;
b. per aver “valutato sussistere la clausola di previsione della
capitalizzazione degli interessi passivi, pur in assenza del contratto, alla
produzione del quale era tenuta” la parte attrice (cfr. pag. 5 atto di appello);
c. per essersi fondata sulla perizia di parte attrice, assumendone la non contestazione, pur in presenza, da un lato, di una espressa negazione, ad opera della convenuta (oggi appellante), della sua rilevanza probatoria e della bontà dei risultati dalla stessa raggiunti.
La si è costituita in questo giudizio di appello Controparte_1
resistendo alle domande dell'appellante.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** ***
L'appello è fondato e deve essere accolto, in accoglimento della censura sopra indicata alla lettera b.
In tal senso, infatti, occorre osservare, in via assorbente che pag. 5/9 - è documentale (e invero incontestato) che la parte attrice (oggi appellata)
non abbia offerto in comunicazione il contratto di conto corrente delle cui clausole (solo genericamente evocate) ha chiesto, nelle conclusioni rassegnate in primo grado, di “accertare e dichiarare la nullità e/o
l'annullabilità e comunque l'inefficacia giuridica”;
- “è certo che … nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca
in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente
corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto ― sul
presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per
addebiti non previsti in contratto ― è onerato della prova degli avvenuti
pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi (a mero titolo di
esempio tra le innumerevoli Cass. n. 35979 del 7/12/2022). «Ed è ovvio che, se
l'attore, agendo in ripetizione di indebito, deduce l'insussistenza della causa
debendi, in ordine ai pagamenti effettuati in favore della banca, per essere nulle
le clausole contenute in contratto, debba provare che quelle clausole nel contratto
ci sono davvero” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 12183 del
2025);
- coerentemente con tale premessa il giudice del merito deve ritenere onere del correntista dimostrare l'insussistenza della causa debendi, sotto specie di collocazione in contratto di clausole nulle, con l'ovvia conseguenza che, seppure è pacifica l'esistenza del contratto, il giudice deve addossare la sua mancata produzione alla parte attrice, per la
lampante considerazione che la deduzione di nullità di una determinata clausola
contrattuale richiede anzitutto di verificare se quella clausola, in contratto, così
come allegata, fosse presente oppure no” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1,
Ordinanza n. 12183 del 2025)
A fronte di quanto appena evidenziato, non essendo stato offerto in comunicazione il contratto di conto corrente (né essendone stata chiesta pag. 6/9 l'esibizione ex art 210 c.p.c.) questo giudice non può che prendere atto che la parte attrice in primo grado, oggi appellata, è venuta meno al suo onere probatorio, lasciando priva di sostegno la propria pretesa.
Sul punto preme ancora aggiungere che
- nessun rilievo può essere riconosciuto alla produzione degli estratti conto;
il relativo thema probandum, infatti, “non ha nulla a che vedere con
quello concernente l'esistenza in contratto di clausole nulle” (cfr. Corte di
Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 12183 del 2025);
- invero, la prospettazione attorea risulta viziata non soltanto sotto il profilo probatorio, ma - prima ancora - dal punto di vista assertivo;
- se è vero, infatti, che nei giudizi promossi dal “cliente” - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda, deve osservarsi che, nel caso di specie, risulta del tutto carente la specifica allegazione ed indicazione (della o) delle condizioni contrattuali illegittime in forza delle quali sarebbero state eseguite le rimesse;
- di sicuro, infatti, un tale onere non può considerarsi adempiuto in ragione delle generiche allegazioni svolte dalla Controparte_1
nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, ove, in proposito,
[...]
si legge soltanto che a. “per la gestione dei flussi finanziari inerenti la propria attività
imprenditoriale l'attrice sottoscriveva vari contratti di conto corrente con
vari istituti bancari” tra cui anche quello con la Baca Monte dei
AS (vds. pag. 1 atto di citazione dinanzi al GDP );
pag. 7/9 b. “da sempre però l'attività degli istituti bancari si è caratterizzata per la
pratica degli interessi anatocistici sul capitala debito nel conto corrente,
circostanza che comporta la capitalizzazione trimestrale (o annuale)
dell'interesse a debito” (vds. pag. 1 atto di citazione dinanzi al GDP);
c. che questa (non meglio precisata) clausola è “nulla o comunque
inefficace perché in palese contrasto con il divieto ex art. 1283 c.c.” (vds.
pag. 1 atto di citazione dinanzi al GDP ).
Nessun rilievo, ancora, può essere attribuito alla deduzione svolta dall'appellata, nella propria comparsa di costituzione in questo grado di giudizio (vds pag. 4), secondo cui “la lagnanza relativa alla mancanza di copia
del contratto di apertura di conto corrente” sarebbe “irrilevante, per il semplice
motivo per cui un contratto di conto corrente in ipotesi potrebbe non prevedere
(anzi potrebbe espressamente escludere) l'applicazione dell'anatocismo”.
L'affermazione risulta, infatti, priva di pregio per la semplice ragione che la situazione appena ipotizzata non è quella concretamente azionata in giudizio dalla che – è bene sottolinearlo Controparte_1
nuovamente- ha, al contrario, chiesto al giudice di Pace di “dichiarare la
nullità e/o l'annullabilità e comunque l'inefficacia giuridica della clausola dei
contratti di conto corrente descritti in premessa che prevedono l'anatocismo” e solo in ragione di ciò, di condannare al pagamento delle CP_2
somme richieste.
Quanto sopra assorbe ogni altra questione sollevata dalle parti e impone l'accoglimento dell'appello con la riforma della sentenza di primo grado e rigetto delle domande dispiegate da Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi cui al d.m. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'entità dell'attività difensiva dispiegata.
P.Q.M.
pag. 8/9 Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Controparte_1
Pace di Grosseto n. 242/2018, depositata in data 22.3.2018 così provvede:
ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata,
RIGETTA le domande dispiegate in primo grado della
[...]
Controparte_1
CONDANNA la parte appellata, al Controparte_1
pagamento, in favore della parte appellante, Parte_1
delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 174,00 per
[...]
esborsi ed € 2.966,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Grosseto, in data 11/12/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
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