Articolo 6 della Legge 10 dicembre 1957, n. 1188
Articolo 5Articolo 7
Versione
3 gennaio 1958
Art. 6.
L'Istituto e' retto da un presidente assistito da un Consiglio dei professori e da un Consiglio di amministrazione.
Il presidente dell'Istituto partecipa alle adunanze della Facolta' di scienze fisiche, matematiche e naturali della Universita' di Roma e interviene alle sedute del Senato accademico della stessa Universita' soltanto per quanto concerne i rapporti tra Universita' e Istituto.
Entrata in vigore il 3 gennaio 1958