TRIB
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/09/2025, n. 12174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12174 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 50033 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, Parte_1
avv. Raffaela Fasano
E
CP_1
Avv.ti Paolo Maselli, Luca Valentinotti e Paola Nazzaro
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Per_ La ricorrente deduceva che dalla relazione con il resistente era nata la figlia in data 28.1.2011, che la coppia inizalmente aveva vissuto in Kenia (luogo di origine della e poi era rientrata in Italia, che il Pt_1 resistente aveva assunto nei suoi riguardi le condotte di sopraffazione meglio indicate nel ricorso, che le parti si erano, poi, trasferite in Italia, inizialmente in Sicilia, a Marsala, dove lei attualmente ancora viveva, mentre il resistente con la figlia dall'ottobre 2022 erano venuti a vivere a Roma (vista la disciplina sportiva del tennis praticata dalla minore a livelli agonistici), che lei non aveva contatti con la figlia da allora, i quali erano ostacolati dal padre, e chiedeva di potersi determinare il ripristino di regolari rapporti madre-figlia.
Si costituiva il contestando le condotte addebitategli dalla deducendo che la stessa si era CP_1 Pt_1 sempre sottratta alle sue responsabilità genitoriali, anzi perpetrando anche condotte violente nei riguardi della minore, e chiedeva di assumere i provvedimenti più opportuni a tutela della figlia minore.
Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. in data 20.6.2025 veniva statuito quanto segue: “…
esaminati gli atti;
visti gli artt. 473bis.21 e 22 c.p.c.; Per viste le richieste delle parti con riferimento all'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della figlia minore nata il [...]; sentite le parti e le rispettive difese, nonché la figlia minore all'udienza del 29.5.2025, la quale dichiarava quanto segue: “Io vivo a
Roma , mamma a Marsala, in Sicilia, l'ho rivista ora dopo due anni, a volte mi chiama ma mi fa innervosire, se dico qualcosa che a lei non sta bene mi chiude il telefono in faccia e questo comportamento non mi piace, ci sentiamo quando mi chiama lei, una volta o due al mese, io non la chiamo mai, non mi va, non sento la necessità, ma mi sto però rendendo conto che è giusto che io abbia il contatto con mia madre, visto che ho 14 anni, piano piano potremmo riavvicinarci, ma lei dovrebbe comportarsi bene nei miei confronti. AP sta a casa quando io pure sono a casa, mi accompagna ai tornei, lui è pensionato, ha tempo libero, anche se a volte vado con la Federazione. Studio all'Archimede, liceo scientifico sportivo, faccio istruzione parentale, studio a casa e faccio gli esami alla fine dell'anno, ho solo una prof. di matematica che mi aiuta, ora devo dare gli esami per andare in secondo liceo. Se mamma non mi attaccasse il telefono, mi piacerebbe sentirla al telefono spesso o anche videochiamarla, e magari poi anche incontrarci.”; rilevato che nelle note depositate successivamente ed autorizzate le parti chiedevano l'assunzione in decisone della causa, così rinunciando alle prove orali richieste;
vista la relazione dei Servizi Sociali del 17.2.2025 sia del Comune di Roma che di Marsala, in atti, che davano atto delle dichiarazioni rese dalle parti, emergendo che la famiglia aveva vissuto in varie parti d'Italia, per un periodo in Kenia, poi a Marsala, dove ancora risiede la ricorrente e, nel 2022, solo il padre e la figlia a Roma, città dove si trasferivano per consentire alla ragazza di poter svolgere l'attività tennistica agonistica in accordo tra i genitori (la ricorrente riferiva che la situazione familiare procedeva senza CP_ particolari difficoltà fino all'agosto 2023, quando la stessa denunciava il per le minacce ricevute e quando i rapporti con la figlia iniziavano ad allentarsi per poi interrompersi del tutto:
); rilevato che allo stato i rapporti madre-figlia sembrano essere ripresi, con un maggiore apertura della ragazza nei confronti della madre, come dalla stessa dichiarato;
viste le conclusioni delle parti: Persona_ la “
1. L'affidamento della figlia minore è condiviso tra i genitori che eserciteranno congiuntamente la Pt_1 responsabilità genitoriale adottando le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'educazione, all'istruzione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturali e delle aspirazioni della minore, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata disgiuntamente;
Per
2. anche in virtù degli impegni sportivi agonistici della minore, la figlia rimarrà presso l'abitazione del padre CP_1 quale genitore collocatario della stessa, la cui residenza rimarrà fissata in Roma, Via Giuseppe Reina n. 52. Il padre si impegna a concordare con la madre ogni eventuale cambio di residenza;
Parte_1
3. il regime di frequentazione madre-figlia, compatibilmente con le esigenze di studio e delle attività sportive della minore, sarà garantito e disciplinato come segue:
- la Sig.ra otrà in qualunque momento effettuare e ricevere liberamente telefonate, videochiamate e inoltrare e ricevere Pt_1 Per messaggi sul telefono cellulare privato della figlia , tutte le volte che ne avrà desiderio;
Per
- la madre si riserva di vedere la figlia , compatibilmente con gli impegni di studio e sportivi della stessa, per almeno due fine settimana al mese dal venerdì al lunedì mattina successivo, sia a Roma che a Marsala o in qualunque altro luogo ove le stesse CP_ decidano di trascorrere del tempo insieme, previa comunicazione al Sig. da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell'incontro programmato;
- Vacanze natalizie: la minore trascorrerà ad anni alterni il Natale dal giorno 23 dicembre sino al 30 dicembre con un genitore ed il
Capodanno dal 31 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro, anche in base alle esigenze personali e sportive della minore.
- Festività pasquali: (dal giorno di vacanza scolastica alla sera del Lunedì dell'Angelo) le stesse verranno trascorse con il padre e la madre ad anni alterni anche in base alle esigenze della minore. Per
- Vacanze estive: la madre trascorrerà almeno una settimana consecutiva con la figlia nel corso dei mesi di luglio o agosto da CP_ concordare con il Sig. entro il 31 maggio precedente, tenuto conto degli impegni sportivi della minore.
4. La madre, corrisponderà al Sig. entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia, la CP_1 somma di euro 100,00 mensili con aggiornamento ISTAT annuale, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo con le modalità che verranno concertate con lo stesso. Le spese straordinarie, così come stabilite nel Protocollo del NA di CP_ Roma, verranno suddivise quanto al 70% a carico del sig. e per il restante 30%, a carico della sig.ra Pt_1 5. Le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio per sé e per la figlia.”; CP_ il : “1) prevedere che, fermo l'affidamento condiviso ai genitori, la minore Persona_
rimanga collocata presso l'abitazione del padre sig. CP_1
quale genitore collocatario della stessa, la cui residenza rimarrà
[...] fissata in Roma, Via Giuseppe Reina n. 56;
2) prevedere che la frequentazione madre-figlia avvenga sempre nel Per rispetto della volontà di e compatibilmente con le esigenze di studio
e le attività sportive della minore, e sia regolamentata come segue:
- la Sig.ra otrà effettuare e ricevere liberamente telefonate, Pt_1 videochiamate e inoltrare e ricevere messaggi sul telefono cellulare privato Per della figlia;
- la sig.ra otrà incontrare la figlia per un fine settimana al mese, Pt_1 dal sabato mattina alla domenica sera, con eventuale pernotto sempre nel Per rispetto della volontà di , sia a Roma che a Marsala o in qualunque altro luogo ove le stesse decidano di trascorrere del tempo insieme. Ciò CP_ avverrà previa comunicazione al Sig. da effettuarsi almeno 15 giorni prima dell'incontro programmato e la programmazione del week end madre-figlia dovrà avvenire compatibilmente con gli impegni sportivi Per di;
- Vacanze natalizie: la minore trascorrerà ad anni alterni il Natale dal giorno 23 dicembre sino al 30 dicembre con un genitore ed il Capodanno dal 31 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro, anche in base alle esigenze personali e sportive della minore;
- Vacanze estive: la madre trascorrerà una settimana consecutiva con la Per CP_ figlia a Marsala nel mese di agosto da concordare con il Sig. entro il 31 maggio precedente, tenuto conto degli impegni sportivi della minore;
3) prevedere che la madre versi al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia, la somma di Euro 500,00 mensili con aggiornamento ISTAT annuale. Le spese verranno suddivise al 50% tra i genitori e regolamentate come da Protocollo del NA di
Roma.”; ritenuto che nulla osti alla determinazione dell'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori ed al suo collocamento presso il padre (come anche richiesto dalle parti), genitore con il quale la ragazza vive da anni e la cui figura genitoriale, da quanto valutato dai Servizi Sociali, non è emersa come inidonea, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione e con diritto di visita per la madre come segue, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della minore: n. 2 finesettimana al mese con preavviso dalla madre al padre 15 giorni prima, nel luogo prescelto dalle parti su accordo tra loro (Roma o Marsala oppure dove la figlia dovesse essere collocata per eventuali impegni sportivi) dal venerdì alla domenica sera;
dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, n. 3 giorni durante le vacanze pasquali così da comprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua o di Pasquetta;
n. 15 giorni l'estate (stesso periodo spetterà al padre) da concordare tra le parti entro il 30.5. di ciascun anno (per quest'anno entro il 5.7.2025); rilevato, poi, quanto all'aspetto economico, di dover determinare a decorrere dal giugno 2025 un assegno di mantenimento a carico della ricorrente per la figlia pari ad euro 200,00 mensili, oltre Istat, oltre al 30% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo NA (la somma mensile dovrà essere versata dalla ricorrente al resistente entro il g. 5 di ogni mese), considerati i tempi di frequentazione madre-figlia, le spese da affrontare da parte della er poterla frequentare quando Pt_1 deve spostarsi da Marsala, nonché valutate le rispettive posizioni economiche delle parti (la nsegna inglese in varie scuole Pt_1 CP_ per un totale pari a circa euro 11.000,00 lordi annui, come da contratti e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti;
il è pensionato con un reddito complessivo pari ad euro 22.147,00 annui, come da CU e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti),
P.Q.M.
-dispone in via provvisoria quanto segue: dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori ed il suo collocamento presso il padre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione e con diritto di visita per la madre come indicato in parte motiva;
determina a decorrere dal giugno 2025 un assegno di mantenimento a carico della er la figlia pari ad euro 200,00 mensili, Pt_1 oltre Istat, oltre al 30% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo NA (la somma mensile dovrà essere versata dalla ricorrente al resistente entro il g. 5 di ogni mese); riserva la decisione al Collegio.”. Ritiene questo Collegio che possano essere confermate le disposizioni come vigenti, valutato l'interesse della figlia minore.
Le spese di lite, stante la natura della causa e la parziale reciporca soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio così provvede:
dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori ed il suo collocamento presso il padre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione e con diritto di visita per la madre come indicato in parte motiva;
conferma l'assegno di mantenimento a carico della er la figlia come vigente, pari ad euro 200,00 Pt_1 mensili, oltre Istat fin qui matirato e per il futuro, oltre al 30% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo NA (la somma mensile dovrà essere versata dalla ricorrente al resistente entro il g. 5 di ogni mese);
spese di lite compensate.
Si comunichi.
Roma 15.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, Parte_1
avv. Raffaela Fasano
E
CP_1
Avv.ti Paolo Maselli, Luca Valentinotti e Paola Nazzaro
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Per_ La ricorrente deduceva che dalla relazione con il resistente era nata la figlia in data 28.1.2011, che la coppia inizalmente aveva vissuto in Kenia (luogo di origine della e poi era rientrata in Italia, che il Pt_1 resistente aveva assunto nei suoi riguardi le condotte di sopraffazione meglio indicate nel ricorso, che le parti si erano, poi, trasferite in Italia, inizialmente in Sicilia, a Marsala, dove lei attualmente ancora viveva, mentre il resistente con la figlia dall'ottobre 2022 erano venuti a vivere a Roma (vista la disciplina sportiva del tennis praticata dalla minore a livelli agonistici), che lei non aveva contatti con la figlia da allora, i quali erano ostacolati dal padre, e chiedeva di potersi determinare il ripristino di regolari rapporti madre-figlia.
Si costituiva il contestando le condotte addebitategli dalla deducendo che la stessa si era CP_1 Pt_1 sempre sottratta alle sue responsabilità genitoriali, anzi perpetrando anche condotte violente nei riguardi della minore, e chiedeva di assumere i provvedimenti più opportuni a tutela della figlia minore.
Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. in data 20.6.2025 veniva statuito quanto segue: “…
esaminati gli atti;
visti gli artt. 473bis.21 e 22 c.p.c.; Per viste le richieste delle parti con riferimento all'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della figlia minore nata il [...]; sentite le parti e le rispettive difese, nonché la figlia minore all'udienza del 29.5.2025, la quale dichiarava quanto segue: “Io vivo a
Roma , mamma a Marsala, in Sicilia, l'ho rivista ora dopo due anni, a volte mi chiama ma mi fa innervosire, se dico qualcosa che a lei non sta bene mi chiude il telefono in faccia e questo comportamento non mi piace, ci sentiamo quando mi chiama lei, una volta o due al mese, io non la chiamo mai, non mi va, non sento la necessità, ma mi sto però rendendo conto che è giusto che io abbia il contatto con mia madre, visto che ho 14 anni, piano piano potremmo riavvicinarci, ma lei dovrebbe comportarsi bene nei miei confronti. AP sta a casa quando io pure sono a casa, mi accompagna ai tornei, lui è pensionato, ha tempo libero, anche se a volte vado con la Federazione. Studio all'Archimede, liceo scientifico sportivo, faccio istruzione parentale, studio a casa e faccio gli esami alla fine dell'anno, ho solo una prof. di matematica che mi aiuta, ora devo dare gli esami per andare in secondo liceo. Se mamma non mi attaccasse il telefono, mi piacerebbe sentirla al telefono spesso o anche videochiamarla, e magari poi anche incontrarci.”; rilevato che nelle note depositate successivamente ed autorizzate le parti chiedevano l'assunzione in decisone della causa, così rinunciando alle prove orali richieste;
vista la relazione dei Servizi Sociali del 17.2.2025 sia del Comune di Roma che di Marsala, in atti, che davano atto delle dichiarazioni rese dalle parti, emergendo che la famiglia aveva vissuto in varie parti d'Italia, per un periodo in Kenia, poi a Marsala, dove ancora risiede la ricorrente e, nel 2022, solo il padre e la figlia a Roma, città dove si trasferivano per consentire alla ragazza di poter svolgere l'attività tennistica agonistica in accordo tra i genitori (la ricorrente riferiva che la situazione familiare procedeva senza CP_ particolari difficoltà fino all'agosto 2023, quando la stessa denunciava il per le minacce ricevute e quando i rapporti con la figlia iniziavano ad allentarsi per poi interrompersi del tutto:
); rilevato che allo stato i rapporti madre-figlia sembrano essere ripresi, con un maggiore apertura della ragazza nei confronti della madre, come dalla stessa dichiarato;
viste le conclusioni delle parti: Persona_ la “
1. L'affidamento della figlia minore è condiviso tra i genitori che eserciteranno congiuntamente la Pt_1 responsabilità genitoriale adottando le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'educazione, all'istruzione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturali e delle aspirazioni della minore, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata disgiuntamente;
Per
2. anche in virtù degli impegni sportivi agonistici della minore, la figlia rimarrà presso l'abitazione del padre CP_1 quale genitore collocatario della stessa, la cui residenza rimarrà fissata in Roma, Via Giuseppe Reina n. 52. Il padre si impegna a concordare con la madre ogni eventuale cambio di residenza;
Parte_1
3. il regime di frequentazione madre-figlia, compatibilmente con le esigenze di studio e delle attività sportive della minore, sarà garantito e disciplinato come segue:
- la Sig.ra otrà in qualunque momento effettuare e ricevere liberamente telefonate, videochiamate e inoltrare e ricevere Pt_1 Per messaggi sul telefono cellulare privato della figlia , tutte le volte che ne avrà desiderio;
Per
- la madre si riserva di vedere la figlia , compatibilmente con gli impegni di studio e sportivi della stessa, per almeno due fine settimana al mese dal venerdì al lunedì mattina successivo, sia a Roma che a Marsala o in qualunque altro luogo ove le stesse CP_ decidano di trascorrere del tempo insieme, previa comunicazione al Sig. da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell'incontro programmato;
- Vacanze natalizie: la minore trascorrerà ad anni alterni il Natale dal giorno 23 dicembre sino al 30 dicembre con un genitore ed il
Capodanno dal 31 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro, anche in base alle esigenze personali e sportive della minore.
- Festività pasquali: (dal giorno di vacanza scolastica alla sera del Lunedì dell'Angelo) le stesse verranno trascorse con il padre e la madre ad anni alterni anche in base alle esigenze della minore. Per
- Vacanze estive: la madre trascorrerà almeno una settimana consecutiva con la figlia nel corso dei mesi di luglio o agosto da CP_ concordare con il Sig. entro il 31 maggio precedente, tenuto conto degli impegni sportivi della minore.
4. La madre, corrisponderà al Sig. entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia, la CP_1 somma di euro 100,00 mensili con aggiornamento ISTAT annuale, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo con le modalità che verranno concertate con lo stesso. Le spese straordinarie, così come stabilite nel Protocollo del NA di CP_ Roma, verranno suddivise quanto al 70% a carico del sig. e per il restante 30%, a carico della sig.ra Pt_1 5. Le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio per sé e per la figlia.”; CP_ il : “1) prevedere che, fermo l'affidamento condiviso ai genitori, la minore Persona_
rimanga collocata presso l'abitazione del padre sig. CP_1
quale genitore collocatario della stessa, la cui residenza rimarrà
[...] fissata in Roma, Via Giuseppe Reina n. 56;
2) prevedere che la frequentazione madre-figlia avvenga sempre nel Per rispetto della volontà di e compatibilmente con le esigenze di studio
e le attività sportive della minore, e sia regolamentata come segue:
- la Sig.ra otrà effettuare e ricevere liberamente telefonate, Pt_1 videochiamate e inoltrare e ricevere messaggi sul telefono cellulare privato Per della figlia;
- la sig.ra otrà incontrare la figlia per un fine settimana al mese, Pt_1 dal sabato mattina alla domenica sera, con eventuale pernotto sempre nel Per rispetto della volontà di , sia a Roma che a Marsala o in qualunque altro luogo ove le stesse decidano di trascorrere del tempo insieme. Ciò CP_ avverrà previa comunicazione al Sig. da effettuarsi almeno 15 giorni prima dell'incontro programmato e la programmazione del week end madre-figlia dovrà avvenire compatibilmente con gli impegni sportivi Per di;
- Vacanze natalizie: la minore trascorrerà ad anni alterni il Natale dal giorno 23 dicembre sino al 30 dicembre con un genitore ed il Capodanno dal 31 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro, anche in base alle esigenze personali e sportive della minore;
- Vacanze estive: la madre trascorrerà una settimana consecutiva con la Per CP_ figlia a Marsala nel mese di agosto da concordare con il Sig. entro il 31 maggio precedente, tenuto conto degli impegni sportivi della minore;
3) prevedere che la madre versi al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia, la somma di Euro 500,00 mensili con aggiornamento ISTAT annuale. Le spese verranno suddivise al 50% tra i genitori e regolamentate come da Protocollo del NA di
Roma.”; ritenuto che nulla osti alla determinazione dell'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori ed al suo collocamento presso il padre (come anche richiesto dalle parti), genitore con il quale la ragazza vive da anni e la cui figura genitoriale, da quanto valutato dai Servizi Sociali, non è emersa come inidonea, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione e con diritto di visita per la madre come segue, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della minore: n. 2 finesettimana al mese con preavviso dalla madre al padre 15 giorni prima, nel luogo prescelto dalle parti su accordo tra loro (Roma o Marsala oppure dove la figlia dovesse essere collocata per eventuali impegni sportivi) dal venerdì alla domenica sera;
dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, n. 3 giorni durante le vacanze pasquali così da comprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua o di Pasquetta;
n. 15 giorni l'estate (stesso periodo spetterà al padre) da concordare tra le parti entro il 30.5. di ciascun anno (per quest'anno entro il 5.7.2025); rilevato, poi, quanto all'aspetto economico, di dover determinare a decorrere dal giugno 2025 un assegno di mantenimento a carico della ricorrente per la figlia pari ad euro 200,00 mensili, oltre Istat, oltre al 30% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo NA (la somma mensile dovrà essere versata dalla ricorrente al resistente entro il g. 5 di ogni mese), considerati i tempi di frequentazione madre-figlia, le spese da affrontare da parte della er poterla frequentare quando Pt_1 deve spostarsi da Marsala, nonché valutate le rispettive posizioni economiche delle parti (la nsegna inglese in varie scuole Pt_1 CP_ per un totale pari a circa euro 11.000,00 lordi annui, come da contratti e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti;
il è pensionato con un reddito complessivo pari ad euro 22.147,00 annui, come da CU e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti),
P.Q.M.
-dispone in via provvisoria quanto segue: dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori ed il suo collocamento presso il padre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione e con diritto di visita per la madre come indicato in parte motiva;
determina a decorrere dal giugno 2025 un assegno di mantenimento a carico della er la figlia pari ad euro 200,00 mensili, Pt_1 oltre Istat, oltre al 30% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo NA (la somma mensile dovrà essere versata dalla ricorrente al resistente entro il g. 5 di ogni mese); riserva la decisione al Collegio.”. Ritiene questo Collegio che possano essere confermate le disposizioni come vigenti, valutato l'interesse della figlia minore.
Le spese di lite, stante la natura della causa e la parziale reciporca soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio così provvede:
dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori ed il suo collocamento presso il padre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione e con diritto di visita per la madre come indicato in parte motiva;
conferma l'assegno di mantenimento a carico della er la figlia come vigente, pari ad euro 200,00 Pt_1 mensili, oltre Istat fin qui matirato e per il futuro, oltre al 30% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo NA (la somma mensile dovrà essere versata dalla ricorrente al resistente entro il g. 5 di ogni mese);
spese di lite compensate.
Si comunichi.
Roma 15.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi