Articolo 42 della Legge 12 febbraio 1968, n. 132
Articolo 41Articolo 43
Versione
27 marzo 1968
Art. 42. Principi direttivi per lo stato giuridico del personale

Le norme delegate di cui all'articolo 40 concernenti l'assunzione e lo stato giuridico del personale dipendente degli enti ospedalieri dovranno stabilire la disciplina fondamentale del rapporto di impiego, ispirandosi ai seguenti principi:
1) che le assunzioni devono aver luogo esclusivamente per pubblico concorso nel limite delle piante organiche; deroghe alle assunzioni per pubblico concorso possono essere consentite solo per speciali categorie del personale esecutivo. Resta la facolta' dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri di stipulare convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di particolari servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate;
2) che lo stato giuridico e le attribuzioni siano regolati con criteri di uniformita' e in conformita' dei principi delle leggi vigenti che regolano il rapporto di pubblico impiego; ad esse dovra' adeguarsi il regolamento del personale di ciascun ente ospedaliero.
In ogni caso dovranno essere riconosciute le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale gia' in servizio.
Entrata in vigore il 27 marzo 1968
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