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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 326/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LI Sezione 12, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
CC AN, RE
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8417/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 1 - Sede Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Vico Equense - X 80069 Vico Equense NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90009154 24 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19093/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente impugnava l'Intimazione di Pagamento n. 071 2025 90009154
24/000 notificata, a mezzo raccomandata, il 28/02/2025 per assunto mancato pagamento dei tributi recati dai seguenti atti:
1. Cartella n. 07120190035460285000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli –
Ufficio territoriale di Casoria, notificata il 3.05.2022 e relativa al presunto omesso versamento delle imposte rinvenienti dalla dichiarazione dei redditi anno 2014;
2. Cartella n. 07120200071820541000, emessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle
Dogane di Bari e presuntivamente notificata in data 13.06.2022;
3. Cartella n. 07120220112658120000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli –
Ufficio territoriale di Casoria, presuntivamente notificata il 10.06.2023 e relativa al presunto omesso versamento delle imposte rinvenienti dalla dichiarazione dei redditi anno 2018;
4. Cartella n. 07120230003649260000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli –
Ufficio territoriale di Casoria, presuntivamente notificata il 13/05/2023 e relativa al presunto omesso versamento dell'Addizionale Comunale, Dichiarazione dei Redditi 2020 per l'anno di imposta 2019;
5. Cartella n. 07120230026855992000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli –
Ufficio territoriale di Casoria, presuntivamente notificata il 9.08.2023 e relativa al presunto omesso versamento delle imposte rinvenienti dalla dichiarazione dei redditi anno 2017;
6. Cartella n. 07120230050289568000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli presuntivamente notificata in data 20.06.2023 e relativa al presunto omesso versamento delle Imposte sul
Reddito – Francia anno 2011;
7. Avviso di Accertamento Ente n. 3660, emesso dal Comune di Vico Equense – Ufficio Tributi presuntivamente notificato il 4.07.2022 e relativo al presunto omesso TARI anno 2018.
Deduceva che quanto alla cartella di pagamento n. 07120190035460285000, la stessa era stata già oggetto di impugnazione da parte della contribuente e che il giudizio si era concluso favorevolmente alla stessa, con la sentenza n. 2398/2023, emessa dalla Sez. 6 di questa Corte di Giustizia depositata il 21.02.2023 e passata in giudicato.
Inoltre quanto alle altre cartelle di pagamento prodromiche (di cui ai punti da 2 a 6 innanzi indicate) ed all'Avviso di Accertamento di cui al punto 7 insisteva nell'omessa notifica con conseguente decadenza e/o prescrizione della pretesa creditoria.
Concludeva pertanto nei seguenti termini “disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;
disporre l'annullamento dell'Intimazione di pagamento de quo, con conseguente declaratoria di decadenza e/o prescrizione del credito erariale, il tutto con vittoria di spese, diritti, onorari, oltre I.V.A. e C.N.A., come per Legge ai sensi dell'art. 15 ex D. Lgs. 546/92, art. 92 e seguenti ex c.p.c., nonché in base a quanto previsto dal D.Lgs. 156/2015 ed ex L. 69/2009 da riconoscere al difensore quale distrattario nonché anticipatario”.
Si costituiva l'DE eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, deduceva la regolare notifica delle cartelle nn. 07120190035460285000, 07120200071820541000, 07120220112658120000, 07120230003649260000,
07120230026855992000, 07120230050289568000, sottese alla impugnata intimazione di pagamento n.
07120259000915424000, e contestava che fosse maturata la prescrizione anche alla luce della sospensione introdotta dalla disciplina emergenziale da Covid-19.
Si costituiva altresì la DP1 LI deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per essere legittimata l'DE e in ogni caso chiedendo il rigetto del ricorso.
Quanto all'avviso di accertamento deduceva che, trattandosi di imposte autoliquidate e dichiarate dalla stessa contribuente nella dichiarazione dei redditi ma poi non versate, risultava infondata l'eccezione circa la mancata notifica di precedenti atti presupposti in quanto, per quanto detto, i ruoli contenuti nelle succitate cartelle scaturiscono da controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73 e nel caso specifico non sussisteva alcun obbligo di effettuare la comunicazione preventiva al Contribuente, ai sensi dell'art. 6 comma
5 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000).
Si costituiva altresì il Comune di Vico Equense deducendo che, quanto alla TARI 2018, l'avviso di accertamento esecutivo n. 3660 era stato notificato in data 04/07/2022 e quindi entro i termini decadenziali e pertanto concludeva per il rigetto del ricorso.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione depositata, il Collegio decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, senz'altro ammissibile perché proposto nel termine di legge dalla notifica dell'intimazione di pagamento, nel merito è solo parzialmente fondato e meritevole di accoglimento.
Va in limine rilevato che la Cassazione con la recente sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, dopo avere ribadito che l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione (in base all'art. 50, comma 2,
DPR 602/73) è un atto riconducibile agli atti tipizzati impugnabili in via autonoma davanti al giudice tributario
(di cui all'art. 19 D.Lgs 546/92), ha chiarito che la parte che intenda far valere la prescrizione ha l'onere di impugnare il predetto atto tempestivamente a pena di inammissibilità.
Il Collegio, pur non ignorando il precedente di segno contrario della stessa Corte (Cass. 17 giugno 2024 n.
16473), ritiene di prestare adesione all'orientamento da ultimo espresso nella sentenza n. 6436/2025, che si pone in linea di continuità con il pressocché costante orientamento della Cassazione a cui la sezione si
è da sempre conformata, condividendone appieno le ragioni. Ciò premesso, osserva allora il Collegio come, quanto alla cartella n. 07120190035460285000, che risulta essere stata annullata giusta sentenza del 21-2-23 n. 2398, il ricorso deve essere accolto atteso che l'ADER non poteva procedere a notificare l'intimazione di pagamento, tra l'altro, sulla scorta della stessa, trattandosi di cartella annullata in sede giudiziale con sentenza passata in giudicato.
Per quanto concerne gli altri atti sottesi all'intimazione di pagamento, l'Agenzia delle Entrate DP2 Napoli nel costituirsi in giudizio ha provato la regolare notifica delle cartelle di pagamento prodromiche, segnatamente:
- n. 07120200071820541000, a mezzo ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 139 cpc (temporanea assenza) e non dell'art. 140 cpc come dedotto dalla parte in sede di memorie illustrative, nel rispetto delle forme previste per il caso di assenza temporanea, essendovi prova dell'affissione presso la casa comunale e di invio della raccomandata informativa inviata l'1-6-2022, giunta all'indirizzo del destinatario il 7-6-2022
e poi restituita al mittente per compiuta giacenza;
- nn. 07120220112658120000 (un primo tentativo di notifica direttamente a mezzo posta ed un successivo tentativo a mezzo ufficiale giudiziario in corso del quale si rilevava che il destinatario era sconosciuto al portiere dello stabile e si procedeva al deposito presso la casa comunale) , 07120230003649260000
(tentativo di notifica a mezzo ufficiale giudiziario in corso del quale si rilevava che il destinatario era sconosciuto al portiere dello stabile e si procedeva al deposito presso la casa comunale),
07120230026855992000 (dopo un primo tentativo di notifica direttamente a mezzo posta si procedeva alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario nel rispetto delle forme previste per l'irreperibilità);
- n. 07120230050289568000 notificata regolarmente avvalendosi direttamente del servizio postale.
Quanto all'avviso di accertamento, poi, il Comune di Vico ne ha a sua volta provato la regolare notifica in data 4-7-2022.
Atteso che la parte con il presente ricorso non ha inteso far valere vizi propri dell'intimazione di pagamento, avendo sollevato esclusivamente contestazioni relative al merito della pretesa che, per quanto detto, la stessa aveva l'onere di far valere impugnando gli atti prodromici nei termini di legge, il ricorso va in parte qua in conclusione rigettato.
Va altresì osservato come neppure è maturata la prescrizione successiva, da valutare assumendo quale dies a quo la data di notifica delle predette cartelle ed avviso di accertamento esecutivo, atteso che le notifiche più risalenti sono avvenute nel corso del 2022 e che l'intimazione di pagamento veniva notificata nel 2025.
L'accoglimento parziale giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente nei limiti di cui in motivazione. Compensa le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LI Sezione 12, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
CC AN, RE
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8417/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 1 - Sede Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Vico Equense - X 80069 Vico Equense NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90009154 24 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19093/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente impugnava l'Intimazione di Pagamento n. 071 2025 90009154
24/000 notificata, a mezzo raccomandata, il 28/02/2025 per assunto mancato pagamento dei tributi recati dai seguenti atti:
1. Cartella n. 07120190035460285000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli –
Ufficio territoriale di Casoria, notificata il 3.05.2022 e relativa al presunto omesso versamento delle imposte rinvenienti dalla dichiarazione dei redditi anno 2014;
2. Cartella n. 07120200071820541000, emessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle
Dogane di Bari e presuntivamente notificata in data 13.06.2022;
3. Cartella n. 07120220112658120000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli –
Ufficio territoriale di Casoria, presuntivamente notificata il 10.06.2023 e relativa al presunto omesso versamento delle imposte rinvenienti dalla dichiarazione dei redditi anno 2018;
4. Cartella n. 07120230003649260000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli –
Ufficio territoriale di Casoria, presuntivamente notificata il 13/05/2023 e relativa al presunto omesso versamento dell'Addizionale Comunale, Dichiarazione dei Redditi 2020 per l'anno di imposta 2019;
5. Cartella n. 07120230026855992000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli –
Ufficio territoriale di Casoria, presuntivamente notificata il 9.08.2023 e relativa al presunto omesso versamento delle imposte rinvenienti dalla dichiarazione dei redditi anno 2017;
6. Cartella n. 07120230050289568000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli presuntivamente notificata in data 20.06.2023 e relativa al presunto omesso versamento delle Imposte sul
Reddito – Francia anno 2011;
7. Avviso di Accertamento Ente n. 3660, emesso dal Comune di Vico Equense – Ufficio Tributi presuntivamente notificato il 4.07.2022 e relativo al presunto omesso TARI anno 2018.
Deduceva che quanto alla cartella di pagamento n. 07120190035460285000, la stessa era stata già oggetto di impugnazione da parte della contribuente e che il giudizio si era concluso favorevolmente alla stessa, con la sentenza n. 2398/2023, emessa dalla Sez. 6 di questa Corte di Giustizia depositata il 21.02.2023 e passata in giudicato.
Inoltre quanto alle altre cartelle di pagamento prodromiche (di cui ai punti da 2 a 6 innanzi indicate) ed all'Avviso di Accertamento di cui al punto 7 insisteva nell'omessa notifica con conseguente decadenza e/o prescrizione della pretesa creditoria.
Concludeva pertanto nei seguenti termini “disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;
disporre l'annullamento dell'Intimazione di pagamento de quo, con conseguente declaratoria di decadenza e/o prescrizione del credito erariale, il tutto con vittoria di spese, diritti, onorari, oltre I.V.A. e C.N.A., come per Legge ai sensi dell'art. 15 ex D. Lgs. 546/92, art. 92 e seguenti ex c.p.c., nonché in base a quanto previsto dal D.Lgs. 156/2015 ed ex L. 69/2009 da riconoscere al difensore quale distrattario nonché anticipatario”.
Si costituiva l'DE eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, deduceva la regolare notifica delle cartelle nn. 07120190035460285000, 07120200071820541000, 07120220112658120000, 07120230003649260000,
07120230026855992000, 07120230050289568000, sottese alla impugnata intimazione di pagamento n.
07120259000915424000, e contestava che fosse maturata la prescrizione anche alla luce della sospensione introdotta dalla disciplina emergenziale da Covid-19.
Si costituiva altresì la DP1 LI deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per essere legittimata l'DE e in ogni caso chiedendo il rigetto del ricorso.
Quanto all'avviso di accertamento deduceva che, trattandosi di imposte autoliquidate e dichiarate dalla stessa contribuente nella dichiarazione dei redditi ma poi non versate, risultava infondata l'eccezione circa la mancata notifica di precedenti atti presupposti in quanto, per quanto detto, i ruoli contenuti nelle succitate cartelle scaturiscono da controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73 e nel caso specifico non sussisteva alcun obbligo di effettuare la comunicazione preventiva al Contribuente, ai sensi dell'art. 6 comma
5 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000).
Si costituiva altresì il Comune di Vico Equense deducendo che, quanto alla TARI 2018, l'avviso di accertamento esecutivo n. 3660 era stato notificato in data 04/07/2022 e quindi entro i termini decadenziali e pertanto concludeva per il rigetto del ricorso.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione depositata, il Collegio decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, senz'altro ammissibile perché proposto nel termine di legge dalla notifica dell'intimazione di pagamento, nel merito è solo parzialmente fondato e meritevole di accoglimento.
Va in limine rilevato che la Cassazione con la recente sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, dopo avere ribadito che l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione (in base all'art. 50, comma 2,
DPR 602/73) è un atto riconducibile agli atti tipizzati impugnabili in via autonoma davanti al giudice tributario
(di cui all'art. 19 D.Lgs 546/92), ha chiarito che la parte che intenda far valere la prescrizione ha l'onere di impugnare il predetto atto tempestivamente a pena di inammissibilità.
Il Collegio, pur non ignorando il precedente di segno contrario della stessa Corte (Cass. 17 giugno 2024 n.
16473), ritiene di prestare adesione all'orientamento da ultimo espresso nella sentenza n. 6436/2025, che si pone in linea di continuità con il pressocché costante orientamento della Cassazione a cui la sezione si
è da sempre conformata, condividendone appieno le ragioni. Ciò premesso, osserva allora il Collegio come, quanto alla cartella n. 07120190035460285000, che risulta essere stata annullata giusta sentenza del 21-2-23 n. 2398, il ricorso deve essere accolto atteso che l'ADER non poteva procedere a notificare l'intimazione di pagamento, tra l'altro, sulla scorta della stessa, trattandosi di cartella annullata in sede giudiziale con sentenza passata in giudicato.
Per quanto concerne gli altri atti sottesi all'intimazione di pagamento, l'Agenzia delle Entrate DP2 Napoli nel costituirsi in giudizio ha provato la regolare notifica delle cartelle di pagamento prodromiche, segnatamente:
- n. 07120200071820541000, a mezzo ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 139 cpc (temporanea assenza) e non dell'art. 140 cpc come dedotto dalla parte in sede di memorie illustrative, nel rispetto delle forme previste per il caso di assenza temporanea, essendovi prova dell'affissione presso la casa comunale e di invio della raccomandata informativa inviata l'1-6-2022, giunta all'indirizzo del destinatario il 7-6-2022
e poi restituita al mittente per compiuta giacenza;
- nn. 07120220112658120000 (un primo tentativo di notifica direttamente a mezzo posta ed un successivo tentativo a mezzo ufficiale giudiziario in corso del quale si rilevava che il destinatario era sconosciuto al portiere dello stabile e si procedeva al deposito presso la casa comunale) , 07120230003649260000
(tentativo di notifica a mezzo ufficiale giudiziario in corso del quale si rilevava che il destinatario era sconosciuto al portiere dello stabile e si procedeva al deposito presso la casa comunale),
07120230026855992000 (dopo un primo tentativo di notifica direttamente a mezzo posta si procedeva alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario nel rispetto delle forme previste per l'irreperibilità);
- n. 07120230050289568000 notificata regolarmente avvalendosi direttamente del servizio postale.
Quanto all'avviso di accertamento, poi, il Comune di Vico ne ha a sua volta provato la regolare notifica in data 4-7-2022.
Atteso che la parte con il presente ricorso non ha inteso far valere vizi propri dell'intimazione di pagamento, avendo sollevato esclusivamente contestazioni relative al merito della pretesa che, per quanto detto, la stessa aveva l'onere di far valere impugnando gli atti prodromici nei termini di legge, il ricorso va in parte qua in conclusione rigettato.
Va altresì osservato come neppure è maturata la prescrizione successiva, da valutare assumendo quale dies a quo la data di notifica delle predette cartelle ed avviso di accertamento esecutivo, atteso che le notifiche più risalenti sono avvenute nel corso del 2022 e che l'intimazione di pagamento veniva notificata nel 2025.
L'accoglimento parziale giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente nei limiti di cui in motivazione. Compensa le spese.