Art. 8.
E' istituita una Commissione denominata «Commissione consultiva del Parco nazionale dello Stelvio», la quale formulera' proposte sulle attivita' di carattere scientifico attinenti alla flora, fauna, formazioni geologiche, bellezze naturali e sullo sviluppo del turismo, da svolgere nel Parco per meglio raggiungere le finalita' della sua costituzione.
Sulle proposte formulate dalla Commissione consultiva decide il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
Sulle materie di carattere tecnico la Commissione esprime il proprio parere in quanto richiesto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
E' istituita una Commissione denominata «Commissione consultiva del Parco nazionale dello Stelvio», la quale formulera' proposte sulle attivita' di carattere scientifico attinenti alla flora, fauna, formazioni geologiche, bellezze naturali e sullo sviluppo del turismo, da svolgere nel Parco per meglio raggiungere le finalita' della sua costituzione.
Sulle proposte formulate dalla Commissione consultiva decide il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
Sulle materie di carattere tecnico la Commissione esprime il proprio parere in quanto richiesto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.