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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/04/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2128/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo PULVIRENTI Presidente
Dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice
Dott.ssa Emanuela A. FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
A seguito del ricorso per separazione personale dei coniugi presentato
DA
( ) nata a [...] il [...] e residente in [...]nella Parte_1 C.F._1
Via Messina n.45, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Di Benedetto, giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
( ) nato ad [...] (Albania) l'8.4.1994 rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Claudio Di Benedetto, giusta procura in atti;
resistente
con l'intervento ex lege del P.M. in sede;
posta in decisione all'udienza del 19.12.2024;
RILEVATO E RITENUTO CHE
pagina 1 di 3 - Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 14.12.2021 ad Acate, iscritto nei Registri degli Atti di matrimonio del predetto Comune, Anno 2021 , Atto n . 1 3 , Part e I (all. 2bis );
- Dall'unione è nato il figlio ( 12.10.2019); Per_1 Per_2
- ha presentato ricorso per separazione giudiziale il 31.7.2024 Parte_1
- Nelle more del procedimento contenzioso è intervenuto accordo di separazione, sottoscritto personalmente dalle parti e dal difensore, e versato in atti il 28.10.2024;
- con il suddetto accordo i coniugi hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni di seguito riportate:
- | coniugi vivranno separatamente, portandosi reciproco rispetto ed assenso anche al rilascio
e/o rinnovo del passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio:
-1l figlio viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con fissazione Persona_3 di residenza stabile dello stesso presso l'attuale residenza della madre in Acate nella Via
Messina n.45 (presso la quale, oltretutto, risulta già collocato);
-Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio verrà Per_1
presa in accordo tra i due genitori;
-Il padre potrà vedere e stare con il figlio minore tutti i giorni, compatibilmente con gli impegni di quest'ultimo: in caso di disaccordo, il genitore non collocatario potrà tenere con sé il figlio tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 20 oltre ai fine settimana alternati, previa comunicazione. Il figlio trascorrerà, inoltre con il padre quattro settimane di cui almeno due consecutive, dal giorno 1 Luglio al 31 Agosto di ogni anno durante il periodo delle vacanze estive e dieci giorni, di cui almeno cinque consecutive, durante le vacanze natalizie dal 22
Dicembre al 6 Gennaio di ogni anno (alternando in tal modo il Natale o il Capodanno);
- si obbliga — entro il giorno 5 di ogni mese - a versare in favore di CP_1 Pt_1
un assegno mensile di € 100.00 (cento/00) a titolo di contribuzione al mantenimento
[...]
del figlio (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT); Persona_3
- Le spese mediche. scolastiche e straordinarie del figlio (siccome richiamate dalla giurisprudenza maggioritaria e dai Protocolli siglati avanti innumerevoli Tribunali) saranno suddivisi nella misura del 50% per il papà e il 50% per la mamma.
- autorizza da subito — fatte salve le disposizioni vigenti - al CP_1 Parte_1
compimento di ogni attività straordinaria utile e/o necessaria al figlio e ciò ancor più Per_1
tenuto conto che potrebbe ritenere opportuno allontanarsi temporaneamente CP_1 dall'Italia per fare rientro in Albania ove risiedono i parenti prossimi. La presente potra' essere esibita al bisogno ad Enti/istituzioni che dovessero richiederla.
pagina 2 di 3
**** il P.M. in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto;
Preso atto del fatto che la convivenza tra i coniugi non può più proseguire in ragione delle doglianze espresse dagli stessi, che sono comparsi all'udienza del 19/12/2024 ed hanno insistito nella separazione alle condizioni di cui all'accordo versato in atti;
ritenuto che può recepirsi l'accordo sopra visto, in quanto non in contrasto con l'interesse del figlio né con diritti indisponibili, mentre, con riferimento alle statuizioni economiche, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico;
ritenuto di non dovere provvedere sulle spese di lite, attesa la natura consensuale della separazione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero in sede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio ad Parte_1 CP_1
Acate, il 14/12/2021, iscritto nei Registri degli Atti di matrimonio del predetto Comune, atto n. 13 parte
I (all.2bis) anno 2021;
- omologa le condizioni concordate dalle parti, provvedendo in conformità;
-manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Acate di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 17.4.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
EMANUELA A. FAVARA MASSIMO PULVIRENTI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo PULVIRENTI Presidente
Dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice
Dott.ssa Emanuela A. FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
A seguito del ricorso per separazione personale dei coniugi presentato
DA
( ) nata a [...] il [...] e residente in [...]nella Parte_1 C.F._1
Via Messina n.45, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Di Benedetto, giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
( ) nato ad [...] (Albania) l'8.4.1994 rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Claudio Di Benedetto, giusta procura in atti;
resistente
con l'intervento ex lege del P.M. in sede;
posta in decisione all'udienza del 19.12.2024;
RILEVATO E RITENUTO CHE
pagina 1 di 3 - Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 14.12.2021 ad Acate, iscritto nei Registri degli Atti di matrimonio del predetto Comune, Anno 2021 , Atto n . 1 3 , Part e I (all. 2bis );
- Dall'unione è nato il figlio ( 12.10.2019); Per_1 Per_2
- ha presentato ricorso per separazione giudiziale il 31.7.2024 Parte_1
- Nelle more del procedimento contenzioso è intervenuto accordo di separazione, sottoscritto personalmente dalle parti e dal difensore, e versato in atti il 28.10.2024;
- con il suddetto accordo i coniugi hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni di seguito riportate:
- | coniugi vivranno separatamente, portandosi reciproco rispetto ed assenso anche al rilascio
e/o rinnovo del passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio:
-1l figlio viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con fissazione Persona_3 di residenza stabile dello stesso presso l'attuale residenza della madre in Acate nella Via
Messina n.45 (presso la quale, oltretutto, risulta già collocato);
-Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio verrà Per_1
presa in accordo tra i due genitori;
-Il padre potrà vedere e stare con il figlio minore tutti i giorni, compatibilmente con gli impegni di quest'ultimo: in caso di disaccordo, il genitore non collocatario potrà tenere con sé il figlio tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 20 oltre ai fine settimana alternati, previa comunicazione. Il figlio trascorrerà, inoltre con il padre quattro settimane di cui almeno due consecutive, dal giorno 1 Luglio al 31 Agosto di ogni anno durante il periodo delle vacanze estive e dieci giorni, di cui almeno cinque consecutive, durante le vacanze natalizie dal 22
Dicembre al 6 Gennaio di ogni anno (alternando in tal modo il Natale o il Capodanno);
- si obbliga — entro il giorno 5 di ogni mese - a versare in favore di CP_1 Pt_1
un assegno mensile di € 100.00 (cento/00) a titolo di contribuzione al mantenimento
[...]
del figlio (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT); Persona_3
- Le spese mediche. scolastiche e straordinarie del figlio (siccome richiamate dalla giurisprudenza maggioritaria e dai Protocolli siglati avanti innumerevoli Tribunali) saranno suddivisi nella misura del 50% per il papà e il 50% per la mamma.
- autorizza da subito — fatte salve le disposizioni vigenti - al CP_1 Parte_1
compimento di ogni attività straordinaria utile e/o necessaria al figlio e ciò ancor più Per_1
tenuto conto che potrebbe ritenere opportuno allontanarsi temporaneamente CP_1 dall'Italia per fare rientro in Albania ove risiedono i parenti prossimi. La presente potra' essere esibita al bisogno ad Enti/istituzioni che dovessero richiederla.
pagina 2 di 3
**** il P.M. in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto;
Preso atto del fatto che la convivenza tra i coniugi non può più proseguire in ragione delle doglianze espresse dagli stessi, che sono comparsi all'udienza del 19/12/2024 ed hanno insistito nella separazione alle condizioni di cui all'accordo versato in atti;
ritenuto che può recepirsi l'accordo sopra visto, in quanto non in contrasto con l'interesse del figlio né con diritti indisponibili, mentre, con riferimento alle statuizioni economiche, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico;
ritenuto di non dovere provvedere sulle spese di lite, attesa la natura consensuale della separazione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero in sede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio ad Parte_1 CP_1
Acate, il 14/12/2021, iscritto nei Registri degli Atti di matrimonio del predetto Comune, atto n. 13 parte
I (all.2bis) anno 2021;
- omologa le condizioni concordate dalle parti, provvedendo in conformità;
-manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Acate di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 17.4.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
EMANUELA A. FAVARA MASSIMO PULVIRENTI
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