Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 09/06/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01019/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00900/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 900 del 2025, proposto da
AR MR, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del silenzio-diniego dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Prato sull’istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla domanda di nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio della ricorrente in permesso per lavoro subordinato (n. PO2110224919), presentata in data 7 febbraio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Andrea Vitucci e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) La ricorrente si duole del silenzio-diniego che lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Prato avrebbe serbato sulla sua istanza di accesso agli atti, presentata a mezzo pec il 7 febbraio 2025, relativamente al procedimento di rilascio del nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro. In tale istanza si chiedeva l’accesso agli “ atti, anche interni, del suddetto procedimento ”.
2) Si è costituita in giudizio l’Amministrazione che, con relazione e relativa documentazione (v. dep. erariale dell’8 aprile 2025), ha evidenziato che:
- a) in data 06.11.2024, la ricorrente presentava una prima istanza di conversione del permesso di soggiorno n. I19837133 (rilasciato dalla Questura di Arezzo in data 20.12.2023 e valido fino al 23.12.2024), da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato;
- b) alla pratica veniva assegnato il numero identificativo PO2110339855 e la P.A., nella stessa data del 6.11.2024, chiedeva il parere al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL, v. all. 2 cit. deposito erariale);
- c) in data 06.02.2025, la ricorrente presentava un’istanza identica alla prima, contraddistinta dall’identificativo PO2110224919, con allegata la medesima documentazione (all. 3 cit. deposito erariale);
- d) anche in tal caso, l’istruttoria veniva avviata in data 21.02.2025 con richiesta di parere all’ITL (all. 4 cit. deposito erariale);
- e) ad oggi, tali procedimenti non possono essere definiti, atteso che nessuna di dette richieste di parere è stata ancora evasa dall’ITL;
- f) con l’istanza di accesso per cui è causa, pervenuta in data 07.02.2025 (cioè il giorno successivo al deposito della seconda domanda di conversione del titolo di soggiorno PO2110224919 del 06.02.2025), la ricorrente ha formalmente richiesto di accedere agli atti ed estrarre copia dei documenti riferiti all’istanza PO2110339855 del 06.11.2024;
- g) i documenti sopravvenuti a quelli allegati dalla stessa ricorrente in sede di invio della suddetta istanza non si sono ancora formati, perché ancora non emessi dall’ITL.
3) In data 25 maggio 2025, il legale di parte ricorrente, alla luce di quanto sopra chiarito dalla P.A., ha dedotto che la Prefettura di Prato ha nella sostanza riscontrato l’istanza di accesso agli atti in corso di causa e ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo sulle spese di lite, con distrazione.
4) Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5) Osserva il Collegio che:
- a) la ricorrente, con l’istanza di accesso del 7 febbraio 2025, chiedeva di dare avvio all’istruttoria senza ulteriore ritardo e chiedeva di prendere visione “ degli atti, anche interni, del suddetto procedimento ”;
- b) la P.A., con la relazione e la documentazione sopra dette, ha evidenziato qual è lo stato del procedimento, producendo copia delle richieste telematiche di parere all’ITL – quindi esibendo gli atti “ interni ” al procedimento – e facendo stato del fatto che l’ITL non ha ancora reso i pareri richiesti;
- c) deve conseguentemente ritenersi che l’U.T.G.-Prefettura di Prato abbia osteso ciò che era nel suo materiale possesso.
6) Ne deriva che va dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, come chiesto da parte ricorrente.
7) Va riconosciuto a parte ricorrente il favore delle spese di lite, considerato il tardivo contegno satisfattivo della P.A., nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell’Avv. Dario Fiorentino, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO