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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/06/2025, n. 5097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5097 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29676/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ai sensi dell'art.7 D.lgv. n.150 del 2011 la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 29676/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Parte_1 P.IVA_1
ANTONELLO e dell'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ( ) VIA DELLA C.F._1
GUASTALLA, 6 ; ( ); Pt_1 Controparte_1 C.F._2 [...]
( ) VIA DELLA GUASTALLA, 6 ; CP_2 C.F._3 Pt_1 CP_3
( VIA GUASTALLA, 6 20122 ;
[...] C.F._4 Pt_1 Parte_2
( ); ( ) VIA GUASTALLA, 6 20122 C.F._5 Parte_3 C.F._6
, elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso il Pt_1 Pt_1 difensore avv. MANDARANO ANTONELLO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASSAMAGNAGHI Controparte_4 C.F._7
PAOLO MARIA, elettivamente domiciliato in VIA MANARA, 11 20122 presso il difensore Pt_1 avv. CASSAMAGNAGHI PAOLO MARIA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso e concluso come da verbale d'udienza del 23 giugno 2025
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-il ha proposto appello avverso la sentenza n.3987 depositata dal Giudice di Pace di Parte_1
Milano il 27 maggio 2022
-con tale pronuncia, il Giudice di primo grado ha annullato i verbali di infrazione al codice della strada nn. 7977630-3, 8164482-4 e 8164481-3 emessi il 22 aprile 2020 nei confronti di Controparte_4
-si tratta dei seguenti verbali:
“…1. 7977630-3 di contestazione della violazione dell'art. 146, comma 3, CdS accertata in alle Pt_1 22:35 del 22 Aprile 2020, all'intersezione tra Corso Buenos Aires e P.zza Oberdan, a carico del veicolo Ford targato FB 170 K, per avere il conducente proseguito la marcia, nonostante il divieto del semaforo rosso, durante le ore notturne: “conducente che prosegue la marcia nonostante il divieto del semaforo rosso (ore notturne)”
2. 8164482-4 di contestazione della violazione dell'art. 7 CdS accertata in alle 22:35 del 22 Aprile Pt_1
2020, all'intersezione tra P.zza Oberdan e C.so Venezia, a carico del veic targato FB 170 K, per avere il conducente svoltato a sinistra, nonostante fosse obbligato a procedere dritto: “non osservava la direzione consentita solo dritto (svoltava a sinistra)”
3. 8164481-3 di contestazione della violazione dell'art. 146, comma 3, CdS accertata in alle 22:35 del Pt_1
22 Aprile 2020, all'intersezione tra P.zza Oberdan e C.so Venezia, a carico del veicolo rgato FB 170 K, per avere il conducente proseguito la marcia, nonostante il divieto del semaforo rosso, durante le ore notturne: “conducente che durante la marcia prosegue nonostante il divieto della luce semaforica rossa (ore notturne)” …”
-il Giudice di Pace ha annullato i tre verbali consegnati dagli operanti al trasgressore all'atto della contestazione immediata perché i medesimi risulterebbero sbiaditi e illeggibili e, pertanto, inidonei a raggiungere lo scopo di “…infliggere una pena giusta e rendere edotto il trasgressore della condotta che non dovrà reiterare…”
-le argomentazioni formulate nella pronuncia impugnata non sono evidentemente condivisibili
-la finalità dei verbali è quella di contestare al trasgressore le infrazioni commesse e le relative sanzioni amministrative nonché di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa
-nella specie, la contestazione delle infrazioni è stata immediata e, cioè, è avvenuta in presenza del trasgressore nelle particolari circostanze illustrate nella relazione di “esame e riferimento” del 12 ottobre 2020
-dalla relazione emerge, tra l'atro (e, cioè, oltre all'analitica ricostruzione delle violazioni contestate al trasgressore) che quest'ultimo aveva reagito concitatamente agli operanti con modalità improprie e costringendo i verbalizzanti a impiegare un notevole arco di tempo per completare la loro attività
-ai fini del presente giudizio, ciò che rileva è che la contestazione delle tre infrazioni è stata immediata e, pertanto, il trasgressore è stato posto nelle condizioni di comprendere appieno la natura delle condotte realizzate in violazione del codice della strada e delle sanzioni irrogate
-inoltre, negli originali dei verbali di contestazione rimaste in possesso della Polizia locale le condotte contestate sono indicate in termini univoci e puntuali, con riferimento sia all'elemento fattuale sia alla rilevanza giuridica delle stesse (disposizioni del c.s. violate, ecc.) pagina 2 di 4 -è poi significativo che il trasgressore, il quale aveva regolarmente sottoscritto i verbali, non avesse rilasciato alcuna dichiarazione (“nulla da dichiarare”)
-la natura immediata delle contestazioni, l'assenza di rilievi da parte del trasgressore e la chiara formulazione delle contestazioni negli originali dei verbali -- dei quali, peraltro, avrebbe Controparte_4 potuto richiedere copia nei giorni successivi -- rendono del tutto ingiustificate le oste dal Giudice di Pace a base dell'annullamento
-la circostanza che le copie rilasciate al trasgressore fossero parzialmente illegittime – ma integrate dalle annotazioni a penna da parte dei verbalizzanti – non impediva al medesimo, comunque consapevole della natura delle condotte contestategli nell'immediatezza nonché delle sanzioni irrogategli, di accedere agli originali conservati presso il Comando della Polizia municipale
-anche il profilo della non identificabilità degli agenti verbalizzanti è superato dalla conoscibilità degli originali dei verbali da parte del trasgressore
-infine, nel ricorso innanzi al Giudice di Pace, aveva comunque esercitato pienamente il Controparte_4 suo diritto di difesa con riferimento al merito delle contestazioni, con ciò dimostrando di avere piena consapevolezza della natura delle contestazioni
-infine, quanto all'asserita contraddittorietà dei verbali di contestazione in ordine alle condotte materiali ascritte al trasgressore (direzioni del veicolo contrastanti tra di loro), le contestazioni a suo tempo sollevate dall'interessato sono superate dalla analitica descrizione della complessiva condotta di guida contenuta nel verbale del 12 ottobre 2020
-in ogni caso, i verbali fanno piena prova fino a querela di falso, dell'accertamento delle violazioni contestate nella loro materialità
-in definitiva, si è in presenza di gravi violazioni al codice della strada -- in ipotesi idonee a giustificare sanzioni ulteriori rispetto a quelle irrogate (ad es., perdita di punti della patente -- le quali sono state legittimamente contestate al trasgressore
-pertanto, la pronuncia impugnata dev'essere integralmente riformata con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e che si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita deve inoltre essere condannato alla restituzione, in favore del , della Controparte_4 Parte_1 somma pari alle spese processuali come liquidate al capo 3) del dispositivo della sentenza di primo grado, ove in ipotesi già versate dal Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 7 d.lgv. n.150 del 2011 nel giudizio d'appello avverso la sentenza n.3987 depositata dal Giudice di Pace di il 27 maggio 2022, ogni altra domanda Pt_1 od eccezione rigettata, così dispone:
1) in totale riforma della sentenza indicata in epigrafe, dichiara la legittimità dei verbali di infrazione al codice della strada nn. 7977630-3, 8164482-4 e 8164481-3 del 22 aprile 2020
2) condanna alla restituzione, in favore del , della somma pari alle spese Controparte_4 Parte_1 processuali come liquidate al capo 3) del dispositivo della sentenza di primo grado, ove già versate dal
Parte_1
pagina 3 di 4 3) condanna alla rifusione, in favore del , delle spese processuali di Controparte_4 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio e che si liquidano in complessivi € 900,00 per compenso, oltre a € 150,00 per spese vive di primo grado, spese generali e oneri riflessi
Milano, 23 giugno 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ai sensi dell'art.7 D.lgv. n.150 del 2011 la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 29676/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Parte_1 P.IVA_1
ANTONELLO e dell'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ( ) VIA DELLA C.F._1
GUASTALLA, 6 ; ( ); Pt_1 Controparte_1 C.F._2 [...]
( ) VIA DELLA GUASTALLA, 6 ; CP_2 C.F._3 Pt_1 CP_3
( VIA GUASTALLA, 6 20122 ;
[...] C.F._4 Pt_1 Parte_2
( ); ( ) VIA GUASTALLA, 6 20122 C.F._5 Parte_3 C.F._6
, elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso il Pt_1 Pt_1 difensore avv. MANDARANO ANTONELLO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASSAMAGNAGHI Controparte_4 C.F._7
PAOLO MARIA, elettivamente domiciliato in VIA MANARA, 11 20122 presso il difensore Pt_1 avv. CASSAMAGNAGHI PAOLO MARIA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso e concluso come da verbale d'udienza del 23 giugno 2025
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-il ha proposto appello avverso la sentenza n.3987 depositata dal Giudice di Pace di Parte_1
Milano il 27 maggio 2022
-con tale pronuncia, il Giudice di primo grado ha annullato i verbali di infrazione al codice della strada nn. 7977630-3, 8164482-4 e 8164481-3 emessi il 22 aprile 2020 nei confronti di Controparte_4
-si tratta dei seguenti verbali:
“…1. 7977630-3 di contestazione della violazione dell'art. 146, comma 3, CdS accertata in alle Pt_1 22:35 del 22 Aprile 2020, all'intersezione tra Corso Buenos Aires e P.zza Oberdan, a carico del veicolo Ford targato FB 170 K, per avere il conducente proseguito la marcia, nonostante il divieto del semaforo rosso, durante le ore notturne: “conducente che prosegue la marcia nonostante il divieto del semaforo rosso (ore notturne)”
2. 8164482-4 di contestazione della violazione dell'art. 7 CdS accertata in alle 22:35 del 22 Aprile Pt_1
2020, all'intersezione tra P.zza Oberdan e C.so Venezia, a carico del veic targato FB 170 K, per avere il conducente svoltato a sinistra, nonostante fosse obbligato a procedere dritto: “non osservava la direzione consentita solo dritto (svoltava a sinistra)”
3. 8164481-3 di contestazione della violazione dell'art. 146, comma 3, CdS accertata in alle 22:35 del Pt_1
22 Aprile 2020, all'intersezione tra P.zza Oberdan e C.so Venezia, a carico del veicolo rgato FB 170 K, per avere il conducente proseguito la marcia, nonostante il divieto del semaforo rosso, durante le ore notturne: “conducente che durante la marcia prosegue nonostante il divieto della luce semaforica rossa (ore notturne)” …”
-il Giudice di Pace ha annullato i tre verbali consegnati dagli operanti al trasgressore all'atto della contestazione immediata perché i medesimi risulterebbero sbiaditi e illeggibili e, pertanto, inidonei a raggiungere lo scopo di “…infliggere una pena giusta e rendere edotto il trasgressore della condotta che non dovrà reiterare…”
-le argomentazioni formulate nella pronuncia impugnata non sono evidentemente condivisibili
-la finalità dei verbali è quella di contestare al trasgressore le infrazioni commesse e le relative sanzioni amministrative nonché di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa
-nella specie, la contestazione delle infrazioni è stata immediata e, cioè, è avvenuta in presenza del trasgressore nelle particolari circostanze illustrate nella relazione di “esame e riferimento” del 12 ottobre 2020
-dalla relazione emerge, tra l'atro (e, cioè, oltre all'analitica ricostruzione delle violazioni contestate al trasgressore) che quest'ultimo aveva reagito concitatamente agli operanti con modalità improprie e costringendo i verbalizzanti a impiegare un notevole arco di tempo per completare la loro attività
-ai fini del presente giudizio, ciò che rileva è che la contestazione delle tre infrazioni è stata immediata e, pertanto, il trasgressore è stato posto nelle condizioni di comprendere appieno la natura delle condotte realizzate in violazione del codice della strada e delle sanzioni irrogate
-inoltre, negli originali dei verbali di contestazione rimaste in possesso della Polizia locale le condotte contestate sono indicate in termini univoci e puntuali, con riferimento sia all'elemento fattuale sia alla rilevanza giuridica delle stesse (disposizioni del c.s. violate, ecc.) pagina 2 di 4 -è poi significativo che il trasgressore, il quale aveva regolarmente sottoscritto i verbali, non avesse rilasciato alcuna dichiarazione (“nulla da dichiarare”)
-la natura immediata delle contestazioni, l'assenza di rilievi da parte del trasgressore e la chiara formulazione delle contestazioni negli originali dei verbali -- dei quali, peraltro, avrebbe Controparte_4 potuto richiedere copia nei giorni successivi -- rendono del tutto ingiustificate le oste dal Giudice di Pace a base dell'annullamento
-la circostanza che le copie rilasciate al trasgressore fossero parzialmente illegittime – ma integrate dalle annotazioni a penna da parte dei verbalizzanti – non impediva al medesimo, comunque consapevole della natura delle condotte contestategli nell'immediatezza nonché delle sanzioni irrogategli, di accedere agli originali conservati presso il Comando della Polizia municipale
-anche il profilo della non identificabilità degli agenti verbalizzanti è superato dalla conoscibilità degli originali dei verbali da parte del trasgressore
-infine, nel ricorso innanzi al Giudice di Pace, aveva comunque esercitato pienamente il Controparte_4 suo diritto di difesa con riferimento al merito delle contestazioni, con ciò dimostrando di avere piena consapevolezza della natura delle contestazioni
-infine, quanto all'asserita contraddittorietà dei verbali di contestazione in ordine alle condotte materiali ascritte al trasgressore (direzioni del veicolo contrastanti tra di loro), le contestazioni a suo tempo sollevate dall'interessato sono superate dalla analitica descrizione della complessiva condotta di guida contenuta nel verbale del 12 ottobre 2020
-in ogni caso, i verbali fanno piena prova fino a querela di falso, dell'accertamento delle violazioni contestate nella loro materialità
-in definitiva, si è in presenza di gravi violazioni al codice della strada -- in ipotesi idonee a giustificare sanzioni ulteriori rispetto a quelle irrogate (ad es., perdita di punti della patente -- le quali sono state legittimamente contestate al trasgressore
-pertanto, la pronuncia impugnata dev'essere integralmente riformata con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e che si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita deve inoltre essere condannato alla restituzione, in favore del , della Controparte_4 Parte_1 somma pari alle spese processuali come liquidate al capo 3) del dispositivo della sentenza di primo grado, ove in ipotesi già versate dal Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 7 d.lgv. n.150 del 2011 nel giudizio d'appello avverso la sentenza n.3987 depositata dal Giudice di Pace di il 27 maggio 2022, ogni altra domanda Pt_1 od eccezione rigettata, così dispone:
1) in totale riforma della sentenza indicata in epigrafe, dichiara la legittimità dei verbali di infrazione al codice della strada nn. 7977630-3, 8164482-4 e 8164481-3 del 22 aprile 2020
2) condanna alla restituzione, in favore del , della somma pari alle spese Controparte_4 Parte_1 processuali come liquidate al capo 3) del dispositivo della sentenza di primo grado, ove già versate dal
Parte_1
pagina 3 di 4 3) condanna alla rifusione, in favore del , delle spese processuali di Controparte_4 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio e che si liquidano in complessivi € 900,00 per compenso, oltre a € 150,00 per spese vive di primo grado, spese generali e oneri riflessi
Milano, 23 giugno 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 4 di 4