Art. 3.
Con il decreto del Ministro per le finanze di cui all'articolo 1, nel caso di maggiorazione del prezzo della posta, saranno indicate le aliquote d'imposta unica e le percentuali del fondo premi, le une e le altre risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti nell'articolo 2. Le percentuali del fondo premi sostituiscono quelle ottenute in base al disposto dell' articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 358 .
Con lo stesso decreto sara' indicata la misura dell'abbuono a favore dell'U.N.I.R.E., previsto dall'articolo 3 della legge suddetta, in modo che, a parita' d'incassi, l'Ente continui a godere lo stesso provento.
Rimane invariato l'importo massimo dell'abbuono fissato nell'articolo 3 predetto.
Con il decreto del Ministro per le finanze di cui all'articolo 1, nel caso di maggiorazione del prezzo della posta, saranno indicate le aliquote d'imposta unica e le percentuali del fondo premi, le une e le altre risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti nell'articolo 2. Le percentuali del fondo premi sostituiscono quelle ottenute in base al disposto dell' articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 358 .
Con lo stesso decreto sara' indicata la misura dell'abbuono a favore dell'U.N.I.R.E., previsto dall'articolo 3 della legge suddetta, in modo che, a parita' d'incassi, l'Ente continui a godere lo stesso provento.
Rimane invariato l'importo massimo dell'abbuono fissato nell'articolo 3 predetto.