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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/12/2025, n. 4725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4725 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 12098/2018 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE -Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott. PE NA - Presidente
2. Dott.ssa Raffaella Simone - Giudice
3. Dott. ssa IN D'LE - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12098/2018 r,.g. pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. PE Valori e dall'Avv. Mariantonietta Ciocia, Parte_1 domiciliatari, in virtù di mandato in atti;
-attore - nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Parte_2
UP e dall'Avv. Francesco D'Alessandro, quest'ultimo domiciliatario, in virtù di mandato speciale in atti;
-resistente -
OGGETTO: accertamento legittimità del recesso ad nutum del socio dalla società a responsabilità limitata (art. 2473 c.c.).
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 15/12/2025 da intendersi integralmente richiamate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 3/8/2018, , premettendo di essere socio della Parte_1
costituita il 1°/12/1966 unitamente ai germani Parte_2 Controparte_1 [...]
, e oltre alla madre , nonché di avere esercitato, con CP_2 CP_3 CP_4 Persona_1 comunicazione pec del 6/10/2015, la facoltà di recedere dalla società anticipatamente rispetto alla naturale scadenza fissata al 31/12/2100, a cui, tuttavia, seguiva diniego opposto dalla stessa società con nota del 24/3/2016, ha convenuto in giudizio quest'ultima al fine di accertare e dichiarare la legittimità del recesso e di procedere alla liquidazione della quota sociale ai sensi dell'art. 2473, co. III, c.c. e
1349, co. I, c.c., previa stima del relativo valore;
il tutto con vittoria di spese di lite.
I.2.- Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata il 13/12/2018, la Parte_2 ha, in primo luogo, contestato l'ammissibilità della domanda attorea per indeterminatezza sotto il
[...] profilo del petitum e della causa petendi; nel merito, ha insistito per il rigetto, attesa l'infondatezza della pretesa attorea di recedere senza giusta causa da una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato (nella specie, sino al 2100).
I.3.- Istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti, la causa è pervenuta all'udienza collegiale del 15/12/2025 in cui, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 275 bis c.p.c., sulle conclusioni come in epigrafe precisate, sentita la relazione del giudice istruttore, è stata decisa con riserva di deposito della sentenza, unitamente ad una sintetica motivazione in fatto ed in diritto, nei successivi trenta giorni, come prescritto dal novellato art. 275 bis, co. IV, c.c.
II.- La domanda è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
La disciplina del recesso dal socio nelle società a responsabilità limitata è contenuta nell'art. 2473 c.c., il quale, dopo aver stabilito che sia l'atto costitutivo a determinare “quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità”, individua, in aggiunta, specifiche ulteriori ipotesi relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci, per poi prevedere, al comma II, che “nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni;
l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno”.
Il Collegio ritiene non legittimamente esercitato il recesso dalla esercitato dal Parte_2 socio con la pec del 6/10/2015, in quanto non sorretto da una giusta causa, rappresentativa Parte_1
pagina 2 di 4 delle ipotesi appena indicate dalla menzionata disposizione normativa, né potendosene ammettere la legittimità attraverso l'equiparazione del regime stabilito per le società costituite a tempo indeterminato a quelle con termine finale fissato a notevole distanza di tempo dalla costituzione, con instaurazione di un rapporto vincolante per una durata, di fatto, non ragionevole rispetto alle prevedibili aspettative di vita del socio.
In particolare, non si reputa condivisibile il precedente principio affermato dalla Corte di
Cassazione nella pronuncia n. 9662 del 22 aprile 2013, invocato dall'attore per giustificare l'applicazione della regola del recesso ad nutum, dettato per le s.r.l. costituite a tempo indeterminato, alla diversa ipotesi della società contratta a tempo determinato (nella specie, 2100), valorizzando la natura particolarmente lunga e lontana nel tempo del termine di durata, incompatibile con la durata della vita del socio
Persuade il diverso e più recente indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. Civ., Sez. 1, n. 26060/2022), in base al quale “l'art. 2473, secondo comma, cod. civ, con disposizione che ricalca analoga disciplina dettata per le s.p.a. non quotate, riconosce a ciascun socio di una società a responsabilità limitata il diritto di recedere in ogni momento dalla stessa, salvo preavviso, qualora la società risulti contratta a tempo indeterminato”, con ciò mutuando tale principio dal “generale sfavore che accompagna, nel nostro ordinamento, l'assunzione di vincoli perpetui” e dal
“principio della libera recedibilità, nel rispetto del principio di buona fede, dai contratti a prestazioni continuate o periodiche aventi durata indeterminata”.
Deve, infatti, ribadirsi che il tenore letterale dell'art. 2473, secondo comma, cod. civ., è chiaro nel senso di limitare tassativamente la possibilità di recedere ad nutum al solo caso di società contratta a tempo indeterminato e che, d'altro canto, debba altresì valorizzarsi la differente disciplina dettata per le società di persone e la necessità di tutelare l'interesse dei creditori sociali al mantenimento dell'integrità del patrimonio sociale, procedendo quindi ad una valutazione sistematica delle disposizioni vigenti (Cass. ordinanza n. 8962 del 19 marzo 2019).
Conclusivamente, deve ritenersi che la possibilità per il socio di recedere ad nutum nelle s.r.l. sussista solo nel caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato e non anche a tempo determinato, sia pure lontano nel tempo, alla luce del dato testuale della disciplina del recesso nelle società di capitali e dalla prevalenza, sull'interesse del socio al disinvestimento, dell'interesse della società a proseguire nella gestione del progetto imprenditoriale e dei terzi alla stabilità dell'organizzazione imprenditoriale ed all'integrità della garanzia patrimoniale offerta esclusivamente dal patrimonio sociale, non potendo questi fare affidamento – diversamente da quanto accade per le pagina 3 di 4 società di persone – anche sul patrimonio personale dei singoli soci (Cass. n. 4716 del 21 febbraio
2020; cfr. altresì Tribunale di Bari, n. 3906/2024).
Alla stregua dei rilievi che precedono, la domanda attorea deve essere rigettata, non risultando legittimo il recesso esercitato e non potendo procedersi alla liquidazione del valore della relativa partecipazione sociale.
III.- La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza dell'attore ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m.
13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab. allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, individuati con riguardo al valore indeterminabile della controversia;
dunque, avendo riguardo allo scaglione compreso tra €26.000,01 ed €52.000,00, con riduzione in misura del 50% della voce relativa alla fase istruttoria, in considerazione della prevalente natura documentale della stessa, nonché in misura del 50% di quella decisoria, attesa l'adozione del metodo decisorio semplificato: Scaglione: da €26.000,01 ad €520.000,00
Parte_3
[...]
Studio 1.701,00 // 1.701,00 Introduttiva 1.204,00 // 1.204,00 Istruttoria 1.806,00 -50% 903,00 Decisoria 2.905,00 -50% 1.452,00 TOTALE 5.260,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata Imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 3/8/2018 da nei Parte_1 confronti di così provvede: Parte_2
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di Parte_1 Parte_2
liquidandole nel complessivo importo di €5.260,00, oltre al rimborso spese forf. in
[...] misura del 15%, cap ed iva come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
IN D'LE PE NA pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE -Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott. PE NA - Presidente
2. Dott.ssa Raffaella Simone - Giudice
3. Dott. ssa IN D'LE - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12098/2018 r,.g. pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. PE Valori e dall'Avv. Mariantonietta Ciocia, Parte_1 domiciliatari, in virtù di mandato in atti;
-attore - nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Parte_2
UP e dall'Avv. Francesco D'Alessandro, quest'ultimo domiciliatario, in virtù di mandato speciale in atti;
-resistente -
OGGETTO: accertamento legittimità del recesso ad nutum del socio dalla società a responsabilità limitata (art. 2473 c.c.).
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 15/12/2025 da intendersi integralmente richiamate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 3/8/2018, , premettendo di essere socio della Parte_1
costituita il 1°/12/1966 unitamente ai germani Parte_2 Controparte_1 [...]
, e oltre alla madre , nonché di avere esercitato, con CP_2 CP_3 CP_4 Persona_1 comunicazione pec del 6/10/2015, la facoltà di recedere dalla società anticipatamente rispetto alla naturale scadenza fissata al 31/12/2100, a cui, tuttavia, seguiva diniego opposto dalla stessa società con nota del 24/3/2016, ha convenuto in giudizio quest'ultima al fine di accertare e dichiarare la legittimità del recesso e di procedere alla liquidazione della quota sociale ai sensi dell'art. 2473, co. III, c.c. e
1349, co. I, c.c., previa stima del relativo valore;
il tutto con vittoria di spese di lite.
I.2.- Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata il 13/12/2018, la Parte_2 ha, in primo luogo, contestato l'ammissibilità della domanda attorea per indeterminatezza sotto il
[...] profilo del petitum e della causa petendi; nel merito, ha insistito per il rigetto, attesa l'infondatezza della pretesa attorea di recedere senza giusta causa da una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato (nella specie, sino al 2100).
I.3.- Istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti, la causa è pervenuta all'udienza collegiale del 15/12/2025 in cui, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 275 bis c.p.c., sulle conclusioni come in epigrafe precisate, sentita la relazione del giudice istruttore, è stata decisa con riserva di deposito della sentenza, unitamente ad una sintetica motivazione in fatto ed in diritto, nei successivi trenta giorni, come prescritto dal novellato art. 275 bis, co. IV, c.c.
II.- La domanda è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
La disciplina del recesso dal socio nelle società a responsabilità limitata è contenuta nell'art. 2473 c.c., il quale, dopo aver stabilito che sia l'atto costitutivo a determinare “quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità”, individua, in aggiunta, specifiche ulteriori ipotesi relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci, per poi prevedere, al comma II, che “nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni;
l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno”.
Il Collegio ritiene non legittimamente esercitato il recesso dalla esercitato dal Parte_2 socio con la pec del 6/10/2015, in quanto non sorretto da una giusta causa, rappresentativa Parte_1
pagina 2 di 4 delle ipotesi appena indicate dalla menzionata disposizione normativa, né potendosene ammettere la legittimità attraverso l'equiparazione del regime stabilito per le società costituite a tempo indeterminato a quelle con termine finale fissato a notevole distanza di tempo dalla costituzione, con instaurazione di un rapporto vincolante per una durata, di fatto, non ragionevole rispetto alle prevedibili aspettative di vita del socio.
In particolare, non si reputa condivisibile il precedente principio affermato dalla Corte di
Cassazione nella pronuncia n. 9662 del 22 aprile 2013, invocato dall'attore per giustificare l'applicazione della regola del recesso ad nutum, dettato per le s.r.l. costituite a tempo indeterminato, alla diversa ipotesi della società contratta a tempo determinato (nella specie, 2100), valorizzando la natura particolarmente lunga e lontana nel tempo del termine di durata, incompatibile con la durata della vita del socio
Persuade il diverso e più recente indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. Civ., Sez. 1, n. 26060/2022), in base al quale “l'art. 2473, secondo comma, cod. civ, con disposizione che ricalca analoga disciplina dettata per le s.p.a. non quotate, riconosce a ciascun socio di una società a responsabilità limitata il diritto di recedere in ogni momento dalla stessa, salvo preavviso, qualora la società risulti contratta a tempo indeterminato”, con ciò mutuando tale principio dal “generale sfavore che accompagna, nel nostro ordinamento, l'assunzione di vincoli perpetui” e dal
“principio della libera recedibilità, nel rispetto del principio di buona fede, dai contratti a prestazioni continuate o periodiche aventi durata indeterminata”.
Deve, infatti, ribadirsi che il tenore letterale dell'art. 2473, secondo comma, cod. civ., è chiaro nel senso di limitare tassativamente la possibilità di recedere ad nutum al solo caso di società contratta a tempo indeterminato e che, d'altro canto, debba altresì valorizzarsi la differente disciplina dettata per le società di persone e la necessità di tutelare l'interesse dei creditori sociali al mantenimento dell'integrità del patrimonio sociale, procedendo quindi ad una valutazione sistematica delle disposizioni vigenti (Cass. ordinanza n. 8962 del 19 marzo 2019).
Conclusivamente, deve ritenersi che la possibilità per il socio di recedere ad nutum nelle s.r.l. sussista solo nel caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato e non anche a tempo determinato, sia pure lontano nel tempo, alla luce del dato testuale della disciplina del recesso nelle società di capitali e dalla prevalenza, sull'interesse del socio al disinvestimento, dell'interesse della società a proseguire nella gestione del progetto imprenditoriale e dei terzi alla stabilità dell'organizzazione imprenditoriale ed all'integrità della garanzia patrimoniale offerta esclusivamente dal patrimonio sociale, non potendo questi fare affidamento – diversamente da quanto accade per le pagina 3 di 4 società di persone – anche sul patrimonio personale dei singoli soci (Cass. n. 4716 del 21 febbraio
2020; cfr. altresì Tribunale di Bari, n. 3906/2024).
Alla stregua dei rilievi che precedono, la domanda attorea deve essere rigettata, non risultando legittimo il recesso esercitato e non potendo procedersi alla liquidazione del valore della relativa partecipazione sociale.
III.- La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza dell'attore ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m.
13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab. allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, individuati con riguardo al valore indeterminabile della controversia;
dunque, avendo riguardo allo scaglione compreso tra €26.000,01 ed €52.000,00, con riduzione in misura del 50% della voce relativa alla fase istruttoria, in considerazione della prevalente natura documentale della stessa, nonché in misura del 50% di quella decisoria, attesa l'adozione del metodo decisorio semplificato: Scaglione: da €26.000,01 ad €520.000,00
Parte_3
[...]
Studio 1.701,00 // 1.701,00 Introduttiva 1.204,00 // 1.204,00 Istruttoria 1.806,00 -50% 903,00 Decisoria 2.905,00 -50% 1.452,00 TOTALE 5.260,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata Imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 3/8/2018 da nei Parte_1 confronti di così provvede: Parte_2
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di Parte_1 Parte_2
liquidandole nel complessivo importo di €5.260,00, oltre al rimborso spese forf. in
[...] misura del 15%, cap ed iva come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
IN D'LE PE NA pagina 4 di 4