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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
BO ES, LA
TRIVERI EUGENIO, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2690/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240009887380802 Nominativo_1 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240006771981802 Nominativo_1 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5087/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Messina e l'Agenzia delle Entrate SC di
Messina impugnando due cartelle di pagamento, meglio descritte in atti per IVA 2019 e per IVA 2020, notificate dall'Agenzia delle Entrate – SC rispettivamente in data 22 e 27 gennaio 2025. Tale accertamento discendeva da un controllo automatizzato effettuato dall'Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto ai sensi dell'art.54 bis del D.P.R. n.633/72 sui modelli IVA anno 2019 (dichiarazione modello IVA/2020) ed anno
2020 (dichiarazione modello IVA/2021), con le quali si richiede il pagamento dell'importo complessivo di
€.12.114,06 per l'anno 2019 (di cui €.8.624,00 per recupero rimborso IVA, €.2.587,20 per sanzioni, ed €.
896,98 per interessi) e del complessivo importo di €.13.246,23 per l'anno 2020 (di cui €.585,00 per IVA – saldo;
€.8.624,00 minor credito, €.2.762,70 per sanzioni, ed €.1.268,65 per interessi).
La ricorrente, la quale proponeva istanza di autotutela che le veniva rigettata, sosteneva che la società
Società_1 s.n.c., nonostante riportasse già da anni nelle precedenti dichiarazioni il credito IVA oggetto del recupero, non aveva mai ricevuto alcun rimborso dello stesso credito IVA né lo ha portato in compensazione,
e che pertanto il recupero dello stesso appariva del tutto illegittimo.
In particolare, eccepiva: 1) la prescrizione della richiesta relativamente alla cartella di pagamento derivante dal controllo sul modello IVA/2020 per l'anno imposta 2019, in quanto notificata alla contribuente dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
2) il difetto di motivazione delle cartelle di pagamento per mancata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto sulla base dei quali sarebbero state effettuate le pretese correzioni di errori materiali;
3) l'erronea applicazione della procedura di cui all'art. 54 del d.p.r. 26 ottobre 1973 n. 633, proceduta prevista solo ove sia necessario un controllo meramente cartolare della dichiarazione. Ove invece “…sorga la necessità di risolvere questioni giuridiche o esaminare atti diversi dalla dichiarazione stessa, è necessario procedere mediante avviso di accertamento…se la liquidazione automatica viene utilizzata in casi non previsti dalla legge, la cartella di pagamento, solo per questo motivo, è nulla…”; 4) nel merito, la spettanza del diritto al rimborso ed errata iscrizione per duplicazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate SC rilevando, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso atteso che venivano impugnati nell'ambito di un unico procedimento due atti in violazione dell'articolo 18 del d.lgs. 546 del 1992 e rilevando che l'Ufficio ha provveduto all'emissione dei provvedimenti di sgravio prott. nn. 2025S341054 e 2025S341088: quest'ultimo comportava uno sgravio integrale della cartella relativa all'anno di imposta 2020 per errata duplicazione del recupero, dovuta al rilievo automatizzato della liquidazione del modello;
il primo comportava uno sgravio parziale con riferimento alla cartella 2019, in quanto sebbene l'ufficio riconoscesse la spettanza del credito lo stesso doveva considerarsi ridotto nel suo ammontare complessivo, visto il parziale utilizzo in compensazione avvenuto in data antecedente alla presentazione del modello dichiarativo ed in esso non indicato. Chiedeva il rigetto, pertanto, del ricorso per la parte residua.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 18 settembre 2025, in presenza da remoto del ricorrente e dell'ufficio in presenza, la causa veniva decisa.
Preliminarmente, va rigettata la contro eccezione sollevata da SC in merito all'inammissibilità del ricorso per avere il ricorrente impugnato due atti con un unico ricorso. È pacificamente ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti di accertamento, dovendo ritenersi applicabile al processo tributario l'art. 104 c.p.c., il quale consente la proposizione contro la stessa parte, e quindi la trattazione unitaria, di una pluralità di domande anche non connesse tra loro, con risultato peraltro analogo a quello ottenuto nel caso di (riunione di processi anche soltanto soggettivamente connessi. Corte di cassazione, sez. trib. (Pres. Pivetti, rel. Crucitti), 22 febbraio 2013, sent. n. 4490).
Per il resto va dichiarata cessata la materia del contendere per quanto concerne la cartella relativa all'anno
2020 e a quella relativa all'anno 2019 come disposto nei provvedimenti di sgravio emessi dall'ufficio.
Tuttavia, l'Agenzia SC riteneva che stante il parziale utilizzo in compensazione avvenuto in data antecedente alla presentazione del modello dichiarativo ed in esso non indicato nell'anno di imposta 2018, la cartella impugnata veniva confermata per una somma residua di cui predisponeva in memoria uno schema riepilogativo.
L'ufficio, sebbene onerato, però non allegava documentazione comprovante tale compensazione (es. mod
F24 degli anni precedenti).
Peraltro, la Corte rileva che il ricorrente, invece, nella dichiarazione IVA/2020 riportava al rigo VX5 come credito precedente e ridotto per parziale utilizzo all'importo di €. 8.624,00 indicato come credito da riportare per dichiarazione IVA/2021.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va in parte dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere e in parte accolto nel merito stante la spettanza del diritto al rimborso come peraltro riconosciuto dall'ufficio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara parzialmente cessata la materia del contendere. Accoglie, quanto al resto il ricorso. Condanna
l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite che liquida in € 300,00 oltre accessori di legge
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
BO ES, LA
TRIVERI EUGENIO, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2690/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240009887380802 Nominativo_1 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240006771981802 Nominativo_1 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5087/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Messina e l'Agenzia delle Entrate SC di
Messina impugnando due cartelle di pagamento, meglio descritte in atti per IVA 2019 e per IVA 2020, notificate dall'Agenzia delle Entrate – SC rispettivamente in data 22 e 27 gennaio 2025. Tale accertamento discendeva da un controllo automatizzato effettuato dall'Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto ai sensi dell'art.54 bis del D.P.R. n.633/72 sui modelli IVA anno 2019 (dichiarazione modello IVA/2020) ed anno
2020 (dichiarazione modello IVA/2021), con le quali si richiede il pagamento dell'importo complessivo di
€.12.114,06 per l'anno 2019 (di cui €.8.624,00 per recupero rimborso IVA, €.2.587,20 per sanzioni, ed €.
896,98 per interessi) e del complessivo importo di €.13.246,23 per l'anno 2020 (di cui €.585,00 per IVA – saldo;
€.8.624,00 minor credito, €.2.762,70 per sanzioni, ed €.1.268,65 per interessi).
La ricorrente, la quale proponeva istanza di autotutela che le veniva rigettata, sosteneva che la società
Società_1 s.n.c., nonostante riportasse già da anni nelle precedenti dichiarazioni il credito IVA oggetto del recupero, non aveva mai ricevuto alcun rimborso dello stesso credito IVA né lo ha portato in compensazione,
e che pertanto il recupero dello stesso appariva del tutto illegittimo.
In particolare, eccepiva: 1) la prescrizione della richiesta relativamente alla cartella di pagamento derivante dal controllo sul modello IVA/2020 per l'anno imposta 2019, in quanto notificata alla contribuente dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
2) il difetto di motivazione delle cartelle di pagamento per mancata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto sulla base dei quali sarebbero state effettuate le pretese correzioni di errori materiali;
3) l'erronea applicazione della procedura di cui all'art. 54 del d.p.r. 26 ottobre 1973 n. 633, proceduta prevista solo ove sia necessario un controllo meramente cartolare della dichiarazione. Ove invece “…sorga la necessità di risolvere questioni giuridiche o esaminare atti diversi dalla dichiarazione stessa, è necessario procedere mediante avviso di accertamento…se la liquidazione automatica viene utilizzata in casi non previsti dalla legge, la cartella di pagamento, solo per questo motivo, è nulla…”; 4) nel merito, la spettanza del diritto al rimborso ed errata iscrizione per duplicazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate SC rilevando, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso atteso che venivano impugnati nell'ambito di un unico procedimento due atti in violazione dell'articolo 18 del d.lgs. 546 del 1992 e rilevando che l'Ufficio ha provveduto all'emissione dei provvedimenti di sgravio prott. nn. 2025S341054 e 2025S341088: quest'ultimo comportava uno sgravio integrale della cartella relativa all'anno di imposta 2020 per errata duplicazione del recupero, dovuta al rilievo automatizzato della liquidazione del modello;
il primo comportava uno sgravio parziale con riferimento alla cartella 2019, in quanto sebbene l'ufficio riconoscesse la spettanza del credito lo stesso doveva considerarsi ridotto nel suo ammontare complessivo, visto il parziale utilizzo in compensazione avvenuto in data antecedente alla presentazione del modello dichiarativo ed in esso non indicato. Chiedeva il rigetto, pertanto, del ricorso per la parte residua.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 18 settembre 2025, in presenza da remoto del ricorrente e dell'ufficio in presenza, la causa veniva decisa.
Preliminarmente, va rigettata la contro eccezione sollevata da SC in merito all'inammissibilità del ricorso per avere il ricorrente impugnato due atti con un unico ricorso. È pacificamente ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti di accertamento, dovendo ritenersi applicabile al processo tributario l'art. 104 c.p.c., il quale consente la proposizione contro la stessa parte, e quindi la trattazione unitaria, di una pluralità di domande anche non connesse tra loro, con risultato peraltro analogo a quello ottenuto nel caso di (riunione di processi anche soltanto soggettivamente connessi. Corte di cassazione, sez. trib. (Pres. Pivetti, rel. Crucitti), 22 febbraio 2013, sent. n. 4490).
Per il resto va dichiarata cessata la materia del contendere per quanto concerne la cartella relativa all'anno
2020 e a quella relativa all'anno 2019 come disposto nei provvedimenti di sgravio emessi dall'ufficio.
Tuttavia, l'Agenzia SC riteneva che stante il parziale utilizzo in compensazione avvenuto in data antecedente alla presentazione del modello dichiarativo ed in esso non indicato nell'anno di imposta 2018, la cartella impugnata veniva confermata per una somma residua di cui predisponeva in memoria uno schema riepilogativo.
L'ufficio, sebbene onerato, però non allegava documentazione comprovante tale compensazione (es. mod
F24 degli anni precedenti).
Peraltro, la Corte rileva che il ricorrente, invece, nella dichiarazione IVA/2020 riportava al rigo VX5 come credito precedente e ridotto per parziale utilizzo all'importo di €. 8.624,00 indicato come credito da riportare per dichiarazione IVA/2021.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va in parte dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere e in parte accolto nel merito stante la spettanza del diritto al rimborso come peraltro riconosciuto dall'ufficio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara parzialmente cessata la materia del contendere. Accoglie, quanto al resto il ricorso. Condanna
l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite che liquida in € 300,00 oltre accessori di legge