Art. 10.
Il personale dei ruoli aggiunti dell'A.A.I. che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti inquadrato in carriera inferiore a quella corrispondente al titolo di studio posseduto puo' ottenere, a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data anzidetta, il collocamento nella qualifica iniziale della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, purche' eserciti di fatto funzioni proprie della carriera stessa da almeno due anni.
Il personale dei ruoli aggiunti dell'A.A.I. che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti inquadrato in carriera inferiore a quella corrispondente al titolo di studio posseduto puo' ottenere, a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data anzidetta, il collocamento nella qualifica iniziale della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, purche' eserciti di fatto funzioni proprie della carriera stessa da almeno due anni.