Sentenza 27 marzo 2019
Massime • 1
La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova.
Commentario • 1
- 1. Affidamento in prova ai servizi sociali: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 ottobre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2019, n. 13376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13376 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2019 |
Testo completo
13376- 19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 519/2019- Mariastefania Di Tomassi - Presidente - Giacomo Rocchi CC 18/02/2019 R.G.N. 36717/2018 Teresa Liuni IU Santalucia Relatore - Francesco Centofanti ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposta da ZZ IU, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/08/2018 del Tribunale di sorveglianza di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha revocato l'affidamento in prova, un mese prima concesso a IU ZZ, a seguito di sue condotte trasgressive. Uno scooter, sul quale l'affidato viaggiava come passeggero, non si era fermato all'alt della polizia intimato anche perché, giorni addietro, analogo - mezzo si era reso protagonista di plurime violazioni del codice stradale, né si era riusciti a fermarlo e aveva compiuto una serie di manovre spericolate, urtando - altri veicoli e mettendo a rischio l'incolumità dei passanti, prima di finire la sua corsa rovinando a terra al sopraggiungere degli inseguitori. Gli occupanti del motoveicolo erano stati denunciati per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.
2. Avverso la medesima ordinanza ZZ, tramite il difensore di fiducia, ricorre per cassazione, sulla base di unico motivo. Con esso il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. La revoca si assume sarebbe frutto di inaccettabile «automatismo - applicativo». La decisione giudiziale avrebbe dato per scontata la responsabilità dell'affidato in relazione all'episodio pregresso, tutta invece da dimostrare. Essa, poi, non avrebbe verificato il reale apporto causale dello stesso affidato rispetto alla vicenda posta direttamente a base della misura di rigore, e neppure avrebbe considerato come egli non fosse alla guida, sicché non avrebbe potuto abbandonare il mezzo senza rischiare la sua stessa vita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2. Come da questa Corte ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367; v. anche Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789), la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento; il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità 2 del tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente. Ciò posto, l'ordinanza impugnata, pure alla luce dei rilievi formulati dalla difesa, è anzitutto incensurabile, lì ove essa a fronte dell'evidenza della trasgressione, riferita alle condotte, compiutamente accertate, di fuga e speronamento ha altresì ritenuto, rispetto a queste ultime, che la partecipazione psichica dell'affidato fosse insita nelle modalità complessive del loro svolgimento. Tali modalità, che l'ordinanza stessa pone in appropriato risalto, svelano che ZZ, dopo l'incauta scelta iniziale del guidatore cui accompagnarsi, ne abbia -quantomeno- assecondato l'azione, altamente pericolosa, non risultando, del resto, alcuna presa di distanza da parte sua, né concomitante al fatto, né ad esso immediatamente successiva. Su tale ragionevole base il Tribunale è pervenuto alla ineccepibile conclusione di ritenere per l'effetto interrotto il percorso di risocializzazione dal condannato appena avviato in regime alternativo alla detenzione, ponendosi il mantenimento della misura esterna, in tale contesto, in palese contraddizione con le finalità rieducative della pena. Così motivando, l'ordinanza impugnata ha dato argomentato conto dell'esercizio della discrezionalità che la legge intesta al giudice di sorveglianza, al cui logico ragionamento il ricorrente oppone argomenti di fatto, estranei all'ambito della cognizione che la Corte di cassazione può esercitare.
3. Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/02/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Mariastefania Di Tomassi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 MAR 2019 IL CANCELLIERE Stefania FATELLA