Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00468/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06491/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6491 del 2025, proposto da ME Gestioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Fimmanò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Napoli Parthenope, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Napoli, via Diaz, 11, domicilia ex lege ;
nei confronti
SS ER S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Morbidelli, dall’Avv. Orsola Cortesini e dall’Avv. Matteo Anastasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consip S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domicilia ex lege ;
per l’annullamento
- del diniego all’istanza di accesso trasmesso in data 20 ottobre 2025 (allegato n.1)
- del diniego, trasmesso in data 4 novembre 2025, all’istanza contenuta nel riscontro di ME al primo diniego (allegato n. 2)
nonché per la condanna della Stazione appaltante all’ostensione dei documenti richiesti, previo accertamento del relativo diritto in capo alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, di Dussman ER S.r.l. e di Consip;
Vista l’ordinanza n. 7982 del 9 dicembre 2025;
Visto l’art. 116 comma 2, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa AL LE IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso notificato il 19 novembre 2025 e depositato il successivo 25 novembre 2025, la ricorrente ME Gestioni S.p.A. ha impugnato i (due) dinieghi opposti dall’Amministrazione resistente alle istanze di accesso del 25 settembre 2025 e dell’1 ottobre 2025, tendenti ad ottenere copia di atti e documenti relativi all’adesione, da parte della resistente Università, all’Accordo Quadro Consip “Facility Management Grandi Immobili” - Lotto 13 (“Patrimoni immobiliari ubicati nei territori comunali delle Province di Avellino, Benevento e Caserta e patrimoni immobiliari ubicati nei territori comunali della Città Metropolitana di Napoli che presentano una superficie lorda superiore a 80.000 mq.)”;
- si è costituita in giudizio la controinteressata SS ER s.r.l. (mandataria dell’RTI aggiudicataria), eccependo, in primis , la violazione dei termini a difesa, non trattandosi di controversia rientrante nella disciplina speciale (e accelerata) di cui all’art. 36, comma 4 D.lgs. 36/2023, ma nella più ampia e generale previsione di cui all’art. 116 c.p.a., con conseguente applicazione, ai fini della fissazione della camera di consiglio, del combinato disposto di cui agli artt. 87, comma 3, e 46 c.p.a.;
- con ordinanza n. 7982 del 9 dicembre 2025, adottata in esito alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, questo Tribunale, “Rilevato che: - in effetti, e pur avendo la ricorrente chiesto, nelle proprie istanze, l’ostensione della documentazione senza oscuramento dei dati, con evidente richiamo alla disciplina di cui all’art. 36 D.lgs. 36/2023, la controversia attiene, più propriamente ed in considerazione del contesto temporale in cui si inserisce (procedura da anni affidata ed in esecuzione dal 2023) alla disciplina processuale del cd. “accesso classico” di cui all’art. 116 c.p.a.”, differiva la trattazione al 21 gennaio 2026, in ossequio al combinato disposto, dianzi richiamato, di cui agli artt. 87, comma 3, e 46 c.p.a.;
- il 2 dicembre 2025 la ricorrente ME Gestioni S.r.l. depositava memoria con cui dichiarava di rinunciare al ricorso, con “richiesta al Collegio di voler dichiarare estinto il giudizio e di compensare le spese di lite”.
- all’udienza in camera di consiglio del 21 gennaio 2026, il ricorso era trattenuto in decisione;
Considerato che:
- in ragione della rinuncia agli atti del giudizio, depositata il 2 dicembre 2025 dal difensore di parte ricorrente munito di procura speciale e tempestivamente notificata alle altre parti (che non si sono opposte), il giudizio deve essere dichiarato estinto ex art. 84 c.p.a.
- la natura in rito della presente decisione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO IN, Presidente
Rita Luce, Consigliere
AL LE IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL LE IN | AO IN |
IL SEGRETARIO