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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 4213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4213 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 19 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 10788 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
T R A
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Parte_1
e elettivamente domiciliata in Roma, alla Parte_2 Parte_3
via Crescenzio n. 58, presso lo studio degli avv.ti Riccardo La Cognata e
Francesca Montone che la rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti del 15 dicembre 2014 per atto notaio di Persona_1
ER (atto notarile 1283/2014) in atti in copia
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “… in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 17526/21 del 27.7.2021 e resa dal Giudice di Pace di Roma a definizione della causa di primo grado iscritta al n. 25754/20 di
R.G., condannare la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, al pagamento a favore della della Parte_1
somma di € 500,00 oppure quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre
1 interessi ex art. 1384 c.c. dalla data di maturazione sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria delle spese e dei compensi legali per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 28 gennaio 2022, la ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di Parte_1
pace di Roma n. 17526 del 27 luglio 2021 che aveva rigettato la domanda da essa spiegata, quale cessionaria del credito dei passeggeri e al fine di ottenere il pagamento di un Parte_4 CP_2
indennizzo per i danni subiti in conseguenza del ritardato arrivo a destinazione del volo da Milano a Barcellona del 18 giugno 2018; volo che era stato operato dalla compagnia aerea;
CP_1
• che, a sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto l'ingiustizia della sentenza impugnata in quanto: a) il giudice di prime cure aveva escluso la legittimazione ad agire di essa attrice sulla base di considerazioni errate e prive di fondamento giuridico, ovverosia la ritenuta natura strettamente personale del credito de quo e la sua conseguente intrasferibilità; b) la responsabilità della compagnia aerea era comunque evidente in quanto, non essendosi costituita nel giudizio di primo grado, non aveva fornito la prova liberatoria ad essa richiesta, consistente nella dimostrazione dell'evento eccezionale che aveva reso inevitabile il ritardo;
• che la , sebbene ritualmente citata, è rimasta Controparte_1
contumace;
• ritenuto che l'appello sia inammissibile poiché, avendo pacificamente ad oggetto una sentenza del giudice di pace pronunciata ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., i motivi che lo sorreggono non sono riconducibili a nessuna delle ipotesi previste dall'art. 339, comma 3, c.p.c.;
• che, invero, non venga qui in rilievo una violazione dell'art. 5 del
Regolamento CE n. 261/2004 dal momento che il giudice di pace ha fondamentalmente posto a base della sua decisione una norma di diritto
2 interno, quella di cui all'art. 1260 c.c., che appunto vieta la cessione dei crediti aventi carattere strettamente personale;
• che, contrariamente a quanto genericamente adombrato dalla Parte_1
, l'asserito errore commesso dal giudice di prime cure nel negare
[...] all'attrice la legittimazione attiva (rectius, la titolarità del diritto dedotto in causa) non si sostanzi in una violazione dei principi regolatori della materia contenuti nell'art. 1260 c.c. e negli artt. 5 e 7 del Regolamento
CE n. 261/2004 – principi che, per verità, la non ha Parte_1
neppure chiaramente enunciato (cfr. Cass., 11.2.2014, n. 3005) – ma si traduca, semmai, in un'erronea qualificazione giuridica del diritto fatto valere in giudizio, non comportante però alcun travalicamento dei limiti della valutazione equitativa concessa al giudice di pace;
• considerato infatti che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia (v. Cass., 19.10.2021,
n. 28934 nonché Cass., 23.11.2022, n. 34432);
• che nel caso di specie il giudice di pace, nel ritenere come strettamente personale, e dunque non cedibile, il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria ex artt. 5 e 7 del Regolamento CE n.
261/2004, non ha violato alcun principio generale in materia di trasferibilità dei crediti – materia che il legislatore regola mediante una disciplina implicante una serie di limiti alla cessione, compresi quelli legati alla natura personale del diritto – ma ha al contrario fatto uso dei suoi poteri discrezionali per individuare nel predetto diritto alla compensazione pecuniaria un credito strettamente personale siccome diretto al soddisfacimento di un interesse anche morale della persona e dunque insuscettibile di formare oggetto di commercio;
3 • che va pure esclusa la sussistenza di violazioni di norme sul procedimento ovvero di norme costituzionali o comunitarie, per vero neppure dedotte dall'appellante;
• che neppure potrebbe sostenersi, al fine di far valere la piena appellabilità della sentenza impugnata, che nella specie la decisione equitativa del giudice di pace sarebbe stata preclusa venendo in rilievo una controversia relativa a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., giacché l'appellante non ha in alcun modo dedotto che il contratto di trasporto concluso da e con Parte_4 CP_2
la compagnia aerea convenuta sia stato stipulato con quelle modalità;
• ritenuto pertanto che l'appello debba essere dichiarato inammissibile;
• e che non vi debba essere luogo alla pronuncia sulle spese di lite stante la contumacia della parte appellata;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. - dichiara inammissibile l'appello;
2. - nulla per le spese.
Roma, 19 marzo 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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