Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 settembre 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 agosto 2010 |
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Giurisprudenza • 182
- 1. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 33Provvedimento: Pubblicato il 19/01/2026 N. 00033/2026 REG.PROV.COLL. N. 00471/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 471 del 2021, proposto da: -OMISSIS- s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sebastian Romeo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; contro Città Metropolitana di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Massimiliano Miceli, con domicilio …Leggi di più...
- revoca autorizzazione·
- art. 8 L. n. 241/1990·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- condanna penale·
- peculato·
- omesso versamento ritenute previdenziali·
- tutela partecipativa·
- art. 3 L. n. 264/1991·
- eccesso di potere·
- art. 87 c.p.a.·
- art. 9 reg. UE 2016/679·
- art. 5 L. n. 264/1991·
- difetto di motivazione
Versioni del testo
- Art. 1. Attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto 1. Ai fini della presente legge, per attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonche' di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla presente legge e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. Sviluppo programmato del settore 1. L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' esercitata da imprese o da societa' autorizzate dalla provincia. Non si applica l' articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
2. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, (( sentiti )) le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (( e l'Automobile Club d'Italia )) , definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la programmazione numerica, a livello provinciale e in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3. Le province, sentiti i comuni, definiscono, entro i successivi novanta giorni, il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. - Art. 3. Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto 1. Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'articolo 2, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' rilasciata, dalla provincia, al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea stabilito in Italia;
b) abbia raggiunto la maggiore eta';
c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575 , 624 , 628 , 629 , 630 , 640 , 646 , 648 e 648- bis del codice penale , per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all' articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 , o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
e) non sia stato interdetto o inabilitato (( . . . )) ;
f) sia in possesso dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'articolo 5;
g) disponga di locali idonei e di adeguata capacita' finanziaria valutati alla stregua di criteri definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Nel caso di societa', l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata alla societa'. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a) , b) , c) , d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:
a) da tutti i soci, quando trattasi di societa' di persone;
b) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa' in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di societa'.
3. Nel caso di societa', il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 2 e il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla societa'.
4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinato al versamento del contributo una tantum, di cui al comma 4 dell'articolo 8.
4-bis. L'autorizzazione non e' richiesta per l'esercente attivita' di servizi tecnico amministrativi di altro Stato membro dell'Unione europea secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza di cui alla presente legge.