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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 05/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1158/2024 promossa da:
, c.f. , residente a Strona, frazione Chiesa 15, col Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Chiara Perona, con domicilio in Biella, viale Roma 2; parte attrice
nei confronti di:
, c.f. , residente a Strona, frazione Chiesa 15, col CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Sergio Gronda, con domicilio in Biella, via Gramsci 12;
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: per le parti: come da accordo raggiunto all'udienza del 26 febbraio 2025 per il PM: ---
per i seguenti
MOTIVI
Le parti sono i genitori dei minori nato a [...], il [...], cf: Persona_1
e , nata a [...], il [...], c.f.: . C.F._3 Parte_2 C.F._4 Il 26 novembre 2024 si rivolgeva al Tribunale per regolamentare le condizioni di Parte_1 esercizio della responsabilità genitoriale. Il 24 febbraio 2024 si costituiva nel CP_1 procedimento.
All'udienza del 26 febbraio 2025 le parti raggiungevano il seguente accordo:
- e sono affidati a entrambi i genitori;
Per_1 Parte_2
- La casa familiare è assegnata alla madre;
il padre lascerà la casa familiare e sposterà la residenza anagrafica entro il 27 aprile 2025;
- I minori sono collocati e mantengono la residenza presso la madre;
- Il padre frequenterà i minori due fine settimana al mese dal venerdì dopo la scuola al lunedì prima della scuola e il mercoledì dall'uscita da scuola al giovedì all'ingresso da scuola;
finché il padre non avrà reperito un alloggio idoneo, incontrerà i figli nei medesimi giorni ma solo in orario diurno;
è fatto salvo ogni migliore accordo fra le parti tenuto conto degli impegni e dei desideri dei minori;
- Ciascun genitore frequenterà i minori durante le vacanze estive per 15 gg, durante le vacanze natalizie per 7 gg (con alternanza Natale / Capodanno) e durante le altre festività in modo paritario
e alternato con l'altro genitore;
in caso di disaccordo sui periodi, la scelta prioritaria spetterà al padre negli anni dispari e alla madre negli anni pari;
- Il padre contribuirà al mantenimento dei minori versando alla madre l'importo di € 350,00 (= € 175,00 a figlio) mensili rivalutabili, e sostenendo la metà delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Biella;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
- Le parti acconsentono che i minori continuino ad avvalersi del sostegno psicologico presso la e del sostegno scolastico e si impegnano a suddividere le relative spese a metà; Parte_3
- Le parti acconsentono al rilascio e al rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per
l'espatrio dei minori;
- Entro sei mesi dalla data odierna la madre si impegna a liberare il padre dalla garanzia assunta per il pagamento del mutuo sulla casa familiare e il padre si impegna a liberare la madre dall'intestazione degli automezzi indicati in atti;
- Le spese del procedimento si intendono interamente compensate fra le parti.
La giudice disponeva in conformità dell'accordo, decideva di non procedere all'ascolto del minore in ragione dell'accordo delle parti e si riservava di riferire al collegio per la Persona_1 deliberazione della sentenza.
Tanto premesso, l'accordo delle parti non contrasta con le norme imperative e l'ordine pubblico, rispetta il principio di bigenitorialità, risulta coerente con i redditi delle parti, tenuto conto dell'ammontare dell'assegno unico e della circostanza che detto assegno viene attribuito interamente alla madre: il Tribunale ritiene pertanto che detto accordo possa essere recepito.
In considerazione dell'accordo raggiunto, il Tribunale ritiene inoltre di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 1158
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Biella, 26/02/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1158/2024 promossa da:
, c.f. , residente a Strona, frazione Chiesa 15, col Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Chiara Perona, con domicilio in Biella, viale Roma 2; parte attrice
nei confronti di:
, c.f. , residente a Strona, frazione Chiesa 15, col CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Sergio Gronda, con domicilio in Biella, via Gramsci 12;
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: per le parti: come da accordo raggiunto all'udienza del 26 febbraio 2025 per il PM: ---
per i seguenti
MOTIVI
Le parti sono i genitori dei minori nato a [...], il [...], cf: Persona_1
e , nata a [...], il [...], c.f.: . C.F._3 Parte_2 C.F._4 Il 26 novembre 2024 si rivolgeva al Tribunale per regolamentare le condizioni di Parte_1 esercizio della responsabilità genitoriale. Il 24 febbraio 2024 si costituiva nel CP_1 procedimento.
All'udienza del 26 febbraio 2025 le parti raggiungevano il seguente accordo:
- e sono affidati a entrambi i genitori;
Per_1 Parte_2
- La casa familiare è assegnata alla madre;
il padre lascerà la casa familiare e sposterà la residenza anagrafica entro il 27 aprile 2025;
- I minori sono collocati e mantengono la residenza presso la madre;
- Il padre frequenterà i minori due fine settimana al mese dal venerdì dopo la scuola al lunedì prima della scuola e il mercoledì dall'uscita da scuola al giovedì all'ingresso da scuola;
finché il padre non avrà reperito un alloggio idoneo, incontrerà i figli nei medesimi giorni ma solo in orario diurno;
è fatto salvo ogni migliore accordo fra le parti tenuto conto degli impegni e dei desideri dei minori;
- Ciascun genitore frequenterà i minori durante le vacanze estive per 15 gg, durante le vacanze natalizie per 7 gg (con alternanza Natale / Capodanno) e durante le altre festività in modo paritario
e alternato con l'altro genitore;
in caso di disaccordo sui periodi, la scelta prioritaria spetterà al padre negli anni dispari e alla madre negli anni pari;
- Il padre contribuirà al mantenimento dei minori versando alla madre l'importo di € 350,00 (= € 175,00 a figlio) mensili rivalutabili, e sostenendo la metà delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Biella;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
- Le parti acconsentono che i minori continuino ad avvalersi del sostegno psicologico presso la e del sostegno scolastico e si impegnano a suddividere le relative spese a metà; Parte_3
- Le parti acconsentono al rilascio e al rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per
l'espatrio dei minori;
- Entro sei mesi dalla data odierna la madre si impegna a liberare il padre dalla garanzia assunta per il pagamento del mutuo sulla casa familiare e il padre si impegna a liberare la madre dall'intestazione degli automezzi indicati in atti;
- Le spese del procedimento si intendono interamente compensate fra le parti.
La giudice disponeva in conformità dell'accordo, decideva di non procedere all'ascolto del minore in ragione dell'accordo delle parti e si riservava di riferire al collegio per la Persona_1 deliberazione della sentenza.
Tanto premesso, l'accordo delle parti non contrasta con le norme imperative e l'ordine pubblico, rispetta il principio di bigenitorialità, risulta coerente con i redditi delle parti, tenuto conto dell'ammontare dell'assegno unico e della circostanza che detto assegno viene attribuito interamente alla madre: il Tribunale ritiene pertanto che detto accordo possa essere recepito.
In considerazione dell'accordo raggiunto, il Tribunale ritiene inoltre di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 1158
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Biella, 26/02/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli