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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/11/2025, n. 4402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4402 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO II SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 05/11/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco, viene chiamata la causa promossa da
(avv. AS IO ) Parte_1
CONTRO
(avv. AMATO FILIPPO ) CP_1 CP_2
(avv. )
[...]
E NEI CONFRONTI DI
sono presenti l'avv. . . per Email_1 Parte_1
l'avv.. AMATO FILIPPO per che chiede la distrazione CP_1
delle spese dichiarandosi antistatario
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti difensivi
IL GIUDICE ISTRUTTORE si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 15.30 si dà atto del fatto che il verbale viene riaperto ed il giudice, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies, della quale viene data lettura. il Giudice dott.ssa Monica Stocco R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 05/11/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4018 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. AS IO e , con elezione di domicilio in VIA
GEN. A. BALDISSERA 18 PALERMO, presso il difensore avv.
AS IO
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. AMATO FILIPPO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. AMATO FILIPPO
PARTE CONVENUTA
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: IO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
L'attore ha convenuto in giudizio e CP_3 [...]
esponendo di aver posseduto l'immobile sito in CP_2
Palermo, Piazza Generale Cascino n. 26, piano 10 e terrazza sovrastante, riportato in Catasto al Foglio di Mappa 35, particella 30, subalterno 40, formalmente intestato al convenuto, in modo pacifico, continuo e ininterrotto per oltre vent'anni, dapprima con i genitori e poi con la propria famiglia e chiedendo l'accertamento del proprio acquisto del diritto di proprietà di tale bene per usucapione, anche per essere succeduto nel possesso originariamente esercitato dal proprio padre . Persona_1
Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha contestato integralmente la pretesa attorea, sostenendo che la disponibilità dell'immobile da parte del padre dell'attore, e successivamente Persona_1
dell'attore stesso, è sempre stata fondata su un rapporto di mera tolleranza familiare.
A sostegno delle proprie allegazioni ha invocato la sentenza n.
6446/2001 del Tribunale di Palermo, che, a seguito dello scioglimento della società di fatto fra il convenuto e il dante causa dell'attore, aveva assegnato la proprietà del bene oggetto di causa al convenuto.
Secondo la prospettazione difensiva del convenuto, in particolare,
l'esclusione di una relazione materiale del bene qualificabile in termini di possesso utile per l'usucapione da parte dell'attore risulta provata, per un verso, dall'assenza di atti di interversione del possesso e, per altro verso, dall'effettivo riconoscimento dell'efficacia della sentenza n. 6446/2001 da parte di , Parte_1
il quale, proprio avvalendosi di tale sentenza, aveva spiegato atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare pendente nei confronti dell'odierno convenuto presso il Tribunale di Palermo, sezione esecuzioni immobiliari, al n. 212/2020 R.G. e aveva richiesto la trascrizione e voltura dell'acquisto in proprio favore di un altro immobile.
Così riassunti i termini della controversia, in via preliminare occorre dare atto dell'intervenuta rinuncia, con la memoria depositata il
12.7.2024, della domanda formulata nei confronti di
[...]
. CP_2
Tale rinuncia determina la cessazione della materia del contendere con riferimento alle pretese fatte valere dall'attore nel presente giudizio contro la predetta convenuta, la quale non può considerarsi litisconsorte necessaria nel presente giudizio.
Risulta, infatti, dimostrato, oltre che non contestato, che l'immobile oggetto di causa è stato formalmente acquistato da nel CP_3
1967, prima della legge sulla riforma del diritto di famiglia (L.
151/1975), sicchè esso non rientra nella comunione legale con il coniuge . Controparte_2
Va, poi, dichiarata rinunciata, alla luce delle note di replica depositate da parte convenuta in data 18.10.2025, la domanda formulata per il pagamento di un'indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile in contestazione, sicché anche sotto tale profilo si è verificata una ipotesi di cessazione della materia del contendere.
Ciò posto, la domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione proposta con l'atto di citazione va ritenuta infondata.
In punto di diritto, giova ricordare che nei giudizi volti all'accertamento giudiziale dell'acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. grava su chi propone la domanda l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, quali l'esercizio pacifico, continuo e per il tempo prescritto dalla legge di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà o altro diritto reale che si afferma essere stato acquisito.
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che parte attrice non ha adeguatamente dimostrato gli elementi costitutivi dell'acquisto a titolo originario della proprietà.
Occorre, infatti, considerare che risulta provato che il dante causa dell'attore, originario contitolare del bene in Persona_1
contestazione, aveva sciolto lo stato di comunione sussistente sull'immobile con il convenuto in forza della sentenza n. 6446/2001 del Tribunale di Palermo, che aveva individuato, quale assegnatario del bene oggetto di causa (cfr. sentenza prodotta CP_3
unitamente alla comparsa di risposta).
Orbene, alla luce di tale atto, risulta evidente che l'attore, e prima di lui il proprio padre , siano rimasti nella disponibilità Persona_1
del bene a titolo di mera detenzione determinata dalla mera tolleranza per ragioni di solidarietà familiare.
Depone inequivocabilmente in questo senso lo stretto rapporto di parentela che avvince il convenuto al dante causa dell'attore (di cui era il fratello) e allo stesso (di cui è lo zio). Parte_1
Né vale obiettare in senso contrario che la lunga durata della disponibilità dell'immobile in capo all'attore escluderebbe in radice qualsiasi condotta di tolleranza.
Ed invero, in materia di usucapione, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex articolo 1144 del c.c. e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia,
è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante ( cfr. Cass., n. 11277 del 29/05/2015;
Cass. 4327/2008; Cass., n. 9661/2006). Va, poi, rilevato che, prima dell'instaurazione del presente giudizio,
l'attore non risulta avere compiuto atti di interversione del possesso ed anzi ha riconosciuto, con la propria condotta extraprocessuale,
l'altrui titolarità dell'immobile sito in Palermo, Piazza Generale
Cascino n. 26.
Risulta, infatti, documentalmente provato che abbia Parte_1
invocato gli effetti della sentenza n. 6446/2001 per ottenere la voltura dell'acquisto in proprio favore di altro immobile e per intervenire nella procedura esecutiva promossa dal condominio contro CP_3
ed avente ad oggetto il bene in contestazione, riconoscendo
[...]
così la titolarità dello stesso in capo a quest'ultimo.
Tale condotta, che assume una valenza di carattere confessorio, dimostra l'assenza dell'animus possidendi, sicchè deve escludersi che la permanenza dell'attore nell'immobile, anche per lungo tempo, sia sufficiente a fondare l'accoglimento della sua pretesa.
Da ciò deriva che prive di rilevanza, ai fini della decisione, appaiono le prove documentali e orali offerte da parte attrice sull'uso del bene in contestazione e sull'esecuzione di lavori di manutenzione.
Tali attività infatti appaiono destinate ad un migliore godimento del bene e non possono essere riconducibili ad una manifestazione di volontà rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso (v. Cass. n. 17376 del
03/07/2018).
Sulla base delle ragioni esposte la domanda di accertamento dell'usucapione va dunque rigettata.
In applicazione del principio della soccombenza, l'attrice deve essere condannata a rifondere nei confronti di parte convenuta le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, in complessivi euro
4217,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
In considerazione della mancata partecipazione di parte convenuta al procedimento di mediazione senza giustificato motivo sussistono i presupposti dall'art. 12 bis del dls. 28 del 2010 per irrogare nei confronti della parte convenuta la sanzione pari al doppio del contributo unificato da versare nei confronti delle entrate del bilancio dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando;
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle pretese formulate da parte attrice nei confronti di e con Controparte_2
riferimento alla pretesa di parte convenuta di ottenere la condanna al pagamento di un'indennità per l'occupazione sine titulo del bene oggetto di causa;
rigetta la domanda formulata dalla parte attrice in atto di citazione;
condanna l'attrice a rifondere nei confronti di parte convenuta le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, in complessivi euro 4217,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 12 bis del dls. 28 del 2010 irroga nei confronti della parte convenuta la sanzione pari al doppio del contributo unificato da versare nei confronti delle entrate del bilancio dello Stato
Così deciso in Palermo, all'udienza del 05/11/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 05/11/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco, viene chiamata la causa promossa da
(avv. AS IO ) Parte_1
CONTRO
(avv. AMATO FILIPPO ) CP_1 CP_2
(avv. )
[...]
E NEI CONFRONTI DI
sono presenti l'avv. . . per Email_1 Parte_1
l'avv.. AMATO FILIPPO per che chiede la distrazione CP_1
delle spese dichiarandosi antistatario
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti difensivi
IL GIUDICE ISTRUTTORE si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 15.30 si dà atto del fatto che il verbale viene riaperto ed il giudice, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies, della quale viene data lettura. il Giudice dott.ssa Monica Stocco R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 05/11/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4018 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. AS IO e , con elezione di domicilio in VIA
GEN. A. BALDISSERA 18 PALERMO, presso il difensore avv.
AS IO
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. AMATO FILIPPO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. AMATO FILIPPO
PARTE CONVENUTA
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: IO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
L'attore ha convenuto in giudizio e CP_3 [...]
esponendo di aver posseduto l'immobile sito in CP_2
Palermo, Piazza Generale Cascino n. 26, piano 10 e terrazza sovrastante, riportato in Catasto al Foglio di Mappa 35, particella 30, subalterno 40, formalmente intestato al convenuto, in modo pacifico, continuo e ininterrotto per oltre vent'anni, dapprima con i genitori e poi con la propria famiglia e chiedendo l'accertamento del proprio acquisto del diritto di proprietà di tale bene per usucapione, anche per essere succeduto nel possesso originariamente esercitato dal proprio padre . Persona_1
Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha contestato integralmente la pretesa attorea, sostenendo che la disponibilità dell'immobile da parte del padre dell'attore, e successivamente Persona_1
dell'attore stesso, è sempre stata fondata su un rapporto di mera tolleranza familiare.
A sostegno delle proprie allegazioni ha invocato la sentenza n.
6446/2001 del Tribunale di Palermo, che, a seguito dello scioglimento della società di fatto fra il convenuto e il dante causa dell'attore, aveva assegnato la proprietà del bene oggetto di causa al convenuto.
Secondo la prospettazione difensiva del convenuto, in particolare,
l'esclusione di una relazione materiale del bene qualificabile in termini di possesso utile per l'usucapione da parte dell'attore risulta provata, per un verso, dall'assenza di atti di interversione del possesso e, per altro verso, dall'effettivo riconoscimento dell'efficacia della sentenza n. 6446/2001 da parte di , Parte_1
il quale, proprio avvalendosi di tale sentenza, aveva spiegato atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare pendente nei confronti dell'odierno convenuto presso il Tribunale di Palermo, sezione esecuzioni immobiliari, al n. 212/2020 R.G. e aveva richiesto la trascrizione e voltura dell'acquisto in proprio favore di un altro immobile.
Così riassunti i termini della controversia, in via preliminare occorre dare atto dell'intervenuta rinuncia, con la memoria depositata il
12.7.2024, della domanda formulata nei confronti di
[...]
. CP_2
Tale rinuncia determina la cessazione della materia del contendere con riferimento alle pretese fatte valere dall'attore nel presente giudizio contro la predetta convenuta, la quale non può considerarsi litisconsorte necessaria nel presente giudizio.
Risulta, infatti, dimostrato, oltre che non contestato, che l'immobile oggetto di causa è stato formalmente acquistato da nel CP_3
1967, prima della legge sulla riforma del diritto di famiglia (L.
151/1975), sicchè esso non rientra nella comunione legale con il coniuge . Controparte_2
Va, poi, dichiarata rinunciata, alla luce delle note di replica depositate da parte convenuta in data 18.10.2025, la domanda formulata per il pagamento di un'indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile in contestazione, sicché anche sotto tale profilo si è verificata una ipotesi di cessazione della materia del contendere.
Ciò posto, la domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione proposta con l'atto di citazione va ritenuta infondata.
In punto di diritto, giova ricordare che nei giudizi volti all'accertamento giudiziale dell'acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. grava su chi propone la domanda l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, quali l'esercizio pacifico, continuo e per il tempo prescritto dalla legge di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà o altro diritto reale che si afferma essere stato acquisito.
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che parte attrice non ha adeguatamente dimostrato gli elementi costitutivi dell'acquisto a titolo originario della proprietà.
Occorre, infatti, considerare che risulta provato che il dante causa dell'attore, originario contitolare del bene in Persona_1
contestazione, aveva sciolto lo stato di comunione sussistente sull'immobile con il convenuto in forza della sentenza n. 6446/2001 del Tribunale di Palermo, che aveva individuato, quale assegnatario del bene oggetto di causa (cfr. sentenza prodotta CP_3
unitamente alla comparsa di risposta).
Orbene, alla luce di tale atto, risulta evidente che l'attore, e prima di lui il proprio padre , siano rimasti nella disponibilità Persona_1
del bene a titolo di mera detenzione determinata dalla mera tolleranza per ragioni di solidarietà familiare.
Depone inequivocabilmente in questo senso lo stretto rapporto di parentela che avvince il convenuto al dante causa dell'attore (di cui era il fratello) e allo stesso (di cui è lo zio). Parte_1
Né vale obiettare in senso contrario che la lunga durata della disponibilità dell'immobile in capo all'attore escluderebbe in radice qualsiasi condotta di tolleranza.
Ed invero, in materia di usucapione, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex articolo 1144 del c.c. e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia,
è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante ( cfr. Cass., n. 11277 del 29/05/2015;
Cass. 4327/2008; Cass., n. 9661/2006). Va, poi, rilevato che, prima dell'instaurazione del presente giudizio,
l'attore non risulta avere compiuto atti di interversione del possesso ed anzi ha riconosciuto, con la propria condotta extraprocessuale,
l'altrui titolarità dell'immobile sito in Palermo, Piazza Generale
Cascino n. 26.
Risulta, infatti, documentalmente provato che abbia Parte_1
invocato gli effetti della sentenza n. 6446/2001 per ottenere la voltura dell'acquisto in proprio favore di altro immobile e per intervenire nella procedura esecutiva promossa dal condominio contro CP_3
ed avente ad oggetto il bene in contestazione, riconoscendo
[...]
così la titolarità dello stesso in capo a quest'ultimo.
Tale condotta, che assume una valenza di carattere confessorio, dimostra l'assenza dell'animus possidendi, sicchè deve escludersi che la permanenza dell'attore nell'immobile, anche per lungo tempo, sia sufficiente a fondare l'accoglimento della sua pretesa.
Da ciò deriva che prive di rilevanza, ai fini della decisione, appaiono le prove documentali e orali offerte da parte attrice sull'uso del bene in contestazione e sull'esecuzione di lavori di manutenzione.
Tali attività infatti appaiono destinate ad un migliore godimento del bene e non possono essere riconducibili ad una manifestazione di volontà rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso (v. Cass. n. 17376 del
03/07/2018).
Sulla base delle ragioni esposte la domanda di accertamento dell'usucapione va dunque rigettata.
In applicazione del principio della soccombenza, l'attrice deve essere condannata a rifondere nei confronti di parte convenuta le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, in complessivi euro
4217,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
In considerazione della mancata partecipazione di parte convenuta al procedimento di mediazione senza giustificato motivo sussistono i presupposti dall'art. 12 bis del dls. 28 del 2010 per irrogare nei confronti della parte convenuta la sanzione pari al doppio del contributo unificato da versare nei confronti delle entrate del bilancio dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando;
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle pretese formulate da parte attrice nei confronti di e con Controparte_2
riferimento alla pretesa di parte convenuta di ottenere la condanna al pagamento di un'indennità per l'occupazione sine titulo del bene oggetto di causa;
rigetta la domanda formulata dalla parte attrice in atto di citazione;
condanna l'attrice a rifondere nei confronti di parte convenuta le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, in complessivi euro 4217,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 12 bis del dls. 28 del 2010 irroga nei confronti della parte convenuta la sanzione pari al doppio del contributo unificato da versare nei confronti delle entrate del bilancio dello Stato
Così deciso in Palermo, all'udienza del 05/11/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.