Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 00270/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di PA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Techbau S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Angelo Piazza, Gennaro Terracciano, Francesca Briccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fontevivo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Annalisa Bassi, Antonio D'Aloia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Annalisa Bassi in PA, Strada Repubblica 56;
Provincia di PA, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Annalisa Molinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Annalisa Molinari in PA, via Mistrali, 4;
Comune di Collecchio, Comune di Felino, Comune di Langhirano, Comune di Lesignano de' Bagni, Comune di Medesano, Comune di Montechiarugolo, Comune di Noceto, Comune di PA, Comune di Sala Baganza, Comune di Traversetolo, Comune di Busseto, Comune di Fidenza, Comune di Polesine Parmense - Zibello, Comune di Roccabianca, Comune di Salsomaggiore Terme, Comune di Fornovo di Taro, Comune di Fontanellato, Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di PA e Piacenza, Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ASL 102 - PA - Distretto di Fidenza, Agenzia per la Prevenzione dell'Ambiente, dell'Energia dell'Emilia Romagna - ARPAE, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di PA, Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPO, Aeronautica Militare - Comando 1^ Regione Aerea, Comune di San Secondo Parmense, non costituiti in giudizio;
nei confronti
CR RI, rappresentata e difesa dagli Avvocati Aniello Schettino, Francesco Mazzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Mazzoni in PA, borgo Antini, 3;
Ireti s.p.a., Enel Distribuzione, Consorzio della Bonifica Parmense, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Snam Rete Gas, Telecom s.p.a., Anas s.p.a., Tep s.p.a., Smtp s.p.a., Rfi - Direzione Territoriale Produzione Bologna, Enac, LA Albertini, AU Campanini, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della determinazione dirigenziale n. 418 del 17.10.2022 a firma del RUP, Arch. LA Albertini, recante « determinazione conclusiva con proposta di esito negativo » della conferenza di servizi indetta con nota prot. n. 2929 del 09.03.2022 e volta all'esame della proposta di PUA di iniziativa privata adottato con D.C.C. del Comune di Fontevivo n. 64 del 28.12.2021;
− del decreto presidenziale della Provincia di PA n. 236 del 21.10.2022 recante parere negativo sulla sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) della suddetta proposta di PUA;
− di tutti i verbali delle sedute della conferenza di servizi, ivi compreso quello della seduta del 13.10.2022 di condivisione delle controdeduzioni ex articolo 10- bis trasmesse dalla ricorrente nella parte in cui contengono dichiarazioni e/o attestazioni e/o valutazioni non favorevoli;
− di tutti gli atti e provvedimenti, nonché di tutti i pareri endoprocedimentali, e/o note e/o relazioni e/o osservazioni tecniche, anche di natura endoprocedimentale, presupposti connessi e conseguenziali, anche non conosciuti, lesivi degli interessi della ricorrente;
− della deliberazione del Consiglio Comunale di Fontevivo, conclusiva del procedimento, non conosciuta né comunicata, ove medio tempore adottata;
… nonché per la condanna …
al risarcimento per equivalente degli ingenti danni patiti e patiendi dalla ricorrente a causa dell'illegittimo operato procedimentale delle Amministrazioni resistenti nonché dell’illegittimità degli atti e/o provvedimenti da queste adottate;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 14 febbraio 2023 :
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Fontevivo n. 47 del 15.12.2022, comunicata in pari data, recante determinazione conclusiva con esito negativo della conferenza di servizi indetta con nota prot. n. 2929 del 09.03.2022 e volta all'esame della proposta di PUA di iniziativa privata adottato con D.C.C. del Comune di Fontevivo n. 64 del 28.12.2021;
- del verbale della Commissione Edilizia del 12.12.2022, osteso in data 25.01.2023;
- ove occorrer possa, della deliberazione del Consiglio Comunale di Fontevivo n. 38 del 30.09.2021, recante " Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 4 c. 1 della LR 24/2017 relativamente all'attuazione delle previsioni del PSC e del POC vigenti e presa d'atto delle manifestazioni di interesse relative a proposte di modifica del territorio da inserire nella fase di formazione del nuovo strumento comunale PUG ", laddove intesa nel senso di legittimare l'operato amministrativo dell'Ente;
- ove occorrer possa, della deliberazione del Consiglio Comunale di Fontevivo n. 41 del 25.10.2021, recante " Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 4 c. 1 della LR 24/2017 relativamente all'attuazione delle previsioni del PSC e del POC vigenti e presa d'atto delle manifestazioni di interesse relative a proposte di modifica del territorio da inserire nella fase di formazione del nuovo strumento comunale PUG – Scheda n. 4 ", laddove intesa nel senso di legittimare l'operato amministrativo dell'Ente;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
… nonché per la condanna …
al risarcimento per equivalente degli ingenti danni patiti e patiendi dalla ricorrente a causa dell'illegittimo operato procedimentale delle Amministrazioni resistenti nonché della illegittimità degli atti e/o provvedimenti da queste adottati
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fontevivo, della Provincia di PA e della controinteressata CR RI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Caterina Luperto e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In attuazione delle previsioni di cui alla Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 21 dicembre 2017 n. 24, con deliberazione della Giunta Comunale 4 marzo 2021 n. 21, recante « invito alla presentazione di proposte costituenti “manifestazioni di interesse” ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2017 – approvazione dei criteri e dei requisiti per la valutazione delle proposte e dello schema di avviso pubblico (PSC)”, il Comune di Fontevivo ha dato avvio al procedimento di acquisizione delle manifestazioni di interesse per le proposte di accordi operativi, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della Legge Regionale citata, da realizzarsi relativamente agli ambiti del PSC non ancora attuati.
La società Techbau S.p.A. ha presentato manifestazione di interesse e, in data 25 novembre 2021, ha proposto un PUA di iniziativa privata in variante al POC relativo all’Ambito di trasformazione – Polo Funzionale “PF1”.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28 dicembre 2021, il Comune di Fontevivo, premettendo che « in data 25/11/2021 (…) è stato presentato PUA di iniziativa privata relativo all’Ambito PF1 », che « il PUA in questione è in variante di POC, fatta salva la verifica di conformità urbanistica rispetto agli strumenti sovraordinati (PSC – PTCP) che verrà svolta in sede di istruttoria tecnica nel rispetto dell’iter procedimentale previsto dalla normativa vigente » e « che, con nota trasmessa in data 22/12/2021 prot. 14611, si è proceduto a richiedere integrazioni, al solo fine di completare formalmente la documentazione presentata e senza poter, al momento, svolgere un’adeguata istruttoria tecnica, che sarà gestita dall’ufficio competente durante il periodo di deposito, nel rispetto degli esiti della Conferenza dei Servizi, in ragione: - della considerevole mole di lavoro connessa alla valutazione dell’istanza presentata; - della circostanza che sono state presentate altre 4 richieste relative a proposte progettuali complesse; - dell’attuale composizione dell’Ufficio competente, che è impegnato a garantire contemporaneamente l’ordinario lavoro di ufficio », ha dato atto del deposito del PUA proposto dalla società Techbau S.p.A. e ha dato atto che il PUA apporta variante al POC, con la precisazione, al punto sub d), che « nell’ottica di non ingenerare aspettative nei privati e di tutelare gli interessi dell’ente, che la successiva eventuale approvazione del PUA in variante al POC relativo all’ambito PF1 sarà subordinata: d.1) agli esiti della richiesta di integrazione; d.2) alla positiva conclusione dell’istruttoria tecnica che sarà gestita dagli uffici competenti durante il periodo di deposito; d.3) al parere favorevole della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio; d.4) alla positiva conclusione della Conferenza dei Servizi; d.5) al parere della Provincia, competente anche in materia ambientale secondo le previsioni di cui alla legge regionale n. 6/2009; d.6) alla stipula di apposito Accordo Territoriale, ai sensi dell’Art. 15 della LR 20/2000 ».
Con avviso prot. n. 2929 del 9 marzo 2022, il Responsabile del Settore VI del Comune di Fontevivo ha indetto la Conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990 n. 241, articolata in quattro sedute, ad esito delle quali, con determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente e Protezione Civile del Comune n. 418 del 17 ottobre 2022, è stato deciso di « adottare una determinazione conclusiva con proposta di esito negativo tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti degli Enti coinvolti nell’ambito della seduta conclusiva dei lavori della Cds del 27/09/2022 anche alla luce di ulteriori ed attente valutazioni, svolte nel corso della seduta convocata a seguito della presentazione della documentazione presentata dal proponente ai sensi dell’art. 10bis L.241/90 ».
Con decreto n. 236 del 21 ottobre 2022, il Presidente della Provincia di PA ha determinato di « esprimere, ai sensi dell’art.5 della LR 20/2000 e smi e dell’art.17 del DLgs 152/2006, come modificato dal DLgs n.4/2008, parere motivato non favorevole sulla sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) della Variante al POC e sul PUA PF1 del Comune di Fontevivo per le motivazioni espresse in parte narrativa e di seguito sintetizzate: - la valutazione territoriale evidenzia la non conformità della proposta agli strumenti urbanistici comunali (PSC - RUE), rilevando, ai sensi dell’art. 34 c.6 e art. 35 c.4 della LR 20/2000 e s.m.i. che “le previsioni di piano contrastano con i contenuti del PSC e con le prescrizioni del Piano territoriale di coordinamento provinciale”; - in coerenza con le valutazioni integrate effettuate in sede di Conferenza dei Servizi, risulta evidente un disallineamento tra l’identità e complessità territoriale della proposta avanzata rispetto alle scelte strategiche rappresentate dagli obiettivi e funzioni della pianificazione territoriale e comunale vigenti; - in tal senso l’inquadramento e analisi programmatica svolta nella ValSAT (POC\PUA) non risulta adeguata alla verifica dell’effettiva coerenza delle scelte di piano proposte con gli obiettivi e funzioni della pianificazione territoriale e comunale vigenti ».
Avverso la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente e Protezione Civile del Comune di Fontevivo n. 418 del 17 ottobre 2022, i verbali delle sedute della Conferenza dei servizi e il decreto del Presidente della Provincia di PA n. 236 del 21 ottobre 2022, la società Techbau S.p.A. ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio, con richiesta di risarcimento del danno.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 febbraio 2023, la società Techbau S.p.A. ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Fontevivo n. 47 del 15 dicembre 2022 (recante la determinazione conclusiva con esito negativo della Conferenza dei servizi), il verbale della Commissione Edilizia del 12 dicembre 2022, le presupposte deliberazioni del Consiglio Comunale di Fontevivo n. 38 del 30 settembre 2021 e n. 41 del 25 ottobre 2021, oltre agli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Si è costituito in giudizio in resistenza il Comune di Fontevivo, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, dal momento che la società ricorrente non risulterebbe titolare di un diritto dominicale sulle aree oggetto di PUA in variante al POC; eccependo, altresì, l’inammissibilità dell’impugnazione del “ verbale della Commissione Edilizia del 12.12.2022, osteso in data 25.01.2023 ” per difetto di interesse. Nel merito, l’Amministrazione comunale ha richiesto il rigetto del gravame.
Si sono costituiti in giudizio anche la Provincia di PA e la controinteressata sig.ra RI CR, instando per la reiezione del ricorso introduttivo e dell’atto per motivi aggiunti.
Alla pubblica udienza del giorno 14 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In limine litis , il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni pregiudiziali formulate dalla difesa comunale, in ragione della infondatezza nel merito del ricorso introduttivo del giudizio e dell’atto per motivi aggiunti, per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso introduttivo del giudizio articola quattro motivi di diritto, integralmente riproposti dall’atto per motivi aggiunti, che aggiunge un ulteriore motivo di ricorso.
I. “ Violazione e falsa applicazione dell’Allegato A-15 della LR n. 20/200 – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 32 co. 3 lettera c) delle Norme Tecniche Attuative di PTCP e della Scheda T-5 di PTCP – Violazione e falsa applicazione del punto 4.2.5.1 della Relazione Generale di PSC – Violazione e falsa applicazione della Scheda di Ambito di PSC – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 44 delle Norme Tecniche Attuative del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Fontevivo – Eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti, illogicità manifesta, travisamento – Violazione dell’articolo 97 Cost. ” [motivo riproposto nei motivi III e IV dell’atto per motivi aggiunti].
Con un primo ordine di censure, la società ricorrente lamenta il fatto che l’intervento proposto sarebbe stato considerato urbanisticamente non conforme sotto il profilo della destinazione d’uso, non risultando la “funzione logistica” prevista dagli strumenti di pianificazione locali per l’area di interesse. Eccepisce che erroneamente l’Amministrazione procedente avrebbe qualificato la “funzione logistica” quale autonoma categoria funzionale, distinta dalla funzione commerciale e dalla funzione produttiva, ritenendola, quindi, non consentita ove non espressamente prevista dagli strumenti di pianificazione.
Espone che l’intervento proposto si inserisce nell’area “PF1” del PTCP, che il medesimo Piano individua come «polo funzionale», caratterizzato, ai sensi dell’art. 32 delle NTA del PTCP, dalla concentrazione di funzioni strategiche, da servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità, dalla forte attrattività di persone e merci e da un bacino d’utenza di carattere sovracomunale e comprendente le aree per la logistica a servizio della produzione e del commercio.
Precisa che la scheda di piano T-5 del PTCP pone come obiettivo generale quello di un « centro direzionale connesso con le attività terziarie legate alla logistica; area ricreativa » e delinea come attività prevalente quella di « insediamenti per attività direzionali; insediamenti per attività commerciali di tipo comunale; insediamenti ricreativi sportivi », in un ambito di trasformazione per insediamenti a vocazione « direzionale/commerciale/ricreativo e potenziamento snodo intermodale ».
La pianificazione sovracomunale esprimerebbe, quindi, una scelta insediativa rivolta ad un centro direzionale, collegato alle attività terziarie proprie della logistica, integrato con un’area ricreativa.
Quanto alla pianificazione comunale, la ricorrente espone che, per l’ambito “PF1”, la Relazione generale al PSC prevede la « programmazione di un ambito di sviluppo direzionale di dimensioni adeguate », con vocazione ad ambito intermodale, caratterizzato da attività direzionali con uffici e attività commerciali specializzate e da attività produttive ad alta specializzazione ed innovazione tecnologica.
Quanto alle funzioni ammesse per l’ambito in questione, la scheda d’ambito del PSC pone tra gli obiettivi di pianificazione le attività « direzionali con uffici, attività commerciali di rilievo comunale e attività ludico-didattiche » e specifica le « funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione economica scientifica culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità, dalla forte attrattività di persone e merci e da un bacino d’utenza di carattere sovracomunale ».
Sottolinea la ricorrente che le NTA del RUE non prevedono la “destinazione logistica” proprio perché essa non rappresenta una categoria funzionale autonoma; e che le funzioni insediabili per il Polo “PF1” sono quelle previste dal Titolo IV del RUE, ossia funzioni commerciali, direzionali, di servizio e assimilabili, come di fatto proposte nel PUA. Evidenzia, infatti, che nella Relazione tecnica allegata al PUA è stata prevista la realizzazione di « un unico fabbricato che ospiterà le attività di una sola azienda » la quale « opera nel settore dei servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci », precisando che tale azienda opererà non per conto terzi ma direttamente per sé stessa; e che l’attività proposta è senz’altro di tipo logistico, ma connotata dall’elevatissimo impiego di soluzioni tecnologiche avanzate e dall’impiego massivo di personale addetto al controllo di tali dotazioni, che la rendono un’attività terziaria al servizio delle attività logistiche in senso stretto.
Sostiene che le attività logistiche assumono una connotazione ibrida, sebbene sostanzialmente direzionale; e che, pertanto, risultando la “funzione logistica” assimilabile alla “funzione direzionale”, la destinazione d’uso dell’intervento proposto con il PUA dovrebbe ritenersi ricompresa nel novero degli usi ammessi dall’articolo 44, comma 3, lett. b) delle NTA del RUE e, quindi, compatibile con gli strumenti di pianificazione provinciale e comunale e con gli obiettivi di pianificazione in questi stabiliti.
Il motivo è infondato.
Quanto alla pianificazione di livello provinciale, l’art. 32 delle NTA del PTCP prevede, in tema di poli funzionali, che: “1 . I poli funzionali sono ambiti territoriali caratterizzati dalla concentrazione di funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità, dalla forte attrattività di persone e merci e da un bacino d’utenza di carattere sovracomunale. 2 . Il PTCP individua nella tavola C.9 i Poli funzionali di seguito elencati e definisce nell’Allegato 8 alle presenti Norme gli obiettivi generali da perseguire, le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale, le ipotesi di trasformazione in termini di consolidamento, ampliamento, riqualificazione, trasferimento e nuovo insediamento. 3 . Sono poli funzionali le seguenti attività: a) i centri direzionali, fieristici ed espositivi, ed i centri congressi; b) i centri commerciali ed i poli o parchi ad essi assimilati, con grandi strutture distributive del commercio in sede fissa e del commercio all'ingrosso; c) le aree per la logistica al servizio della produzione e del commercio; d) gli aeroporti, i porti e le stazioni ferroviarie principali del sistema ferroviario nazionale e regionale; e) i centri intermodali e le aree attrezzate per l'autotrasporto; g) i poli tecnologici, le università e i centri di ricerca scientifica; h) i parchi tematici o ricreativi; i) le strutture per manifestazioni culturali, sportive e spettacoli ad elevata partecipazione di pubblico. 4 . I Comuni interessati alla trasformazione dei poli funzionali esistenti provvedono, nell’ambito della redazione dei propri strumenti urbanistici a: - fissare i livelli prestazionali da raggiungere per garantirne l’accessibilità e per assicurarne la compatibilità ambientale; - specificare gli interventi di trasformazione o di qualificazione indicate nel PTCP. 5 . I Comuni interessati alla realizzazione dei nuovi poli funzionali previsti dal PTCP provvedono, nell’ambito della redazione dei propri strumenti urbanistici a: - individuare la localizzazione più idonea all’intervento, all’interno dell’ambito individuato dal PTCP; - dimensionare le aree in oggetto sulla base delle politiche territoriali messe in atto e dei finanziamenti eventualmente disponibili; - specificarne l’organizzazione funzionale, avendo cura che siano ben collegati alla viabilità principale e al sistema della mobilità, ampliabili e dotabili delle infrastrutture e delle reti tecnologiche necessarie; - definirne le caratteristiche morfologiche e le dotazioni territoriali necessarie. 6 . L’attuazione delle previsioni relative ai poli funzionali è definita attraverso accordi territoriali di cui al comma 2 dell’art. 15 della L.R. 20/2000. In assenza di tali accordi territoriali, la pianificazione urbanistica comunale può dare attuazione direttamente alle previsioni del PTCP relative ai soli poli funzionali esistenti. 7 . È facoltà dei Comuni promuovere l’individuazione di nuovi poli funzionali, purché le diverse scelte siano supportate da adeguate valutazioni in termini di costi e di opportunità. Le modifiche all’assetto territoriale dei poli funzionali dovranno essere definite all’interno di apposito accordo di programma in variante al PTCP ai sensi dell’art. 40 L.R. 20/2000 fra il Comune proponente, l’Amministrazione Provinciale, la Regione ed i Comuni contermini al centro urbano interessato, che ne verifichi la coerenza localizzativa con il sistema ambientale, insediativo, infrastrutturale e della mobilità e con le eventuali previsioni di pianificazione settoriale regionale e provinciale (…)”.
Coerentemente alle previsioni di cui all’art. 32 citato, la scheda di piano “T-5” del PTCP prevede per il « Polo Direzionale e attività ricreative – Case Rosi » le seguenti attività prevalenti: « Insediamenti per attività direzionali; Insediamenti per attività commerciali di ordine comunale; Insediamenti ricreativi sportivi, ricettivi »; indica, poi, quale obiettivo generale quello dell’insediamento di un « centro direzionale connesso con le attività terziarie legate alla logistica » nonché di un’« area ricreativa » (cfr. documento n. 19 del deposito del Comune del 3 aprile 2025).
In sostanza, dalla pianificazione provinciale emerge, da un lato, l’autonomia della “funzione logistica” rispetto alle altre destinazioni proprie dei poli funzionali, dall’altro, che per l’ambito “PF1” il PTCP aveva previsto la realizzazione di un centro direzionale con attività terziare collegate alla logistica.
Quanto alla pianificazione di livello comunale, il PSC prevede alla scheda d’Ambito “PF1”, per l’area in questione, il seguente obiettivo di pianificazione: “ Polo funzionale, che preveda attività direzionali con uffici, attività commerciali di rilievo comunale e attività ludico-didattiche ” (cfr. documento n. 15 del deposito del Comune del 3 aprile 2025).
Nella Relazione generale al PSC, al punto 4.2.5.1 « Polo funzionale PF1 - denominato “Polo Direzionale e attività ricreative - Case Rosi” », è precisato che « per la frazione di Case Rosi è prevista, ai sensi dell'art. 32 del PTCP, la creazione di un nuovo “Polo funzionale”, identificato nei PSC con l'acronimo PF1 ed altresì denominato “Polo Direzionale e attività ricreative - Case Rosi”. Trattasi di un ambito territoriale caratterizzato dalla concentrazione di funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità, dalla forte attrattività di persone e merci e da un bacino d'utenza di carattere sovracomunale (…) è necessario operare la programmazione di un ambito di sviluppo direzionale di dimensioni adeguate, che supporti le espansioni che potranno essere programmate nei futuri decenni. Da qui l'individuazione di uno specifico polo funzionale. Il polo funzionale del comune di Fontevivo PF1, presenta le seguenti caratteristiche strategiche: - ambito intermodale, in cui implementare le opportunità di relazione indotte dalla prossimità della fermata della linea metropolitana leggera, consentendo di rafforzare il collegamento con l'area metropolitana di PA e le relative funzioni ed offerte strategiche ed il sistema insediativo ed economico di Fidenza e Salsomaggiore. In tale ambito sarà possibile sviluppare sia un importante punto di servizi e di scambio intermodale tra le differenti domande di mobilità (automobilistica pubblica e privata, ferroviaria e ciclabile), sia un'area da destinare a parcheggio scambiatore per un'utenza avente interessi fortemente eterogenei tra cui anche la fruibilità diffusa del territorio per beneficiare dell'offerta turistica, eno-gastronomica e religiosa (pellegrinaggio); - attività direzionali con uffici e attività commerciali specializzate, a favore di un settore che, in ragione delle potenzialità strategiche di cui si è argomentato, potrà oggettivamente esprimere un forte dinamismo imprenditoriale; - attività produttive ad alta specializzazione ed innovazione tecnologica (…)» (cfr. documento n. 9 del deposito della Provincia del 2 aprile 2025).
In definitiva, quindi, gli strumenti pianificatori a livello sia provinciale che comunale prevedono per l’ambito “PF1” la realizzazione di un “Polo funzionale”, caratterizzato da un centro direzionale e da una pluralità di attività direzionali, commerciali, terziarie, produttive oltre che ricreative, sportive e ricettizie.
Dall’istruttoria condotta in seno alla Conferenza dei servizi è emerso, invero, che il PUA proposto dalla società ricorrente prevede la realizzazione di un polo con destinazione funzionale non conforme alle previsioni di cui agli strumenti urbanistici in quanto avente “funzione logistica”. Nel verbale della quarta seduta della Conferenza dei servizi emerge, infatti, che «(…) altro tema edilizio emerso nel corso della Conferenza è quello della conformità delle destinazioni d’uso previsti dagli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali, necessaria, oltre al rispetto dei suddetti strumenti urbanistici, anche per la sottoscrizione dell’Accordo Territoriale previsto per l’attuazione dei Poli funzionali indicati nel PTCP. Occorre precisare che le integrazioni e i confronti che si sono susseguiti nel corso delle varie sedute non hanno raccolto informazioni utili a modificare le perplessità già espresse dal Comune e dalla Provincia di PA nelle richieste di integrazioni trasmesse a seguito dell’indizione della CdS. Gli Enti hanno condiviso il tema riconducendo il processo dell’attività proposta alla logistica, in particolare in merito al fatto che la funzione logistica, costituisce un’autonoma categoria funzionale, espressamente distinta sia dalla funzione commerciale che dalla funzione produttiva, in particolare per quanto riguarda le pressioni sulle matrici caratterizzanti l’assetto territoriale, evidenziando come la funzione logistica non sia tra quelle ammesse nel PTCP e negli strumenti urbanistici comunali ».
La funzionalizzazione dell’intervento alla sola attività logistica rende il progetto non compatibile con le previsioni degli strumenti territoriali provinciale e comunale, che per l’area in questione avevano pianificato la realizzazione di un polo urbanistico con destinazione plurifunzionale.
Non è persuasiva la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui la “funzione logistica” non sarebbe da considerare un’autonoma categoria funzionale, ragion per cui dovrebbe ritenersi ammessa anche ove non espressamente prevista dagli strumenti di pianificazione locali.
Ed infatti l’autonomia della “funzione logistica” è stata introdotta dalla normativa regionale e, segnatamente, dall’art. A-15 dell’Allegato alla Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 24 marzo 2000 n. 20, che, nel disciplinare i “ Poli funzionali ”, prevedeva al comma 1 che « I poli funzionali sono costituiti dalle parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate, in ambiti identificabili per dimensione spaziale ed organizzazione morfologica unitaria, una o più funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità. I poli funzionali sono inoltre caratterizzati dalla forte attrattività di un numero elevato di persone e di merci e da un bacino d'utenza di carattere sovracomunale, tali da comportare un forte impatto sui sistemi territoriali della mobilità e conseguentemente sul sistema ambientale e della qualità urbana » e al comma 2 che « Sono poli funzionali in particolare le seguenti attività, qualora presentino i caratteri di cui al comma 1: a) i centri direzionali, fieristici ed espositivi, ed i centri congressi; b) i centri commerciali ed i poli o parchi ad essi assimilati, con grandi strutture distributive del commercio in sede fissa e del commercio all'ingrosso; c) le aree per la logistica al servizio della produzione e del commercio; d) gli aeroporti, i porti e le stazioni ferroviarie principali del sistema ferroviario nazionale e regionale; e) i centri intermodali e le aree attrezzate per l'autotrasporto; f) i poli tecnologici, le università e i centri di ricerca scientifica; g) i parchi tematici o ricreativi; h) le strutture per manifestazioni culturali, sportive e spettacoli ad elevata partecipazione di pubblico ».
Orbene, l’art. 32 delle NTA del PTCP riproduce pedissequamente le disposizioni di cui all’art. A-15 dell’Allegato alla Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 24 marzo 2000 n. 20, riconoscendo l’autonomia funzionale della categoria della “logistica” con la previsione, al comma 3, che « Sono poli funzionali le seguenti attività: a) i centri direzionali, fieristici ed espositivi, ed i centri congressi; b) i centri commerciali ed i poli o parchi ad essi assimilati, con grandi strutture distributive del commercio in sede fissa e del commercio all'ingrosso; c) le aree per la logistica al servizio della produzione e del commercio; d) gli aeroporti, i porti e le stazioni ferroviarie principali del sistema ferroviario nazionale e regionale; e) i centri intermodali e le aree attrezzate per l'autotrasporto; f) i poli tecnologici, le università e i centri di ricerca scientifica; g) i parchi tematici o ricreativi; h) le strutture per manifestazioni culturali, sportive e spettacoli ad elevata partecipazione di pubblico » .
In definitiva, quindi, è la normativa speciale applicabile al caso di specie che conferisce autonomia funzionale alla categoria della “logistica”.
È appena il caso di precisare che lo stesso PTCP individua, tra i poli funzionali, quelli dedicati alla “funzione logistica”, che nel Comune di Fontevivo sono il polo funzionale identificato come “I-3A” e il polo funzionale identificato come “I-3B” (cfr. documenti n. 6 e n. 7 del deposito della Provincia di PA del 2 aprile 2025), mentre nella scheda ‘T-5’ del polo funzionale “Case Rosi” si parla di “ centro direzionale connesso con le attività terziarie legate alla logistica ” e quindi si individuano attività solo collegate a quelle prevalenti di “trasporto merci” insediate negli altri due poli funzionali, con conseguente esclusione in loco della “funzione logistica”.
Coerentemente con ciò, come si è visto, a livello di pianificazione comunale il PSC indica alla scheda d’Ambito ‘PF1’, per l’area in questione, l’obiettivo “ Polo funzionale, che preveda attività direzionali con uffici, attività commerciali di rilievo comunale e attività ludico-didattiche ”, così confermandone l’incompatibilità con la “funzione logistica”, che la disciplina di settore eleva al rango di autonoma categoria funzionale.
In conclusione, quindi, la mancata previsione da parte degli strumenti di pianificazione locali della “funzione logistica” per l’ambito di interesse della ricorrente risulta evidentemente preclusiva della possibilità di realizzare un intervento principalmente, se non esclusivamente, avente tale funzione.
II. “ Violazione e falsa applicazione delle Definizioni Tecniche Uniformi per l’Edilizia e l’Urbanistica per la Regione Emilia Romagna approvate con Deliberazione Legislativa n. 279 del 04.02.2010 e s.m.i. – Difetto di istruttoria e di motivazione – Eccesso di potere per travisamento, illogicità manifesta – Violazione del principio di ragionevolezza – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 Cost. ” [motivo riproposto nel motivo V dell’atto per motivi aggiunti].
Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente contesta il segmento motivazionale della gravata determinazione nella parte in cui, richiamando la posizione espressa dal Comune di Fontevivo nella Conferenza dei servizi, ritiene il progetto proposto con il PUA non ammissibile sotto il profilo della capacità edificatoria di ambito, in quanto non rispetterebbe la superficie utile lorda edificabile prevista per l’ambito “PF1” e quantificabile in mq. 71.190.
In particolare, poi, contesta la nozione di “vano tecnico” fornita dal Comune.
Precisa che il progetto presenta dei vani organizzati in strutture multipiano (c.d. “Livelli ARS”), interamente robotizzati che contengono nastri trasportatori e similari, rulliere, carrelli elevatori e muletti, impianti tecnologici ed accessibili unicamente per esigenze manutentive; tali spazi, secondo quanto indicato nella relazione del PUA, sono impiegati esclusivamente per l’alloggio di un sistema integrato di veicolo robot per il trasporto degli scaffali (c.d. sistema "KIVA"), che funziona esclusivamente « in aree interdette alle persone, separate con recinzioni e varchi automatizzate in modo da non avere nessuna interazione tra persone e robot »; ragion per cui, per le precisate caratteristiche, tali spazi dovrebbero essere considerati a tutti gli effetti vani tecnici, non potendo essere conteggiati né quale ‘superficie utile’ ai sensi della definizione 18 delle «definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia» della Regione Emilia-Romagna (DTU), né quale ‘superficie accessoria’ ai sensi della definizione 19 delle DTU.
Il motivo è infondato.
Le «definizioni tecniche uniformi» - DTU di cui all’allegato II alla deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 922 del 28 giugno 2017 forniscono la seguente definizione di volume tecnico: « Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, di canalizzazione, camini, canne fumarie, vespai, intercapedini, doppi solai) ».
Per consolidata giurisprudenza, integra la nozione di volume tecnico l’opera di limitata consistenza volumetrica, priva di autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali della stessa (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 29 novembre 2024 n. 9581 che richiama Consiglio di Stato, sez. IV, 2 marzo 2018, n. 1309, Consiglio di Stato, sez. II, 1 aprile 2020, n. 2204 e Consiglio di Stato sez. VI, 7 gennaio 2021, n. 179).
Ai fini dell'identificazione della nozione di volume tecnico, come tale escluso dal calcolo della volumetria, occorre fare riferimento a tre ordini di parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, dovendo il volume tecnico avere un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione; il secondo ed il terzo negativi, ricollegati, rispettivamente, all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse e ad un rapporto di necessaria proporzionalità che deve sussistere fra le esigenze edilizie e i volumi tecnici che devono essere completamente privi di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinati a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3 luglio 2024 n. 4099).
In definitiva, quindi, i volumi tecnici sono restrittivamente individuati in quelle strutture insuscettibili di autonoma funzione, se non quella di contenere impianti complementari alla costruzione (si pensi ai vani ascensori).
In tal senso depone anche la definizione di ‘volume tecnico’ rinvenibile al punto n. 31 dell'Intesa del 20 ottobre 2016 per la definizione del regolamento edilizio-tipo, raggiunta tra Stato, Regioni e Comuni ai sensi dell’art. 4, comma 1 sexies , del D.P.R. n. 380/2001, secondo cui « sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, d sicurezza, telefonico ...) » (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3 luglio 2024 n. 4099).
Orbene, nel caso di specie la ricorrente, per sua stessa ammissione, precisa che « il progetto presenta dei vani organizzati in strutture multipiano (c.d. “Livelli ARS”), interamente robotizzati che contengono nastri trasportatori e similari, rulliere, carrelli elevatori e muletti, impianti tecnologici ed accessibili unicamente per esigenze manutentive. (…) tali spazi (propriamente riconducibili a dei mezzanini) sono impiegati esclusivamente per l’alloggio di un sistema integrato di veicolo robot per il trasporto degli scaffali (c.d. sistema "KIVA") (…). Il sistema di immagazzinamento robotico utilizzato in progetto (c.d. KIVA Sistem) si basa sull’opposto principio per cui gli oggetti non sono conservati su scaffali statici né vengono spostati per mezzo di nastri trasportatori o muletti tradizionali ma sono sistemati su piccoli scaffali mobili, movimentati dai robot. Anziché essere stoccati in scaffalature statiche, i prodotti transitano in scaffali mobili, quest'ultimi movimentati da una flotta di veicoli automatici (i robot) che recuperano gli scaffali necessari e li convogliano agli addetti posizionati nelle stazioni di picking lungo il perimetro i quali, poi, prelevano l'elemento richiesto e lo inseriscono nel contenitore ordine (…) a differenza di un magazzino tradizionale, non esistono scaffalature fisse che contengono la merce da prelevare ma solo dei sistemi (scaffalature mobili e robot) che la movimentano costantemente e che sono, a tutti gli effetti, dei nastri trasportatori, svolgendo la funzione di sistemi di interscambio (e non quella di stoccaggio in senso proprio): la merce, infatti, viene costantemente "scambiata" di posizione, passando da uno scaffale all’altro, seppure non in contemporanea ma secondo un ordine predefinito per evitare collisioni ».
Dalla piana lettura della descrizione fornita nel ricorso, emerge che il c.d. sistema Kiva, collocato nei vani che la ricorrente vorrebbe far riconoscere quali volumi tecnici, è un innovativo sistema di robotica per la gestione dei magazzini, funzionale allo spostamento automatico, mediante codici a barre, di merci e scaffali e, quindi, utilizzato a supporto dell’attività di stoccaggio e immagazzinaggio automatizzato delle merci, che, come correttamente eccepito dalla difesa comunale, risulta essere il « grande cuore centrale del magazzino dove viene, in sostanza, contenuta tutta la merce in attesa di essere spedita ». Si tratta, in definitiva, di un sistema robotico pioneristico e avanzato a supporto dell’attività logistica proposta con l’intervento in questione.
Mancano, dunque, i requisiti perché i locali dove è installato il c.d. sistema Kiva possano essere riconosciuti quali ‘vani tecnici’, difettando il presupposto della necessaria strumentalità rispetto alla costruzione e risultando, invece, i locali dotati di autonoma funzione, quella logistica di stoccaggio delle merci che avviene mediante sistemi robotici in grado di spostare scaffali e merci in modo autonomo, ottimizzando le operazioni di magazzino.
III. “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 14 – 14bis- 14ter della l. n. 241/90 - Violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa - Perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa - Eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, illogicità manifesta - Violazione dell’articolo 97 Cost. ” [motivo riproposto nel motivo VI dell’atto per motivi aggiunti].
Con il terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, la società ricorrente lamenta l’errata modalità di gestione della Conferenza dei servizi da parte dell’Amministrazione procedente, non essendole stato consentito apportare modifiche al progetto proposto, né superare le criticità edilizie in via convenzionale, né « ricercare soluzioni compatibili con il rischio di future contestazioni erariali mediante l’impegno della Società a costituire polizze fideiussorie, ovvero a corrispondere, seppure ad altro titolo, il contributo di costruzione »; non le sarebbe stata neppure consentita la partecipazione alla discussione in seno alla Conferenza dei servizi.
Eccepisce che la proposta conclusiva del RUP non costituirebbe una sintesi delle posizioni espresse in conferenza ma rifletterebbe le uniche due posizioni negative, quelle di Comune e Provincia.
Il motivo è infondato.
Dalla lettura dei verbali delle sedute della Conferenza dei servizi emerge il coinvolgimento della società ricorrente, i cui rappresentanti non solo prendono parte alle sedute, ma intervengono anche più volte in replica alle perplessità sul progetto sollevate dai vari enti.
Quanto all’ulteriore profilo di censura, non corrisponde al vero il fatto che al soggetto proponente non sarebbe stato concesso alcun margine di modifica del progetto, al fine di ottenere la compatibilità dello stesso sia sotto il profilo della destinazione funzionale che sotto quello della capacità edificatoria di ambito. Quanto al primo aspetto, il superamento della criticità relativa alla destinazione funzionale avrebbe dovuto determinare lo stravolgimento del progetto, con il quale, per come già appurato nello scrutinio del primo motivo di ricorso, era stata proposta la creazione di un polo con “funzione logistica”, non ammessa dagli strumenti di pianificazione per l’ambito “PF1”; quanto alla rilevata non conformità della capacità edificatoria, non risulta che, nelle repliche alle amministrazioni procedenti, la società ricorrente abbia inteso adeguare la “superficie utile” dell’intervento, essendosi Techbau S.p.A. limitata a voler espungere dal calcolo della superficie utile lorda edificabile prevista per l’ambito “PF1” i locali in cui è stato installato il c.d. sistema Kiva, insistendo per la loro qualificazione quali “volumi tecnici”.
Quanto, infine, alle posizioni espresse in seno alla Conferenza dei servizi, la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente e Protezione Civile del Comune di Fontevivo n. 418 del 17 ottobre 2022 dà atto di tutti i pareri e di tutte le posizioni espresse nel procedimento, valorizzando necessariamente quelle prevalenti – perché ex se ostative all’intervento – del Comune e della Provincia, sulla scorta delle quali si è ritenuta la sussistenza delle « condizioni per adottare una determinazione conclusiva con proposta di esito negativo ».
IV. “ Violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa sotto altro profilo – Violazione del legittimo affidamento e del canone di buona fede – Violazione del principio di leale cooperazione - Perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa sotto altro profilo – Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità manifesta sotto altro profilo – Violazione dell’articolo 97 Cost. ” [motivo riproposto nel motivo II dell’atto per motivi aggiunti].
Con l’ultimo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, riproposto nel motivo II dell’atto per motivi aggiunti, Techbau S.p.A. lamenta la violazione dei principi di buona fede, di leale collaborazione e di non contraddittorietà oltre che la lesione del suo legittimo affidamento.
Deduce, in particolare, che il Comune di Fontevivo, con la delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 25 ottobre 2021, da un lato, aveva ritenuto di stralciare la proposta di accordo operativo, pervenuta a seguito dell’avviso pubblico per manifestazioni di interesse funzionali all’acquisizione di proposte relative alle previsioni del PSC di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 21 del 4 marzo 2021, in quanto « così come formulata comporterebbe variante sia agli strumenti urbanistici comunali vigenti sia al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), in quanto i poli funzionali sono previsioni dello strumento provinciale, risultando pertanto non in coerenza alla sopra citata ratio ispiratrice della nuova disciplina urbanistica, fondata sul presupposto di conferire i diritti edificatori soltanto in relazione a interventi attuabili e quindi già conformi alla strumento di pianificazione strutturale »; dall’altro lato, del tutto contraddittoriamente rispetto alla presunta incompatibilità del polo logistico con gli strumenti di pianificazione, aveva fatto salva la « possibilità di attivare l’attuazione delle aree PF1 e R4, già classificate in espansione negli strumenti vigenti, ai sensi dell’articolo 4 co. 4 della L.R. 24/2017, tramite PUA in variante POC ».
In definitiva, lamenta la ricorrente la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione comunale, che avrebbe prima indicato, quale strumento per la realizzazione del polo logistico in questione, un PUA in variante POC, per poi concludere negativamente la procedura rilevando la non compatibilità del progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale.
Il motivo è infondato.
Con deliberazione n. 64 del 28 dicembre 2021 il Consiglio Comunale, dopo aver dato atto che « in data 25/11/2021 (…) è stato presentato PUA di iniziativa privata relativo all’Ambito PF1 », che « il PUA in questione è in variante di POC, fatta salva la verifica di conformità urbanistica rispetto agli strumenti sovraordinati (PSC – PTCP) che verrà svolta in sede di istruttoria tecnica nel rispetto dell’iter procedimentale previsto dalla normativa vigente », che « con nota trasmessa in data 22/12/2021 prot. 14611, si è proceduto a richiedere integrazioni (…), che la richiesta di integrazioni succitata protrarrebbe il termine entro il quale autorizzare il deposito di ulteriori 90 giorni (…), tuttavia, il rispetto di questa diversa tempistica determinerebbe l’impossibilità, stante l’imminente scadenza del periodo transitorio, di avviare l’iter di attuazione del piano in data antecedente al 31 dicembre 2021, come richiesto dalla nuova legge urbanistica e come precisato dalla RER nella circolare PG/2018/0179478 del 14/03/2018 (…)», ritiene « opportuno, nell’ottica di salvaguardare la tempestività del deposito del PUA, le aspettative dei privati attuatori, tutelando al contempo le prerogative del Comune:- attivare un procedimento unico di deposito/adozione del PUA in variante al POC; -consentire il deposito/adozione, ai sensi dell’art. 35 della LR 20/2000, del PUA in variante al POC in oggetto, secondo la documentazione presentata, la quale, pur non materialmente allegata al presente atto, ma conservata agli atti dell’Ufficio Urbanistica, ne costituisce parte integrante e sostanziale; - dare mandato al Responsabile del Settore VI – Assetto e uso del territorio – SUAP – Ambiente e Protezione civile di attuare tutti gli adempimenti di pubblicazione e le procedure conseguenti al presente atto (…)», precisando che « per le ragioni sopra esplicitate, nell’ottica di non ingenerare aspettative nei privati e di tutelare gli interessi dell’ente, che la successiva eventuale approvazione del PUA in variante al POC relativo all’ambito PF1 sarà subordinata: a) agli esiti della richiesta di integrazione; b) alla positiva conclusione dell’istruttoria tecnica che sarà gestita dagli uffici competenti durante il periodo di deposito; c) al parere favorevole della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio; d) alla positiva conclusione della Conferenza dei Servizi; e) al parere della Provincia, competente anche in materia ambientale secondo le previsioni di cui alla legge regionale n. 6/2009; f) alla stipula di apposito Accordo Territoriale, ai sensi dell’Art. 15 della LR 20/2000 ».
Orbene, dalla piana lettura dei succitati passaggi della deliberazione emerge che, per rispettare la tempistica imposta dalla Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 21 dicembre 2017 n. 24 e, precisamente, quella relativa alla conclusione della prima fase del periodo transitorio corrispondente alla data del 31 dicembre 2021, l’Amministrazione comunale ha attivato un procedimento unico di deposito/adozione del PUA in variante al POC, precisando claris verbis che la successiva ‘eventuale’ approvazione del PUA in variante al POC relativo all’ambito “PF1” sarebbe stata subordinata agli esiti della richiesta di integrazione, alla positiva conclusione dell’istruttoria tecnica, al parere favorevole della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio, alla positiva conclusione della Conferenza dei Servizi, al parere della Provincia e alla stipula di apposito Accordo Territoriale.
In definitiva la presa d’atto del deposito del PUA in variante al POC, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28 dicembre 2021, non può aver ingenerato alcun legittimo affidamento nella società ricorrente, risultando chiaramente indicate le condizioni di futura ed eventuale approvazione del PUA. Ne discende che la mancata approvazione del PUA in variante al POC, conseguita alle risultanze istruttorie negative di cui alla Conferenza dei servizi, risulta coerente con le esplicite riserve di cui alla citata deliberazione, che aveva espressamente indicato le condizioni necessarie ai fini dell’approvazione del PUA e aveva dunque chiaramente avvertito l’interessata dell’esito non scontato del procedimento in itinere .
Giova peraltro precisare che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato che il Collegio condivide, un’aspettativa o un affidamento giuridicamente rilevante può sorgere in capo al privato solo a fronte di un piano attuativo approvato e convenzionato, mentre, pur in presenza di un provvedimento di adozione dello strumento urbanistico attuativo, non v’è obbligo per l’amministrazione di disporne l’approvazione, pure nell’ipotesi di conformità agli atti pianificatori generali, essendo l’approvazione medesima sempre espressione di potere discrezionale dell'organo deputato a valutare l'opportunità (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 23 novembre 2018 n. 6777 che richiama Consiglio di Stato, sez. IV, 19 settembre 2012, n. 4977).
Il ricorso per motivi aggiunti introduce un ulteriore motivo di ricorso.
I. “ Violazione e falsa applicazione degli Articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della l. n. 241/90 – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 23-ter del TU Edilizia - Violazione e falsa applicazione dell’Allegato A-15 della LR n. 20/200 – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 32 co. 3 lettera c) delle Norme Tecniche Attuative di PTCP e della Scheda T-5 di PTCP – Violazione e falsa applicazione del punto 4.2.5.1 della Relazione Generale di PSC – Violazione e falsa applicazione della Scheda di Ambito di PSC – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 44 delle Norme Tecniche Attuative del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Fontevivo – Violazione dell’articolo 97 Cost. ”.
La ricorrente contesta la determinazione conclusiva del procedimento nella parte in cui ritiene l’intervento non conforme rispetto agli strumenti pianificatori.
In particolare, contesta l’esito negativo della conferenza dei servizi con riferimento al ‘calcolo della superficie utile’ e alla mancata valutazione dei locali in cui è installato il c.d. sistema Kiva come ‘volumi tecnici’.
Contesta, poi, il passaggio in cui il Consiglio Comunale si riferisce alle “ opere progettate extra comparto ”, con la seguente precisazione: « il progetto prevedeva il reperimento di standard fuori comparto (che interessavano aree del Territorio Rurale del PSC). Il POC, ai sensi dell’art. 30 c. 1 bis della LR 20/2000, non può modificare il PSC, con la conseguenza che non è possibile trasformare in territorio urbanizzato o urbanizzabile ciò che il PSC classifica come rurale. Nonostante la modifica distributiva dei parcheggi all’interno del perimetro della ST individuata negli strumenti vigenti, contenuta nella “seconda” versione del PUA in variante al POC di cui alla PEC del 7/10/2022 acquisita al protocollo dell’ente il 10/10/2022 al n.12488, permangono al di fuori di tale perimetrazione le opere relative ai rilevati e alla realizzazione delle vasche di laminazione (n.3) nella parte ad ovest, che sono di esclusivo utilizzo del comparto stesso ». Assume che le aree in questione sono aree umide di laminazione che ricadono in aree private nella disponibilità del proponente, che non hanno uso agricolo e sono destinate in progetto alla piantumazione con piante igrofile.
Censura, poi, la parte in cui la deliberazione si riferisce alla viabilità di progetto, con la precisazione che « con la PEC del 7/10/2022 acquisita al protocollo dell’ente il 10/10/2022 al n.12488, il soggetto attuatore, coerentemente con le indicazioni del PSC, ha introdotto la viabilità di sottopasso alla linea ferroviaria e ha semplificato il sistema di accessibilità viabilistica all’ambito PF1, garantendo sempre il previsto collegamento con il tracciato della Via Emilia bis tramite la realizzazione del nuovo sistema di svincoli già proposto in precedenza e perfezionato nell’ambito della Conferenza di Servizi; rispetto a tale modifica, come previsto dalla scheda d’ambito, risulta comunque essenziale una realizzazione della stessa contemporanea alla realizzazione del comparto, così come riportato nella scheda d’ambito del PSC al punto Infrastrutture “la realizzazione dell’ambito sarà contestuale alla realizzazione della viabilità di progetto costituita dallo svincolo della via Emilia bis e il collegamento con la via Emilia all’altezza di Case Camboara; per tale collegamento è previsto il sottopasso della ferrovia ». Ne adduce l’inconsistenza quale profilo di diniego del progetto.
Il motivo è infondato.
Quanto alle censure relative al ‘calcolo della superficie utile’ e alla mancata valutazione dei locali in cui è installato il c.d. sistema Kiva come ‘volumi tecnici’, il Collegio, per ragioni di sintesi espositiva, rinvia a quanto già argomentato in sede di scrutinio del secondo motivo del ricorso introduttivo.
Quanto alla viabilità di progetto, manca una vera e propria censura da parte della ricorrente, che invero riconosce che « tale aspetto non sembra costituire una vera e propria ragione di diniego quanto, piuttosto, una mera prescrizione legata alla necessità che la realizzazione del sottopasso ferroviario venga espressamente inclusa nel progetto ». Se ne deve escludere, quindi, una effettiva influenza negativa sull’esito del procedimento, ove fossero mancate le altre ragioni ostative.
Lo scrutinio del motivo di ricorso, pertanto, deve incentrarsi sulle doglianze relative alle ‘ opere progettate extra comparto ’.
Rileva la deliberazione del Consiglio Comunale, con riferimento alle ‘ opere progettate extra comparto ’, che « il progetto prevedeva il reperimento di standard fuori comparto (che interessavano aree del Territorio Rurale del PSC). Il POC, ai sensi dell’art. 30 c. 1 bis della LR 20/2000, non può modificare il PSC, con la conseguenza che non è possibile trasformare in territorio urbanizzato o urbanizzabile ciò che il PSC classifica come rurale. Nonostante la modifica distributiva dei parcheggi all’interno del perimetro della ST individuata negli strumenti vigenti, contenuta nella “seconda” versione del PUA in variante al POC di cui alla PEC del 7/10/2022 acquisita al protocollo dell’ente il 10/10/2022 al n.12488, permangono al di fuori di tale perimetrazione le opere relative ai rilevati e alla realizzazione delle vasche di laminazione (n.3) nella parte ad ovest, che sono di esclusivo utilizzo del comparto stesso ».
In definitiva, il Consiglio Comunale nega l’approvazione del PUA, tra l’altro, anche sul rilievo della presenza di opere localizzate dalla proponente extra comparto, quali rilevati e, in particolare, tre vasche di laminazione, che secondo la prospettazione attorea sarebbero comunque legittimamente realizzabili, in quanto ricadenti in aree private nella disponibilità di Techbau S.p.A.
Tale profilo di motivazione del diniego appare non irragionevole, se si considera, da un lato, che le opere extra comparto in questione (vasche di laminazione e rilevati) avrebbero interessato, secondo il progetto di piano, aree classificate dal PSC come territorio rurale non edificabile, e avrebbero richiesto, quindi, una modifica al PSC non realizzabile mediante PUA in variante al POC; dall’altro, tenuto conto della rilevanza attribuita alle vasche di laminazione dalla scheda d’ambito relativa al comparto “PF1”, ove è espressamente previsto che « è consigliato prevedere vasche di laminazione aperte e dispostivi di raccolta delle acque piovane, anche con funzioni d’utilizzo delle stesse per l’irrigazione dei giardini o per usi dove può essere impiegata acqua di scarsa qualità, in alternativa ad acque pregiate idropotabili ».
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso introduttivo e l’atto per motivi aggiunti sono infondati e devono essere rigettati, con conseguente rigetto anche dell’istanza di risarcimento del danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti delle Amministrazioni resistenti, potendo invece essere compensate nei confronti della controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di PA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sull’atto per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, a favore del Comune di Fontevivo e in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, a favore della Provincia di PA. Spese compensate nei confronti della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PA nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Caterina Luperto, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Luperto | Italo Caso |
IL SEGRETARIO