Articolo 3 della Legge 6 marzo 1987, n. 110
Articolo 2Articolo 4
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26 marzo 1987
Art. 3. 1. Alle minori entrate erariali, derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 600 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Oneri derivanti dalle minori entrate in dipendenza dell'accordo italo-austriaco sul porto di Trieste".
Entrata in vigore il 26 marzo 1987