Art. 3. 1. Alle minori entrate erariali, derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 600 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Oneri derivanti dalle minori entrate in dipendenza dell'accordo italo-austriaco sul porto di Trieste".
Articolo 3 della Legge 6 marzo 1987, n. 110
Articolo 2Articolo 4
- Legge 6 marzo 1987, n. 110
Articolo 3 della Legge 6 marzo 1987, n. 110
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26 marzo 1987
26 marzo 1987
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