Art. 3. 1. Alle minori entrate erariali, derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 600 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Oneri derivanti dalle minori entrate in dipendenza dell'accordo italo-austriaco sul porto di Trieste".
Articolo 2Articolo 4
- Legge 6 marzo 1987, n. 110
Articolo 3 della Legge 6 marzo 1987, n. 110
Versione
26 marzo 1987
26 marzo 1987
Altri contenuti
- Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 51
- Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2024, n. 9411
- Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2023, n. 50837
- Cass. civ., sez. I, sentenza 16/08/1963, n. 2319
- Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 12804
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 613
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 06/02/2026, n. 1763
- Trib. Gela, sentenza 26/11/2025, n. 93
- Trib. Vicenza, sentenza 10/12/2025, n. 1332
- Trib. Napoli Nord, sentenza 14/11/2025, n. 1119
- Trib. Velletri, sentenza 09/06/2025, n. 1240
- Trib. La Spezia, sentenza 04/03/2025, n. 113
- Articolo 31 della Legge 7 luglio 2016, n. 122