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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/07/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maila Casale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 981/2018 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, avente ad oggetto “Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.” e vertente
TRA
, (C.F.: ) nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e ivi residente in [...], e Parte_2
C.F.: ), nato a [...] il [...] residente in
[...] CodiceFiscale_2
Bagnoli Irpino alla via Vico D'Aulisio n.15, rappresentati e difesi dall'avv. Rocchina
Corso (C.F.: ) giusta mandato a margine del ricorso ex art. CodiceFiscale_3
702 bis c.p.c., quanto a e giusto mandato in calce alla comparsa di CP_1
costituzione quanto a elettivamente domiciliati Parte_2
come in atti;
Parte_3
[...]
nata a [...] il [...] e residente in [...], Via Camollia n.
[...]
104 (C.F.: ) , , CodiceFiscale_4 Parte_4
nata a [...] il [...] C.F.: ) e residente in [...]
Camollia n. 104, e , nata a [...] il Parte_5
28.09.1995 e residente in [...] (C.F.: ), CodiceFiscale_6 rappresentate e difese giusta procura separata da intendersi in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Andrea Greco (C.F.: ), elettivamente CodiceFiscale_7
domiciliati come in atti;
RESISTENTI
NONCHE'
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
); CodiceFiscale_8
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 15/01/2025,previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa , nella Persona_1
fase della precisazione delle conclusioni. Pertanto, visto il decreto di assegnazione del
Presidente del Tribunale di Avellino, questo giudice provvedeva con decreto del
31/01/2025 a fissare per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26/03/2025 nella quale tratteneva la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino e nonché Controparte_3 Parte_4
per sentir revocare e dichiarare inefficace nei Controparte_2 Parte_2
propri confronti il decreto del Tribunale di Siena n. 268/2016 nella parte in cui si impegnava a trasferire alle figlie e Controparte_2 Parte_5 [...] la piena proprietà dell'immobile sito in Siena, Via Camollia n. 104. La Parte_4
ricorrente specificaVA di essere creditrice delle somme dovute a titolo di mantenimento per il figlio nato dal rapporto sentimentale con Pt_2 [...]
già padre di due figlie e tenuto a versar loro la somma di Controparte_2
euro 750,00 mensili. La ricorrente assumeva che Controparte_2
non aveva provveduto a versare alcunché a titolo di mantenimento del figlio minore né dall'Aprile 2017 data dalla quale decorre l'obbligo di versamento di euro Pt_2
250,00 mensili come statuito dal Tribunale di Avellino né per il periodo antecedente rispetto al quale il credito veniva richiesto con altro ricorso 702 bis e pendente innanzi all'intestato Tribunale al n. 5124/2017 R.G. Sulla scorta di detti crediti quello esistente e quello in corso di accertamento , spiegava azione revocatoria degli atti Parte_1
onde poter procedere su di essi al recupero di tutto quanto dovutole da
[...]
assumendo che questi con il trasferimento immobiliare aveva realizzato il CP_2
depauperamento del proprio patrimonio, destinando l'unico bene immobile alle sole figlie e allo scopo precipuo di diminuire la garanzia patrimoniale e di Pt_5 Pt_4
sottrarre i suoi beni al soddisfacimento della creditrice.
Chiedeva che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:
“ Revocare e dichiarare inefficace nei confronti della SI.ra in proprio e Parte_1
nell'interesse del minore del decreto del Parte_2
Tribunale di Siena R.g.V.g 268/2016 del 21.07.2016 nella parte in cui il SI.
[...]
si obbliga a trasferire a e Controparte_2 Pt_5 Parte_4
pro quota e pro indiviso tra loro, la piena ed esclusiva proprietà
[...]
dell'appartamento di civile abitazione posto in Siena, via Camollia 104, rappresentato al N.C.E.U. del Comune di Siena al foglio 68 particella 102 subalterni 36 e 39, categoria A/2;
- Revocare e dichiarare inefficace nei confronti della SI.ra in proprio e Parte_1
nell'interesse del minore l'atto pubblico per notar Parte_2
Rep. n. 12959 Rac. n. 6687 trascritto in Siena il 15.12.2016 con n.ri Persona_2
Reg. part. 7226 Reg Gen 10745, con il quale il SI. Controparte_2 ha trasferito alle figlie e
[...] Parte_5 Parte_4
l'immobile di proprietà esclusiva del SI.
[...] Controparte_2
così descritto:
[...]
- porzione di un fabbricato di antica costruzione posto nel Comune di Siena, via
Camollia n. 104, denominato “Palazzo Brancadori” e più precisamente un appartamento di civile abitazione posto al piano primo e secondo, composto di cinque vani utili più cucina, tre servizi igienici, un locale accessorio al piano ammezzato, con annessa una corte e porzione di cantina al piano terreno. Il tutto è rappresentato al
Catasto Fabbricati del Comune di Siena, con corretta intestazione, nel Foglio 68 dalle particelle graffate:
- 102 sub. 36 e 102 sub. 39, zc 1, categoria A/2, classe 4, vani 8, rendita catastale €
1.797,27.
- Condannare le parti resistenti al pagamento delle spese e competenze di lite, ivi comprese quelle relative alla trascrizione della domanda giudiziale, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Instauratosi il contraddittorio si costituivano in proprio e quale genitore Parte_3
esercente la potestà sulla minore nonché Parte_4 Parte_5
deducendo che e contrassero matrimonio Parte_3 Controparte_2
concordatario in Siena il 23.4.1995. Dall'unione dei due nacquero due figlie: Pt_5
(1995) e la minorenne (2001). Il rapporto tra i coniugi si deteriorava gravemente, Pt_4
così che era costretta anche in ragione di gravissimi episodi di violenza Parte_3
verbale e fisica subìti ad adire il Tribunale per ottenere la separazione personale, le cui condizioni venivano omologate con decreto del Tribunale di Siena n. 11/2004 del
1.3.2004. Tra le condizioni di separazione era previsto che il padre contribuisse al mantenimento delle [due] figlie corrispondendo alla madre la somma di euro 750,00 per ognuna entro il giorno 5 di ogni mese oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, delle spese scolastiche e di quelle straordinarie. Il
Tribunale stabiliva inoltre l'assegnazione a della casa coniugale in Parte_3
Siena, Via di Camollia n. 104 quale abitazione di residenza propria e delle figlie Pt_5 e Gli obblighi alimentari gravanti su nei confronti di Pt_4 Controparte_2
e non furono mai adempiuti dal medesimo che abbandonò Pt_5 Parte_4
la città di Siena per contrarre nuova convivenza con la SInora che Parte_1
nell'Agosto 2008 si fece intestataria in via fiduciaria del conto corrente n. 6862.30 acceso presso la Banca Toscana S.p.A. Filiale di Siena, piazza Tolomei, con saldo creditore di euro 100.000,00 (centomila) alla data dell'8.8.2005 col precipuo effetto di sottrarre tale consistente disponibilità liquida alle legittime pretese di e Pt_5 [...]
alla corresponsione degli alimenti arretrati e futuri loro spettanti. Le Parte_4
resistenti assumevano altresì che a causa di comportamenti violenti in danno di Pt_3
subiva procedimento penale, cui seguiva la pronuncia di
[...] Controparte_2
sentenza di patteggiamento con la quale veniva irrogata all'imputato la pena di un anno e quattro mesi di reclusione. Per il risarcimento dei danni subìti in ordine ai reati anzidetti, introduceva dinanzi al Tribunale Civile di Siena la causa n. Parte_3
1952/2007 R.G. quantificando la propria pretesa in euro 50.000,00 . Nelle more del giudizio le parti rinunciavano al procedimento, e ciò nell'ambito della complessiva operazione il cui negozio attuativo costituisce oggetto dell'azione revocatoria. Con il detto negozio, autorizzato dal Tribunale in sede di modifica delle condizioni della separazione, il a fronte degli ingenti debiti nei confronti del Condominio, CP_2
dell'Agenzia delle Entrate , delle figlie e della ex moglie si addiveniva al trasferimento dell'immobile in favore delle figlie e Pt_5 Pt_4
Tutto ciò premesso le resistenti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale di Avellino, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- In via preliminare, ritenute le difese svolte dalle parti tali da richiedere una istruzione non sommaria, pronunciare ordinanza ex art. 702ter¸ comma secondo, c.p.c. fissando udienza ex art. 183 c.p.c.;
- Nel merito, dichiarare improponibile l'azione per essere gli atti dei quali è chiesta la revoca non soggetti a detto rimedio, ai sensi dell'art. 2901, comma terzo, c.c. e/o comunque respingere le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio. Mutato il rito, venivano concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c..e all'esito del deposito delle memorie istruttorie, ritenute superflue le prove orali richieste, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 14/12/2021. La causa subiva taluni rinvii finchè all'udienza del 23.1.2024, accertata la perdita della capacità processuale del convenuto contumace veniva Controparte_2
dichiarata l'interruzione del processo. Con atto tempestivamente depositato la ricorrente, in proprio e nell'interesse del minore Parte_2
ha riassunto il giudizio nei confronti del resistente -contumace Controparte_2
in persona dell'amministratore di sostegno nominato dal Tribunale
[...]
di Siena, nonché nei confronti di , , nel Parte_3 Parte_4
frattempo divenuta maggiorenne, e di . Il ricorso in Parte_5
riassunzione ed il provvedimento di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati alle parti resistenti e all'amministratore di sostegno del SI. Controparte_2
avv. Giovanni Dirindelli, nominato con provvedimento del
[...]
Tribunale di Siena del 18.9.2018, che restava contumace. Infine, con comparsa del
21.3.2025, si è costituito nel presente giudizio Parte_2
nelle more divenuto maggiorenne, riportandosi a tutte le richieste della ricorrente.
All'udienza del 27.03.2025 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
La domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc dell'atto pubblico di cessione per notar Rep. n. 12959 Rac. n. 6687 del 29/11/2016 trascritto in Siena Persona_2
il 15.12.2016 con n.ri Reg. part. 7226 Reg Gen 10745, stipulato da Parte_6
in favore delle figlie da e Controparte_2 Parte_7 Pt_4
non merita accoglimento.
La revocatoria ordinaria, disciplinata dall'art. 2901 e segg. c.c. è uno dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale dei creditori il cui fine è essenzialmente conservativo e cautelare, nonché strumentale alla successiva ed eventuale esecuzione forzata ex art. 602 c.p.c. Essa è, inoltre, meramente processuale, poiché non mira a soddisfare direttamente il diritto del creditore, ma si pone come strumento finalizzato a rendere possibile tale soddisfacimento. Ai fini della proposizione dell'azione revocatoria ordinaria è necessario che l'attore sia creditore del soggetto che ha posto in essere l'atto revocando.
Presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria sono : 1) la sussistenza di un credito da parte di chi agisce in giudizio;
2) la sussistenza di un atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) l' eventus damni, ovvero il pregiudizio delle ragioni creditorie;
4) la scientia damni, cioè la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che si arrecava alle ragioni creditorie con l'atto di disposizione;
5) in caso di atti a titolo oneroso, la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato al creditore.
Ciò premesso, va sottolineato che, nella fattispecie, la domanda formulata dall'attore non è caratterizzata dalle finalità e dai presupposti propri dell'azione prevista dall'art.2901 c.c..
Il trasferimento dell'immobile avvenuto in favore delle convenute è da considerarsi atto dovuto e comunque anteriore all'insorgenza del credito vantato dagli attori.
L'azione revocatoria ordinaria non è ammissibile contro atti dovuti, ovvero quelli che il debitore è obbligato a compiere per legge o per contratto. Questo perché l'azione revocatoria mira a colpire atti di disposizione del patrimonio che il debitore compie volontariamente e che arrecano pregiudizio ai creditori, non atti che il debitore è obbligato a compiere. L'azione revocatoria si fonda sulla volontarietà dell'atto dispositivo compiuto dal debitore. Se l'atto è dovuto, non vi è la volontarietà necessaria per l'applicazione della revocatoria. Anche lo stesso art. 2901 comma 3
c.c. stabilisce che si ha esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, si da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca.
Nel caso di specie, va rilevato come l'atto di trasferimento del 29/11/2016 del quale si richiede l'inefficacia ex art. 2901 c.c., sia esecuzione del decreto di omologa del
Tribunale di Siena del 21 luglio 2016, con il quale è stato definito il procedimento di modifica delle condizioni di divorzio tra e Parte_8
(Trib. Siena n. 268/2016 R.G.V.G.); nella specie le parti sono state Parte_3
autorizzate a concludere il negozio di trasferimento dell'immobile in favore di Pt_5
e con effetto satisfattivo solo di quanto dovuto per il passato. Parte_4
Tale circostanza emerge dalla copiosa documentazione depositata in atti da cui si evince il consistente debito maturato dal nei Parte_8
confronti delle resistenti e risalenti al 2004, data della separazione tra i coniugi e maturato nel corso degli anni e riguardanti oltre che arretrati di assegno di mantenimento delle figlie, anche somme dovute per risarcimento danni alla SI.ra
(accertati a mezzo di CTU e quantificati in € 50.000,00) conseguenti ai Parte_3
reati di lesione personale per i quali il aveva patteggiato la pena nel corso CP_2
del giudizio penale aperto a suo carico, oltre che di debiti verso il Condominio e verso lo Stato di cui si era fatto carico la per un importo complessivo accertato all'atto Pt_3
del decreto di omologa di oltre € 160.000,00. Al fine di definire la posizione debitoria le parti addivenivano all'accordo modificativo delle condizioni del divorzio, poi trasfuso nel suddetto decreto n.268/2016 R.G.V.G., seppur modificato nell'interesse delle figlie. Ne discende la natura solutoria del negozio satisfattivo solo di quanto dovuto per il passato alle resistenti, in quanto tramite il detto negozio, alienando il suo unico bene come provato documentalmente dall'ispezione catastale storica, il ha adempiuto alle proprie notevoli esposizioni Parte_8
debitorie, già esistenti e maturate all'atto del trasferimento costituendo dunque il trasferimento natura solutoria e in quanto tale insuscettibile di revoca.
Va infine aggiunto che se è pur vero che laddove il genitore che in adempimento degli accordi in sede di separazione personale tra i coniugi, dispone atto di cessione di immobili ai figli per consentire alla prole il diritto di piena proprietà sugli stessi in luogo di altre forme di mantenimento e che il relativo atto di trasferimento risulta assoggettabile all'azione revocatoria ex art 2901 c.c. è pur vero che il creditore ha l'onere di dimostrare che il credito, nei confronti del disponente, è stato determinato in data anteriore rispetto all'atto dispositivo oggetto dell'azionata revocatoria.
Nella fattispecie parte ricorrente ha ritenuto di dimostrare il suo credito lamentando il mancato assolvimento da parte del all'obbligo di mantenimento del minore CP_2
nella misura di € 250,00 , come disposto con decreto n. 1675/2017 dal Pt_2
Tribunale di Avellino oltre che debito precedente maturato dal 2015 come trasfuso in altro ricorso ex art. 702 bis depositato dinanzi all'intestato Tribunale. Dalla documentazione prodotta però non appare evidente che il non Controparte_2
abbia assolto ai propri obblighi, atteso che la ricorrente non ha intentato o perlomeno non ha provato di aver intentato, azioni esecutive per il recupero del suo credito.
I ricorrenti, peraltro non hanno dimostrato il dolo specifico del disponente come recentemente ribadito dalla Cassazione civile, Sez. Unite, 27/01/2025 n. 1898: “In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dall' art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro” Nulla è stato dimostrato sia in ordine al avverso il quale il credito, se esistente Controparte_2
è maturato successivamente al trasferimento immobiliare, sia nei confronti delle resistenti.
Si rigetta ogni altra eccezione ininfluente oltre che tardiva. La ricorrenza dei suesposti motivi determina in diritto il rigetto della domanda di revocazione ordinaria proposta dagli attori.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale per lo scaglione di valore indeterminato di complessità bassa , con applicazione al minimo per la fase istruttoria limitata al solo deposito delle memorie ex art. 183 VI° comma c.p.c.. Va tenuto conto che l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dall'art. 74 comma 2 d.P.R. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché “gli onorari e le spese” di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte — in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese — si impegna ad anticipare (in tal senso ord. Cass. 10053/2012 e in senso conforme Cass. n. 25295 del
11/11/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
Rigetta la domanda;
3) Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 6.713,00 per compenso, oltre rimborso spese generali del 15%, CAP ed IVA se dovuta, con attribuzione ove richiesto.
Così deciso in Avellino in data 10 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale