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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 205/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AR ANTONIO, Presidente
AN GE, OR
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 105/2021 depositato il 08/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1097/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 05/03/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX05LA01982 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti comparse si riportano alle conclusioni formulate nei rispetti atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con ricorso del 07-06-2019 iscritto al n. 1746 RGR, la sig.ra
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 con studio in Messina, si opponeva all'avviso di accertamento n. TYX05LA01982 – IRPEF add.reg e com. anno 2013 – dell'Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Messina. Nel chiedere l'annullamento del contestato atto, in particolare eccepiva quanto segue: 1) Inesistenza giuridica dell'atto impugnato per difetto di valida sottoscrizione. 2) Carenza di motivazione dell'atto impugnato. L'ufficio motivava il proprio operato rifacendosi al contenuto dell'avviso di accertamento notificato alla società Società_1 S.r.l. mai portato a conoscenza della ricorrente. 3) Totale erroneità, infondatezza ed inattendibilità della pretesa impositiva. L'Agenzia Entrate emetteva l'avviso di accertamento sull'errato presupposto della sussistenza di una presunzione di percezione da parte dei soci di utili extracontabili 4) Illegittimità delle sanzioni irrogate. Chiedeva la trattazione in pubblica udienza e la condanna al pagamento delle spese di giudizio. Con memoria illustrativa dal 14-02-2020 la ricorrente ribadiva e meglio precisava quanto già eccepito nell'atto introduttivo.
Con deduzioni del 26-06-2019 si costituiva l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Messina la quale, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio. Allegava copia m dell'atto dispositivo n.32/2018.
All'udienza del 27-02-2020 il relatore riferiva al Collegio sui fatti e le questioni della controversia. Le parti si riportavano, rispettivamente, a quanto dedotto ed eccepito in atti.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina , con sentenza rigettava il ricorso.
Avverso la sentenza predetta proponeva appello il contribuente chiedendo la riforma della sentenza.
Costituitosi l'appellato, chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere confermare la sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1)Relativamente alla dedotta nullità conseguente alla necessità della prova sulla delega a sottoscrivere, osserva preliminarmente il Collegio che tale motivo è stato ritualmente proposto con il ricorso introduttivo ai sensi del combinato disposto dell'art.61, d.p.r. 600/1973 e dell'art. 21, D. L.vo 546/1992. Infatti, sebbene l'art.42, d.p.r. 600/1973 parli di “nullità”, deve ritenersi che trattasi di espressione "atecnica”, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio e proponibile solo dalla parte entro il termine per ricorrere.
2)Nessun rilievo riveste l'eccezione di nullità per mancata allegazione (ab origine) della delega all'atto impugnato, in quanto tale obbligo non è previsto da alcuna disposizione normativa. A diversa conclusione si deve pervenire in ordine alla “prova” della esistenza della delega, la cui mancanza è sanzionata a pena di nullità dall'art.42, c.1, D.P.R. n.600/73. L'ufficio ha documentato, in sede contenziosa, la preventiva emanazione dell'atto di delega a favore del funzionario che ha sottoscritto l'atto amministrativo oggetto di gravame. Osserva inoltre il Collegio che l'atto dispositivo n. 32/2018 prodotto dall'Agenzia Entrate Direzione
Provinciale di Messina contiene i requisiti essenziali previsti per gli atti di delega. La delega, infatti, può identificarsi anche col provvedimento che opera la ripartizione delle competenze all'interno dell'ufficio e può concernere una data tipologia di atti e non necessariamente un singolo e specifico atto;
essenziale è che la manifestazione della volontà di delegare del capo dell'ufficio sia espressa e che il delegato sia individuato tanto nominativamente (ciò che consente di verificarne la corrispondenza soggettiva col sottoscrittore) quanto mediante l'indicazione della qualifica (ciò che consente di verificare la sua appartenenza alla carriera direttiva e, quindi, la sua attitudine ad essere delegato).
3)Nel merito si osserva quanto segue. L'avviso di accertamento n. TYX05LA01982, deriva dall'avviso di accertamento n. TYX03LA01149/2018 emesso nei confronti della società Società_1. della quale l'odierna ricorrente detiene una quota di partecipazione pari al 75% (la restante quota del 25% è detenuta dall'altra socia sig.ra Nominativo_1). L'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società_1 S.r.l. veniva notificato alla società ed alla sig.ra Nominativo_1, nella qualità di legale rappresentante della società. Dall'esame dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società emerge che ".. non risulta alcun versamento di imposta e non risultava alcun bilancio presentato per il 2012,2013,2014,2015; solo al momento in cul la parte ha avuto contezza di un controllo fiscale in corso si è adoperata alla presentazione dei suddetti bilanci, tutti nel mese di ottobre 2017”.
3)Con provvedimento in autotutela parziale n. TYXX5LA00005/2019 emesso in data 22-01-2019 e notificato all'odierna ricorrente in data 24-01-20109 a mezzo raccomandata postale, l'Agenzia Entrate dispone “.. la rideterminazione dell'avviso di accertamento n. TYX05LA01982/2018, quantificando utili extracontabili in capo alla sig.ra Ricorrente_1 per € 3.387,00". Con lo stesso provvedimento vengono rideterminate le sanzioni nella misura ridotta di € 1.069,20. La ricorrente sostanzialmente eccepisce la violazione dell'onere probatorio, nel senso che l'Agenzia Entrate non avrebbe fornito elementi utili a giustificare la presunzione di attribuzione ai soci di un maggior utile extra contabile. Al riguardo si osserva che deve ritenersi legittima la presunzione di distribuzione ai soci, quale utile da attribuirsi pro quota, del reddito accertato e definito (nel caso in esame con il richiamato provvedimento emesso dall'A.F. in autotutela), a società a ristretta base societaria similmente a quanto previsto per le società di persone, presunzione che non può considerarsi illogica tenuto conto della complicità che accomuna le compagini sociali ristrette (Cass., Ord. n. 27049 del 23-10-2019; C.T.R. per il
Lazio, sent. n. 2408 del 16-04-2019; C.T.R. per la Lombardia, sent. n. 2809 del 21-06-2018).
4)Nello specifico occorre, ancora, tenere conto che il maggior reddito accertato nei confronti della società di capitale a ristretta base azionaria deriva da avviso di accertamento (e successivo provvedimento di autotutela parziale) definitivo, presupposto idoneo a legittimare l'imputazione automatica dei dividendi pro- quota ai soci. Ovviamente rimane in capo ai soci l'onere di fornire la prova contraria, ossia che i maggiori ricavi non sono stati oggetto di distribuzione, ma accantonati o reinvestiti dalla società (CTP Salerno, sent. del 02-04-2019, n. 784).
5)Si confermano le sanzioni irrogate così come rideterminate dall'ufficio a seguito del provvedimento in autotutela mancando agli atti la prova di quanto assunto dalla ricorrente in ordine a sanzioni irrogate per le medesime violazioni.
6)La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
Invero, l'appello è infondato, in quanto il primo giudice ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio. Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria condivide l'iter logico e fa proprie le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la legittimità della pretesa tributaria.
Infatti, la Commissione Tributaria Provinciale ha correttamente ritenuto l'infondatezza dei motivi del ricorso che sono stati riproposti con i motivi di appello senza indicare specifiche censure alla motivazione prima richiamata.
In particolare,
a) E' infondata l'eccezione relativa alla legittimità della sottoscrizione, perchè come ritenuto dal primo giudice, nessuna norma, impone all'Ufficio di allegare la delega in parola all'avviso di accertamento, sussistendo solo l'onere di fornire prova della esistenza della delega ove ne venisse contestata proprio la sussistenza.
Nel caso in esame, peraltro, l'avviso di accertamento è stato legittimamente sottoscritto dal funzionario direttivo competente su delega del Direttore Provinciale.
b) E' del pari infondato il motivo relativo alla carenza di motivazione in quanto l'atto impugnato, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 3 della L. 241/90, dell'art. 7 della L. 212/00 e del relativo decreto legislativo 32/2001, indica le ragioni di fatto, di diritto, le fonti di prova, le prove.
c) L'appellante eccepisce anche la violazione dell'onere probatorio, in quanto l'Ufficio non avrebbe fornito altri elementi e/o indizi utili a giustificare la presunzione di attribuzione ai soci di un maggior utile extra contabile. Tale rilievo è infondato, trovando applicazione la presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, esplicitamente prevista per la società di persone, così come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. In punto di fatto detta presunzione si applica alla società “ Società_1 SRL ”, in cui la ricorrente detenendo una quota di partecipazione del 75% si trovava nella condizione di sapere che, nell'anno in questione (2013), ha determinato un maggior reddito non contabilizzato dalla società.
In punto di diritto, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 10793 del 25 maggio 2016 cha ribadito che: “Secondo principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, dal quale non si ravvisa ragione per discostarsi, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa,
è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti, non risultando tuttavia a tal fine sufficiente nemmeno la eventuale mera deduzione del profilo per cui l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (v.edi in tal senso Sez. 6 - 5, Ord. n. 17928 del 18/10/2012,
Rv. 623933; Sez. 5, n. 18640 dell'08/07/2008, Rv. 605332; Cass. n. 16885/03, n. 10951/02, n. 7174/02; cfr. anche Cass. n. 6197 del 16/03/2007, n. 20851 del 26/10 n. 16885 del 2003).
Coerentemente con questo principio, la Suprema Corte ritiene che l'accertamento nei confronti di una società di capitali a ristretta base societaria di un utile tassabile, superiore a quello riportato in bilancio, costituisce circostanza di fatto idonea a far presumere che detto maggior utile sia stato in effetti distribuito ai soci nello stesso periodo in cui è maturato ( cfr. Sentenza n.7057 del 16.06.94, n.21415 dell'11.10.2007, n. 20721 del
6.10.2010, n. 2214/2011, n. 15334/2013, n. 5369/2014) . Pertanto, incombe sul contribuente la prova che i maggiori ricavi accertati in capo alla società a ristretta base societaria non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti. Prova che non è stata fornita dall'odierna appellante.
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere confermata, in quanto basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere rigettato l'appello.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
1000,00, oltre gli oneri di legge.
Messina, 16 dicembre 2025
Il OR Il Presidente
GE GI
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AR ANTONIO, Presidente
AN GE, OR
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 105/2021 depositato il 08/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1097/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 05/03/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX05LA01982 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti comparse si riportano alle conclusioni formulate nei rispetti atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con ricorso del 07-06-2019 iscritto al n. 1746 RGR, la sig.ra
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 con studio in Messina, si opponeva all'avviso di accertamento n. TYX05LA01982 – IRPEF add.reg e com. anno 2013 – dell'Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Messina. Nel chiedere l'annullamento del contestato atto, in particolare eccepiva quanto segue: 1) Inesistenza giuridica dell'atto impugnato per difetto di valida sottoscrizione. 2) Carenza di motivazione dell'atto impugnato. L'ufficio motivava il proprio operato rifacendosi al contenuto dell'avviso di accertamento notificato alla società Società_1 S.r.l. mai portato a conoscenza della ricorrente. 3) Totale erroneità, infondatezza ed inattendibilità della pretesa impositiva. L'Agenzia Entrate emetteva l'avviso di accertamento sull'errato presupposto della sussistenza di una presunzione di percezione da parte dei soci di utili extracontabili 4) Illegittimità delle sanzioni irrogate. Chiedeva la trattazione in pubblica udienza e la condanna al pagamento delle spese di giudizio. Con memoria illustrativa dal 14-02-2020 la ricorrente ribadiva e meglio precisava quanto già eccepito nell'atto introduttivo.
Con deduzioni del 26-06-2019 si costituiva l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Messina la quale, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio. Allegava copia m dell'atto dispositivo n.32/2018.
All'udienza del 27-02-2020 il relatore riferiva al Collegio sui fatti e le questioni della controversia. Le parti si riportavano, rispettivamente, a quanto dedotto ed eccepito in atti.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina , con sentenza rigettava il ricorso.
Avverso la sentenza predetta proponeva appello il contribuente chiedendo la riforma della sentenza.
Costituitosi l'appellato, chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere confermare la sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1)Relativamente alla dedotta nullità conseguente alla necessità della prova sulla delega a sottoscrivere, osserva preliminarmente il Collegio che tale motivo è stato ritualmente proposto con il ricorso introduttivo ai sensi del combinato disposto dell'art.61, d.p.r. 600/1973 e dell'art. 21, D. L.vo 546/1992. Infatti, sebbene l'art.42, d.p.r. 600/1973 parli di “nullità”, deve ritenersi che trattasi di espressione "atecnica”, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio e proponibile solo dalla parte entro il termine per ricorrere.
2)Nessun rilievo riveste l'eccezione di nullità per mancata allegazione (ab origine) della delega all'atto impugnato, in quanto tale obbligo non è previsto da alcuna disposizione normativa. A diversa conclusione si deve pervenire in ordine alla “prova” della esistenza della delega, la cui mancanza è sanzionata a pena di nullità dall'art.42, c.1, D.P.R. n.600/73. L'ufficio ha documentato, in sede contenziosa, la preventiva emanazione dell'atto di delega a favore del funzionario che ha sottoscritto l'atto amministrativo oggetto di gravame. Osserva inoltre il Collegio che l'atto dispositivo n. 32/2018 prodotto dall'Agenzia Entrate Direzione
Provinciale di Messina contiene i requisiti essenziali previsti per gli atti di delega. La delega, infatti, può identificarsi anche col provvedimento che opera la ripartizione delle competenze all'interno dell'ufficio e può concernere una data tipologia di atti e non necessariamente un singolo e specifico atto;
essenziale è che la manifestazione della volontà di delegare del capo dell'ufficio sia espressa e che il delegato sia individuato tanto nominativamente (ciò che consente di verificarne la corrispondenza soggettiva col sottoscrittore) quanto mediante l'indicazione della qualifica (ciò che consente di verificare la sua appartenenza alla carriera direttiva e, quindi, la sua attitudine ad essere delegato).
3)Nel merito si osserva quanto segue. L'avviso di accertamento n. TYX05LA01982, deriva dall'avviso di accertamento n. TYX03LA01149/2018 emesso nei confronti della società Società_1. della quale l'odierna ricorrente detiene una quota di partecipazione pari al 75% (la restante quota del 25% è detenuta dall'altra socia sig.ra Nominativo_1). L'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società_1 S.r.l. veniva notificato alla società ed alla sig.ra Nominativo_1, nella qualità di legale rappresentante della società. Dall'esame dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società emerge che ".. non risulta alcun versamento di imposta e non risultava alcun bilancio presentato per il 2012,2013,2014,2015; solo al momento in cul la parte ha avuto contezza di un controllo fiscale in corso si è adoperata alla presentazione dei suddetti bilanci, tutti nel mese di ottobre 2017”.
3)Con provvedimento in autotutela parziale n. TYXX5LA00005/2019 emesso in data 22-01-2019 e notificato all'odierna ricorrente in data 24-01-20109 a mezzo raccomandata postale, l'Agenzia Entrate dispone “.. la rideterminazione dell'avviso di accertamento n. TYX05LA01982/2018, quantificando utili extracontabili in capo alla sig.ra Ricorrente_1 per € 3.387,00". Con lo stesso provvedimento vengono rideterminate le sanzioni nella misura ridotta di € 1.069,20. La ricorrente sostanzialmente eccepisce la violazione dell'onere probatorio, nel senso che l'Agenzia Entrate non avrebbe fornito elementi utili a giustificare la presunzione di attribuzione ai soci di un maggior utile extra contabile. Al riguardo si osserva che deve ritenersi legittima la presunzione di distribuzione ai soci, quale utile da attribuirsi pro quota, del reddito accertato e definito (nel caso in esame con il richiamato provvedimento emesso dall'A.F. in autotutela), a società a ristretta base societaria similmente a quanto previsto per le società di persone, presunzione che non può considerarsi illogica tenuto conto della complicità che accomuna le compagini sociali ristrette (Cass., Ord. n. 27049 del 23-10-2019; C.T.R. per il
Lazio, sent. n. 2408 del 16-04-2019; C.T.R. per la Lombardia, sent. n. 2809 del 21-06-2018).
4)Nello specifico occorre, ancora, tenere conto che il maggior reddito accertato nei confronti della società di capitale a ristretta base azionaria deriva da avviso di accertamento (e successivo provvedimento di autotutela parziale) definitivo, presupposto idoneo a legittimare l'imputazione automatica dei dividendi pro- quota ai soci. Ovviamente rimane in capo ai soci l'onere di fornire la prova contraria, ossia che i maggiori ricavi non sono stati oggetto di distribuzione, ma accantonati o reinvestiti dalla società (CTP Salerno, sent. del 02-04-2019, n. 784).
5)Si confermano le sanzioni irrogate così come rideterminate dall'ufficio a seguito del provvedimento in autotutela mancando agli atti la prova di quanto assunto dalla ricorrente in ordine a sanzioni irrogate per le medesime violazioni.
6)La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
Invero, l'appello è infondato, in quanto il primo giudice ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio. Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria condivide l'iter logico e fa proprie le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la legittimità della pretesa tributaria.
Infatti, la Commissione Tributaria Provinciale ha correttamente ritenuto l'infondatezza dei motivi del ricorso che sono stati riproposti con i motivi di appello senza indicare specifiche censure alla motivazione prima richiamata.
In particolare,
a) E' infondata l'eccezione relativa alla legittimità della sottoscrizione, perchè come ritenuto dal primo giudice, nessuna norma, impone all'Ufficio di allegare la delega in parola all'avviso di accertamento, sussistendo solo l'onere di fornire prova della esistenza della delega ove ne venisse contestata proprio la sussistenza.
Nel caso in esame, peraltro, l'avviso di accertamento è stato legittimamente sottoscritto dal funzionario direttivo competente su delega del Direttore Provinciale.
b) E' del pari infondato il motivo relativo alla carenza di motivazione in quanto l'atto impugnato, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 3 della L. 241/90, dell'art. 7 della L. 212/00 e del relativo decreto legislativo 32/2001, indica le ragioni di fatto, di diritto, le fonti di prova, le prove.
c) L'appellante eccepisce anche la violazione dell'onere probatorio, in quanto l'Ufficio non avrebbe fornito altri elementi e/o indizi utili a giustificare la presunzione di attribuzione ai soci di un maggior utile extra contabile. Tale rilievo è infondato, trovando applicazione la presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, esplicitamente prevista per la società di persone, così come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. In punto di fatto detta presunzione si applica alla società “ Società_1 SRL ”, in cui la ricorrente detenendo una quota di partecipazione del 75% si trovava nella condizione di sapere che, nell'anno in questione (2013), ha determinato un maggior reddito non contabilizzato dalla società.
In punto di diritto, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 10793 del 25 maggio 2016 cha ribadito che: “Secondo principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, dal quale non si ravvisa ragione per discostarsi, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa,
è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti, non risultando tuttavia a tal fine sufficiente nemmeno la eventuale mera deduzione del profilo per cui l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (v.edi in tal senso Sez. 6 - 5, Ord. n. 17928 del 18/10/2012,
Rv. 623933; Sez. 5, n. 18640 dell'08/07/2008, Rv. 605332; Cass. n. 16885/03, n. 10951/02, n. 7174/02; cfr. anche Cass. n. 6197 del 16/03/2007, n. 20851 del 26/10 n. 16885 del 2003).
Coerentemente con questo principio, la Suprema Corte ritiene che l'accertamento nei confronti di una società di capitali a ristretta base societaria di un utile tassabile, superiore a quello riportato in bilancio, costituisce circostanza di fatto idonea a far presumere che detto maggior utile sia stato in effetti distribuito ai soci nello stesso periodo in cui è maturato ( cfr. Sentenza n.7057 del 16.06.94, n.21415 dell'11.10.2007, n. 20721 del
6.10.2010, n. 2214/2011, n. 15334/2013, n. 5369/2014) . Pertanto, incombe sul contribuente la prova che i maggiori ricavi accertati in capo alla società a ristretta base societaria non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti. Prova che non è stata fornita dall'odierna appellante.
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere confermata, in quanto basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere rigettato l'appello.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
1000,00, oltre gli oneri di legge.
Messina, 16 dicembre 2025
Il OR Il Presidente
GE GI